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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel. dr. Rosa Larocca
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 76 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Chietera e Antonio Bisignani, con i quali elettivamente domicilia in Potenza, al Largo Pascoli
n. 38 B, presso lo studio dell'Avv. Manuela Lisanti;
APPELLANTE
E
( P.IVA_1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO OGGETTO: cancellazione dagli elenchi della manodopera agricola - anni 2011-2012 - appello avverso la sentenza n. 250/2021, depositata il 20 ottobre 2021, non notificata, del Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Gerardina Guglielmo;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, con favore delle spese del doppio grado di giudizio";
Per l'appellato: "Voglia la Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del lavoro per i motivi di cui in narrativa, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvedere: nel merito, rigettare la domanda per infondatezza assoluta in fatto e diritto confermando la sentenza gravata;
condannare - in parziale riforma della sentenza gravata - parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1Con ricorso di primo grado depositato dinanzi al giudice del lavoro di Lagonegro, adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Per agricola di Controparte_2 con terreni siti in Cassano allo Jonio, alla c.da in qualità di bracciante
,
agricola, per gli anni 2011 e 2012.
Avendo appreso della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza, per effetto della pubblicazione on line del IV elenco di variazione trimestrale anno 2015, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro CP per gli anni 2011 e 2012 e di ordinarsi all' di procedere alla reiscrizione del suo nominativo negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola per l'anno indicato, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_1 eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'istituto e, nel merito, l'infondatezza delle pretese azionate per l'insussistenza di validi rapporti di lavoro in agricoltura per l'anno in contestazione, come da verbale ispettivo allegato alla propria produzione di parte.
All'udienza di discussione, con sentenza n. 250/2021, depositata il 20 ottobre 2021, non notificata, il CP Tribunale di Lagonegro, superata l'eccezione di decadenza sollevata dall' respingeva nel merito le domande, ritenendo non provata la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per l'anno in contestazione, alla luce del contenuto del verbale ispettivo agli atti, le cui circostanze fattuali, per come rappresentate dagli ispettori, non potevano ritenersi superate dal quadro probatorio raccolto.
CP- proponeva appello nei confronti dell'Avverso ta le sentenza, con ricorso Parte_1 depositato il 15 aprile 2022, censurandola nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo, per gli anni 2011 e 2012, alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Le parti concludevano nei termini espressamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Ribadita l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede dall'istituto, deve porsi in luce che, nel merito, il gravame non può essere accolto.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, affermava di aver lavorato presso l'azienda agricola di Controparte_2 nei terreni siti in Cassano allo Jonio, alla contrada
Per
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
- forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Seri dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi si rinvengono nel verbale ispettivo redatto dagli ispettori nei confronti della ditta di Controparte_2
In particolare, con verifica che si reputa dirimente ai fini del non accoglimento del presente appello, risulta dal verbale ispettivo in atti che, per gli anni 2011 e 2012 di interesse, il Controparte_2 titolare
,
dell'omonima azienda agricola, presentava denunce di manodopera agricola per terreni siti in luoghi Per_ assolutamente diversi da Cassano allo Jonio, contrada trattandosi di denunce inerenti a terreni siti in
,
Altomonte ed in Tarsia, ovvero luoghi diametralmente diversi rispetto a quelli oggetto della pretesa da parte dell'odierna appellante.
Se così è, tenuto conto delle risultanze probatorie in atti, occorre premettere che costituisce onere della bracciante agricola provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto per ottenere la CP prestazione economica ad esso collegata, solo quando sia intervenuto un provvedimento dell che abbia disposto la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi di rilevamento della manodopera agricola o quando lo stesso istituto non abbia iscritto il nominativo della stessa bracciante agricola negli elenchi affissi presso il Comune di residenza.
L'iscrizione del nominativo della bracciante agricola negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola genera una presunzione di sussistenza del rapporto agricolo, presunzione che viene meno per effetto del provvedimento di cancellazione,
Infatti, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa ai dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. lav. N. 13877/2012; n. 16585/2004; n. 26815/2008).
Fatte queste necessarie precisazioni, deve concludersi nel senso che il quadro probatorio consolidatosi nell'ambito del giudizio di primo grado, analizzato alla luce del contenuto del verbale ispettivo agli atti, è insufficiente ai fini della prova della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, con conseguente rigetto dell'appello.
Ed invero, i testi escussi, nel dichiarare di avere lavorato unitamente all'appellante, alle dipendenze della ditta Controparte_2 hanno localizzato la prestazione svolta nei terreni siti in Cassano allo Jonio, ovvero
,
proprio nella località non oggetto di denuncia di manodopera agricola da parte del datore di lavoro, per come riscontrato dagli ispettori e per come riportato nel verbale ispettivo in atti.
Tale circostanza lascia fortemente dubitare dell'attendibilità dei testi escussi (alcuni dei quali legati anche da rapporto di parentela con la Pt_1 e non consente di ritenere superabili le risultanze ispettive, non essendo stato adeguatamente ottemperato l'onere della prova incombente sulla lavoratrice.
L'appello proposto deve, dunque, essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo (D.M. n. 55 del 2014), devono essere poste a carico dell'appellante, trattandosi di vertenza non rientranti nell'alveo di operatività dell'art. 152, disp. att. c.p.c., non avendo la stessa ad oggetto la richiesta immediata di una prestazione previdenziale ma l'accertamento di un presupposto per ottenerla (cfr. Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 16676, del 4.08.2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP Parte_1 ogni altra nei confronti di 76 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
CP 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., liquidandole in euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel. dr. Rosa Larocca
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 76 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Chietera e Antonio Bisignani, con i quali elettivamente domicilia in Potenza, al Largo Pascoli
n. 38 B, presso lo studio dell'Avv. Manuela Lisanti;
APPELLANTE
E
( P.IVA_1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO OGGETTO: cancellazione dagli elenchi della manodopera agricola - anni 2011-2012 - appello avverso la sentenza n. 250/2021, depositata il 20 ottobre 2021, non notificata, del Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Gerardina Guglielmo;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, con favore delle spese del doppio grado di giudizio";
Per l'appellato: "Voglia la Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del lavoro per i motivi di cui in narrativa, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvedere: nel merito, rigettare la domanda per infondatezza assoluta in fatto e diritto confermando la sentenza gravata;
condannare - in parziale riforma della sentenza gravata - parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1Con ricorso di primo grado depositato dinanzi al giudice del lavoro di Lagonegro, adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Per agricola di Controparte_2 con terreni siti in Cassano allo Jonio, alla c.da in qualità di bracciante
,
agricola, per gli anni 2011 e 2012.
Avendo appreso della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza, per effetto della pubblicazione on line del IV elenco di variazione trimestrale anno 2015, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro CP per gli anni 2011 e 2012 e di ordinarsi all' di procedere alla reiscrizione del suo nominativo negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola per l'anno indicato, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_1 eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'istituto e, nel merito, l'infondatezza delle pretese azionate per l'insussistenza di validi rapporti di lavoro in agricoltura per l'anno in contestazione, come da verbale ispettivo allegato alla propria produzione di parte.
All'udienza di discussione, con sentenza n. 250/2021, depositata il 20 ottobre 2021, non notificata, il CP Tribunale di Lagonegro, superata l'eccezione di decadenza sollevata dall' respingeva nel merito le domande, ritenendo non provata la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per l'anno in contestazione, alla luce del contenuto del verbale ispettivo agli atti, le cui circostanze fattuali, per come rappresentate dagli ispettori, non potevano ritenersi superate dal quadro probatorio raccolto.
CP- proponeva appello nei confronti dell'Avverso ta le sentenza, con ricorso Parte_1 depositato il 15 aprile 2022, censurandola nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo, per gli anni 2011 e 2012, alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Le parti concludevano nei termini espressamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Ribadita l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede dall'istituto, deve porsi in luce che, nel merito, il gravame non può essere accolto.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, affermava di aver lavorato presso l'azienda agricola di Controparte_2 nei terreni siti in Cassano allo Jonio, alla contrada
Per
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
- forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Seri dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi si rinvengono nel verbale ispettivo redatto dagli ispettori nei confronti della ditta di Controparte_2
In particolare, con verifica che si reputa dirimente ai fini del non accoglimento del presente appello, risulta dal verbale ispettivo in atti che, per gli anni 2011 e 2012 di interesse, il Controparte_2 titolare
,
dell'omonima azienda agricola, presentava denunce di manodopera agricola per terreni siti in luoghi Per_ assolutamente diversi da Cassano allo Jonio, contrada trattandosi di denunce inerenti a terreni siti in
,
Altomonte ed in Tarsia, ovvero luoghi diametralmente diversi rispetto a quelli oggetto della pretesa da parte dell'odierna appellante.
Se così è, tenuto conto delle risultanze probatorie in atti, occorre premettere che costituisce onere della bracciante agricola provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto per ottenere la CP prestazione economica ad esso collegata, solo quando sia intervenuto un provvedimento dell che abbia disposto la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi di rilevamento della manodopera agricola o quando lo stesso istituto non abbia iscritto il nominativo della stessa bracciante agricola negli elenchi affissi presso il Comune di residenza.
L'iscrizione del nominativo della bracciante agricola negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola genera una presunzione di sussistenza del rapporto agricolo, presunzione che viene meno per effetto del provvedimento di cancellazione,
Infatti, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa ai dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. lav. N. 13877/2012; n. 16585/2004; n. 26815/2008).
Fatte queste necessarie precisazioni, deve concludersi nel senso che il quadro probatorio consolidatosi nell'ambito del giudizio di primo grado, analizzato alla luce del contenuto del verbale ispettivo agli atti, è insufficiente ai fini della prova della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, con conseguente rigetto dell'appello.
Ed invero, i testi escussi, nel dichiarare di avere lavorato unitamente all'appellante, alle dipendenze della ditta Controparte_2 hanno localizzato la prestazione svolta nei terreni siti in Cassano allo Jonio, ovvero
,
proprio nella località non oggetto di denuncia di manodopera agricola da parte del datore di lavoro, per come riscontrato dagli ispettori e per come riportato nel verbale ispettivo in atti.
Tale circostanza lascia fortemente dubitare dell'attendibilità dei testi escussi (alcuni dei quali legati anche da rapporto di parentela con la Pt_1 e non consente di ritenere superabili le risultanze ispettive, non essendo stato adeguatamente ottemperato l'onere della prova incombente sulla lavoratrice.
L'appello proposto deve, dunque, essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo (D.M. n. 55 del 2014), devono essere poste a carico dell'appellante, trattandosi di vertenza non rientranti nell'alveo di operatività dell'art. 152, disp. att. c.p.c., non avendo la stessa ad oggetto la richiesta immediata di una prestazione previdenziale ma l'accertamento di un presupposto per ottenerla (cfr. Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 16676, del 4.08.2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP Parte_1 ogni altra nei confronti di 76 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
CP 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., liquidandole in euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo