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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/09/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 813/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea MARRAS che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio con rito civile in Envie (CN) il 5.7.2014, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte
I dell'anno 2014; che prima del matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 10.6.2012; Persona_1
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, instando contestualmente per lo scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 3.4.2025 esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_1
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
[...
, nato il 28.10.1978 a Saluzzo (CN), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 813/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea MARRAS che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio con rito civile in Envie (CN) il 5.7.2014, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte
I dell'anno 2014; che prima del matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 10.6.2012; Persona_1
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, instando contestualmente per lo scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 3.4.2025 esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_1
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
[...
, nato il 28.10.1978 a Saluzzo (CN), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi