Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N° 258/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Valentina Vecchietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, promossa da nata a [...], il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ed ivi residente a[...]I e nata a [...], il 13
[...] Controparte_1
febbraio 1950 (C.F.: ), ed ivi residente a[...], CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dall'Avv. Michele Conti, del Foro di Foggia, C.F.: C.F._3
, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in Forlì (FC), Corso G.
[...]
Garibaldi, n° 18, giusta procura da intendersi apposta in calce al ricorso c.p.c., il quale indica l'indirizzo di posta elettronica certificata: presso il quale la Email_1
parte elegge domicilio digitale - ricorrenti
CONTRO nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Valentini (c.f. C.F._4
) giusta procura posta su foglio separato dal quale è stata estratta copia C.F._5
informatica allegata alla busta telematica depositata, nonché domiciliato presso e nel suo studio pagina 1 di 14
, - resistente Email_2
E CONTRO
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...] Controparte_3
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Spadoni C.F._6
( , giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta C.F._7
copia informatica per immagine allegata alla busta telematica, da ritenersi in calce al presente atto, e domiciliata presso e nel suo studio in Forlì, Via E. De Amicis, n.4/D – pec:
- fax n.0543/36246, il quale dichiara di voler Email_3
ricevere le comunicazioni e notifiche di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata. - terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In data 2 maggio 2025, la parti ricorrenti depositavano le seguenti Note conclusive autorizzate:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale: accertare il difetto di cui al combinato disposto degli artt. 602 e 606, II comma, c.p.c. e per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo oggetto di causa;
- sempre in via principale: ricostruire l'asse ereditario del de cuius, con apertura della successione legittima;
- condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari acquistati in favore degli eredi legittimati.
Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge, anche con riferimento alla mediazione, ed anche con riferimento al terzo chiamato”.
pagina 2 di 14 Con “Note conclusive autorizzate, depositate il 5 maggio 2025, la parte resistente concludeva nei seguenti termini:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
RIGETTARE la domanda avanzata da e essendo chiaramente la Pt_1 Controparte_1
stessa diretta ad inficiare e travolgere le NON CONTESTATE disposizioni di ultima volontà del fu sig. , di cui al testamento pubblicato, per i motivi innanzi esposti. Persona_1
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
nell' ipotesi in cui venisse annullata la scheda testamentaria redatta dal sig. Persona_1
in tempo di sua vita e pubblicata a rogito del Notaio Dott.
[...] Persona_2
di Forlì in data 11 dicembre 2023, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata, condannare le sigg.re , e a pagare in favore del sig. Pt_1 CP_1 Controparte_3
la somma di € 30.531,29, o quella diversa maggiore e minore somma che Controparte_2
risulterà giusta e provata in esito al giudizio.
Con Note conclusive autorizzate, depositate in data 5 maggio 2025, la terza chiamata si richiamava alle conclusioni già rassegnate nella comparsa, ovvero:
rigettare la domanda avanzata da e , essendo la stessa Parte_1 Controparte_1
diretta ad inficiare le disposizioni di ultima volontà del fu sig. , di cui al Persona_1
testamento pubblicato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 1° febbraio 2024 e ritualmente notificato, le ricorrenti e evocavano in giudizio Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
per ottenere, previo accertamento del difetto di forma del testamento olografo oggetto di causa, di cui al combinato disposto degli artt. 602 e 606, II comma, c.p.c., l'annullamento del medesimo e la conseguente ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius con apertura della successione legittima, nonché la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari. In particolare, le ricorrenti, nella qualità di sorelle – e quindi eredi legittime pretermesse in virtù
pagina 3 di 14 di un testamento asseritamente invalido - di , nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto improvvisamente a Forlì il 7 novembre 2023 all'età di 64 anni, si dolevano che la disposizione di ultima volontà accolta nel testamento olografo pubblicato a rogito del Notaio
Dott. di Forlì in data 11 dicembre 2023, Repertorio 141.200, Persona_2
Raccolta n. 25.554, registrato poi a Forlì, in data 15 dicembre 2023, n° 9653, Mod. 1T, con il quale il de cuius istituiva suo unico erede il nipote, ovvero l'odierno resistente CP_2
lasciando a quest'ultimo la propria abitazione, unico suo cespite patrimoniale, fosse
[...]
da ritenersi annullabile per mancanza di data.
Si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente nipote ex sorore Controparte_2
del fu sig. , formulando in via preliminare in rito richiesta di autorizzazione Persona_1
alla chiamata in causa di sorella delle ricorrenti e madre del resistente, che Controparte_3
veniva concessa dal G.I. in data 6 giugno 2024; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree e denunciava la volontà delle ricorrenti di non voler rispettare le ultime disposizioni del congiunto, asseritamente legato al nipote da un profondo legame di affetto e destinatario di frequenti atti di assistenza morale e materiale ad opera di quest'ultimo, compresi piccoli prestiti in denaro e prestazioni di lavoro di ristrutturazione e miglioria svolti a titolo gratuito presso l'immobile di proprietà dello zio, auspicando una lettura meno formalistica e letterale della disciplina normativa che sanziona l'assenza o la incompletezza della data con la annullabilità del testamento olografo, valorizzando a tale scopo la sacralità della volontà del de cuius, in carenza delle condizioni sostanziali che conferiscono una reale funzione all'elemento temporale – e che la legge invece considera rilevanti nell'analoga fattispecie della non veridicità della data stessa – in rapporto all'esigenza di accertamento della capacità del testatore e della priorità temporale rispetto al rinvenimento di molteplici schede testamentarie.
Parte resistente metteva in luce, alla luce di tali attività prestate dal resistente a favore dello zio, il fatto che le disposizioni testamentarie del de cuius avessero una finalità strettamente remuneratoria, volta a ricompensare il nipote per l'assistenza e l'aiuto prestati. A tale proposito, in caso di annullamento del testamento, formulava ai danni delle ricorrenti domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento di quanto dal medesimo asseritamente erogato in contanti e bonifici negli anni precedenti e per le opere realizzate all'interno dell'abitazione del de cuius. pagina 4 di 14 La terza chiamata aderiva nella sostanza alle argomentazioni di parte resistente, invocando il rispetto della libera e genuina dichiarazione di ultima volontà del fratello, ad onta di atteggiamenti formalistici;
quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal sig. CP_2
la terza chiamata segnalava come le somme richieste dal resistente corrispondessero a prestazioni delle quali la stessa aveva avuto conoscenza per scienza diretta o indiretta.
In ogni caso la terza chiamata, auspicando il rigetto della domanda attorea di annullamento della scheda testamentaria impugnata, precisava di ritenere estinte per l'intervenuta confusione ex art.1253 c.c. le poste creditorie vantate dal figlio, e solo in via subordinata non si opponeva al riconoscimento in capo della richiesta di liquidazione delle somme richieste, CP_2
rimettendosi a giustizia per la decisione che il Tribunale adito avrebbe adottato in merito.
* * * * * * * *
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni che verranno illustrati di seguito.
L'art. 602 co. I c.c. recita: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”; lo stesso articolo dispone al primo capoverso del III comma che “La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno”. L'art. 606 al II co. statuisce che “Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Il piano significato letterale del combinato disposto delle norme sopra citate è posto a fondamento di un consolidato indirizzo giurisprudenziale elaborato dal Supremo Collegio, il quale in numerosi arresti ha ampiamente ribadito che “In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.” (Cass. Civ. n. 12124/2008, ritenendo annullabile ex art. 606 cod. civ. un testamento contenente la sola indicazione di mese e anno); e che “la data è un elemento essenziale, la cui mancanza è incondizionatamente configurata quale causa di annullamento, che può essere fatta valere anche se non si
pagina 5 di 14 controverte sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti e su altri punti da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo è redatto” (Cass. Civ. n.
22578/2016). Parte resistente ha, da una parte, rilevato, sulla scorta di autorevole sebbene minoritaria dottrina, il conflitto tra l'interpretazione letterale delle disposizioni codicistiche che dispongono l'annullabilità della scheda testamentaria in carenza di apposizione della data e il principio di conservazione della volontà del testatore, che dovrebbe consentire di ricostruire la data del testamento olografo anche in base a dati e indicazioni estrinseci alla scheda testamentaria stessa, e dall'altra l'apparente incongruenza tra il rigore formalistico della succitata disciplina e il disposto di cui al 2° capoverso del co. III dell'art. 602 c.c.., il quale ammette la prova della non verità della data “soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”, in conformità al principio in forza del quale la mancanza della data si dovrebbe porre quale causa di invalidità del testamento solo in presenza di contestazioni sulla capacità del testatore o per risolvere il conflitto fra testamenti incompatibili o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, laddove nella fattispecie per cui è causa, a detta della difesa del resistente, non ricorreva alcuna di tali esigenze.
Occorre immediatamente precisare, come accennato in precedenza, che tali argomentazioni si infrangono irrimediabilmente contro l'intransigenza manifestatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, incline a valorizzare la formulazione letterale delle norme codicistiche che prescrivono i requisiti formali del testamento olografo e le conseguenze della loro mancanza in termini di invalidità della scheda testamentaria viziata. A riprova di tale orientamento, già richiamato sopra, si veda Cass. civ. sez. II, 19/03/2021, n.7863, e, in particolare, Ord. Cass.
Civ., n. 09364 del 21.05.2020, Sez. VI: “La data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo e deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Si riconosce la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati aliunde (Cass. n. 505/1952; n.
1323/1965). In altri termini "per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. l'omessa o
l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la
pagina 6 di 14 quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto, né l'invalidità del testamento può essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie" (Cass. n. 6682/1988; n. 7783/2001; n. 12124/2008). La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio (Cass. n. 18644/2014; n. 11703/2001; n.
834/1965; n. 394/1965). Il riconoscimento del principio suppone pur sempre che la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto di esso”.
Quanto alle due pronunce citate dalla difesa di parte resistente come precedenti favorevoli, in quanto difformi dall'indirizzo consolidato, alla piuttosto risalente sentenza del Tribunale di
Vigevano (Trib. Vigevano 16.5.1998) si contrappongono molteplici sentenze delle Corti di merito che invece aderiscono all'indirizzo largamente maggioritario emerso in sede di legittimità (ex multis: De Jure, Tribunale Cuneo sez. I, 19/04/2021, n.348; De Jure, Tribunale
Torino sez. II, 02/02/2021, n. 471), mentre l'isolato arresto della Corte regolatrice menzionato da parte resistente non ha avuto alcun seguito. Tanto è vero che proprio in ordine alla fattispecie di data vergata da mano aliena in quanto unico elemento eterografo di una scheda testamentaria per il resto autografa con omissione di data, oggetto della sentenza citata da parte resistente (Cass. civ. Sez. II, 11-06-2012, n. 9466), è intervenuto un successivo arresto del
Supremo Collegio (Ord. II Sez. del 29/10/2018 n. 27414), che ha analiticamente chiarito che occorre distinguere nel senso seguente: il testamento non è annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, quando l'interpolazione aliena sia intervenuta durante la redazione dello stesso, mentre soltanto ove sia accertato in fatto che l'alterazione di un testamento olografo da parte di terzi sia avvenuta dopo l'integrale redazione di esso da parte del testatore, il negozio conserva la sua validità, purché la stessa alterazione non sia tale da impedire l'individuazione dell'originaria, genuina volontà che il testatore abbia inteso manifestare nella relativa scheda. Si tratta di specificazione rispetto a fattispecie peculiare, che rimane comunque nel solco dell'orientamento dominante;
infatti, viene espressamente ribadito che
pagina 7 di 14 l'indicazione della data è requisito formale richiesto per la validità del testamento olografo e che la sanzione per tale violazione è l'annullabilità del negozio testamentario, ma al contempo che vi possono essere ipotesi, come quella appena descritta, in cui la datazione della scheda va ad incidere sul diverso requisito formale dell'autografia: quando è un terzo ad apporre la data al testamento, si verifica qualcosa di ben diverso dalla mancanza di datazione, si ha l'intervento di una mano terza nella redazione del testamento;
ciò che manca non è solo la data, ma la integrale scritturazione da parte del de cuius, requisito essenziale la cui mancanza comporta la più grave sanzione della nullità del negozio. E vale la pena sottolineare come tale ipotesi, a ben vedere, sia qualcosa di diverso dalla indicazione di una data falsa. È vero che da un punto di visto strettamente logico ancor prima che giuridico, la data apposta dal terzo sia
(o quantomeno possa essere) una data “falsa”. Ma ciò non deve portare a ritenere che trovi applicazione l'inciso finale dell'articolo 602, 3° comma, cod. civ., ove è previsto che la falsità della data possa esser fatta valere solo in determinati casi, ovvero quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Anche se falsa, la data apposta dal terzo rileva in ogni caso, in quanto rientra nel più grave vizio di mancanza di autografia, sempre che intervenga durante la fase formativa del testamento e non venga aggiunta solo posteriormente
(però sovrapponendosi a quella già apposta dal testatore, non certo supplendo alla sua originaria mancanza o incompletezza, cosa che, come abbondantemente ripetuto, comporta sempre la annullabilità del testamento olografo per carenza di un essenziale requisito formale), nel quale ultimo caso, ovviamente, non si versa in una ipotesi di annullabilità per assenza di data e vale il principio di conservazione degli atti di ultima volontà, nella misura in cui tale intervento “in giustapposizione” non abbia gravemente contaminato la percepibilità del carattere di stretta personalità dell'atto testamentario, interferendo sulla volontà di disporre del testatore;
ma trattasi di fattispecie che comunque rimane ontologicamente diversa ed estranea rispetto a quella oggetto di causa.
Dall'esame della scheda testamentaria (doc. n. 1 di parte ricorrente) si evince l'impossibilità di individuare la data della redazione del testamento olografo in base ad elementi presenti nel documento medesimo: alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, ne consegue necessariamente l'accoglimento della domanda di annullamento del testamento oggetto di
pagina 8 di 14 causa formulata dalle ricorrenti: la pronuncia di annullamento possiede efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore dei successibili ex lege.
L'accertamento della qualità di chiamate all'eredità delle tre sorelle del de cuius, parti del presente giudizio, basato sul fatto incontestato della sussistenza della predetta relazione di parentela, e la conseguente apertura della successione legittima comportano la necessità di ricostruire il patrimonio del medesimo, che in base alle produzioni documentali versate in atti
(doc. 1 parte ricorrente, verbale di pubblicazione del testamento olografo) consiste nell'immobile di cui era proprietario il de cuius, ovvero una porzione di fabbricato, sito in
Forlì, Via D. Pantoli, n° 2/4, costituita da un appartamento posto al primo piano con annesso vano ad uso cantina al piano seminterrato, nonché box auto al piano terra in corpo staccato retrostante il fabbricato principale, distinto il tutto al catasto Fabbricati del Comune di Forlì,
Foglio 203, particelle numero 114, sub 9, Piano 1, Categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 91, totale escluse le aree scoperte mq. 89, rendita catastale € 468,68 e 114, sub 21, piano T, Categoria C/6, classe 3, superficie mq. 14, superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale € 72,30, oltre alle parti comuni.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, è necessario rilevare in via preliminare che l'impossibilità di situare nel tempo l'emissione delle note spese prodotte dallo stesso resistente (doc. n. 1 di parte resistente) in relazione ai lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà del de cuius - che costituiscono la parte di gran lunga più rilevante in termini di valore monetario dell'ammontare richiesto in via riconvenzionale - non consente, almeno in relazione alle prestazioni a cui tali note fanno riferimento, di attribuire al testamento impugnato quella finalità remuneratoria paventata dal resistente, atteso che neppure si rinvengono espressioni sintomatiche di tale finalità nella scheda testamentaria. È circostanza non contestata che il testamento olografo privo di data per cui è causa fu depositato per mano del resistente nell'anno 2013, data che costituisce, ovviamente, il dato temporale di minima vetustà dell'atto; occorre evidenziare, altresì, come anticipato, che non è dato sapere quando i lavori furono eseguiti e le note emesse. Come osservato dalla difesa di parte ricorrente, tale carenza di prova in ordine alla contestualizzazione delle opere asseritamente eseguite presso l'immobile del defunto, sia per la assenza di una data apposta nelle note spese, pagina 9 di 14 sia per il silenzio della stessa difesa di parte resistente sul punto, è tale da ingenerare il legittimo dubbio che le note spese siano state emesse alla notizia della avvenuta impugnazione del testamento per predisporre la prova di un credito per lavori prestati a titolo oneroso, che invece ben potevano essi stessi costituire in origine una forma di donazione indiretta a sua volta a scopo remuneratorio al fine di mostrare riconoscenza verso il de cuius per
l'avvenuta redazione di un testamento olografo che beneficiava il per altro, CP_2
sebbene sia ipotesi forse meno plausibile della donazione indiretta di carattere remuneratorio sopra richiamata, è possibile che prestazioni a titolo gratuito di quel genere fossero espressione del desiderio di adempiere ad un obbligo morale che corrisponde alla nozione di obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c., proprio in virtù del dichiarato affetto nutrito per il de cuius, norma che esclude la possibilità di ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato in esecuzione di doveri morali o sociali;
o anche solo la conseguenza della percepita esigenza di mantenere in buone condizioni un immobile destinato, nella mente del resistente, a entrare nel proprio patrimonio alla morte dello zio: ciò che è rilevante è l'impossibilità di distinguere in maniera apprezzabile tali ipotesi da quella che si fonda sulla asserita onerosità delle prestazioni suddette, e ciò a causa di una attività assertiva inadeguata da parte del resistente. Pertanto, la astratta pari plausibilità di tali ipotesi alternative, rispetto alla asserita originaria onerosità delle prestazioni eseguite presso l'immobile del defunto, non consente di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a tali asseriti crediti. Si può addivenire alla stessa conclusione in ordine ai bonifici e ai pagamenti che parte resistente allega di avere eseguito a beneficio del defunto (doc. n. 3 di parte resistente): risalgono tutti ad epoche posteriori o al massimo coeve all'anno del deposito del testamento e possono agevolmente essere ritenute anch'esse liberalità atipiche. Il modico valore di ogni singola disposizione (il singolo pagamento più ingente ammonta a euro 350) rende superfluo discutere della questione se tali disposizioni debbano essere considerate piuttosto donazioni dirette ad esecuzione indiretta, secondo l'orientamento emerso in sede di legittimità(Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725), la cui validità richiede la forma solenne qualora eccedano il modico valore. In ogni caso, preme eviedenziare che non
è sufficiente, al fine della prova della sussistenza di un obbligo restitutorio, dare la prova del versamento di una somma di denaro, ma occorre anche provare il titolo per cui detto versamento avvenne.
pagina 10 di 14 Al contrario, le spese funerarie sostenute dal resistente, pari a euro 3.200,00 (doc. n. 5 di parte resistente), entrano nei pesi ereditari e gravano sugli eredi, e quindi vanno senz'altro poste a carico della massa - senza decurtare la quota del 19% che corrisponde alla detrazione fiscale di cui è possibile avvalersi, della cui effettiva fruizione da parte del non c'è CP_2
prova. Si veda in proposito, tra le tante, Cass. civ. n. 17938/2020: “Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria”.
Ciò premesso, questo Tribunale, accertata l'esistenza e la consistenza del debito ereditario riferito alle spese per le onoranze funebri, deve qualificare l'ulteriore domanda di restituzione dei beni ereditari espressamente avanzata dalle ricorrenti come azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., il cui esercizio comporta l'accettazione tacita dell'eredità
(Cassazione civile Sentenza 18/11/2011, n. 24332); ne consegue che dall'accoglimento della domanda di annullamento nella fattispecie per cui è causa deriva l'immediato acquisto della qualità di erede in capo alle due ricorrenti, che comporta l'accoglimento della domanda restitutoria svolta dalle ricorrenti ai danni del resistente, la cui fondatezza è evidente, ma che a sua volta impone a questo Tribunale di accogliere la domanda del resistente medesimo rivolta nei confronti delle prime, finalizzata ad ottenere il pagamento delle spese funebri liquidate come sopra. La terza chiamata attualmente non riveste la qualità di erede, ma quella di mera chiamata all'eredità: in seguito al pagamento, sorgerà un credito pro quota in capo alle ricorrenti verso la terza chiamata se e quando quest'ultima avrà posto in Controparte_3 essere atti che comportino l'accettazione anche in forma tacita dell'eredità. Ad oggi, le due ricorrenti in qualità di attuali eredi rispondono pro quota del debito ereditario accertato in ordine alle spese relative alle onoranze funebri, pertanto ciascuna di esse dovrà corrispondere al resistente la somma di euro 1.600,00.
In ragione della assai parziale soccombenza reciproca, è disposta la compensazione delle spese nella misura del 25%. Di conseguenza il resistente è tenuto a rifondere le spese di lite delle ricorrenti – mentre la terza chiamata nulla ha richiesto a tale proposito - liquidate per la pagina 11 di 14 fase giudiziale seguendo i parametri medi tabellari in conformità a quanto previsto dal D.M.
147/2022, nella misura di € 7.425,60 dopo apposita decurtazione dell'ammontare corrispondente a ¼ esclusa la fase istruttoria;
idem per la fase di mediazione obbligatoria per un importo di: € 1.205,25, avendo le ricorrenti chiesto anche la liquidazione delle spese per la fase di mediazione obbligatoria ed essendo tale richiesta meritevole di accoglimento, dovendo tali spese, sempre liquidate nei valori medi, essere assimilate a quelle del processo, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso, ed essere regolate sulla base del principio della soccombenza (cfr. Cass. n. 5389 del 29/02/2024).
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma
2)
Compenso totale: € 7.549,10* ¾ = €5.661,82
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Stragiudiziale
Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita
Valore dell'affare: indeterminabile - complessità bassa
Fase dell'attivazione, valore medio: € 536,00 pagina 12 di 14 Fase di negoziazione, valore medio: € 1.071,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.607,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare: € 1.607,00*3/4 = € 1.205,25
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accoglie la domanda formulata da e e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
annulla il testamento olografo pubblicato a rogito del Notaio Dott. Persona_2
di Forlì in data 11 dicembre 2023, Repertorio 141.200, Raccolta n. 25.554, registrato poi a
Forlì, in data 15 dicembre 2023, n° 9653; dichiara l'apertura della successione legittima;
accerta la qualità di erede in capo a e e la qualità di Parte_1 Controparte_1 chiamata all'eredità in capo a Controparte_3
condanna a restituire a e nella Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
predetta qualità, l'immobile distinto al catasto Fabbricati del Comune di Forlì, Foglio 203, particelle numero 114, sub 9, Piano 1, Categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 91, totale escluse le aree scoperte mq. 89, rendita catastale € 468,68 e 114, sub 21, piano T, Categoria C/6, classe 3, superficie mq. 14, superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale € 72,30, oltre alle parti comuni. accerta la sussistenza in capo a di un credito pari a € 3.200,00 a carico Controparte_2
dell'asse ereditario del fu per i titoli di cui in narrativa;
Persona_1
condanna e in parziale accoglimento della domanda Parte_1 Controparte_1
riconvenzionale, a pagare a ciascuna pro quota la somma di € 1.600,00; Controparte_2
condanna a rifondere le spese di lite a e Controparte_2 Parte_1 [...]
così come liquidate in parte motiva e pari a € 5.661,82 per compensi professionali, CP_1
pagina 13 di 14 oltre il rimborso di spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
nonché per l'importo di €
1.205,25, oltre accessori di legge, per la fase della mediazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 6 giugno 2025 Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
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