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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 1 ottobre 2025 , svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8492/2023 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PROTA GUIDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Napoli al Viale A. Gramsci n. 13 come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pt. p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio definito dalla Corte di Appello Civile di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza con sentenza n.
1664/2023 - R.g. 745/2022, con la quale la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 580/2022 - R.g.
20113/2020, per vizio di notifica, disponendo la rimessione al primo giudice ex art. 353
e 354 c.p.c..
Il ricorrente, richiamato per relationem il ricorso di primo grado, ha concluso nei seguenti termini:
1 “a) preliminarmente, accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento avanzata con il provvedimento del 20.11.2019 a mezzo del quale l' ha rideterminato CP_1
l'importo dell'I.F.R. spettante al ricorrente nella minore misura di € 153.844,60 lordi e
€ 97.542,94 netti nella parte in cui dispone il recupero della somma di € 8.068,49 è coperto da prescrizione quinquennale;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione, dichiararne la illegittimità ed infondatezza per tutti i motivi suesposti;
b) per l'effetto, in ogni caso, dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di recupero della somma di € 8.068,49.
Vinte le spese e le competenze del procedimento con distrazione in favore dell'Avv.
UI OT che si dichiara antistatario”.
Si è costituita ritualmente l'Avvocatura dello Stato, per l' , eccependo, in via CP_1
preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente il Giudice
Amministrativo, contestando nel merito le avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso;
spese vinte.
La causa è stata discussa in presenza all'udienza del 1 aprile 2025 e istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente è fondata per i motivi di seguito precisati.
La parte ricorrente, ex dipendente dell'Autorità Garante per le Garanzie nelle
Comunicazioni, in quiescenza volontaria dal 30.06.2012, ha contestato la legittimità del provvedimento del 20/11/2019 con il quale l' ha CP_1 rideterminato l'importo dell'I.F.R., chiedendo la restituzione di € 8.068,49, eccependo, in via preliminare la prescrizione di tale pretesa.
2 L'Avvocatura ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto la presente controversia concerne una pretesa che si fonda sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'Autorità resistente.
Tale eccezione, sulla quale si è ampiamente discusso nel presente processo, in contraddittorio, è fondata.
Si richiama, in primo luogo, i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, che ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione esclusiva del
g.a. le controversie relative ai dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, secondo quanto affermato di recente dalle stesse Sezioni
Unite (sent. 23 agosto 2004, n. 16556), la mancata menzione nel D.Lgs. n. 80 del
1998 dei rapporti dei dipendenti dell tra quelli sottratti alla giurisdizione CP_1
ordinaria è determinata dal fatto che il suddetto D.Lgs. n. 80/1998 , attuava la delega contenuta nella L. 15 marzo 1997, n. 59 , concepita in epoca in cui
l' non era stata ancora istituita” ( Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, CP_1
23/06/2005, n. 13446).
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente proprio con riferimento ad una controversia di lavoro, instaurata da un dipendente dell . CP_1
La Suprema Corte, adita con regolamento di giurisdizione, ha affermato quanto segue:
“La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario. Fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , tra le quali è elencata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'art. 3 citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa.
4. Tali regole non hanno subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a.
(approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010 ) che, nel disciplinare le materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo, elenca al punto L) "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca
d'Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , artt. 112-bis ,
113 e 128-duodecies , dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
3 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre
1995, n. 481 , dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.
209 del 2005 , art. 326 ".
Non risulta, infatti, fondata l'interpretazione dell'art. 133 citato nel senso che con esso si sia inteso sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie lavorative del personale delle suddette autorità amministrative indipendenti, qualificando i relativi rapporti come di impiego pubblico privatizzato.
La norma processuale, lungi dal modificare la precedente normativa in tema di pubblico impiego di cui al D.Lgs. 2001 citato, rispetto alla quale ha mera valenza ricognitiva, si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego, stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame per la quale vale la regola della riconducibilità ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato, secondo la qualificazione risultante dalla norma generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 . Resta confermata la
"ratio" posta alla base delle deroghe espresse dal D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , giustificate dalla accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (cfr. Cass. 13446/2005 ). Le ragioni fondanti la previsione dell'art. 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione del D.Lgs. n. 104 del
2010 , art. 133 , che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare del D.Lgs. n. 165 citato, art. 3.” ( Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., (data ud. 27/03/2018) 19/06/2018, n. 16156).
Il D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , esclude, difatti, espressamente la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di cui alla L. n. 287 del 1990 , "norme per la tutela
4 della concorrenza e del mercato"), con la conseguenza che le relative controversie restano affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ( Cfr.:
Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 6246/2017 pubbl. il 11/10/2017).
Non risulta conferente la pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n.
9436/2023, citata dalla parte ricorrente nelle note illustrative, in quanto tale sentenza afferisce alla questione diversa, relativa ai confini della giurisdizione della Corte dei Conti. Tale questione non rileva nel caso di specie, in quanto, tenuto conto del diritto fatto valere in giudizio, occorre, in via preliminare valutare la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla disciplina della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Per tutti i motivi esposti, in conclusione, tenuto conto del dato normativo e dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti, ai sensi dell'art. 59,
Legge n. 69/ 2009.
Si ravvisano le ragioni per compensare le spese di lite, stante la natura e la complessità della questione esaminata
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- dichiara il difetto di giurisdizione dichiara del Giudice ordinario per essere munito di giurisdizione in via esclusiva il Giudice Amministrativo;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
- Si comunichi. Napoli, il 1/10/2025 - 30/10/2025 Il
Giudice
NA BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 30/10/2025 in
Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 1 ottobre 2025 , svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8492/2023 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PROTA GUIDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Napoli al Viale A. Gramsci n. 13 come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pt. p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio definito dalla Corte di Appello Civile di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza con sentenza n.
1664/2023 - R.g. 745/2022, con la quale la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 580/2022 - R.g.
20113/2020, per vizio di notifica, disponendo la rimessione al primo giudice ex art. 353
e 354 c.p.c..
Il ricorrente, richiamato per relationem il ricorso di primo grado, ha concluso nei seguenti termini:
1 “a) preliminarmente, accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento avanzata con il provvedimento del 20.11.2019 a mezzo del quale l' ha rideterminato CP_1
l'importo dell'I.F.R. spettante al ricorrente nella minore misura di € 153.844,60 lordi e
€ 97.542,94 netti nella parte in cui dispone il recupero della somma di € 8.068,49 è coperto da prescrizione quinquennale;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione, dichiararne la illegittimità ed infondatezza per tutti i motivi suesposti;
b) per l'effetto, in ogni caso, dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di recupero della somma di € 8.068,49.
Vinte le spese e le competenze del procedimento con distrazione in favore dell'Avv.
UI OT che si dichiara antistatario”.
Si è costituita ritualmente l'Avvocatura dello Stato, per l' , eccependo, in via CP_1
preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente il Giudice
Amministrativo, contestando nel merito le avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso;
spese vinte.
La causa è stata discussa in presenza all'udienza del 1 aprile 2025 e istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente è fondata per i motivi di seguito precisati.
La parte ricorrente, ex dipendente dell'Autorità Garante per le Garanzie nelle
Comunicazioni, in quiescenza volontaria dal 30.06.2012, ha contestato la legittimità del provvedimento del 20/11/2019 con il quale l' ha CP_1 rideterminato l'importo dell'I.F.R., chiedendo la restituzione di € 8.068,49, eccependo, in via preliminare la prescrizione di tale pretesa.
2 L'Avvocatura ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto la presente controversia concerne una pretesa che si fonda sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'Autorità resistente.
Tale eccezione, sulla quale si è ampiamente discusso nel presente processo, in contraddittorio, è fondata.
Si richiama, in primo luogo, i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, che ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione esclusiva del
g.a. le controversie relative ai dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, secondo quanto affermato di recente dalle stesse Sezioni
Unite (sent. 23 agosto 2004, n. 16556), la mancata menzione nel D.Lgs. n. 80 del
1998 dei rapporti dei dipendenti dell tra quelli sottratti alla giurisdizione CP_1
ordinaria è determinata dal fatto che il suddetto D.Lgs. n. 80/1998 , attuava la delega contenuta nella L. 15 marzo 1997, n. 59 , concepita in epoca in cui
l' non era stata ancora istituita” ( Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, CP_1
23/06/2005, n. 13446).
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente proprio con riferimento ad una controversia di lavoro, instaurata da un dipendente dell . CP_1
La Suprema Corte, adita con regolamento di giurisdizione, ha affermato quanto segue:
“La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario. Fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , tra le quali è elencata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'art. 3 citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa.
4. Tali regole non hanno subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a.
(approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010 ) che, nel disciplinare le materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo, elenca al punto L) "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca
d'Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , artt. 112-bis ,
113 e 128-duodecies , dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
3 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre
1995, n. 481 , dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.
209 del 2005 , art. 326 ".
Non risulta, infatti, fondata l'interpretazione dell'art. 133 citato nel senso che con esso si sia inteso sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie lavorative del personale delle suddette autorità amministrative indipendenti, qualificando i relativi rapporti come di impiego pubblico privatizzato.
La norma processuale, lungi dal modificare la precedente normativa in tema di pubblico impiego di cui al D.Lgs. 2001 citato, rispetto alla quale ha mera valenza ricognitiva, si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego, stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame per la quale vale la regola della riconducibilità ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato, secondo la qualificazione risultante dalla norma generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 . Resta confermata la
"ratio" posta alla base delle deroghe espresse dal D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , giustificate dalla accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (cfr. Cass. 13446/2005 ). Le ragioni fondanti la previsione dell'art. 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione del D.Lgs. n. 104 del
2010 , art. 133 , che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare del D.Lgs. n. 165 citato, art. 3.” ( Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., (data ud. 27/03/2018) 19/06/2018, n. 16156).
Il D.Lgs. n. 165 del 2001 , art. 3 , esclude, difatti, espressamente la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di cui alla L. n. 287 del 1990 , "norme per la tutela
4 della concorrenza e del mercato"), con la conseguenza che le relative controversie restano affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ( Cfr.:
Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 6246/2017 pubbl. il 11/10/2017).
Non risulta conferente la pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n.
9436/2023, citata dalla parte ricorrente nelle note illustrative, in quanto tale sentenza afferisce alla questione diversa, relativa ai confini della giurisdizione della Corte dei Conti. Tale questione non rileva nel caso di specie, in quanto, tenuto conto del diritto fatto valere in giudizio, occorre, in via preliminare valutare la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla disciplina della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Per tutti i motivi esposti, in conclusione, tenuto conto del dato normativo e dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti, ai sensi dell'art. 59,
Legge n. 69/ 2009.
Si ravvisano le ragioni per compensare le spese di lite, stante la natura e la complessità della questione esaminata
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- dichiara il difetto di giurisdizione dichiara del Giudice ordinario per essere munito di giurisdizione in via esclusiva il Giudice Amministrativo;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
- Si comunichi. Napoli, il 1/10/2025 - 30/10/2025 Il
Giudice
NA BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 30/10/2025 in
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