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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. TA De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 8.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 170/2025 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 ic
[...]
ricorrenti e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di Per_1
nato a [...] il [...] e poi emigrato in Brasile. Sostengo
[...]
dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Costituendosi in giudizio, il precisa che l'attività di Controparte_2 riconoscimento della cittadinanza ital ità consolare per i soggetti esterni e in capo al sindaco per i soggetti residenti in Italia, mentre il Controparte_2 ha unicamente compiti di ricognizione amministrativa dello s emanazione di un decreto ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 91/1992, che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio. Osserva, inoltre, che in sede amministrativa non poteva che riconoscersi la cittadinanza italiana alla donna dalla dichiarazione volta al riacquisto di essa con valenza unicamente per il futuro, sicché soltanto in sede giudiziale era possibile in assenza di tale dichiarazione il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti. Eccepisce, poi, la decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata in allegato al ricorso, chiedendo, nel caso in cui i documenti fossero stati prodotti dopo il deposito dell'atto introduttivo, di non tenerne conto con conseguente rigetto del ricorso. Chiede la compensazione delle spese di lite, essendo l'amministrazione impossibilitata a far luogo alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis. Il Pubblico Ministero in sede formulava parere contrario in data 30.1.2025.
2. Costituzione tardiva del Ministero dell'Interno. Occorre rilevare che il si è CP_2 costituito tardivamente in giudizio (deposito della comparsa 3.11.2025, ter note in sostituzione dell'udienza 8.11.2025). Ciò nonostante, tale tardività non incide sull'ammissibilità delle difese che non attengono né a domande riconvenzionali né ad eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Competenza del e rilevanza ai fini della legittimazione passiva. In via Controparte_2 preliminare, si rileva non contesta la sua legittimazione Controparte_2 passiva, pur affermando di non avere competenze in ordine alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. A tale riguardo, peraltro, va rilevato che durante l'esercizio delle funzioni di stato civile e tenuta dei registri anagrafici il Sindaco (che secondo il convenuto è competente per la procedura di richiesta della CP_2 cittadinanza italiana di soggetti residenti sul territorio nazionale) agisce in qualità di ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dunque non come organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione comunale ma come organo periferico dell'amministrazione centrale, in particolare del , dalla Controparte_2 quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti compiuti in tale veste oltre alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000). Quanto ai residenti all'estero, l'autorità Consolare, al pari del prefetto, è competente solo a ricevere le istanze e a trasmetterle al che è deputato a ricevere Controparte_2
e trattare tutte le istanze relative al ricono anza (art. 4 commi 3 e 6 DPR n. 572 del 1993). Poiché, dunque, il diritto vantato coinvolge le funzioni statali di stato civile e tenuta dei registri anagrafici, che fanno capo al , cui vanno presentate le Controparte_2 istanze in materia di cittadinanza, corretta tato chiamato in giudizio.
4. Interesse ad agire e limiti della procedura amministrativa. Eccepisce ancora il CP_2 che, mentre nel caso di cittadinanza trasmessa per via paterna la giurispr legittimità aveva riconosciuto l'esistenza di un doppio binario per l'interessato, amministrativo e giudiziale, negando la sussistenza di una pregiudiziale amministrativa (Cass. 28873/2008), nel caso di cittadinanza trasmessa per via materna la Suprema Corte ha affermato che in via giurisdizionale è possibile riconoscere all'avo donna la cittadinanza italiana in via retroattiva indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 legge 151/1975 e con efficacia, dunque, anche nei confronti dei figli e degli eredi, il che non può al contrario avvenire in sede amministrativa, laddove “la dichiarazione è necessaria con altre formalità, perché resa all'autorità competente, vincola il
[...]
alla ricognizione con decreto dello stato già recuperato per legge” (Cass. CP_2
). Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c..
5. Decadenza dalla produzione documentale ove non effettuata in allegato al ricorso introduttivo. Da ultimo il chiede il rigetto del ricorso nel caso in cui non risulti adempiuto CP_2
l'onere di all ocumentazione ed indicare le prove sin dal ricorso introduttivo, come evincibile dal chiaro disposto normativo dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato da ultimo dal D.Lgs. 164/2024. Trattasi di eccezione esplorativa ed inconferente nel caso di specie in cui i documenti a supporto della domanda risultano essere stati depositati in allegato al ricorso introduttivo. In ogni caso al riguardo si osserva che, pur consapevoli della presenza di orientamenti di merito contrari citati dalla difesa del , l'eccezione non può essere condivisa. CP_2
Ed infatti, la disciplina codicistica sul rit cato non prevede espressamente alcuna decadenza in caso di mancata indicazione dei mezzi istruttori e della produzione di documenti nel ricorso introduttivo, a differenza di quanto previsto, al contrario, per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio da parte del convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 3 ultimo periodo. L'unico termine perentorio per l'articolazione dei mezzi di prova è quello che il giudice eventualmente può assegnare ai sensi del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., allorquando, a richiesta e nel caso in cui ciò sia reso necessario dalle difese della controparte, vi sia esigenza di precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Si ritiene, pertanto, che prima di tale momento la produzione di documenti non avvenuta con il ricorso introduttivo non sia in alcun modo preclusa. D'altro canto, la condizione cui il legislatore subordina la concessione di un termine per integrare, tra l'altro, le istanze istruttorie è alquanto generica (“quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte”) e collegata all'individuazione del thema decidendum e del thema probandum che può avvenire soltanto alla prima udienza, allorquando le parti hanno precisato le proprie posizioni processuali negli atti introduttivi ed è possibile individuare quali fatti siano pacifici in quanto ammessi o non espressamente contestati e quali, al contrario, proprio in quanto oggetto di specifica contestazione, hanno necessità di essere provati in giudizio. Si ricorda, infine, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 46/2021), pronunciandosi sul tema in relazione al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., antesignano dell'attuale procedimento di cui all'art. 281 decies ss. c.p.c., in una fattispecie in cui come nella odierna parte ricorrente aveva prodotto documenti con un atto successivo al ricorso introduttivo ma precedente all'udienza di comparizione delle parti, ha sancito che l'art. 702 bis c.p.c., richiamando l'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c. (così come l'attuale 281 undecies) stabilisce che il ricorso debba indicare i mezzi di prova così come analogamente dispone per la comparsa di costituzione del convenuto, ma “non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso”. Al riguardo, richiama espressamente le precedenti pronunce nelle quali si legge che “... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommari età dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (Cass. 25547/2015, non massimata, pagg. 10 e 11). Nello stesso senso si legge in una più recente ordinanza (Cass. 19226/2024) che
“dovendo tendenzialmente interpretarsi in maniera restrittiva le norme che pongano preclusioni e decadenze, non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore”. La Suprema Corte evidenzia la rilevanza dell'argomentazione fondata sul parallelismo tra rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione, disciplinati da norme analoghe in ordine al contenuto dell'atto introduttivo con riferimento alle richieste istruttorie, evidenziando che le disposizioni in esame depongono in entrambi i riti per la possibilità
“di poter successivamente integrare o articolare ex novo le proprie richieste istruttorie, senza che l'eventuale omissione negli scritti iniziali possa ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza” (sul punto si veda anche Cass. 1691/2011). Per tali ragioni si ritiene che, a fronte di una puntuale indicazione dei documenti e della loro produzione prima della udienza di comparizione in allegato al ricorso o con memoria successiva, il ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di allegazione e prova su di lui gravante, sicché l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto va integralmente rigettata.
6. Merito della controversia, normativa applicabile e riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che considerata la data del deposito del ricorso antecedente alle ore 23:59 del 27.3.2025, non è applicabile al caso di specie la nuova normativa in materia di cittadinanza introdotta con DL 36/2025, con conseguente irrilevanza di tutte le questioni relative all'eventuale illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza di remissione del Tribunale di Torino. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611; peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 2 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 5 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di o o o . Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_3
a e a 022), pronunciandosi anche in tema di riparto degli oneri probatori in materia di cittadinanza, ha anche evidenziato l'irrilevanza della Grande naturalizzazione brasiliana al fine della perdita della cittadinanza italiana. Dopo aver premesso che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009), le Sezioni Unite hanno sancito i seguenti principi di diritto: (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa, nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Al riguardo, questo giudice non ritiene applicabile alla presente controversia la disposizione normativa sull'onere probatorio introdotta dall'art. 1 comma 2 DL 36/2025 entrato in vigore a decorrere dal 29.3.2025. A tale proposito, pur nella consapevolezza di orientamenti di merito contrari, da una lettura sistematica delle disposizioni e dai principi generali vigenti in materia di successione delle norme nel tempo, si desume che le nuove previsioni in materia di tipologia di prove ammesse, oneri di allegazione e riparto dell'onere probatorio possano essere applicate unicamente ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di disposizioni inscindibili nelle quali l'onere probatorio è strettamente collegato all'onere di allegazione che necessariamente viene adempiuto al momento del deposito dell'atto introduttivo giudiziale. Applicare la nuova normativa anche ai ricorsi già depositati implicherebbe necessariamente la concessione di termini per l'integrazione del ricorso e delle prove offerte, che il testo legislativo in esame non prevede e che dilaterebbe i tempi di definizione della causa in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost.. D'altro canto, il principio del tempus regit actum, che regola la successione delle leggi processuali nel tempo ove manchi un'espressa disposizione transitoria, comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti, sicché la fase di allegazione contenuta nel ricorso introduttivo non potrebbe che essere disciplinata dalla norma vigente all'epoca del deposito dell'atto, sicché una volta perfezionata la fase introduttiva del giudizio le eventuali modifiche normative che su di essa incidono non potrebbero avere alcun effetto sui giudizi pendenti in ossequio al principio del giusto processo (al riguardo, si legga Cass. 25311/2020 per la quale i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione). Si osserva, infine, che anche la natura processuale di una disposizione che, disciplinando l'onere della prova, regolamenta i fatti da allegare e provare non può ritenersi pacifica, considerato che essa incide sull'individuazione dei fatti costitutivi del diritto, modificando i presupposti sostanziali per l'esercizio di esso, sicché a maggior ragione le nuove disposizioni non potrebbero essere applicate ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che per i ricorsi depositati entro il 27.3.2025 la normativa sostanziale di riferimento è quella previgente alle modifiche introdotte con DL 36/2025 (si legga sul punto Cass. 16493/2024, per la quale sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)”. Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992). Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva (nella ricostruzione della linea trasmissiva il nome dei ricorrenti verrà evidenziato con sottolineatura). contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_1 Persona_4 in da (doc. 6 te) che riceveva dal Persona_5 padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con e dall'unione Persona_5 Persona_6 nasc in data 1.11.1929 (d orrente), che Persona_7 riceveva liana. contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
e dal 8.5.1954 Persona_9 ricorrente) e in data 11.5.1956 scicolo ricorrente), Persona_10 che ricevevano dalla madre la c
, figlio di contraeva matrimonio Persona_9 Persona_7 con ne nasce ta 31.12.1980 (doc. 13 CP_4 Parte_1 fasc ), che riceveva dal pa liana.
contraeva matrimonio con e dall'unione Parte_1 Persona_11 nascevano in data 31.8.2011 (doc. 15 fascicolo ricorrente), in Parte_2 data 22.5.2015 6 fascicolo ricorrente), in data Parte_3
10.9.2016 fascicolo ricorrente), in data 18.12.2017 Parte_4 ascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre Parte_5 la cittadinanza italiana.
, figlia di contraeva Persona_10 Persona_7 matr e dall 1 Controparte_5 [...] icorrente) e in data 18.7.1983 Parte_6 Parte_9
(doc. 25 fascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre la cittadinanza
[...]
figlia di , contraeva Parte_6 Persona_10 matr e a 19.7.2014 Persona_12 (doc. 23 fascicolo ricorrente), e in data 23.4.2018 Parte_7 [...]
(doc. 24 fascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre la cittadinanza Parte_8
figlio di figlia di , contraeva Parte_9 Persona_10 matr e dall'unio 15 Persona_13 [...]
(doc. 27 fascicolo ricorrente) e in data 27.12.2018 Parte_10 Parte_11 scicolo ricorrente), che ricevevano dal padre la citt
[...] clusioni e riparto delle spese di lite. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti, non potendo a ciò ostare il parere negativo del pubblico ministero non supportato da alcuna motivazione. La mancata opposizione alla pretesa attorea del in sede amministrativa, gli CP_2 ingenti flussi di domande di riconoscimento della ci italiana che notoriamente gravano gli uffici amministrativi competenti impedendo una celere definizione della pratica in sede stragiudiziale e la sussistenza di orientamenti contrastanti su alcune delle eccezioni sollevate dal convenuto nella costituzione in giudizio fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- , nata il giorno 31 dicembre 1980, a Caxias do Sul, Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile;
- nata il [...], a [...], Rio Grande Parte_2
- nata il [...], a [...], Rio Parte_3
Grande do Sul, Brasile
- nata il [...], a [...], Rio Parte_4
- nato il [...], a [...], Rio Parte_5
Grande do Sul, Brasile
- nata il giorno 4 giugno 1981, a Porto Alegre, Rio Parte_6
- nata il [...], a [...], Rio Grande do Parte_7
Sul, Brasile,
- nato il [...], a [...], Rio Grande do Parte_8
- nato il giorno 18 luglio 1983, a Porto Alegre, Rio Parte_9
Grande do Sul, Brasile
- nato il [...], a [...], Rio Parte_12
- nato il [...], a [...], Rio Parte_11
Grande do Sul, Brasile 2) ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente e iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 14.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 8.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa TA De ON
(atto sottoscritto digitalmente) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia San Paolo, reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/abolizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata, Controparte_3
C.F._1
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. TA De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 8.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 170/2025 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 ic
[...]
ricorrenti e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di Per_1
nato a [...] il [...] e poi emigrato in Brasile. Sostengo
[...]
dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Costituendosi in giudizio, il precisa che l'attività di Controparte_2 riconoscimento della cittadinanza ital ità consolare per i soggetti esterni e in capo al sindaco per i soggetti residenti in Italia, mentre il Controparte_2 ha unicamente compiti di ricognizione amministrativa dello s emanazione di un decreto ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 91/1992, che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio. Osserva, inoltre, che in sede amministrativa non poteva che riconoscersi la cittadinanza italiana alla donna dalla dichiarazione volta al riacquisto di essa con valenza unicamente per il futuro, sicché soltanto in sede giudiziale era possibile in assenza di tale dichiarazione il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti. Eccepisce, poi, la decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata in allegato al ricorso, chiedendo, nel caso in cui i documenti fossero stati prodotti dopo il deposito dell'atto introduttivo, di non tenerne conto con conseguente rigetto del ricorso. Chiede la compensazione delle spese di lite, essendo l'amministrazione impossibilitata a far luogo alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis. Il Pubblico Ministero in sede formulava parere contrario in data 30.1.2025.
2. Costituzione tardiva del Ministero dell'Interno. Occorre rilevare che il si è CP_2 costituito tardivamente in giudizio (deposito della comparsa 3.11.2025, ter note in sostituzione dell'udienza 8.11.2025). Ciò nonostante, tale tardività non incide sull'ammissibilità delle difese che non attengono né a domande riconvenzionali né ad eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Competenza del e rilevanza ai fini della legittimazione passiva. In via Controparte_2 preliminare, si rileva non contesta la sua legittimazione Controparte_2 passiva, pur affermando di non avere competenze in ordine alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. A tale riguardo, peraltro, va rilevato che durante l'esercizio delle funzioni di stato civile e tenuta dei registri anagrafici il Sindaco (che secondo il convenuto è competente per la procedura di richiesta della CP_2 cittadinanza italiana di soggetti residenti sul territorio nazionale) agisce in qualità di ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dunque non come organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione comunale ma come organo periferico dell'amministrazione centrale, in particolare del , dalla Controparte_2 quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti compiuti in tale veste oltre alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000). Quanto ai residenti all'estero, l'autorità Consolare, al pari del prefetto, è competente solo a ricevere le istanze e a trasmetterle al che è deputato a ricevere Controparte_2
e trattare tutte le istanze relative al ricono anza (art. 4 commi 3 e 6 DPR n. 572 del 1993). Poiché, dunque, il diritto vantato coinvolge le funzioni statali di stato civile e tenuta dei registri anagrafici, che fanno capo al , cui vanno presentate le Controparte_2 istanze in materia di cittadinanza, corretta tato chiamato in giudizio.
4. Interesse ad agire e limiti della procedura amministrativa. Eccepisce ancora il CP_2 che, mentre nel caso di cittadinanza trasmessa per via paterna la giurispr legittimità aveva riconosciuto l'esistenza di un doppio binario per l'interessato, amministrativo e giudiziale, negando la sussistenza di una pregiudiziale amministrativa (Cass. 28873/2008), nel caso di cittadinanza trasmessa per via materna la Suprema Corte ha affermato che in via giurisdizionale è possibile riconoscere all'avo donna la cittadinanza italiana in via retroattiva indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 legge 151/1975 e con efficacia, dunque, anche nei confronti dei figli e degli eredi, il che non può al contrario avvenire in sede amministrativa, laddove “la dichiarazione è necessaria con altre formalità, perché resa all'autorità competente, vincola il
[...]
alla ricognizione con decreto dello stato già recuperato per legge” (Cass. CP_2
). Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c..
5. Decadenza dalla produzione documentale ove non effettuata in allegato al ricorso introduttivo. Da ultimo il chiede il rigetto del ricorso nel caso in cui non risulti adempiuto CP_2
l'onere di all ocumentazione ed indicare le prove sin dal ricorso introduttivo, come evincibile dal chiaro disposto normativo dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato da ultimo dal D.Lgs. 164/2024. Trattasi di eccezione esplorativa ed inconferente nel caso di specie in cui i documenti a supporto della domanda risultano essere stati depositati in allegato al ricorso introduttivo. In ogni caso al riguardo si osserva che, pur consapevoli della presenza di orientamenti di merito contrari citati dalla difesa del , l'eccezione non può essere condivisa. CP_2
Ed infatti, la disciplina codicistica sul rit cato non prevede espressamente alcuna decadenza in caso di mancata indicazione dei mezzi istruttori e della produzione di documenti nel ricorso introduttivo, a differenza di quanto previsto, al contrario, per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio da parte del convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 3 ultimo periodo. L'unico termine perentorio per l'articolazione dei mezzi di prova è quello che il giudice eventualmente può assegnare ai sensi del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., allorquando, a richiesta e nel caso in cui ciò sia reso necessario dalle difese della controparte, vi sia esigenza di precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Si ritiene, pertanto, che prima di tale momento la produzione di documenti non avvenuta con il ricorso introduttivo non sia in alcun modo preclusa. D'altro canto, la condizione cui il legislatore subordina la concessione di un termine per integrare, tra l'altro, le istanze istruttorie è alquanto generica (“quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte”) e collegata all'individuazione del thema decidendum e del thema probandum che può avvenire soltanto alla prima udienza, allorquando le parti hanno precisato le proprie posizioni processuali negli atti introduttivi ed è possibile individuare quali fatti siano pacifici in quanto ammessi o non espressamente contestati e quali, al contrario, proprio in quanto oggetto di specifica contestazione, hanno necessità di essere provati in giudizio. Si ricorda, infine, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 46/2021), pronunciandosi sul tema in relazione al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., antesignano dell'attuale procedimento di cui all'art. 281 decies ss. c.p.c., in una fattispecie in cui come nella odierna parte ricorrente aveva prodotto documenti con un atto successivo al ricorso introduttivo ma precedente all'udienza di comparizione delle parti, ha sancito che l'art. 702 bis c.p.c., richiamando l'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c. (così come l'attuale 281 undecies) stabilisce che il ricorso debba indicare i mezzi di prova così come analogamente dispone per la comparsa di costituzione del convenuto, ma “non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso”. Al riguardo, richiama espressamente le precedenti pronunce nelle quali si legge che “... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommari età dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (Cass. 25547/2015, non massimata, pagg. 10 e 11). Nello stesso senso si legge in una più recente ordinanza (Cass. 19226/2024) che
“dovendo tendenzialmente interpretarsi in maniera restrittiva le norme che pongano preclusioni e decadenze, non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore”. La Suprema Corte evidenzia la rilevanza dell'argomentazione fondata sul parallelismo tra rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione, disciplinati da norme analoghe in ordine al contenuto dell'atto introduttivo con riferimento alle richieste istruttorie, evidenziando che le disposizioni in esame depongono in entrambi i riti per la possibilità
“di poter successivamente integrare o articolare ex novo le proprie richieste istruttorie, senza che l'eventuale omissione negli scritti iniziali possa ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza” (sul punto si veda anche Cass. 1691/2011). Per tali ragioni si ritiene che, a fronte di una puntuale indicazione dei documenti e della loro produzione prima della udienza di comparizione in allegato al ricorso o con memoria successiva, il ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di allegazione e prova su di lui gravante, sicché l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto va integralmente rigettata.
6. Merito della controversia, normativa applicabile e riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che considerata la data del deposito del ricorso antecedente alle ore 23:59 del 27.3.2025, non è applicabile al caso di specie la nuova normativa in materia di cittadinanza introdotta con DL 36/2025, con conseguente irrilevanza di tutte le questioni relative all'eventuale illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza di remissione del Tribunale di Torino. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611; peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 2 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 5 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di o o o . Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_3
a e a 022), pronunciandosi anche in tema di riparto degli oneri probatori in materia di cittadinanza, ha anche evidenziato l'irrilevanza della Grande naturalizzazione brasiliana al fine della perdita della cittadinanza italiana. Dopo aver premesso che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009), le Sezioni Unite hanno sancito i seguenti principi di diritto: (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa, nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Al riguardo, questo giudice non ritiene applicabile alla presente controversia la disposizione normativa sull'onere probatorio introdotta dall'art. 1 comma 2 DL 36/2025 entrato in vigore a decorrere dal 29.3.2025. A tale proposito, pur nella consapevolezza di orientamenti di merito contrari, da una lettura sistematica delle disposizioni e dai principi generali vigenti in materia di successione delle norme nel tempo, si desume che le nuove previsioni in materia di tipologia di prove ammesse, oneri di allegazione e riparto dell'onere probatorio possano essere applicate unicamente ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di disposizioni inscindibili nelle quali l'onere probatorio è strettamente collegato all'onere di allegazione che necessariamente viene adempiuto al momento del deposito dell'atto introduttivo giudiziale. Applicare la nuova normativa anche ai ricorsi già depositati implicherebbe necessariamente la concessione di termini per l'integrazione del ricorso e delle prove offerte, che il testo legislativo in esame non prevede e che dilaterebbe i tempi di definizione della causa in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost.. D'altro canto, il principio del tempus regit actum, che regola la successione delle leggi processuali nel tempo ove manchi un'espressa disposizione transitoria, comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti, sicché la fase di allegazione contenuta nel ricorso introduttivo non potrebbe che essere disciplinata dalla norma vigente all'epoca del deposito dell'atto, sicché una volta perfezionata la fase introduttiva del giudizio le eventuali modifiche normative che su di essa incidono non potrebbero avere alcun effetto sui giudizi pendenti in ossequio al principio del giusto processo (al riguardo, si legga Cass. 25311/2020 per la quale i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione). Si osserva, infine, che anche la natura processuale di una disposizione che, disciplinando l'onere della prova, regolamenta i fatti da allegare e provare non può ritenersi pacifica, considerato che essa incide sull'individuazione dei fatti costitutivi del diritto, modificando i presupposti sostanziali per l'esercizio di esso, sicché a maggior ragione le nuove disposizioni non potrebbero essere applicate ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che per i ricorsi depositati entro il 27.3.2025 la normativa sostanziale di riferimento è quella previgente alle modifiche introdotte con DL 36/2025 (si legga sul punto Cass. 16493/2024, per la quale sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)”. Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992). Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva (nella ricostruzione della linea trasmissiva il nome dei ricorrenti verrà evidenziato con sottolineatura). contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_1 Persona_4 in da (doc. 6 te) che riceveva dal Persona_5 padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con e dall'unione Persona_5 Persona_6 nasc in data 1.11.1929 (d orrente), che Persona_7 riceveva liana. contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
e dal 8.5.1954 Persona_9 ricorrente) e in data 11.5.1956 scicolo ricorrente), Persona_10 che ricevevano dalla madre la c
, figlio di contraeva matrimonio Persona_9 Persona_7 con ne nasce ta 31.12.1980 (doc. 13 CP_4 Parte_1 fasc ), che riceveva dal pa liana.
contraeva matrimonio con e dall'unione Parte_1 Persona_11 nascevano in data 31.8.2011 (doc. 15 fascicolo ricorrente), in Parte_2 data 22.5.2015 6 fascicolo ricorrente), in data Parte_3
10.9.2016 fascicolo ricorrente), in data 18.12.2017 Parte_4 ascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre Parte_5 la cittadinanza italiana.
, figlia di contraeva Persona_10 Persona_7 matr e dall 1 Controparte_5 [...] icorrente) e in data 18.7.1983 Parte_6 Parte_9
(doc. 25 fascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre la cittadinanza
[...]
figlia di , contraeva Parte_6 Persona_10 matr e a 19.7.2014 Persona_12 (doc. 23 fascicolo ricorrente), e in data 23.4.2018 Parte_7 [...]
(doc. 24 fascicolo ricorrente), che ricevevano dalla madre la cittadinanza Parte_8
figlio di figlia di , contraeva Parte_9 Persona_10 matr e dall'unio 15 Persona_13 [...]
(doc. 27 fascicolo ricorrente) e in data 27.12.2018 Parte_10 Parte_11 scicolo ricorrente), che ricevevano dal padre la citt
[...] clusioni e riparto delle spese di lite. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti, non potendo a ciò ostare il parere negativo del pubblico ministero non supportato da alcuna motivazione. La mancata opposizione alla pretesa attorea del in sede amministrativa, gli CP_2 ingenti flussi di domande di riconoscimento della ci italiana che notoriamente gravano gli uffici amministrativi competenti impedendo una celere definizione della pratica in sede stragiudiziale e la sussistenza di orientamenti contrastanti su alcune delle eccezioni sollevate dal convenuto nella costituzione in giudizio fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- , nata il giorno 31 dicembre 1980, a Caxias do Sul, Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile;
- nata il [...], a [...], Rio Grande Parte_2
- nata il [...], a [...], Rio Parte_3
Grande do Sul, Brasile
- nata il [...], a [...], Rio Parte_4
- nato il [...], a [...], Rio Parte_5
Grande do Sul, Brasile
- nata il giorno 4 giugno 1981, a Porto Alegre, Rio Parte_6
- nata il [...], a [...], Rio Grande do Parte_7
Sul, Brasile,
- nato il [...], a [...], Rio Grande do Parte_8
- nato il giorno 18 luglio 1983, a Porto Alegre, Rio Parte_9
Grande do Sul, Brasile
- nato il [...], a [...], Rio Parte_12
- nato il [...], a [...], Rio Parte_11
Grande do Sul, Brasile 2) ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente e iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 14.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 8.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa TA De ON
(atto sottoscritto digitalmente) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia San Paolo, reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/abolizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata, Controparte_3
C.F._1