CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 1/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 153/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 1/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
nella Parte_7 Parte_8 Parte_9
qualità di erede di Persona_1 Parte_10 [...]
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
Parte_25 Parte_26 Parte_27
Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, nella Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35
sua qualità di erede di Persona_2 Parte_36 Pt_37
1 , Parte_38 Parte_39 Parte_40 Parte_41
rappresentati e difesi all'Avv. Giancarlo Faletti, elettivamente Parte_42
domiciliati come in atti appellanti
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca CP_1
Pescolla, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente entro il termine del
08.11.2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 04.07.2023, il Tribunale di Larino – in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro - ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti, tutti dipendenti o ex dipendenti della , in qualità di dirigenti medici, veterinari, sanitari non medici. CP_1
Questi avevano tutti ricevuto, tra fine novembre 2021 e fine gennaio 2022, una richiesta di restituzione di somme erogate, a dire della datrice di lavoro, indebitamente, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011. Tanto in virtù delle sentenze n. 48/2019 e n.
51/2019 della Corte dei Conti Molise, notificate in data 09.09.2021, in cui si affermava che la distribuzione del Fondo ex art. 10 e dei residui del Fondo di posizione ex art. 9 CCNL 6.5.2010
(retribuzione di risultato) in favore del personale appartenente all'Area della Dirigenza era stata effettuata, per le annualità 2010 e 2011, in assenza della preventiva individuazione e assegnazione degli obiettivi specifici da raggiungere, necessario presupposto per detta distribuzione, per cui costituivano indebito oggettivo.
1.1. Gli originari ricorrenti contestavano la legittimità della richiesta di restituzione sotto diversi profili. Evidenziavano, in particolare, che la retribuzione di risultato è una delle componenti della retribuzione dei dirigenti dell'area Medico Veterinaria;
che l'ammontare della medesima e la sua imputazione per ciascun ricorrente non era ricavabile dalle deliberazioni o dai provvedimenti forniti da a seguito dell'accesso agli atti;
che gli originari CP_1 contratti/accordi sindacali integrativi a livello aziendale erano stati novati e che negli accordi novativi l'operazione di conguaglio era di competenza ma, in ogni caso, non CP_1
2 prevedeva alcuna restituzione delle somme già erogate;
che, come affermava la stessa , CP_1 ai direttori di UOC e ai responsabilità di erano stati assegnati obiettivi specifici ed essi Pt_43 erano stati sottoposti a valutazione positiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
che analoga procedura era stata puntualmente eseguita presso tutte le UOC veterinarie, con assegnazione di obiettivi e valutazione di tutti i medici veterinari rispetto al raggiungimento del risultato;
che per gli altri dirigenti non titolari di struttura gli obiettivi erano stati raggiunti grazie al loro fattivo contributo, sebbene essi non fossero stati destinatari di obiettivi specifici, in quanto non assegnati;
che le somme pretese non corrispondevano all'ammontare delle condanne della Corte dei Conti;
che trattavasi di condanne non definitive e per le quali non era stata prioritariamente avviata alcuna iniziativa di recupero;
che dal totale delle somme richieste in restituzione non erano state comunque decurtate le somme in ogni caso non dovute da direttori di UOC e responsabili di , dai dirigenti veterinari (direttori e Pt_43 non), da tutti i dirigenti sottoposti a verifica positiva;
che non si ritenevano sussistenti nella richiesta formulata da i criteri in forza dei quali, secondo la giurisprudenza, la pretesa CP_1 dell'Amministrazione potrebbe considerarsi legittima;
che, infine, la pretesa dell' era CP_1 prescritta.
1.2. Si costituiva tardivamente la , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Larino, essendo competente quello di Campobasso, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, per difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e, comunque, per infondatezza della domanda,
1.3. Il Tribunale di Larino rigettava la domanda, non ravvisando l'interesse, attuale e concreto, ad agire dei ricorrenti e un effettivo pregiudizio verificatosi a danno degli stessi, essendo ancora sub judice le decisioni della Corte dei Conti e non potendo una mera richiesta stragiudiziale di restituzione di somme di denaro legittimare l'instaurazione di un giudizio.
2. Avverso la sentenza propongono appello tutti gli originari ricorrenti nonché , Parte_39
e intervenuti nel giudizio di Parte_40 Parte_41 Parte_42
primo grado ex art. 105 c.p.c, chiedendone l'integrale riforma.
Con il primo motivo si deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le missive inviate dalla agli odierni appellanti contengono una esplicita richiesta e CP_1
relativa diffida alla restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte, con l'indicazione dell'importo preteso da ciascuno dei sanitari, il termine per ottemperarvi, gli estremi del conto su cui effettuare il bonifico, la possibilità di optare per una rateizzazione, la costituzione in mora e il riferimento alla interruzione dei termini di prescrizione. Il Tribunale di Larino rigettando il ricorso sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire non si sarebbe
3 conformato ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie gli appellanti, con le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, avrebbero fatto valere un interesse concreto e attuale, quello a fare accertare dal giudice che le somme richieste dalla non erano dovute per le ragioni esposte negli atti prodotti. CP_1
Con il secondo motivo si censura la statuizione con cui il giudice di primo grado ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. All'accoglimento dell'appello e, in ossequio al principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna della a rifondere le spese di CP_1
entrambi i gradi agli odierni appellanti.
Richiamati, per il resto, gli argomenti a sostegno della illegittimità della richiesta di restituzione avanzata da , si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le CP_1 conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
3. Si è costituita l'appellata che contesta la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del primo giudice laddove si è dichiarato il difetto dell'interesse ad agire degli allora ricorrenti, non essendo né concreto né attuale il pregiudizio da essi lamentato.
Richiamate, per il resto le difese del precedente grado di giudizio, l'appellata conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale di
Larino.
Come osservato dal primo Giudice, la richiesta di restituzione delle somme avanzata dalla e cristallizzata nelle missive inviate, tra gli altri, agli odierni appellanti si fonda, per CP_1
espressa indicazione della stessa datrice di lavoro, sulle due sentenze della Corte dei Conti che hanno ritenuto dette somme erogate in assenza dei presupposti di legge, conseguentemente affermando la responsabilità erariale di dirigenti e funzionari dell' , Parte_44
condannando gli stessi, secondo criteri di imputazione ivi specificatamente indicati, al risarcimento dell'accertato danno patrimoniale.
È, dunque, evidente che la richiesta di restituzione avanzata dalla , inserendosi nel CP_1
contesto di una vicenda processuale non ancora definita allorquando le missive furono inviate, non avrebbe potuto cagionare alcun pregiudizio concreto e attuale nella sfera giuridica degli odierni appellanti.
4 Come evidenziato dal primo Giudice, le missive erano state ragionevolmente inviate per interrompere il termine di prescrizione del diritto di credito della . CP_1
Agendo giudizialmente per l'accertamento negativo della pretesa della , gli odierni CP_1
appellanti hanno inteso far valere un danno soltanto potenziale ed eventuale il quale si sarebbe nel caso potuto concretizzare solo allorquando si fosse consolidata definitivamente la sottesa vicenda processuale.
6. La giurisprudenza richiamata dagli appellanti si riferisce a fattispecie diverse da quella che qui ci occupa e del tutto particolari in quanto relative a pretese di restituzione di indebito avanzate dall' ovvero ad atti di sollecito di pagamento provenienti da autorità amministrative CP_2
legittimate alla irrogazione di sanzioni (così la fattispecie esaminata da Cass. Sez. III, sentenza n. 25432 del 26.10.2017).
Al caso di specie, in cui rilevano rapporti di lavoro privatizzato, pur se intercorrenti con un datore di lavoro ente pubblico, si attagliano le pronunce richiamate dal Tribunale di Larino, dovendosi ribadire che ancor più di recente si è affermato che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”
(Cass., sez. 2, ordinanza n. 12532 del 08.05.2024).
7. L'appello va, dunque, rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale,
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro del 04.07.2023, proposto con ricorso qui depositato il 03.01.2024 da Pt_1
5
Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, nella qualità di erede di
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
Persona_1 Parte_10 Parte_11 [...]
Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
Parte_22 Parte_23 Parte_24
Parte_25 Parte_26 Parte_27
Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, nella Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35
sua qualità di erede di Persona_2 Parte_36 [...]
, Parte_45 Parte_39 Parte_40 Parte_41
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_42 CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 06.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
6