CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3313/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13879/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002038240049249717 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3502/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti del Comune di Napoli e di Resistente_1 Srl, concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, LE IN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20240002038240049249717 per IMU 2016, eccependo: 1) in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 S.r.l. (Società_1) per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari ex D.Lgs. 446/1997; 2) l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento); 3) l'intervenuta prescrizione quinquennale e decadenza della pretesa tributaria relativa all'anno 2016; 4) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione degli elementi essenziali (atto "criptico") con lesione del diritto di difesa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore S.r.l., contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In particolare, le parti resistenti hanno ribadito la piena legittimazione di Società_1 quale "società di progetto" ex art. 184 D. Lgs. Società_2, ed hanno fornito prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 305562/1742 in data 25.01.2022. Hanno pertanto chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarato che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di Resistente_1
S.r.l. è destituita di fondamento. Agli atti risulta provato che Società_1 è una società di progetto costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. Società_2, interamente partecipata dalla società aggiudicataria Municipia S.p.A.. Quest'ultima risulta regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali (n. 164). Come stabilito dall'art. 184, comma 1, del D. Lgs. Società_2 , la società di progetto subentra automaticamente nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di ulteriore approvazione e senza che ciò costituisca cessione di contratto.
Ne consegue che il requisito di qualificazione (iscrizione all'Albo) deve essere posseduto dal socio aggiudicatario (Municipia), le cui garanzie tecniche e patrimoniali non vengono meno con la costituzione della società di progetto. Pertanto, Società_1 è pienamente legittimata all'emissione e alla notifica degli atti della riscossione.
Va, comunque, riconosciuta la legittimazione attiva della Resistente_1 Srl, quale concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 14 septies del D.L.
27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto quanto segue: comma
14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
199 7, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione Europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società."
La Suprema Corte, con declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale di questa CGT, con la sentenza n.7495 del 20 marzo scorso ha dato atto che, con l'art. 3, co.14- septies L. 21 febbraio 2025, n. 15 recante conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. “decreto milleproroghe 2025”), il legislatore è direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza nella questione dedotta di “gravi difficoltà interpretative” ex art.363-bis, co. 1° n. 2) cod. proc. civ..
Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di sottoscrizione, risultando l'atto regolarmente firmato digitalmente dal Dott. Nominativo_1, responsabile del procedimento giusta delega del C.d.A..
Nel merito, allo stesso modo è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto e le conseguenti eccezioni di prescrizione e decadenza. La parte resistente ha depositato in atti la prova documentale della rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n. 305562/1742. Tale atto è stato affidato al servizio postale in data 29/12/2021 e, stante la temporanea assenza del destinatario, si è regolarmente perfezionato per compiuta giacenza in data 25/01/2022, a seguito del corretto invio della Comunicazione di
Avvenuto Deposito (CAD) in data 15/01/2022. La rituale notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Non essendo stato impugnato nei termini di legge (60 giorni), l'atto impositivo è divenuto definitivo. La successiva intimazione ad adempiere, notificata il 17.05.2024, è intervenuta ampiamente prima del decorso di un ulteriore termine prescrizionale quinquennale.
Infine, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione. L'intimazione impugnata risulta chiara ed intellegibile, contenendo l'esplicito riferimento all'atto prodromico divenuto definitivo
(Accertamento n. 305562/1742), la natura del tributo (IMU), l'anno di imposta (2016), nonché il dettaglio analitico degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, sanzioni, spese e interessi (con indicazione dei tassi legali applicati). Tali elementi sono pienamente idonei a garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di Resistente_1 S.r.l., dichiaratosene antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13879/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002038240049249717 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3502/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti del Comune di Napoli e di Resistente_1 Srl, concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, LE IN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20240002038240049249717 per IMU 2016, eccependo: 1) in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 S.r.l. (Società_1) per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari ex D.Lgs. 446/1997; 2) l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento); 3) l'intervenuta prescrizione quinquennale e decadenza della pretesa tributaria relativa all'anno 2016; 4) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione degli elementi essenziali (atto "criptico") con lesione del diritto di difesa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore S.r.l., contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In particolare, le parti resistenti hanno ribadito la piena legittimazione di Società_1 quale "società di progetto" ex art. 184 D. Lgs. Società_2, ed hanno fornito prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 305562/1742 in data 25.01.2022. Hanno pertanto chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarato che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di Resistente_1
S.r.l. è destituita di fondamento. Agli atti risulta provato che Società_1 è una società di progetto costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. Società_2, interamente partecipata dalla società aggiudicataria Municipia S.p.A.. Quest'ultima risulta regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali (n. 164). Come stabilito dall'art. 184, comma 1, del D. Lgs. Società_2 , la società di progetto subentra automaticamente nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di ulteriore approvazione e senza che ciò costituisca cessione di contratto.
Ne consegue che il requisito di qualificazione (iscrizione all'Albo) deve essere posseduto dal socio aggiudicatario (Municipia), le cui garanzie tecniche e patrimoniali non vengono meno con la costituzione della società di progetto. Pertanto, Società_1 è pienamente legittimata all'emissione e alla notifica degli atti della riscossione.
Va, comunque, riconosciuta la legittimazione attiva della Resistente_1 Srl, quale concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 14 septies del D.L.
27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto quanto segue: comma
14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
199 7, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione Europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società."
La Suprema Corte, con declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale di questa CGT, con la sentenza n.7495 del 20 marzo scorso ha dato atto che, con l'art. 3, co.14- septies L. 21 febbraio 2025, n. 15 recante conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. “decreto milleproroghe 2025”), il legislatore è direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza nella questione dedotta di “gravi difficoltà interpretative” ex art.363-bis, co. 1° n. 2) cod. proc. civ..
Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di sottoscrizione, risultando l'atto regolarmente firmato digitalmente dal Dott. Nominativo_1, responsabile del procedimento giusta delega del C.d.A..
Nel merito, allo stesso modo è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto e le conseguenti eccezioni di prescrizione e decadenza. La parte resistente ha depositato in atti la prova documentale della rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n. 305562/1742. Tale atto è stato affidato al servizio postale in data 29/12/2021 e, stante la temporanea assenza del destinatario, si è regolarmente perfezionato per compiuta giacenza in data 25/01/2022, a seguito del corretto invio della Comunicazione di
Avvenuto Deposito (CAD) in data 15/01/2022. La rituale notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Non essendo stato impugnato nei termini di legge (60 giorni), l'atto impositivo è divenuto definitivo. La successiva intimazione ad adempiere, notificata il 17.05.2024, è intervenuta ampiamente prima del decorso di un ulteriore termine prescrizionale quinquennale.
Infine, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione. L'intimazione impugnata risulta chiara ed intellegibile, contenendo l'esplicito riferimento all'atto prodromico divenuto definitivo
(Accertamento n. 305562/1742), la natura del tributo (IMU), l'anno di imposta (2016), nonché il dettaglio analitico degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, sanzioni, spese e interessi (con indicazione dei tassi legali applicati). Tali elementi sono pienamente idonei a garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di Resistente_1 S.r.l., dichiaratosene antistatario.