Articolo 25 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 dicembre 1988
Art. 25. 1. Il presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 23.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988