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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato DO.SS Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1655 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Roberto Verdecchia (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via N. C.F._2
Sauro 106
- OPPONENTE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Leonardo Blandino (c.f. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea 6/A-B
- OPPOSTA –
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
28.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 31.3.2025; per l'opposta, come da note di
1 precisazione delle conclusioni depositate in data 26.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 28.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 31.10.2019 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data
8.10.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 29.157,70 oltre interessi e spese in favore di
(quale cessionaria di ed a titolo di residui Controparte_1 Controparte_2
importi dovuti in forza del contratto di finanziamento n. 502643 stipulato in data 13.12.2007).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto ed ha in sintesi dedotto: che l'opposta, soggetto diverso rispetto all'originaria creditrice, è priva di legittimazione attiva, non avendo dimostrato che il credito per cui è causa rientra tra i crediti oggetto della cessione in blocco in favore dell'opposta medesima;
che il credito, seppure oltre i termini contrattualmente convenuti, è stato completamente estinto con pagamenti effettuati dall'opponente sia a mezzo di due assegni sia a mezzo RID sia mediante pagamenti in contanti a , agente incaricato dall'originaria creditrice che Parte_2
rilasciava apposite quietanze dei pagamenti ricevuti;
che, tenuto conto di commissioni, remunerazione e spese collegati all'erogazione del credito, risultano essere stati convenuti ed applicati interessi superiori rispetto ai c.d. tassi soglia, con conseguente gratuità del mutuo.
2. Si è costituita la quale ha chiesto, previa concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto opposto, rigettarsi l'opposizione ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 29.157,70 oltre interessi e spese, ovvero della somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
La società opposta ha in particolare dedotto: i) la sussistenza della propria legittimazione, essendo il credito incluso nell'operazione di cessione in blocco come documentato dall'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla visura camerale e dallo stralcio della lista di crediti menzionata nel predetto avviso pubblicato in G.U. e contenente il credito per cui è causa;
ii) di aver tenuto già conto dei pagamenti a mezzo RID ed anche dell'ulteriore pagamento a mezzo assegno per € 3.485,00 andato a buon fine, mentre l'altro assegno per € 3.857,82 allegato dall'opponente è risultato insoluto;
iii) di non poter tenere conto di ulteriori pagamenti che, anche ove provati, sarebbero stati effettuati in favore di soggetto che non aveva ricevuto alcun incarico da parte dell'originaria creditrice ed in un contesto in cui non è stato provato alcun comportamento colposo da parte di quest'ultima che abbia potuto far insorgere nell'opponente un ragionevole affidamento sui poteri del preteso incaricato;
iv)
2 l'avvenuta pattuizione ed applicazione degli interessi nei limiti dei c.d. tassi soglia sia corrispettivi sia moratori.
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, con ordinanza del 28.2.2022 è stata parzialmente ammeSS la prova per testi richiesta da parte opponente ed è stata rigettata l'istanza di C.T.U.
Con successiva ordinanza del 10.11.2022 l'opponente è stata dichiarata decaduta dalla prova stante la mancata citazione dei testi e quindi, con ordinanza del 29.4.2023, è stata disposta C.T.U. contabile.
Espletata la C.T.U. la causa, con ordinanza del 14.4.2025 resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fiSSta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimeSS in decisione e, con successiva ordinanza del
30.4.2025 è stata rimeSS sul ruolo a fronte del mancato rinvenimento del fascicolo di parte opponente
(stante la costituzione non telematica dell'opponente e l'assenza di indicazioni in ordine al previo ritiro di tale fascicolo).
Alla successiva udienza del 15.5.2025 le parti non si sono opposte all'acquisizione della documentazione depositata dall'opponente in data 2.10.2023 comprensiva, secondo quanto indicato nella relativa nota di deposito, dei medesimi documenti originariamente depositati nel fascicolo di parte opponente con la costituzione in giudizio non telematica;
all'esito, stante la rinuncia delle parti ad ulteriori termini per precisazione delle conclusioni, comparse e repliche in quanto già fruiti, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
4.1 Deve essere in primo luogo valutato l'assolvimento, a cura della parte opposta ed attrice in senso sostanziale, all'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato in via monitoria.
E' noto infatti che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 24798/20), la parte che agisce quale cessionario in forza di una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in caso di contestazione del debitore ceduto.
Giova al riguardo richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità in punto di oneri probatori gravanti sul cessionario del credito (cfr., Cass., ord. n. 17944/23), secondo cui:
- occorre distinguere la contestazione (e la prova, peraltro non soggetta a vincoli di forma) della steSS esistenza di un contratto di cessione dalla contestazione (e dalla prova) dell'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di una cessione in blocco;
3 - nel caso di contestazione solo di tale ultimo profilo, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato in G.U., può dimostrare l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- in difetto di idonee indicazioni nell'avviso di cessione pubblicato il cessionario dovrà dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione producendo il relativo contratto o, comunque, in altro modo idoneo a ricondurre con certezza tale credito all'operazione di cessione in blocco;
- nel caso in cui sia invece specificamente contestata l'esistenza steSS del contratto di cessione deve neceSSriamente provarsi tale vicenda traslativa mediante la produzione o comunque la dimostrazione del contratto (ovvero dei contratti in caso di più cessioni succedutesi nel tempo), non risultando di per sé sufficiente la mera notificazione della cessione o la pubblicazione dell'avviso in G.U., la quale pure può essere valutabile come elemento indiziario nel quadro di tutti gli elementi acquisiti, in particolar modo se avvenuta su iniziativa della cedente.
Tanto premesso in linea generale, si rileva che nella specie l'opponente ha contestato, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco (si veda pagina 2 dell'atto di opposizione).
A fronte di tale contestazione l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in G.U. contenente indicazioni sufficientemente precise al fine di ricondurre il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
In base all'avviso risultano infatti ricompresi nella cessione tutti i crediti che al 30.9.2017 soddisfacevano criteri effettivamente riferibili al credito per cui è causa (per forma tecnica del finanziamento, denominazione in euro dello stesso, tipologia del contraente, importo, diritto applicabile), laddove invece a tale credito non risultano riferibili le clausole di esclusione dalla cessione di cui ai punti 7 e 10 dell'avviso medesimo.
Può dunque concludersi che l'avviso pubblicato costituisca idonea prova della inclusione del credito nell'operazione di cessione, non essendo allo scopo neceSSria una specifica enumerazione di ciascun credito ceduto se gli elementi comuni indicati per la formazione delle categorie di crediti consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., Cass., ord. n. 17944/23, nonché
Cass., ord. n. 8331/25).
4 Risulta comunque dirimente evidenziare che nell'avviso è riportata una puntuale indicazione del fatto che i debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso la DO.SS , Persona_1
Notaio in Milano, in data 5.12.2018, lista in relazione a cui sono stati prodotti sia uno stralcio che reca univoci riferimenti al credito per cui è causa sia apposita dichiarazione del suindicato Notaio del
14.9.2020 in ordine ai soggetti inseriti nella lista dei crediti depositata.
Da quanto precede consegue che può ritenersi dimostrata la titolarità in capo all'opposta del credito azionato in sede monitoria.
4.2 Per quanto concerne i pagamenti allegati dall'opponente deve in primo luogo evidenziarsi che sono controversi solo il pagamento a mezzo assegno per € 3.857,82 ed i pagamenti in contanti che l'opponente assume essere stati effettuati all'incaricato della società originaria creditrice.
Gli ulteriori pagamenti a mezzo RID ed a mezzo dell'assegno per € 3.485,00 non sono stati infatti contestati dall'opposta, la quale ha dedotto di averli già detratti dall'importo ingiunto come da estratto conto analitico depositato in sede di costituzione nell'opposizione, estratto che, successivamente alla sua produzione, non è stato oggetto di puntuali contestazioni con riguardo a tali specifici pagamenti.
Per quanto invece concerne i pagamenti oggetto di contestazione tra le parti deve evidenziarsi che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Con riferimento al pagamento a mezzo assegno l'opposta ha infatti dedotto che tale titolo è rimasto insoluto (come invero emergente anche dall'estratto conto prodotto) e, a fronte di tale prospettazione,
l'opponente onerato della prova del pagamento non ha prodotto documentazione da cui desumere che il pagamento sia invece andato a buon fine.
Per quanto invece concerne i pagamenti in contanti giova rilevare che nella specie l'opposta non ha inteso contestare il fatto storico in sé che il terzo abbia ricevuto delle somme (come anche documentato, secondo l'opponente, dalle ricevute prodotte), avendo piuttosto contestato la riferibilità di tali pagamenti al residuo debito per cui è causa in quanto non effettuati né a soggetto effettivamente incaricato dalla creditrice né a soggetto che potesse apparire tale al debitore.
Al riguardo giova osservare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione anche in caso di pagamento effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ma postula, oltre all'accertamento della buona fede del terzo in termini di ragionevolezza del suo affidamento, che il creditore abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens determinando dunque l'insorgere in capo a quest'ultimo di una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei
5 poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr., Cass., ord. n. 18345/24, Cass., sent. n. 17484/07, Cass., sent. n. 15339/12).
Ebbene nella specie, oltre a non essere stato dedotto in modo puntuale quale sarebbe stato l'effettivo contributo da parte dell'opposta nel determinare l'errore, deve escludersi che ricorra una situazione di ragionevole affidamento in capo all'opponente.
Vengono infatti in rilievo ingenti pagamenti in contanti (effettuati invero dal padre dell'opponente) e tale modalità di pagamento risulta già di per sé difficilmente compatibile tanto con la qualità della società creditrice tanto con le previsioni contrattuali che prevedevano il pagamento tramite RID, oltre a doversi considerare che tali pagamenti risulterebbero avvenuti non nei locali della società creditrice o comunque incaricata della riscossione del credito ma, per come dedotto dall'opponente, presso il domicilio del debitore.
I suesposti elementi depongono per la non configurabilità in capo all'opponente di un ragionevole affidamento nonostante la consegna delle ricevute prodotte, le quali, oltre a non risultare redatte su apposita modulistica (come pure invece avvenuto in caso di consegna di assegni), recano un'intestazione anche prima facie del tutto incompleta per non essere indicati dati usualmente presenti in simili atti ed, invero, presenti anche nel contratto stipulato (quali i recapiti telefonici e di posta elettronica della società, il capitale sociale peraltro prescritto ex art. 2250 c.c., un timbro pienamente coerente con la denominazione apposta sopra la sottoscrizione e così via).
Alcun elemento è poi emerso dalla prova testimoniale richiesta dall'opponente con riferimento ai pagamenti in contanti di cui si discute, in quanto, come detto, l'opponente è stato dichiarato decaduto a fronte della mancata citazione dei testi.
4.3 Per quanto infine concerne la prova dell'esistenza e della corretta quantificazione del credito giova premettere che l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo piano di ammortamento e l'analitica indicazione delle somme richieste, documentando anche l'avvenuta erogazione della somma mutuata.
Per quanto concerne infine la validità delle clausole contrattuali sulla cui scorta sono stati richiesti gli importi ingiunti deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore, ove intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi, è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola relativa agli interessi convenuti, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr., Cass., ord. n. 26525/24, Cass., SS.UU., sent. n. 19597/20).
6 Ciò posto si rileva che, anche a voler prescindere da un'attenta analisi in ordine all'effettiva puntualità della doglianza articolata nel caso di specie, sulla base della C.T.U. espletata può escludersi l'applicazione di interessi superiori ai c.d. tassi soglia tanto al momento della stipula del contratto tanto nel corso del rapporto.
Ed infatti l'ausiliario, dopo aver dato analiticamente conto dei criteri di calcolo adottati per determinare il T.A.E.G. (indicato nel 17,04%) e della metodologia seguita per verificare l'eventuale superamento dei c.d. tassi soglia, ha escluso che alla data di stipulazione del contratto il suindicato tasso superasse il tasso soglia all'epoca vigente in relazione all'operazione conclusa (18,80% per i crediti personali e gli altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli intermediari non bancari, quale unico parametro di verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi in questa sede effettivamente rilevante).
L'ausiliario ha del pari escluso che in costanza di rapporto si siano verificati dei superamenti delle c.d. soglie, come meglio evincibile dalla tavola n. 2 riportata a pagina 24 dell'elaborato.
Né può ritenersi che la revoca del decreto opposto poSS conseguire da quanto evidenziato dall'ausiliario in ordine all'errata indicazione del T.A.E.G. nel contratto (13,96%) rispetto a quello effettivamente applicato (17,04%): in particolare, secondo l'ausiliario, da tale circostanza discenderebbe la nullità della relativa clausola con neceSSria applicazione dei tassi di sostituzione previsti dal T.U.B. (tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, con orientamento cui si ritiene di aderire, che l' (altrimenti detto tasso annuo effettivo globale - TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo CP_3
complessivo dell'operazione di finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità e con la conseguente sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n. 385/93, atteso che tale indicatore di per sé solo non determina una maggiore onerosità in concreto del finanziamento, potendo semmai dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca (cfr., Cass., ord. n. 4597/23, Cass., sent. n. 39169/21).
L'accertamento di una simile responsabilità esula tuttavia dall'ambito del presente giudizio, non essendo stata formulata alcuna domanda risarcitoria nei termini perentori allo scopo previsti.
Né può ritenersi che l'applicabilità del tasso di sostituzione invocato dagli attori poSS discendere dall'art. 125 bis T.U.B. (avuto riguardo all'epoca di conclusione del contratto per cui è causa) ovvero
7 dall'art. 124 T.U.B. (relativo alla mancata indicazione del T.A.E.G. ovvero alla sua nullità, ad esempio perché indeterminato od indeterminabile).
4.4 Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'opponente; tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00), tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia e del valore della steSS, prossimo alla soglia minima del relativo scaglione di riferimento.
Si ritiene di contro di porre definitivamente a carico di entrambe le parti – nella misura del 50% ciascuna - il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto, avuto riguardo ai diversi profili neceSSriamente scrutinati dall'ausiliario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1655 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 361/19 del Tribunale di Avezzano;
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, I.V.A. e caSS come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di e di nella misura Parte_1 Controparte_1
del 50% ciascuno, il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
Così deciso in data 11.6.2025
IL GIUDICE
DO.SS Ilaria Pepe
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