Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 27.5.2025, nella causa civile iscritta al n.3230/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Poli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione da intendersi materialmente congiunta ai sensi dell'art.83 c.p.c., procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in persona della Controparte_1 sua procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
Anzà in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma dal Notaio da Messina Persona_1
il 3.3.2021, rep. n.38070 e racc. n.14435, con domicilio eletto in Lecce al Viale Leopardi n.15 presso lo studio dell'avv.to Katia Orlandi
- opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 8.10.2024
e che qui si abbia per integralmente trascritta e confermata, il giudice, ritenuto che le eccezioni sollevate da parte opponente potessero essere idonee a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.12.2024.
All'udienza di rinvio, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza 27.5.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza alla sola presenza di parte opponente, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, e per essa, la sua Controparte_1
procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sollevata CP_2 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento. Parte_1
L'opposta in persona del suo legale rappresentante, e per essa, la sua Controparte_1
procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante, non ha fornito né nella CP_2 fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che
2 individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta e, Controparte_1
per essa, la sua procuratrice speciale che ha agito affermandosi successore a titolo CP_2
particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ.
24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n.
3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
.
Nel caso in esame è presente in atti un documento denominato “Contratto di Cessione Crediti -
Proposta” che ha solo l'intestazione della società cessionarie e cedente, con sotto una firma per conto di e che, a parere di questo giudice, non ha alcuna valenza probatoria. Controparte_1
Come del resto alcuna valenza probatoria può essere attribuita ad un successivo elenco di posizioni individuate da numeri, completamente slegate dal precedente foglio e che non certificano nulla.
Tra l'altro, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Circostanza non
3 riscontrabile nel caso in oggetto : infatti nel fascicolo è presente una dichiarazione unilaterale di parte opposta che afferma che il credito oggetto di causa è compreso tra quelli ceduti.
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nessun valido documento, al riguardo, è stato depositato da e, per essa, dalla sua Controparte_1
procuratrice speciale CP_2
L'opposta non ha provato quindi né l'acquisto dei crediti in blocco dal Banco di Sardegna, non essendoci in atti un valido contratto, né tantomeno che il debito dell'opponente facesse Pt_1
eventualmente parte del blocco non avendo prodotto alcun valido allegato contenente l'identificazione dei rapporti ceduti.
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente
[...]
rientri tra quelli oggetto della cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.17/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 9.1.2024, notificato a il 29.3.2024 con il quale Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, e per essa, la sua procuratrice speciale in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,, ha richiesto a il pagamento della Parte_1
somma di €.14.118,67, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, e per essa, la sua procuratrice speciale in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.17/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 9.1.2024, notificato a il Parte_1
4 29.3.2024 con il quale in persona del suo legale rappresentante, e per Controparte_1
essa, la sua procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 tempore,, ha richiesto a il pagamento della somma di €.14.118,67, oltre Parte_1
interessi come da domanda e spese e competenze del monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante, e per essa, la sua Controparte_1
procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2
pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito avv. Simona Poli antistatario e che si liquidano in €.3.700,00, oltre ad €.150,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge, ed oltre ancora alla somma di €.190,32 dovuta per la mediazione.
Lecce, 27.5.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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