CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 758/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 ottobre 2022 da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alberto Virago e Serena Maccagnan, in virtù di procura in calce allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Francesco Furlan e Luigi Fadalti, giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale
PEC: Email_3
Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 246/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 3 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: Voglia la corte adita
DICHIARARE illegittimo, inefficace, improduttivo di effetti, invalido e comunque nullo il licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti della ricorrente e la conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro, condannando la ditta convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con conseguente ordine di reintegrazione ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sopra, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Si chiede inoltre la condanna del datore di lavoro altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tutto ex art. 3 del D.Lgv. 23/2015 nonché al pagamento di ulteriori €. 2.682,72,
pag. 2/20 o all'importo anche maggiore accertato in corso di causa a titolo di mancata retribuzione dovuta all'illegittime sospensioni cautelative dal lavoro disposte unilateralmente dalla convenuta e di cui in premessa;
il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonché diritti ed onorari di giudizio, spese generali rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari. e pertanto CONDANNARE la ditta convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a quanto sopra e al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute per il riconoscimento dei diritti di cui sopra anche nella somma maggiore accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonché spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente e con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenga di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, si chiede che
l'Ill.mo Tribunale voglia DICHIARARE illegittimo, inefficace, improduttivo di effetti, invalido e comunque nullo il licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti del ricorrente con estinzione del rapporto di lavoro dalla data di licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del ricorrente a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella misura determinata in corso di causa nonché al pagamento di ulteriori complessivi €. 5.074,70 a titolo di mancata retribuzione dovute all'illegittime sospensioni cautelativi
pag. 3/20 dal lavoro disposte unilateralmente dalla convenuta e al pagamento dell'indennità di mancato preavviso o per gli importi anche maggiori accertati in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonchè spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente e con ogni conseguenza di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenga di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e non ritenga applicabile l'art. 3 D.Lgv. n. 23/15, si chiede che
l'Ill.mo Tribunale voglia DICHIARARE illegittimo, inefficace, improduttivo di effetti, invalido e comunque nullo il licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti della ricorrente con estinzione del rapporto di lavoro dalla data di licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del ricorrente a corrispondere al ricorrente
l'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella misura determinata in corso di causa nonché al pagamento di ulteriori complessivi €. 5.074,70 a titolo di mancata retribuzione dovute all'illegittime sospensioni cautelativi dal lavoro disposte unilateralmente dalla convenuta e al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, o per gli importi anche maggiori accertati in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonchè spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente e con ogni conseguenza di legge;
pag. 4/20 In ogni caso: Con integrale refusione di onorari, competenze e spese di lite.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata: “Previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
Previa eventuale correzione della motivazione, in accoglimento delle difese quivi riproposte;
previo accertamento e declaratoria della legittimità del licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente con lettera del 21.05.2020; In via principale: rigettarsi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata: nel denegato caso di ritenuta assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c., accertarsi e dichiararsi che il comportamento di cui alla lettera di licenziamento del 21.05.2020 e di contestazione disciplinare del 08.05.2020 configura notevole inadempimento del ricorrente ai propri obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato in allora intercorrente con Il Mangiar Sano S.r.l.; convertirsi per l'effetto il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e respingersi in ogni caso ogni domanda della ricorrente, ferma essendo la volontà della convenuta di tenere fermo
l'effetto rescissorio del licenziamento di cui è causa, dichiarandosi comunque cessato il rapporto di lavoro alla data del 15.05.2020 o a quella diversa data che risulterà di giustizia;
in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di ritenuta tardività della contestazione o di ritenuta sussistenza di vizi formali e procedurali, previo rigetto o declaratoria di inammissibilità di ogni domanda eventualmente svolta ex art. 3, comma 2,
D. Lgs 23/2015 stante la sussistenza del fatto materiale contestato;
pag. 5/20 applicato l'art. 4 D. Lgs 23/2015: (I) dichiararsi comunque cessato il rapporto di lavoro alla data del 15.05.2020 o a quella diversa data che risulterà di giustizia;
(II) limitarsi l'indennizzo liquidato alla ricorrente alla misura minima di legge prevista in 2 mensilità o in subordine in 4 o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di ritenuta assenza del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o giusta causa;
previo rigetto o declaratoria di inammissibilità di ogni domanda eventualmente svolta ex art. 3, comma 2,
D. Lgs. 23/2015 stante la sussistenza del fatto materiale contestato;
applicato l'art. 3 comma 1, D. Lgs. 23/2015: (I) dichiararsi comunque cessato il rapporto di lavoro alla data del 15.05.2020 o a quella diversa data che risulterà di giustizia;
(II) limitarsi l'indennizzo liquidato alla ricorrente alla misura minima di legge prevista in 6 mensilità o in subordine in 8, o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
In via ulteriormente subordinata: a. per il caso di ritenuta insussistenza del fatto materiale contestato, limitarsi la condanna al risarcimento danno nell'ambito del limite massimo di 12 mensilità di cui all'art. 3 comma 2 D.
Lgs 23/2015 ed escludersi ogni condanna al versamento di contributi previdenziali o contenersi la stessa nei limiti di cui all'art. 3/2; b. in ogni caso di accertamento o liquidazione di un qualche danno in favore della ricorrente, anche ex art. 3 comma 2 D. Lgs 23/2015 e/o in ogni caso di condanna di Il Mangiar Sano S.r.l. al pagamento di retribuzioni, indennizzi
o danni: b.
1. accertarsi e dichiararsi in ogni caso che la ricorrente avrebbe potuto evitare i danni richiesti a seguito del recesso della Società con l'ordinaria diligenza, e per l'effetto rigettarsi la domanda di risarcimento, anche ex art. 3 comma 2 D. Lgs 23/2015, applicato l'articolo
pag. 6/20 1227 comma 2 c.c., o in subordine, accertato il concorso colposo della ricorrente nella causazione del danno richiesto, ridursi il danno che venisse ravvisato, anche ex art. 3 comma 2 D. Lgs 2372015 nella misura del 75%, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, ex art. 1227 comma 1 c.c., per i motivi tutti esposti in narrativa;
b.
2. detrarsi dalle retribuzioni dichiarate dovute o dal danno / indennizzo liquidato alla ricorrente anche ex art. 18 S.L. l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nella misura che risulteranno in corso di causa, detraendosi in particolare da quanto ritenuto dovuto per danni o retribuzione da Il
Mangiar Sano S.r.l. quanto dal ricorrente percepito – dal licenzia-mento dichiarato illegittimo in avanti o comunque per il periodo per il quale è disposta condanna a carico della stessa - a titolo di retribuzioni o comunque corrispettivi e/o redditi per attività lavorativa medio tempore esercitata (dal licenziamento alla reintegra), comunque qualificata o denominata, ed anche subordinata, parasubordinata, imprenditoriale o autonoma, nonché detrarsi tutti gli emolumenti o indennità percepite dalla ricorrente, an-che da Enti pubblici, anche a causa o in connessione dello stato di disoccupazione, limitandosi comunque ogni risarcimento e/o condanna alla data di prima rioccupazione del ricorrente dopo il licenziamento di cui è causa, in una qualsivoglia attività lavorativa, ed anche autonoma, libero professionale, parasubordinata o subordinata, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
c. escludere ogni condanna al versamento di contributi previdenziali o contenersi la stessa nei limiti di cui all'art. 3/2 D Lgs 23/2015.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 96, comma 2 o 3, c.p.c.
pag. 7/20 IN VIA ISTRUTTORIA:…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 ottobre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.246/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha parzialmente accolto il ricorso dell'odierno appellante annullando la sanzione della sospensione di tre giorni adottata dalla società appellata, sua datrice di lavoro, rigettando, invece,
l'impugnazione del licenziamento intimatole per giusta causa il 21 mggio
2020.
Con memoria depositata il 15 gennaio 2024 si è costituito la “
[...]
il chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Per quanto interessa in questa sede il giudice trevigiano, superate le questioni di carattere procedurale inerenti all'irrogazione della sanzione massima (violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e illegittimità del trattamento, anche ai fini della presente causa, dei dati estratti dalla casella di posta aziendale assegnata alla ricorrente, elettronica aziendale e premesso il Email_5
contenuto della contestazione disciplinare posta a fondamento del licenziamento quanto all'asserita installazione da parte della ricorrente del programma di messaggistica criptata “beepbeep” sul personal computer aziendale affidatole, ha ritenuto che l'istruttoria avesse smentito la prospettazione di parte resistente richiamando le dichiarazione testimoniali pag. 8/20 della collega , imputando in via esclusiva la condotta al superiore Parte_2
senza informare né lei né la parte del fatto che il programma in Pt_3
questione bypassasse il server aziendale: il fatto addebitato, quindi, non era ascrivibile alla dipendente che aveva “subito” l'iniziativa.
Quanto all'ulteriore contestazione, relativa all'inoltro di mail aziendali all'indirizzo di posta elettronica personale della ricorrente, pacifica la pluralità di invii, pur avendo il contenuto più vario (anche riguardanti informazioni non qualificabili come sensibili o riservate), ha puntualizzato il giudice che due mail avevano, al contrario, rilievo ai fini della valutazione della condotta della dipendente. La prima era la pec inviata in data 26.08.2019 dall'indirizzo pec aziendale all'indirizzo pec della società
Astra Bio s.r.l., contenente documentazione contrattuale ed informazioni tecniche e produttive in relazione allo sviluppo ed al commercio del brand
“Biojunior” nel mercato cinese (compresi i dati relativi alla composizione della pasta, al prezzo di vendita, alla ricetta di produzione), “qualificabili in termini di segreto industriale".
La giustificazione della ricorrente – ossia la richiesta di di Pt_3
controllare che il cliente-fornitore non avesse modificato le modalità di pagamento rispetto a quelle già presenti nel programma aziendale - ragione per cui per eseguire tale direttiva da casa, si era inoltrata la pec contenente la documentazione da leggere, non era stata confermata dall'istruttoria orale, emergendo, invece, elementi di segno contrario: lo stesso , Pt_3
sentito come teste indotta dalla stessa parte ricorrente non ha confermato la circostanza circa una sua richiesta in tale senso, limitandosi a riferire di sue richieste circa l'esame della documentazione contrattuale per verificare eventuali “differenze tra le varie versioni o per controllare prezzi o
pag. 9/20 scadenze eventualmente indicati.”, senza puntualizzare alcunché con riguardo alla specifica pratica e smentendo, invece, il fatto di aver autorizzato la ricorrente all'inoltro della pec in parola al suo indirizzo di posta privato.
Ha ritenuto, in ogni caso, inverosimile la giustificazione addotta dalla ricorrente circa la presenza di controlli a posteriori sui termini di pagamento o sulle scadenze rispetto alla formalizzazione del contratto, mentre la pec conteneva il testo contrattuale già firmato da parte della società (in tale senso il teste ). Tes_1
Quanto alla doverosità dell'astensione da siffatti comportamenti il giudice ha richiamato le dichiarazioni dei testi e (che aveva Tes_1 Tes_2
conferma l'esistenza del divieto), ritenendo che quella di (circa la Tes_1
conoscenza di un espresso divieto di uscita di mail dal contesto aziendale solo successivamente alla vicenda di causa) dovesse essere compresa alla luce della previsione del codice etico che imponeva comunque, il “rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme vigenti e dai contratti di lavoro.”: tra le informazione tutelate erano da comprendere certamente quelle inerenti ai segreti industriali come quello della comunicazione sopra esaminata.
Ha rimarcato che si trattava di comportamento neppure strettamente connesso ad attività lavorative, che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, lesivo dell'esigenza di tutela della riservatezza richiesta dal codice etico che imponeva “un generalizzato obbligo di garantire il più adeguato trattamento per tutelare i dati e le informazioni riservate che certamente deve intendersi violato laddove si sottragga alla sfera di controllo del datore di lavoro tali informazioni mediante l'inoltro e, quindi, la
pag. 10/20 memorizzazione su un server esterno all'azienda di tali dati meritevoli della massima protezione.”. Eloquente di tale obbligo di riservatezza era anche il contenuto del contratto nel quale si era espressamente convenuto anche in merito ad un obbligo di riservatezza circa le informazioni necessarie – costituenti il know how della resistente – per dare esecuzione al contratto.
Si era trattato di condotta per la quale la sanzione edittale del contratto collettiva prevedeva la misura massima, indipendentemente dalla circostanza che vi fosse stata divulgazione a terzi, richiamando circa la rilevanza disciplinare della condotta la giurisprudenza di legittimità
(n.25147 del 2017 e 2402 del 2022).
Ha ritenuto, inoltre, meritevole della sanzione espulsiva l'inoltro da parte della ricorrente al proprio indirizzo mail personale anche del messaggio contenente l'indirizzo ip (link di collegamento) e le credenziali per accedere al programma AN (programma utilizzato – circostanza indicata al punto 44 della memoria difensiva e non specificamente contestata – per la gestione delle commesse, la programmazione e il coordinamento del lavoro, contenente anche informazioni aziendali quali dati di progetto, informazioni tecniche ecc..): avendo salvato su un server esterno l'informazione era stata posta in essere una condotta costituente “un potenziale rischio per la sicurezza tenuto conto della natura riservata delle informazioni accessibili tramite la consultazione del programma in questione.”.
2) Appella la decisione la lavoratrice esponendo i seguenti argomenti a sostegno della riforma della sentenza in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento.
pag. 11/20 3) Va ricordato che la parte dell'addebito sulla quale si è soffermato il primo giudice ha riguardato due specifici episodi nei seguenti termini testualmente contestati: “… a ciò si aggiungono altri invii al Suo indirizzo personale che vengono riportati - … - in modo più dettagliato considerato il contenuto aziendale particolarmente riservato: - il giorno 24.01.2019 alle ire 4,15 p.m. l'indirizzo di posta elettronica riceveva una mail dal sig. Email_5 Tes_3
avente ad oggetto le credenziali per l'accesso al programma AN;
detta mail veniva inoltrata al Suo indirizzo di posta personale (dal Suo indirizzo di posta aziendale) il giorno 24.01.2019 alle ore 16.53; - il giorno
26.08.2019 alle ore 9,54 a.m. l'indirizzo di posta elettronica amministraizone.imslegalmail.it riceveva una mail dall'indirizzo
avente ad oggetto 'contratto Astra Bio' Email_6
con relativi allegati;
la predetta mail il giorno 28.08.2019 alle 11.11 veniva a sua volta inoltrata dall'indirizzo Email_5
all'indirizzo di posta elettronica;
...”. Email_7
4) Ciò premesso ed incontestati i fatti nella loro consistenza fattuale, col primo motivo la signora reputa contraddittoria la sentenza, Pt_1
avendo ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento pur avendo accertato che le mail inoltrate dall'indirizzo di posta aziendale a quello personale della ricorrente non contenevano informazioni sensibili o riservate.
Reputa, altresì, erronea la valutazione del primo giudice circa il carattere dubitativo della deposizione del teste , superiore gerarchico che Pt_3
aveva “pienamente confermato la prassi di far verificare alcuni contratti”,
pag. 12/20 senza che l'assenza di uno ricordo del caso specifico, inficiasse la valenza probatoria della testimonianza del tutto favorevole alla propria tesi.
Critica il ragionamento deduttivo del giudice trevigiano: sostiene che erano pacifiche le sue mansioni (registrazioni contabili, elaborazione di prima nota per il ciclo passivo e attivo, emissione fatture di vendita, gestione pagamenti, verifica anticipi fatture) per le quali era necessaria la disponibilità dei contratti, indicanti i termini e le modalità di pagamento delle forniture.
Con un secondo motivo viene censurata la sentenza per avere valorizzato la previsione del codice etico che non contiene alcun divieto, ma la mera e generica raccomandazione a trattare documenti, studi, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di diligenza, cadendo in contraddizione nella parte in cui afferma l'irrilevanza degli inoltri all'account personale di mail provenienti da quello dell'ufficio. Segnatamente rileva che: “Il codice etico impone la tutela di informazioni riservate, non vieta l'inoltro delle stesse ad indirizzi di posta diversi da quelli aziendali. 2) L'inoltro a se stessi, ad altro indirizzo di posta, di informazioni aziendali, non è diffusione di informazioni riservate. 3) La violazione del codice etico non rientra tra comportamenti sanzionabili con il licenziamento senza preavviso per giusta causa. 4) Il divieto di inoltro di email, quale comportamento disciplinarmente sanzionabile, è stato introdotto dalla società resistente solo successivamente alla contestazione disciplinare per cui è causa. 5) A pag. 8 della sentenza impugnata lo stesso Tribunale afferma che il codice etico “non indica un espresso divieto di inoltro di email aziendali”.”.
Col terzo motivo considera errata la motivazione per aver ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento pur a fronte dell'annullamento pag. 13/20 della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 18.5.2020. Si era trattato di una contestazione pretestuosa, sintomatica dell'atteggiamento
“ingiusto, ingiustificato e ritorsivo di parte datrice”, espressiva del tentativo di scaricare sulla dipendente le supposte violazioni poste in essere dal proprio superiore gerarchico, tenuto conto dell'inesperienza lavorativa e della giovane età. Come nel caso di tale addebito era stato valorizzato dal giudice il ruolo gerarchico di , la medesima considerazione avrebbe Pt_3
dovuto indurre il giudice ad escludere il rilievo disciplinare della condotta posta a fondamento del licenziamento. Si trattava del medesimo contesto ingiustamente “punitivo” che aveva connotato l'atteggiamento datoriale.
Col quarto motivo si imputa alla sentenza la natura apparente delle ragioni addotte per ritenere proporzionato il licenziamento.
Osserva che la valutazione del giudice non è congruente rispetto al fatto contestato: a) era mancata la divulgazione a terzi;
b) l'inoltro della mail era stata posta in essere in esecuzione dei propri incarichi secondo quanto impartito dal superiore gerarchico;
c) il trafugamento presupponeva il carattere intenzionalmente occulto dell'azione con l'intento di sottrarsi al controllo altrui e per “fianlità proprie”. Considera non pertinenti, pertanto, i richiami giurisprudenziali invocati dal primo giudice a sostegno del giudizio di gravità della condotta, tanto da “delegare l'interpretazione del proprio pensiero al lettore” essendo impedita la comprensione del ragionamento seguito in assenza di argomentazioni idonee a tale scopo.
Il giudizio sulla gravità della condotta era stato influenzato dalla parziale lettura delle deposizioni testimoniali.
pag. 14/20 Infine, la massima sanzione possibile anche nella ritenuta sussistenza del fatto è quella della sospensione prevista dall'art.69 del c.c.n.l. di riferimento.
5) L'appello non è fondato.
I primi due motivi possono essere trattati unitariamente.
5.1) L'appellante oblitera completamente le circostanze ritenute realmente rilevanti dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto, ossia le due comunicazioni testualmente e specificamente indicate nella motivazione, più sopra riprese nella sua sintetica trasposizione. Rispetto ad esse non è affatto irrilevante sul piano del disvalore la condotta attribuita alla lavoratrice dal primo giudice. Ne consegue che tutta l'articolazione del ragionamento posto a fondamento del primo motivo è del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata: nessuna contraddizione si ravvisa nell'affermazione giudiziale che, operando un'analitica disamina del materiale ha individuato quello solo che, in rapporto al contenuto della contestazione, assume un rilievo disciplinare.
Nella stessa prospettiva il giudice ha correttamente valorizzato la deposizione del teste che ha smentito la deduzione della ricorrente Pt_3
circa un proprio asserito ordine di trasmettere la documentazione della società sull'account personale della lavoratrice. Anche per tale aspetto manca qualsivoglia critica a tale passaggio della motivazione, che ha rilievo decisivo nella ricostruzione dell'addebito.
Infine, con riguardo al rilievo dato al codice etico, l'appellante non considera che la disciplina con esso richiamata ha sicuramente riferimento ad una clausola “aperta” e, quindi, non esprime un diretto ed esplicito divieto di comunicare al di fuori dell'ambito del controllo societario le pag. 15/20 informazioni riservate, ma non per ciò solo la stessa non può essere considerata priva di ricadute applicative in capo al dipendente. In sostanza con la previsione secondo cui “i Destinatari del presente documento sono tenuti a riservare ai dati e alle informazioni dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza.”, era stata individuata la finalità a cui mirava il codice etico, la cui prescrizione impegnava anche i dipendenti nell'atteggiarsi rispetto alle possibili ricadute che le proprie condotte potevano avere rispetto alla riservatezza di dati ed informazioni di ciascun interessato in primis, quindi, l'azienda ed i sui clienti, come il tenore della parte successiva della prescrizione del codice evidenzia (“Lo svolgimento delle attività de comporta Controparte_1
l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati e informazioni di vario tipo. Queste informazioni, una volta acquisite e/o elaborate da possono essere utilizzate, comunicate Controparte_1
o divulgate unicamente nel rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme vigenti e dai contratti di lavoro. Tra le informazioni da tutelare rientrano, a puro titolo di esempio, quelle inerenti le risorse umane, i diritti di proprietà intellettuale e le attività de Il Mangiar Sano”).
Come si avrà modo di illustrare con riguardo al motivo di gravame riguardante la gravità della condotta quello che rileva e che, in realtà è stato contestato, non è tanto l'avvenuta diffusione presso terzi delle informazioni riservate, ma la sottrazione al controllo della società proprietaria, depositaria e custode di tali informazioni, quindi, con il potenziale rischio di impropria od illecita diffusione.
pag. 16/20 5.2) Il terzo motivo – peraltro inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa della società in quanto mai dedotto in primo grado - presuppone un atteggiamento punitivo del datore di lavoro ispirato da un pregiudizio determinato dalla condotta della lavoratrice, stretta collaboratrice del superiore , a sua volta attinto da procedimento Pt_3
disciplinare per condotte la cui ricostruzione coinvolgeva anche l'appellante.
Tale tesi non ha trovato un minimo appiglio a fatti o circostanze allegati o emersi nel giudizio. L'unico dato astrattamente valorizzabile è costituito dalla contiguità temporale delle due contestazioni, quella prodromica alla sanzione della sospensione (11 aprile 2020), poi annullata dal primo giudice, e quella giustificativa del licenziamento (8 maggio 2020). Si tratta di circostanza che, invero, suggerisce un ben diverso atteggiamento del datore di lavoro che nell'ipotesi di un disegno punitivo unitario avrebbe dovuto logicamente procedere ad un'unica contestazione proprio perché unico il contesto temporale. Al contrario l'emersione dei fatti in successione, seppure ravvicinata, ha indotto il datore di lavoro a procedere nei termini storicamente accertati formulando le due distinte contestazioni in ragione del successivo emerge dei fatti nell'ambito delle attività ispettive interne descritte e mai contestate in primo grado.
5.3) Quanto al quarto motivo va ripreso il tenore della contestazione per apprezzare la pertinenza delle ragioni di doglianza dell'appellante.
A riguardo va ricordato che l'addebito non atteneva alla diffusione presso terzi della documentazione di carattere riservato, per cui il rilievo difensivo circa l'assenza di tale ipotesi non entra pacificamente nel perimetro della pag. 17/20 condotta scrutinata e, la gravità della stessa si misura rispetto ad altri profili di inadempienza.
E' stato già smentito, poi, che la trasmissione della documentazione all'account personale sia avvenuto in adempimento di un ordine del superiore.
Quanto all'atteggiamento assunto dalla ricorrente nel trafugamento va evidenziato che l'uso della mail d'ufficio con l'account personale preservava da controlli preventivi generici la lavoratrice che, quindi, non era esposta al rischio di verifiche circa il suo impiego non conforme a direttive aziendali, attesa i notori limiti ex art. 4 st. lav., in questo caso superati solo all'emerge del sospetto di fatti di rilievo penale1.
Se ne deve trarre la conseguenza che la lavoratrice operava nella convinzione di non essere in alcun modo scoperta in ordine al proprio operato se non in una situazione del tutto estrema ed ipotetica all'epoca degli invii. Ne è significativo indizio la datazione delle due mail – una di gennaio, l'altra di agosto dell'anno prima -.
Non è realmente attaccata la valutazione circa la gravità della condotta: anche volendo ritenere che la condotta attinente alla conservazione della documentazione contrattuale abbia un rilievo disciplinare di minore gravità
- ma l'aver esposto il datore di lavoro al rischio di uso improprio dei dati riservati o di trafugamento per non essere tutelati dal sistema informatico interno è indice di inquietante inaffidabilità della lavoratrice – ha sicura pag. 18/20 pregnanza circa la rottura del vincolo fiduciario l'invio della mail del 24 gennaio 2019. Si tratta, infatti, di mail con cui viene inoltrata altra, di
, contenente le credenziali per accedere al programma “GANTT”, Pt_3
ossia link, username e password. La società ha precisato che il gestionale
GANTT era un software aziendale utilizzato dagli uffici Commerciali
[...]
di Il Mangiar Sano per la gestione delle commesse, la Parte_4
programmazione del lavoro ed il coordinamento del lavoro, contenete informazioni aziendali riservate quali dati di progetto (con riferimento ai prodotti e ai contatti commerciali in via di sviluppo), informazioni tecniche, contatti, schedulazione di tempi e azioni relative allo sviluppo di trattative commerciali e di vendite in corso.
Si tratta di condotta assoluta priva di qualsivoglia giustificazione che riguardava un doppio livello di sicurezza violato: quello riferito alle modalità di accesso ai dati e quello relativo ai dati accessibili, anch'essi di natura strettamente riservata.
La reiterazione del condotte – senza che venga in rilievo l'uso improprio delle informazioni riservate - è indice di assoluta superficialità nella gestione dei dati di carattere riservato che esclude in modo integrale e definitivo l'affidamento su cui il datore di lavoro deve contare nella gestione di dati riservati, gestione a cui la lavoratrice ha dimostrato di non essere idonea.
6) I superiori rilievi determinano l'assorbimento di ogni altra questione prospettazione.
7) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle pag. 19/20 successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidate in complessivi €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo ricorda il primo giudice quando premette che “I fatti oggetto di rilievo disciplinare sono stati rilevati solamente all'esito dei controlli difensivi svolti dalla società sul server aziendale e sul pc aziendale affidato alla ricorrente (cfr. doc.10, 11 res.) nell'ambito di una più vasta operazione di controllo posta in essere dopo che erano emersi dei sospetti in merito ad operazioni distrattive di rilevanti somme di denaro poste in essere dal superiore gerarchico della ricorrente di cui quest'ultima era una stretta collaboratrice (cfr. denunce querele a carico di sub doc. 9a e 9b res. in cui viene ricostruita la Pt_3 vicenda).”