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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 12.2.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14530 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
Parte_1
c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto
[...] P.IVA_1
di citazione, dall'Avv. Andrea Gaudino, CF: , presso il cui studio CodiceFiscale_1
in Napoli, alla Piazza G. Bovio 14, elettivamente domicilia.
OPPONENTE
E
, P.I. , rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al CP_1 P.IVA_2
ricorso per decreto ingiuntivo dagli Avvocati Claudio Ciancio c.f. e C.F._2
Francesco Rotondo c.f. , presso lo studio dei quali in Napoli, alla Via C.F._3
Generale G. Orsini 46, elettivamente domicilia. OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.880 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas.
L'opponente ha dedotto che:
il contratto versato in atti è nullo perché privo di alcuni requisiti essenziali;
i consumi sono sproporzionati e non effettivi sullo storico del cliente;
si eccepisce la intervenuta prescrizione parziale del preteso credito azionato.
alla luce della Nuova Legge di Bilancio del 2018 “A far data dal 1° gennaio 2018, le bollette della luce, dell'acqua e del gas si prescrivono in 2 anni”;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
il ricorso monitorio è supportato da documenti quali il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti, l'estratto conto riepilogativo della posizione debitoria della le Parte_1
copie delle fatture inevase recanti ciascuna informazioni relative alla fornitura, alle letture eseguite, ai consumi ed alle quantità di gas fornite, oltre che dall'autocertificazione di regolare tenuta delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture inevase;
il contratto di somministrazione è stato sottoscritto in data 19/06/2018 dal Condominio Via
Martiri D'Ungheria in persona del suo amministratore ed è completo di Controparte_2
tutti gli elementi ivi comprese le condizioni generali di contratto e le condizioni economiche disciplinate in un allegato al contratto espressamente sottoscritto dal condominio;
a conferma della erogazione della corretta fatturazione da parte della si allegano CP_1
le letture effettive dei consumi di gas rilevati dal distributore locale Italgas e forniti alla
; CP_1 la fatturazione è avvenuta sempre in base ai consumi reali e non stimati;
il pagamento del dovuto, a saldo delle forniture di gas, è stato più volte sollecitato, sia dalla con le lettere raccomandate A.R. del 06/04/2020, del 21/01/2021, del CP_1
24/05/2021, del 19/07/2022 e del 28.3.03 indirizzate al Condominio e che si allegano con le copie dei relativi avvisi di ricevimento;
il termine di prescrizione, quindi, risulta validamente interrotto;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che l'opposta ha provato il credito vantato mediante la produzione di tutta la documentazione citata in precedenza.
L'opponente si è limitato a proporre contestazioni del tutto generiche.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 3706/2023
Part reso dal Tribunale di Napoli in data 22.05.2023 proposta dal sito in Parte_1
[...]
nei confronti di con atto di Parte_1 Parte_1 CP_1
citazione notificato il 26.6.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 24.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)