Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 881/2022 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre,
[...] P.IVA_1
n. 144 e Sede Locale in Reggio Calabria (Cod. Fisc. ), in persona del Direttore P.IVA_1 Regionale per la Calabria Legale rappresentante dell' – Dott. ( Pt_1 CP_1 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal C.F._1 Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'ST (Cod. Per_1
Fisc. ), pec elettivamente CodiceFiscale_2 Email_1 domiciliato in Reggio Calabria C.so Garibaldi n. 635 presso la sede Pt_1 appellante CONTRO
, C.F. , nato a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cilea (C.F.: ), con domicilio C.F._4 eletto presso lo studio legale sito in Via G. D'Annunzio n. 20/A –Reggio Calabria (RC), pec
Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 03.05.2019 innanzi al Tribunale di Locri, Controparte_2 esponeva di aver contratto malattia a causa del proprio lavoro, in quanto infermiere professionale presso l'Ospedale di Locri, ed in particolare per le peculiari mansioni svolte, come da certificato medico allegato alla domanda del 19.12.2016 a firma del dott. . Per_2 Si era sottoposto a visita presso la competente Commissione medica ed aveva ricevuto comunicazione del 28.02.2017, con la quale l lo aveva informato che la sua Pt_1 malattia professionale, n. caso 515450205 del 19.12.2016 (ernia del disco lombare), veniva riconosciuta con un grado complessivo pari al 13% e comunicazione del 17.03.2017, n. caso 515450204 del 19.12.2016 (alterazioni tendinee spalla dxe spalla sx), con la quale veniva riconosciuto un grado complessivo del 04%. Aveva successivamente inoltrato domanda di revisione per aggravamento e la valutazione dei sanitari dell' non appariva congrua rispetto alla gravità del quadro Pt_1 patologico, compiutamente e debitamente sostenuta dalla certificazione medica e sanitaria,
con certificato medico del 13.12.2017 a firma del dott. con il quale si Persona_3 richiedeva il riconoscimento del grado complessivo di inabilità permanente pari al 25%. Aveva ricevuto comunicazione del 06.07.2018, con la quale l aveva confermato Pt_1 la precedente valutazione. Aveva, ancora, inoltrato nuova richiesta di revisione per aggravamento come da certificato medico del 06.09.2018 a firma del Dott. , ove si dichiarava che il Persona_3 Sig. D'ST era affetto da << Patologia vertebrale con ernia lombare. Dolore ed impotenza funzionale del tratto lombo-sacrale con radicolopatia L5 bilaterale. Tendinopatia del sovraspinoso spalla dx e sx con tenosinovite del CLB. Limitazione funzionale.>>. Aveva ricevuto comunicazione del 11/10/2018 con la quale veniva accertato un Pt_1 peggioramento delle condizioni di salute e veniva riconosciuta la malattia professionale con grado complessivo pari al 14%. Tanto esposto, chiedeva che il Tribunale, previo espletamento di c.t.u. medico-legale per l'accertamento effettivo del grado di inabilità permanente non inferiore al 16%, volesse riconoscere il diritto alla rendita vitalizia.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che Pt_1 l aveva riconosciuto la natura professionale della ernia discale (rubricata al n. Pt_1
515450205) con inabilità permanente commisurata al grado percentuale del 10% (cod. tabellare 213), della tendinite spalla dx (rubricata al n. 515450204) con postumi pari al 4% (cod. tabellare 227). I predetti postumi erano stati unificati nella misura complessiva del 13% successivamente innalzati, a seguito di visita revisionale, nella misura del 14%.
Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. medico – legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 464/2022 pubblicata il 01.06.2022, il Tribunale di Locri, così provvedeva: “Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva. 2) Riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità totale del 16% con decorrenza dalla data del ricorso giudiziario ovverosia dal 03 MAGGIO 2019; 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 600,00 oltre accessori di legge se dovuti;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese CTU, in favore del dott.
, che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge se dovuti”. Persona_4
Affermava il Tribunale che all'esito dell'espletata c.t.u. era emerso “…. che il Signor
, è affetto da: 1) CERVICOBRACHIALGIA BILATERALE CRONICA. Controparte_2 Cod. tab: 227.0; 2) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE BILATERALE. Cod. tab: 238.0; 3) LOMBOSCIATALGIA CRONICA DA SPONDILO - DISCO ARTROSI LOMBARE. Cod. tab: 213.0. Da quanto sopra esposto e dai rilievi obiettivi di diretta acquisizione sono emersi elementi validi e sufficienti per stabilire che le suddette patologie possono essere considerate malattie professionali, peraltro, già riconosciute come tali dall' . Pt_1 Tali lesioni, sono diretta conseguenza della tipologia di lavoro espletato dal ricorrente in quanto risultano soddisfatti pienamente i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità:
- il nesso cronologico: si evince chiaramente che le lesioni sono avvenute dopo un certo lasso di tempo;
- il nesso modale: le lesioni sono diretta conseguenza del lavoro;
- il criterio della continuità fenomenologica è anche esso rispettato. Per le valutazioni medico-legali ci si è attenuti alle guide in materia oggi in uso:
- “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico aut. , . Per_5 Per_6
- “Guida alla valutazione del danno biologico e dell'invalidità permanente “autori
altri Edizione Giuffrè. Tes_1
- Decreto legislativo N°38 del 23 febbraio 2000. 3
Per quanto concerne la valutazione del danno si può concludere che nel caso in esame è da riconoscere una: Invalidità Permanente Indennizzabile da valutarsi come danno biologico pari al 16 % ( sedici % ) della Invalidità Totale.
- La decorrenza del complesso invalidante è da far risalire al 03.05.2019 data del ricorso giudiziario.” Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' . Pt_1 Lamentava la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato Il Tribunale, facendo proprie le erronee conclusioni peritali, aveva riconosciuto la natura professionale di alcune patologie (“cervicobrachialgia bilaterale cronica” e “sindrome del tunnel carpale”), mai denunciate in via amministrativa e conseguentemente non indicate in ricorso e, dunque, non oggetto di causa, per come poteva evincersi dall'esame del ricorso, così ampliando in modo illegittimo il “thema decidendum”. Peraltro, non essendo mai state denunciate in via amministrativa, l non era Pt_1 stato mai messo nelle condizioni di esaminare le stesse, valutandone l'eziologia professionale e, eventualmente, quantificandone il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica. Lamentava l'erronea valutazione medico-legale del c.t.u acriticamente condivisa dal giudice di prime cure - improponibilità e inammissibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa – nullità della sentenza impugnata Il c.t.u., con il riconoscimento delle patologie “cervicobrachialgia bilaterale cronica” e
“sindrome del tunnel carpale”, aveva introdotto nel giudizio nuove patologie non richieste in ricorso e per le quali non era stata proposta domanda amministrativa, che il giudice non avrebbe dovuto considerare, per i motivi sopra specificati, nel pronunciare la sentenza. Qualora fosse mancata del tutto la domanda amministrativa, era improponibile, per mancanza di tale presupposto processuale, l'azione giudiziaria che l'assicurato avesse intrapreso innanzi al Giudice Ordinario. Il c.t.u., inoltre, aveva operato una quantificazione del 16% complessiva, in modo del tutto generico senza indicare, con riferimento alle singole menomazioni rilevate, le percentuali di inabilità permanente assegnate. Peraltro, trattandosi di più menomazioni, occorreva precisare il criterio di calcolo riduzionistico utilizzato per addivenire ad una valutazione sincretica. Lamentava l'erroneità della sentenza sulla base decorrenza dei postumi specificata dal c.t.u.. La decorrenza era stata individuata nella data di proposizione del ricorso giudiziario, e, pertanto, era stata presupposta la correttezza e la congruità della valutazione medico-legale operata dall' in sede amministrativa fino all'iscrizione a ruolo della causa Pt_1 e riconosciuto un aggravamento di due punti percentuali solo successivamente all'introduzione del giudizio. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Giudice a rigettare la domanda. Da ultimo, censurava la condanna dell'istituto alle spese di lite, sul rilievo che, poiché la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, l'appellante non avrebbe dovuto essere condannato alle spese. Chiedeva la riforma della sentenza e la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
In ordine ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente, osservava che secondo l'insegnamento ormai consolidato dei Giudici di legittimità (cfr. ex multis Cassazione Civile, 4
Sez. Lav., 05 febbraio 2020, n. 2711) nel giudizio per il riconoscimento dell'invalidità per riduzione dell'idoneità lavorativa, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.p. dovevano essere considerati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. Ciò in attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione. Era sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria, con ciò escludendo il dedotto vizio di ultra-petizione, sul rilievo che sarebbe stata necessaria una nuova domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento degli aggravamenti e delle patologie sopravvenute. Da quanto sopra derivava l'infondatezza anche del motivo di appello relativo alla condanna alle spese di lite, che appariva legittima.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente notificato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi di appello, con cui è stata censurata la sentenza per vizio di ultrapetizione,
- prospettato sotto differenti profili, ma tutti riconducibili alla pronuncia oltre i limiti di quanto richiesto in sede amministrativa - sono infondati. È consolidato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario volto al riconoscimento della prestazione previdenziale.
“In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”. (Cass. civ. sez. VI, 14/12/2022, n. 36566).
“Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”. (Cass. civ. sez. lav., 09/12/2020, n. 28051).
“Il sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita alla volontà espressa dall'assicurato”. (Cass. civ. sez. lav., 05/02/2020, n. 2711) 5
In motivazione, è stato puntualizzato: “ … questa Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 15176 del 11/6/2018,Cass. n. 20954 del Pt_1 03/10/2014,Cass. n. 18704 del 13/09/2011,Cass. n. 11198 del 29/07/2002)” e la Suprema ha cassato la sentenza del giudice di merito che, non attenendosi a tali principi, aveva
“limitato la commisurazione della rendita all'invalidità così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica”. E' stato, altresì, affermato che “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)”. (Cass. civ. sez. lav., 26/11/2019, n. 30860). I principi di diritto affermati dal giudice di legittimità non consentono di poter ritenere fondate le doglianze rassegnate dall'appellante. Infondati sono anche i rilievi articolati avverso l'operato del c.t.u,. recepito in sentenza. In effetti, le censure articolate dall'appellante finiscono per esprimere un dissenso diagnostico sulla quantificazione della percentuale di invalidità, senza, tuttavia, individuare errori commessi dal c.t.u. ed offrire compiute conclusioni alternative, che, confutando le conclusioni del c.t.u., siano idonee a disvelarne l'errore. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica e, al fine di disporre la chiesta rinnovazione della c.t.u., non è sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte. Le determinazioni di cui sopra, che impongono la conferma dell'impugnata sentenza, assorbono l'ultimo motivo di appello, concernente le spese di lite, che, correttamente, sono state regolamentate secondo il principio della soccombenza. Il medesimo principio deve regolare le spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità alcuna in complessivi € 4.996,00,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
6
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ,, avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_2 464/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 01.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti