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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2354/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
( ), entrambi con l'Avv. ZAMPORI ALARICO e con Parte_2 CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso il suo studio in Pavia (PV) Viale Cesare Battisti 33;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sirmione, in data 29/09/2012, (atto n.20, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegno di mantenimento, alimentare e/o a qualsivoglia contributo
economico, essendo entrambi dotati di redditi propri ed
economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita in San Genesio ed Uniti (PV) Via Enrico
Fermi n. 30, censita al Casto Fabbricati del predetto comune in:
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 10 cat. A/7 classe 4, vani 12, rendita
€ 1.518,38
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 4 cat. C/6 classe 2, rendita € 58,88
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 5 cat. C/6 classe 2, rendita € 254,10
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 6 cat. C/6 classe 2, rendita € 65,07
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 7 cat. C/6 classe 2, rendita € 189,02
e relative pertinenze censite al Catasto Terreni del predetto
Comune in:
- Fg. 1 Par. 1269 sup. 00.02.50
rimarrà in piena proprietà del Sig. , nei seguenti Parte_2
termini. Entro 30 giorni dall'omologazione della separazione,
avanti a Notaio scelto da parte acquirente, la Sig.ra Parte_1
(parte venditrice) venderà la propria quota - pari al 50% in
regime di separazione dei beni – degli immobili sopra descritti, al
Sig. (parte acquirente) al prezzo di € 140.000,00 Parte_2
(centoquarantamila#00). L'immobile verrà venduto nello stato di
fatto e diritto in cui si trova, con tutti gli arredi ivi presenti salvo
quanto si dirà nel proseguo. Spese notarili a carico del Sig.
[...]
, il quale – entro 30 giorni dalla stipula – si farà altresì Pt_2
carico della voltura di tutte le utenze;
in pari tempo, con atto a
margine della compravendita sopra descritta, le parti,
concordemente, scioglieranno il fondo patrimoniale costituito in
data 20.05.2020 con atto a Rogito del Notaio Per_1
Pag. 2 di 6 4) dei residui pagamenti, a copertura dei mutui fondiari
cointestati richiamati in narrativa, si farà integrale carico il Sig.
, richiedendo all'istituto bancario l'estromissione della Parte_2
Sig.ra dal contratto di mutuo e/o l'accollo della Parte_1
propria quota parte debitoria. Ove ciò non sia possibile per
diniego dell'istituto bancario, il Sig. si impegna in Parte_2
ogni caso a tenere indenne la Sig.ra da ogni Parte_1
pretesa economica, propria o proveniente da terzi, relativa ai
contratti di mutuo richiamati in narrativa;
5) il conto corrente 46061899 acceso presso Bper Banca verrà
estinto ed il saldo residuo verrà così suddiviso, in considerazione
di quanto proporzionalmente apportato dai coniugi in costanza di
matrimonio:
- alla Sig.ra € 30.000,00 (trentamila#00) a Parte_1
prescindere dalla maggiore o minore capienza del conto al
momento della chiusura effettiva;
- al Sig. il saldo residuo, dedotto l'importo di cui Parte_2
sopra;
6) gli animali domestici, verranno cosi collocati:
Per_
- la Sig.ra terrà con sé n. 3 gatti ( , , Parte_1 Per_2
Per
)
- il Sig. terrà con sé n. 1 gatto (Teddy) e n. 3 cani Parte_2
Per Per_ Per_ ( , , ).
Ciascuno avrà facoltà di far visita agli animali domestici detenuti
dall'altro, una volta ogni quindici giorni, in data da concordarsi
previo avviso. Delle spese di mantenimento degli animali tutti, si
farà integralmente carico il Sig. , provvedendo in Parte_2
proprio Vs gli animali da lui detenuti e versando la somma
Pag. 3 di 6 mensile di € 150,00 alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1
spese alimentari e veterinarie;
7) la Sig.ra avrà facoltà di asportare dall'immobile Parte_1
coniugale – entro la data del rogito – il seguenti beni, di Sua
esclusiva proprietà, oltre ai propri effetti personali:
- Forno a micronde
- Corredo nuziale
– Suppellettili già individuati tra le parti
– TE LO camera ospiti
– Tv Samsung 55
– Stufa a legna
– Frigorifero Ariston
8) delle spese legali del presente procedimento si farà integrale
carico il Sig. ; Parte_2
9) delle spese legali relative al procedimento R.G. 30635/2021
pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, tra le parti
+ c/ IE EN, si farà integrale Parte_2 Parte_1
carico il Sig. , impegnandosi altresì a tenere indenne Parte_2
la Sig.ra da eventuali pretese di terzi derivanti dal Parte_1
giudizio sopra richiamato;
10) Delle spese relative alle cure odontoiatriche della Sig.ra Pt_1
- attualmente in essere – si farà carico il Sig.
[...] Parte_2
nei limiti del preventivo di spese già ricevuto (doc. 14);
11) con l'esatto e puntale adempimento di quanto sopra, le parti
dichiarano di non aver null'altro a pretendere le une dalle altre,
avendo già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale;
12) entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei
rispettivi passaporti validi per l'espatrio;”
Pag. 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pag. 5 di 6 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Sirmione il giorno 29/09/2012, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.20, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2354/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
( ), entrambi con l'Avv. ZAMPORI ALARICO e con Parte_2 CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso il suo studio in Pavia (PV) Viale Cesare Battisti 33;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sirmione, in data 29/09/2012, (atto n.20, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegno di mantenimento, alimentare e/o a qualsivoglia contributo
economico, essendo entrambi dotati di redditi propri ed
economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita in San Genesio ed Uniti (PV) Via Enrico
Fermi n. 30, censita al Casto Fabbricati del predetto comune in:
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 10 cat. A/7 classe 4, vani 12, rendita
€ 1.518,38
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 4 cat. C/6 classe 2, rendita € 58,88
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 5 cat. C/6 classe 2, rendita € 254,10
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 6 cat. C/6 classe 2, rendita € 65,07
- sez. C Fg. 1 Par. 1122 sub. 7 cat. C/6 classe 2, rendita € 189,02
e relative pertinenze censite al Catasto Terreni del predetto
Comune in:
- Fg. 1 Par. 1269 sup. 00.02.50
rimarrà in piena proprietà del Sig. , nei seguenti Parte_2
termini. Entro 30 giorni dall'omologazione della separazione,
avanti a Notaio scelto da parte acquirente, la Sig.ra Parte_1
(parte venditrice) venderà la propria quota - pari al 50% in
regime di separazione dei beni – degli immobili sopra descritti, al
Sig. (parte acquirente) al prezzo di € 140.000,00 Parte_2
(centoquarantamila#00). L'immobile verrà venduto nello stato di
fatto e diritto in cui si trova, con tutti gli arredi ivi presenti salvo
quanto si dirà nel proseguo. Spese notarili a carico del Sig.
[...]
, il quale – entro 30 giorni dalla stipula – si farà altresì Pt_2
carico della voltura di tutte le utenze;
in pari tempo, con atto a
margine della compravendita sopra descritta, le parti,
concordemente, scioglieranno il fondo patrimoniale costituito in
data 20.05.2020 con atto a Rogito del Notaio Per_1
Pag. 2 di 6 4) dei residui pagamenti, a copertura dei mutui fondiari
cointestati richiamati in narrativa, si farà integrale carico il Sig.
, richiedendo all'istituto bancario l'estromissione della Parte_2
Sig.ra dal contratto di mutuo e/o l'accollo della Parte_1
propria quota parte debitoria. Ove ciò non sia possibile per
diniego dell'istituto bancario, il Sig. si impegna in Parte_2
ogni caso a tenere indenne la Sig.ra da ogni Parte_1
pretesa economica, propria o proveniente da terzi, relativa ai
contratti di mutuo richiamati in narrativa;
5) il conto corrente 46061899 acceso presso Bper Banca verrà
estinto ed il saldo residuo verrà così suddiviso, in considerazione
di quanto proporzionalmente apportato dai coniugi in costanza di
matrimonio:
- alla Sig.ra € 30.000,00 (trentamila#00) a Parte_1
prescindere dalla maggiore o minore capienza del conto al
momento della chiusura effettiva;
- al Sig. il saldo residuo, dedotto l'importo di cui Parte_2
sopra;
6) gli animali domestici, verranno cosi collocati:
Per_
- la Sig.ra terrà con sé n. 3 gatti ( , , Parte_1 Per_2
Per
)
- il Sig. terrà con sé n. 1 gatto (Teddy) e n. 3 cani Parte_2
Per Per_ Per_ ( , , ).
Ciascuno avrà facoltà di far visita agli animali domestici detenuti
dall'altro, una volta ogni quindici giorni, in data da concordarsi
previo avviso. Delle spese di mantenimento degli animali tutti, si
farà integralmente carico il Sig. , provvedendo in Parte_2
proprio Vs gli animali da lui detenuti e versando la somma
Pag. 3 di 6 mensile di € 150,00 alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1
spese alimentari e veterinarie;
7) la Sig.ra avrà facoltà di asportare dall'immobile Parte_1
coniugale – entro la data del rogito – il seguenti beni, di Sua
esclusiva proprietà, oltre ai propri effetti personali:
- Forno a micronde
- Corredo nuziale
– Suppellettili già individuati tra le parti
– TE LO camera ospiti
– Tv Samsung 55
– Stufa a legna
– Frigorifero Ariston
8) delle spese legali del presente procedimento si farà integrale
carico il Sig. ; Parte_2
9) delle spese legali relative al procedimento R.G. 30635/2021
pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, tra le parti
+ c/ IE EN, si farà integrale Parte_2 Parte_1
carico il Sig. , impegnandosi altresì a tenere indenne Parte_2
la Sig.ra da eventuali pretese di terzi derivanti dal Parte_1
giudizio sopra richiamato;
10) Delle spese relative alle cure odontoiatriche della Sig.ra Pt_1
- attualmente in essere – si farà carico il Sig.
[...] Parte_2
nei limiti del preventivo di spese già ricevuto (doc. 14);
11) con l'esatto e puntale adempimento di quanto sopra, le parti
dichiarano di non aver null'altro a pretendere le une dalle altre,
avendo già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale;
12) entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei
rispettivi passaporti validi per l'espatrio;”
Pag. 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pag. 5 di 6 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Sirmione il giorno 29/09/2012, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.20, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6