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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/10/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 297/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. e P.IVA ), , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo - ATTRICE PRINCIPALE e
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
16.02.1960, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mainieri - CONVENUTA
PRINCIPALE e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: “Proprietà - azione di rivendica - usucapione”
I FATTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.02.2022, Parte_1
ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di
[...] Controparte_1 ottenere la restituzione dell'immobile sito in Cassano Allo NI, identificato nel catasto fabbricati al foglio 43, particella 41, sub 6.
Parte attrice, dopo aver richiamato l' iter legislativo che ha riguardato la sua trasformazione in società per azioni, a supporto della domanda, ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'unità abitativa sita nel Comune di Cassano Allo NI (CS) alla Via Marconi n. 1 (località Sibari), riportata nel catasto fabbricati al foglio 43, particella 41, sub 6, “a suo tempo adibita ad alloggio del personale ferroviario” (vedasi atto di scissione totale del 18.05.07 - doc. 8 e 8 bis - e successivo frazionamento e fusione del 13.09.07 - doc. 10);
- di aver accertato, in seguito ad un primo sopralluogo effettuato il 22.05.2019,
l'occupazione abusiva da parte della convenuta dell'immobile per cui è causa;
1 - di avere chiesto, per il tramite della all'odierna convenuta, con lettera racc. CP_2
a/r del 12.11.2019, il rilascio dell'immobile;
- di aver effettuato in data 30.09.2020 un secondo sopralluogo, all'esito del quale è stata confermata l'occupazione, senza alcun titolo, dell'unita abitativa in contesa da parte della convenuta;
Controparte_1
- di aver proposto istanza di mediazione in data 13.07.2021, conclusasi con esito negativo.
Ciò posto parte attrice ha concluso chiedendo a questo Tribunale di: “a) accertare la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di Cassano Allo NI (CS) alla Via
Marconi n.
1 - località Sibari, riportata nel Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 41, sub 6, in capo alle , occupata sine titulo dalla Sig.ra Parte_1 CP_1
; b) per l'effetto ordinare alla predetta Sig.ra l'immediata
[...] Controparte_1 restituzione della stessa, libera da persone, cose e pertinenze, in favore dell'odierna attrice;
c) condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'odierna attrice a causa dell'illegittima occupazione quantificati in € 7.480,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche con ricorso al principio equitativo e fino alla data dell'effettivo rilascio;
d) condannare la
Sig.ra al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Controparte_1
2. , tempestivamente costituita, ha resistito alla domanda attorea e, Controparte_1 agendo in via riconvenzionale, ha chiesto che fosse dichiarato a suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione. All' uopo ha dedotto:
- di aver posseduto ininterrottamente, pubblicamente, pacificamente e animo domini dal mese di dicembre 1982 e fino al 17.08.2021, data di ricezione della convocazione per il procedimento di mediazione, l'unità abitativa per cui è causa, sita in Cassano Allo
NI (CS), frazione di Sibari, alla via Marco Polo n. 1 (già Via della Ferrovia n. 1), foglio
43, particella 41, sub 6, zona cens. 2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale 145 mq, rendita € 412,13, piano terra, così composta: angolo cucina e sala pranzo, salone soggiorno, n. 2 stanze da letto, ripostiglio, bagno;
- che l'immobile non è mai stato nella proprietà e nella materiale disponibilità di
“ e/o di “ e/o di “Ferrovie Parte_1 Parte_1 dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” e/o di “RFI S.p.A.” e/o di “Ferrovie
Real Estate S.p.A.” e non è mai stato adibito ad alloggio per ferrovieri, atteso che nel mese di dicembre 1982 il detto immobile, abbandonato e quasi completamente diroccato, era adibito a “Scuole Elementari”;
2 - di aver provveduto a fornire l'immobile di energia elettrica (utenza n.
785130720815015), a ristrutturarlo, adibirlo ad abitazione e a fissarvi dal maggio 1983 la propria residenza unitamente a quella del nucleo familiare;
- di aver nel corso degli anni (ovvero dal 1982) curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, senza mai ricevere da nessuno intimazioni a rilasciare l'immobile;
- che parte attrice non ha allegato un valido titolo volto a dimostrare la presunta proprietà dell'immobile per cui è causa.
Tanto dedotto la parte convenuta ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 Codice civile, che , meglio in epigrafe qualificata, è proprietaria esclusiva per Controparte_1 maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Cassano Allo NI
(CS) alla frazione Sibari in Via Marco Polo n. 1, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Cassano Allo NI al foglio 43, particella 41, sub 6, zona cens. 2, categoria A/3, classe
3, consistenza 7 vani, superficie catastale 145 mq, rendita € 412,13, piano terra, conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Espletata prova per testi nonché CTU con l'ingegnere e precisate le Testimone_1 conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 16.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per le conclusionali + 20 per repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. In primis va correttamente qualificata la domanda principale di parte attrice. Essa deve intendersi come azione di rivendica – e non come domanda di restituzione di natura personale -, posto che la stessa parte attrice ha esperito un'azione restitutoria fondata sull'occupazione sine titulo del bene immobile di sua proprietà da parte della convenuta, senza nulla dedurre sul rapporto obbligatorio personale inter partes che avrebbe, all'origine, legittimato la consegna del bene stesso.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 7305 del 2014 hanno, infatti, stabilito che “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui
3 l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Tale azione non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga richiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione”.
5.1. Quanto al contenuto dell'onere della prova, se chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà e quello dei propri danti causa fino all'acquisto a titolo originario o, comunque, fino a coprire il periodo necessario al maturarsi dell'usucapione (c.d. probatio diabolica) (Cass. Civ. n. 1569 del 2022; Cass.
Civ. n. 19653 del 2014), il convenuto ha l'onere di provare l'esistenza e/o preesistenza di un titolo a giustificazione della relazione fattuale con il bene oggetto di causa.
5.2. Posto che l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. presuppone che l'attore dimostri, da un lato, di essere il proprietario del bene rivendicato e, dall'altro lato, la sussistenza di un'usurpazione da parte di terzi, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione sul bene rivendicato, questi non è tenuto a fornire la prova contraria, vigendo il principio del c.d. possideo quia possideo (per tutte vedi Cass. Civ. n. 28865 del 2021).
6. Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio suddetto, avendo prodotto documentazione attestante la titolarità del diritto di proprietà del bene rivendicato (vedasi atto di scissione totale del 18.05.2007 - doc. 8 e 8 bis - e successivo frazionamento e fusione del 13.09.2007 - doc. 10 dell'indice del fascicolo telematico di parte attrice).
7. Parte convenuta ha contestato la proprietà dell' immobile in capo a parte attrice e ha altresì allegato il fatto impeditivo della pretesa attorea, formulando domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto a titolo originario della proprietà dell'unità abitativa per intervenuta usucapione, per averla posseduta pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e uti dominus sin dal 1982 senza che nessuno reclamasse alcunché.
4 8. Non appare opportuno procedere ad indagare circa la natura demaniale e/o l'appartenenza al patrimonio indisponibile del bene oggetto di contestazione, che potrebbe apparire pregiudiziale all'esame della domanda riconvenzionale per ovvie ragioni, poiché per stessa ammissione della parte attrice (pag. 1 atto di citazione), “con legge n. 210 del 17.05.1985 è stato istituito l'ente “ ”, dotato di Parte_1 personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. Per espressa disposizione contenuta al comma 3 dell'art. 1 della citata legge “l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato”. Ai sensi del successivo art. 15 “i beni mobili ed immobili trasferiti al nuovo ente costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi
l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale”.
In definitiva l'unità abitativa per cui è causa risulta essere sottoposta al regime giuridico del patrimonio disponibile degli immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente Ferrovie dello
Stato, e, in quanto tale, suscettibile di acquisto per usucapione.
9. Considerata l'appartenenza dell'unità abitativa oggetto di causa al patrimonio disponibile e la conseguente usucapibilità della stessa, è necessario esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta, al fine di verificarne la fondatezza.
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale la documentazione acquisita agli atti e l'espletata istruttoria impongono il riconoscimento della pretesa azionata riconvenzionalmente dalla convenuta, dovendosi ritenere sussistenti e provati tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia il possesso uti dominus, esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e ultraventennale.
10. Al riguardo i testi (coniuge dell'attrice) e Testimone_2 Tes_3
(cognato dell'attrice) - della cui credibilità ed attendibilità non vi è ragione di
[...] dubitare, seppur legati da vincoli di parentela con parte convenuta, in quanto hanno reso dichiarazioni puntuali e circostanziate che hanno trovato conferma e riscontro nelle risultanze della CTU, nella produzione fotografica in atti e nelle altre testimonianze rese nel corso del presente giudizio) - hanno confermato tutte le circostanze addotte da parte convenuta, precisando che ha posseduto pacificamente Controparte_1
l'immobile dal 1982 e fino al 2021; che l'immobile nel 1982 era completamente diroccato e abbandonato ed in precedenza era stato adibito a Scuole elementari;
che la
5 si è occupata della sua completa ristrutturazione, aiutata dal cognato;
che ha CP_1 provveduto all'allaccio dell'energia elettrica intestandola al marito;
che dal 1983 vi si è trasferita con il suo nucleo familiare e dal 1982 non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di rilascio dell'immobile.
11. Allo stesso modo i testi e con deposizioni Testimone_4 Testimone_5 coerenti e puntuali hanno riferito che la fin dal 1982 ha goduto CP_1 ininterrottamente dell'unità abitativa per cui è causa, provvedendo alla sua ristrutturazione e che il relativo possesso si è estrinsecato senza che nessuno mai reclamasse la proprietà dell'immobile.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 10.07.2024 sui capitoli Testimone_4 di prova di cui alla memoria di parte convenuta, ha dichiarato “sono un macchinista di
in pensione dal 2010; … Confermo la circostanza A) e preciso che Parte_1 io sono andato ad abitare nello stesso stabile della nel 1988 e già all'epoca la CP_1 signora viveva lì; … Confermo la circostanza C) nel senso che allorquando sono arrivato io ad abitare l'immobile non era mai stato adibito ad alloggio per ferrovieri e si rattava di una Scuola elementare così come un alloggio era stato dato ad un docente;
… Posso riferire che la ha effettuato lavori di ristrutturazione dell'immobile che CP_1 tutt'ora continua a fare; … posso dire nell'interno dell'appartamento ho visto i pavimenti, la cucina, il termo camino”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste e “con Testimone_5 riferimento alla circostanza A) posso solo dire che la era già in possesso di CP_1 questa abitazione allorquando mi sono trasferita io nel 1988; … Sono stata all'interno dell'abitazione della che è composta così come mi viene letta in circostanza; CP_1
… Si trattava di una Scuola Elementare; … Posso dire che la ha fatto dei CP_1 lavori e ricordo le porte, gli infissi, la pavimentazione; anche perché l'immobile era ridotto male”.
12. Per contro i testi di parte attrice principale, e , si Testimone_6 Controparte_3 sono semplicemente limitati a riferire di aver eseguito un sopralluogo presso l'abitazione e a confermare il verbale di sopralluogo mostratogli.
13. Altro elemento rilevante ai fini della dimostrazione del possesso utile ad usucapire è dato dalla produzione in giudizio del certificato dell'Ufficiale di Anagrafe del 15.04.2022 da quale si evince che la convenuta ha trasferito la residenza in via Della Ferrovia n. 1 in data 07.05.1983, unitamente al marito e ai figli. Orbene, poiché le risultanze anagrafiche fanno presumere fino a prova contraria la residenza (Cass. Civ. n. 26985
6 del 2009), è senz'altro da ritenere che la abbia stabilmente dimorato Controparte_1 all'interno dell'unità abitativa in contesa per un arco temporale (circa 40 anni) utile al maturarsi dell'usucapione.
14. Ed ancora, le affermazioni relative al dedotto possesso risultano essere corroborate anche dalla documentazione fotografica versata in atti ritraente lo stato dei luoghi, ovvero l'avvenuta ristrutturazione dell'immobile per cui si discute.
15. Altro elemento utile si rinviene nella CTU espletata nel corso del giudizio con l'ing.
il quale in merito all'unità abitativa in contesa ha accertato quanto segue: Persona_1
“… Il piano terra risulta essere stato utilizzato sino agli anni 70 per scuola elementare, dismessa la quale, alla fine del 1982 è stata occupata abusivamente e senza alcun titolo dalla famiglia della . … L'allegata documentazione fotografica evidenzia
CP_1 tutte le condizioni di vetustà esterne della palazzina in netto contrasto con i moderni lavori resi all'interno a cure e spese della , lavori che hanno portato la
CP_1 realizzazione dei due appartamenti caratterizzati da finiture di buon livello con arredi adeguati segno che la signora tiene molto alla condizione dell'immobile che ritiene oramai suo. Ritengo opportuno, ad ogni buon fine ed effetto di legge, osservare che la parte di piano terra è stata dalla trasformata e riadattata in modo adeguato e
CP_1 per una spesa che, in via di massima, si aggira sugli euro 150/mq, cioè per un importo stimabile di euro 15.406,50. … Che la signora per il tramite del marito
CP_1 muratore abbia effettuato sostanziali lavori di manutenzione ordinaria ed anche straordinaria tali da rendere più civilmente abitabile i due appartamenti da essa occupati
è evenienza innegabile. Difatti si è provveduto a ricostruire tutti i pavimenti ed i rivestimenti delle due cucine e dei due bagni ex-novo provvedendo anche alla demolizione e ricostruzione di pareti interne sia di tramezzi che di setti murari. Risultano rifatti gli intonaci interni e parte di facciate esterne, con modifica e rifacimento di tutti i servizi igienici e di riscaldamento con stufa a pellets e radiatori a muro. È stato rifatto
l'impianto elettrico e sono stati sostituiti gli infissi esterni ed interni. … Tutti gli interventi operati in tempi successivi da parte della implicano variazioni d'uso CP_1 dell'immobile con ristrutturazione da scuola ad abitazione”.
16. In conclusione, sono accertati in capo alla il possesso pacifico, pubblico e CP_1 continuo dell'unità abitativa dal 1982 o quantomeno dal 1983 e sino all'atto di convocazione alla mediazione, notificato il 17.08.2021, e l'assenza, nelle more, di atti di spossamento o interruttivi del possesso da parte della società proprietaria.
7 17. In merito alla regolamentazione delle spese di lite si rileva come la mancata comparizione di nel procedimento di mediazione intrapreso da Controparte_1
è giusto motivo di compensazione delle spese di lite, fermo Parte_1 restando che l'imposta di registro, le spese e i tributi di voltura e trascrizione gravano a carico della stessa (vedasi Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 473 del Controparte_1
2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia tra e , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda di rivendica proposta da ; Parte_1
b) Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara che Controparte_1 ha acquistato per usucapione la proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Cassano Allo NI - località Sibari - alla via Marco Polo n. 1 (già via della Ferrovia n. 1), piano terra, in NCEU al foglio 43, particella 41, sub 6, zona cens. 2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale 145 mq;
c) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza, con esonero di ogni sua responsabilità, di provvedere alla trascrizione e annotazione di legge;
d) Compensa le spese del presente giudizio;
e) Pone interamente a carico della l'imposta di registro, nonché le Controparte_1 spese e i tributi di voltura e trascrizione;
f) Pone definitivamente le spese di CTU per metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico di parte convenuta.
Così deciso in Castrovillari, in data 02/10/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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