Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1723/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LEONARDI GIUSEPPE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, , con il Patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'Avv.to MONASTERI STEFANO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del “diritto al mancato pagamento dell'AFAC e del FASIV”.
Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
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anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Nel merito, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, con riguardo alla prima domanda, relativa all'adeguamento retributivo richiesto (AFAC), va rilevato che la stessa parte ricorrente, per mezzo del suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare alla domanda, riconoscendo la correttezza della retribuzione ricevuta sotto il profilo in scrutinio.
In sede di note, in particolare, “In riferimento all'AFAC si riconosce quanto precisato da controparte che l'importo di €.1.278,88 include anche la suddetta maggiorazione di
€. 20,00.
Si rileva che la busta paga per come formulata è errata dal momento che viene indicata la paga base per l'importo di €. 1.278,88. La corretta compilazione prevede che la paga base doveva essere di €. 1.258,78 a cui bisognava aggiungere la voce altre indennità (nel caso specifico quella indicata come AFAC per l'importo di €.20,00) così
come avviene per gli scatti di anzianità. Il lavoratore è stato indotto in errore in quanto
da una visione della busta paga era chiaro che tale ulteriore indennità (AFAC) non era
inserita.
Per tale specifica domanda si formula espressa rinuncia”.
Va, sul punto, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
III
Per quanto riguarda gli importi richiesti ai sensi dell'art. 29 del CCNL vigilanza,
prodotto ed in atti, va evidenziato come la tesi della non vigenza del contratto eccepita dalla convenuta non sia pertinente al caso in scrutinio, giacché – a prescindere dalla scadenza del contratto collettivo e pur nella consapevolezza della giurisprudenza formatasi al riguardo (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3672) – nel contratto individuale di lavoro (doc. 1, fasc. ricorrente) le parti hanno dichiarato come
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applicabile il CCNL in questione, espressamente precisando che, per quanto non specificamente previsto dal contratto individuale di lavoro, si sarebbe fatto riferimento alle norme di legge e a quelle del CCNL menzionato.
Il CCNL in questione, pertanto, trova applicazione, in quanto espressamente richiamato dal contratto individuale di lavoro, che ne recepisce espressamente la relativa regolamentazione.
Il fatto che il datore di lavoro lo abbia richiamato in seno al contratto rappresenta un'espressa adesione alla relativa regolamentazione, integrando tale disciplina quella del contratto individuale, divenendo irrilevante la questione dell'eventuale scadenza del contratto, tanto più che il contratto individuale di lavoro è successivo alla eccepita scadenza.
L'art. 29 del CCNL in questione prevede, per quanto qui di interesse, che “A decorrere
dal 1/1/2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore
Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a
tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con
decorrenza dal 1/1/2007;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con
decorrenza dal 1/1/2007.
I contributi sono versati al con la periodicità e le modalità stabilite dal CP_3
regolamento”.
L'art. 29 cit. inoltre prevede: “Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai
precedenti commi sarà tenuta ad erogare:
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30
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lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”.
Dalla memoria di costituzione della convenuta, si evince che non risultano effettuati i versamenti con riguardo al ricorrente, assunto a tempo indeterminato dal 03.03.2020 al
31.01.2021.
Irrilevanti appaiono i tentativi di regolarizzazione successivi.
Sicché deve operare la previsione dell'art. 29 invocato dal ricorrente e sopra da ultimo richiamato.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del lavoratore dell'importo di euro 390 lorde, come richiesto in ricorso, con conteggi non oggetto di specifica contestazione, che vanno pertanto reputati corretti.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati.
Tenuto conto della reciproca (virtuale) soccombenza, dovuta alla rinunzia formulata dal ricorrente rispetto alla prima domanda, riconosciuta come corretta, solo successivamente alla costituzione della convenuta, la retribuzione percepita, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo sopra determinato di euro 390 lorde, come da previsione dell'art. 29 CCNL di categoria, oltre accessori, come per legge;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 09/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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