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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 956/2020
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il giudice, dott. Vincenzo D'Ambrosio all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, data da consolle
Il giudice dott. Vincenzo D'Ambrosio
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Vincenzo D'Ambrosio, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Mancusi Claudia ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPONENTE
e
(P. Iva , cod. fisc. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in MILANO, al FORO BONAPARTE, 12, e, per essa, quale procuratore,
, in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Zurlo 2 R.G.N. 956/2020
Raffaele (cod. fisc. ) e Ornati Andrea (cod. fisc. C.F._2
ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/2020 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In sede monitoria la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 152/2020, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 24.04.2020, nei confronti di per la somma di euro 27.233,52 Parte_1
oltre interessi legali sino al soddisfo, spese e accessori di legge, in virtù del rapporto contrattuale n. P.IVA_3
Con atto di citazione in opposizione, tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca ed eccependo l'insussistenza del credito per i motivi che seguono.
In particolare, l'opponente deduceva:
- Improcedibilità della domanda a seguito della mancata attivazione della negoziazione assistita;
- Nullità del decreto ingiuntivo per vizio inerente l'edictio actionis;
- Infondatezza e temerarietà della domanda anche in virtù di maturata prescrizione del credito;
- la nullità dei rapporti e dei contratti e di tutte le clausole contenute.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso. Il tutto con vittoria di spese di lite. 3 R.G.N. 956/2020
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2021, il Giudice, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava il termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Rilevata la regolare instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., rigettate le richieste istruttorie formulate da parte opponente perché superflue ed esplorative, tenuto conto della documentazione in atti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., concedendo alle parti termine per note conclusive.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva della società opposta a fronte della eccezione di parte opponente che dichiarava, nell'atto introduttivo, di aver avuto esclusivamente rapporti con CP_5
Al riguardo va precisato che la società opposta, sin dal procedimento monitorio, ha provato la sussistenza di cessione di credito da parte di avvenuta a mezzo CP_5
di cessione di crediti in blocco con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale depositando anche la lista dei crediti ceduti dalla quale si evince l'esistenza anche di quello inerente all'opponente.
Passando al merito, va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (in tal caso Sent. Cass. n. 28/2010).
Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso 4 R.G.N. 956/2020
sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in tal senso Sent. Cass. n.
17371/2003).
E precisamente, in tema di onere della prova “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento. In altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
In applicazione dei principi di diritto suesposti, deve ritenersi che la società opposta abbia compiutamente provato il proprio diritto di credito fondato sul finanziamento n. 80257953 con attivazione di carta di credito per complessivi euro 21.160,00 da restituirsi, da parte del contraente, in n. 60 rate mensili.
Finanziamento che veniva risolto a causa dell'inadempimento dell'odierno opponente, che messo in mora, era decaduto dal beneficio del termine, rendendosi così moroso per un debito ammontante al residuo da restituire ed oggetto di monitorio. 5 R.G.N. 956/2020
Tanto premesso, a fronte della prova del credito da parte dell'opposta (attrice in senso sostanziale), l'opponente (convenuto in senso sostanziale) nulla ha provato in ordine ai dedotti fatti estintivi o impeditivi del predetto diritto di credito.
Invero, quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito, rileva il Tribunale che, la stessa debba essere rigettata poiché infondata. In atti risulta depositato il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e l'estratto contro certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB, tra l'altro non necessario qualora il credito ingiunto tragga la propria origine da un finanziamento, come nel caso di specie, e non da un rapporto di conto corrente, poiché in tal caso la produzione del contratto e del piano di ammortamento e l'allegazione da parte dell'ingiungente in ordine al numero di rate non rimborsate dal finanziato è sufficiente, ove non specificamente contestata, a garantire certezza e liquidità del credito (in tal senso sent. Trib. Bari. Sez. IV, n.
1044/2012).
Non trova riscontro, oltre ad essere generica e mancante dei requisiti essenziali,
l'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente. In particolare, per costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 10 febbraio 2023, n. 4232; Cass., n.
2004/2301; Cass., n. 2010/19291; Cass., n. 2011/17798), il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ovvero, nel caso di specie dal luglio 2012 essendo il contratto sottoscritto in data 17 luglio 2007 e dovendosi contare le 60 rate mensili. Dal luglio 2012 alla data della notifica del decreto ingiuntivo, 17 giugno 2020, non è decorso il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
Inoltre, l'eccepita omessa consegna di una copia sottoscritta dall'istituto di credito non risulta motivo di nullità, come confermato da costante giurisprudenza (ex multis, Cass., 3 luglio 2024, n. 18230). Nessun dubbio, infine, può sussistere in merito alla consegna all'opponente di copia del contratto essendo presente, nella
6 R.G.N. 956/2020
copia depositata da parte opposta, la conferma della consegna di copia del contratto all'opponente, . (vedasi doc. 5 fascicolo monitorio.zip) Parte_1
Posta la validità del contratto di finanziamento oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione di cui si discute, osserva il Tribunale che parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità come invocata al punto 4) dell'atto introduttivo.
Le doglianze, oltre a risultare generiche, non sono state adeguatamente dimostrate,
a fronte del dato documentale depositato da parte opposta sin dalla fase monitoria.
Tanto premesso, consegue che in applicazione dei suddetti principi l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate, ai Parte_1
sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, stante l'assenza di attività istruttoria, con una riduzione del
20% in mancanza, altresì, di particolari e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
152/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 24.04.2020, esecutivo;
condanna , al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad CP_1
euro 4.648,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice 7 R.G.N. 956/2020
dott. Vincenzo D'Ambrosio
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