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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14807/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14807 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento dichiara ripetibile dall' la somma di € CP_1
5.889,00, dichiarando irripetibile la restante parte come quantificata nel provvedimento impugnato del 9.2.2023;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con nota del 09.02.2023 l' le richiedeva, il pagamento della CP_1
2 complessiva somma di € 29.090,30, asseritamente erogata alla stessa, indebitamente, nel periodo compreso tra il giorno 01.12.2013 al
31.12.2019, in relazione all'assegno sociale n. 04917556 a causa dei redditi percepiti da contratti di locazione e da vendita d'immobili; che quindi proponeva ricorso amministrativo rigettato dall' ; CP_2
conveniva in giudizio l' proponendo ricorso avverso la reiezione del CP_1
ricorso amministrativo rassegnando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 29.090,30, avanzata dall' nei confronti della sig.ra , per i motivi esposti CP_1 Parte_1
nel presente ricorso;
- conseguentemente ritenere e dichiarare
l'insussistenza e/o l'irrepetibilità dell'asserito credito di € 29.090,30, di cui alle note dell' del 09.02.2023, posto a fondamento della trattenuta CP_1
mensile effettuata dall' resistente;
- per l'effetto, annullare e/o CP_2
dichiarare nullo o inefficace le predette note del 09.02.2023 impugnate e il provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale dell' .- CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente circoscritto il thema decidendum alla ripetibilità o meno delle somme chieste in restituzione alla ricorrente, non avendo comunque questo Tribunale giurisdizione sulla richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo.
Rappresenta l' che l'indebito contestato sull'all'assegno sociale n. CP_1
078-550004917556 è emerso da una ricostituzione del febbraio 2023 che ne ha rideterminato la misura spettante sin dalla decorrenza, dicembre 2013.
Alla richiesta della provvidenza economica la ricorrente aveva a dichiarare
3 di non percepire alcun reddito;
negli anni successivi le venivano inviati diverse comunicazioni di sospensione con cui la si invitava a comunicare i propri redditi, rimasti tutti privi di riscontro fino al 2022, allorquando la ricorrente riceveva un avviso di sospensione con invito a comunicare i propri redditi dell'anno 2018 entro sessanta giorni a pena di revoca della prestazione.
A tale invito seguiva la comunicazione del percepimento di redditi da fabbricati per € 937,00 per gli anni dal 2018 al 2022.
Successivamente, appurato mediante interrogazione dell'anagrafe tributaria il percepimento di redditi da locazione e da vendita d'immobili, notificava il provvedimento di ripetizione per cui è causa.
Precisando in un momento successivo che veniva appurato il percepimento di redditi da locazione fin dal 2011.
La parte ricorrente rappresenta che tale ultimo contratto di locazione non può trovare ingresso nella vicenda, essendo i proventi della locazione dell'immobile stati posti sotto sequestro dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo nel 2012.
Precisando inoltre che gli importi percepiti a titolo di locazione sono considerevolmente inferiori a quelli allegati dall' , essendo infatti il CP_2
contratto registrato il 9.6.2014, stato stipulato dalla ricorrente unitamente ad altri 3 comproprietari, nonché cessato nel 2017; per il contratto registrato in data 15.9.2014 la quota di canone in proprio diritto era di soli € 3.300,00.
Soggiungendo che i redditi dichiarati dalla vendita d'immobile non costituisce reddito incidente, per non essere una entrata costante e ripetuta ma incassata una tantum.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995, (Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
4 Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale)
Indica la natura della prestazione (provvisoria) stabilendo che entro il 31 luglio di ogni anno la somma erogata venga conguagliata sulla scorta della dichiarazione reddituale dell'accipiens.
La modalità di conguaglio, pertanto, indica – più o meno - anche la tempistica di ripetizione, dovendo l'Istituto lasciare immutata o rettificare l'entità della somma erogata, modulandola in base ai redditi percepiti dall'assistito (o del nucleo familiare, se coniugato).
5 Tale meccanismo quindi si basa sulla conoscenza o conoscibilità dei redditi da parte dell'Istituto; in assenza di conoscibilità alcun conguaglio può essere effettuato.
Corollario di tale circostanza è la tempistica di ripetizione, non potendo avere un naturale dies a quo, deve considerarsi sospesa sino alla conoscenza avvenuta dei dati reddituali.
Come allegato dall' (provato schermata informatica CP_2
d'interrogazione dell'anagrafe tributaria e non contestato dalla controparte) la ricorrenza non ha mai presentato dichiarazione reddituale all'amministrazione finanziaria, scaturendo per lei – ai fini del diritto alla prestazione goduta – l'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale il percepimento di redditi incidenti sulla prestazione, introdotto dal DL
78/2010 conv. con modd. dalla L. 122/2010 che in modifica dell'art. 35 della
L. 207/2008, inserisce il comma 10bis: “"10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno
6 in corso.".
Così, appaiono evidenti due dati, il valore di reddito incidente del percepimento del prezzo della vendita dell'immobile (Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile) nonché per quanto di competenza i redditi percepiti a titolo di reddito di locazione che, anche se complessivamente inferiori alla soglia d'ingresso per il diritto al percepimento, in ragione della qualità di reddito ricorrente e della mancata comunicazione all'amministrazione finanziaria.
Appare poi utile osservare che ogni norma dettata a salvaguardia del pensionato come dell'assistito e così anche ogni regola giurisprudenziale dettata sul tema, fondano la loro ratio sulla tutela dell'affidamento del percettore di buona fede e sull'adempimento minimo da parte di questi degli obblighi di correttezza e collaborazione, in mancanza dei quali la posizione si ritiene non degna di speciale tutela.
E così, già costituendo la mancata comunicazione del proprio reddito all'una o all'altra amministrazione in sé dolo omissivo, va rilevato quanto insegnato dalla Suprema Corte con sentenza n. 28771/2018, allorquando esclude la “buona fede” dell'accipiens, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
7 E così, oltre a costituire reddito valutabile ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'introito del prezzo della vendita è proprio l'esempio dell'incremento significativo delle entrate per l'anno di conseguimento.
Pur quindi valutando la condotta della percipiente la prestazione censurabile sotto il profilo del dolo omissivo, va comunque valutata in sede di ripetizione dell'indebito pagamento la quantità di denaro in alio modo realmente percepita e non dichiarata per ogni anno di erogazione in rapporto alla somma erogata dall' . CP_2
Così, se la vendita dell'immobile del 2018 certamente esclude il diritto al percepimento dell'assegno per quell'anno, legittimando la ripetizione di €
5.889,00, negli anni precedenti, le somme percepite da contratti di locazione (versati in atti) non superano le soglie reddituali previste per gli anni di erogazione.
Giova sul punto rilevare che l'erogazione dell'assegno sociale avviene sulla base dello stato d'indigenza del beneficiario;
all'uopo annualmente viene fissata una soglia reddituale adeguata al costo della vita.
Pur rilevando la condotta non riconducibile a correttezza della ricorrente, legittimante astrattamente il provvedimento di sospensione, revoca e ripetizione dell'indebito, tale restituzione deve essere limitata alle somme erogate in costanza di percepimento di denaro oltre soglia da parte dell'assistita.
Diversamente opinando l'azione di ripetizione incondizionata non rivestirebbe più il valore di recupero delle somme pagate in eccesso, quanto di sanzione irrogata per la condotta scorretta;
cosa che non è né potrebbe essere, non essendo prevista tale potestas puniendi in capo all' in caso CP_1
di erogazioni in eccesso e recupero dell'erogato.
Deve pertanto, in assenza di contrarie specificazioni sulla produzione di redditi incidenti per gli anni diversi dal 2018, accogliere parzialmente il ricorso, limitando il recupero dell' alla somma di € 5.889,00 relativa CP_1
all'anno 2018.
Spese di lite compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
8
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26/06/2025
9
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14807/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14807 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento dichiara ripetibile dall' la somma di € CP_1
5.889,00, dichiarando irripetibile la restante parte come quantificata nel provvedimento impugnato del 9.2.2023;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con nota del 09.02.2023 l' le richiedeva, il pagamento della CP_1
2 complessiva somma di € 29.090,30, asseritamente erogata alla stessa, indebitamente, nel periodo compreso tra il giorno 01.12.2013 al
31.12.2019, in relazione all'assegno sociale n. 04917556 a causa dei redditi percepiti da contratti di locazione e da vendita d'immobili; che quindi proponeva ricorso amministrativo rigettato dall' ; CP_2
conveniva in giudizio l' proponendo ricorso avverso la reiezione del CP_1
ricorso amministrativo rassegnando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 29.090,30, avanzata dall' nei confronti della sig.ra , per i motivi esposti CP_1 Parte_1
nel presente ricorso;
- conseguentemente ritenere e dichiarare
l'insussistenza e/o l'irrepetibilità dell'asserito credito di € 29.090,30, di cui alle note dell' del 09.02.2023, posto a fondamento della trattenuta CP_1
mensile effettuata dall' resistente;
- per l'effetto, annullare e/o CP_2
dichiarare nullo o inefficace le predette note del 09.02.2023 impugnate e il provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale dell' .- CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente circoscritto il thema decidendum alla ripetibilità o meno delle somme chieste in restituzione alla ricorrente, non avendo comunque questo Tribunale giurisdizione sulla richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo.
Rappresenta l' che l'indebito contestato sull'all'assegno sociale n. CP_1
078-550004917556 è emerso da una ricostituzione del febbraio 2023 che ne ha rideterminato la misura spettante sin dalla decorrenza, dicembre 2013.
Alla richiesta della provvidenza economica la ricorrente aveva a dichiarare
3 di non percepire alcun reddito;
negli anni successivi le venivano inviati diverse comunicazioni di sospensione con cui la si invitava a comunicare i propri redditi, rimasti tutti privi di riscontro fino al 2022, allorquando la ricorrente riceveva un avviso di sospensione con invito a comunicare i propri redditi dell'anno 2018 entro sessanta giorni a pena di revoca della prestazione.
A tale invito seguiva la comunicazione del percepimento di redditi da fabbricati per € 937,00 per gli anni dal 2018 al 2022.
Successivamente, appurato mediante interrogazione dell'anagrafe tributaria il percepimento di redditi da locazione e da vendita d'immobili, notificava il provvedimento di ripetizione per cui è causa.
Precisando in un momento successivo che veniva appurato il percepimento di redditi da locazione fin dal 2011.
La parte ricorrente rappresenta che tale ultimo contratto di locazione non può trovare ingresso nella vicenda, essendo i proventi della locazione dell'immobile stati posti sotto sequestro dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo nel 2012.
Precisando inoltre che gli importi percepiti a titolo di locazione sono considerevolmente inferiori a quelli allegati dall' , essendo infatti il CP_2
contratto registrato il 9.6.2014, stato stipulato dalla ricorrente unitamente ad altri 3 comproprietari, nonché cessato nel 2017; per il contratto registrato in data 15.9.2014 la quota di canone in proprio diritto era di soli € 3.300,00.
Soggiungendo che i redditi dichiarati dalla vendita d'immobile non costituisce reddito incidente, per non essere una entrata costante e ripetuta ma incassata una tantum.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995, (Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
4 Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale)
Indica la natura della prestazione (provvisoria) stabilendo che entro il 31 luglio di ogni anno la somma erogata venga conguagliata sulla scorta della dichiarazione reddituale dell'accipiens.
La modalità di conguaglio, pertanto, indica – più o meno - anche la tempistica di ripetizione, dovendo l'Istituto lasciare immutata o rettificare l'entità della somma erogata, modulandola in base ai redditi percepiti dall'assistito (o del nucleo familiare, se coniugato).
5 Tale meccanismo quindi si basa sulla conoscenza o conoscibilità dei redditi da parte dell'Istituto; in assenza di conoscibilità alcun conguaglio può essere effettuato.
Corollario di tale circostanza è la tempistica di ripetizione, non potendo avere un naturale dies a quo, deve considerarsi sospesa sino alla conoscenza avvenuta dei dati reddituali.
Come allegato dall' (provato schermata informatica CP_2
d'interrogazione dell'anagrafe tributaria e non contestato dalla controparte) la ricorrenza non ha mai presentato dichiarazione reddituale all'amministrazione finanziaria, scaturendo per lei – ai fini del diritto alla prestazione goduta – l'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale il percepimento di redditi incidenti sulla prestazione, introdotto dal DL
78/2010 conv. con modd. dalla L. 122/2010 che in modifica dell'art. 35 della
L. 207/2008, inserisce il comma 10bis: “"10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno
6 in corso.".
Così, appaiono evidenti due dati, il valore di reddito incidente del percepimento del prezzo della vendita dell'immobile (Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile) nonché per quanto di competenza i redditi percepiti a titolo di reddito di locazione che, anche se complessivamente inferiori alla soglia d'ingresso per il diritto al percepimento, in ragione della qualità di reddito ricorrente e della mancata comunicazione all'amministrazione finanziaria.
Appare poi utile osservare che ogni norma dettata a salvaguardia del pensionato come dell'assistito e così anche ogni regola giurisprudenziale dettata sul tema, fondano la loro ratio sulla tutela dell'affidamento del percettore di buona fede e sull'adempimento minimo da parte di questi degli obblighi di correttezza e collaborazione, in mancanza dei quali la posizione si ritiene non degna di speciale tutela.
E così, già costituendo la mancata comunicazione del proprio reddito all'una o all'altra amministrazione in sé dolo omissivo, va rilevato quanto insegnato dalla Suprema Corte con sentenza n. 28771/2018, allorquando esclude la “buona fede” dell'accipiens, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
7 E così, oltre a costituire reddito valutabile ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'introito del prezzo della vendita è proprio l'esempio dell'incremento significativo delle entrate per l'anno di conseguimento.
Pur quindi valutando la condotta della percipiente la prestazione censurabile sotto il profilo del dolo omissivo, va comunque valutata in sede di ripetizione dell'indebito pagamento la quantità di denaro in alio modo realmente percepita e non dichiarata per ogni anno di erogazione in rapporto alla somma erogata dall' . CP_2
Così, se la vendita dell'immobile del 2018 certamente esclude il diritto al percepimento dell'assegno per quell'anno, legittimando la ripetizione di €
5.889,00, negli anni precedenti, le somme percepite da contratti di locazione (versati in atti) non superano le soglie reddituali previste per gli anni di erogazione.
Giova sul punto rilevare che l'erogazione dell'assegno sociale avviene sulla base dello stato d'indigenza del beneficiario;
all'uopo annualmente viene fissata una soglia reddituale adeguata al costo della vita.
Pur rilevando la condotta non riconducibile a correttezza della ricorrente, legittimante astrattamente il provvedimento di sospensione, revoca e ripetizione dell'indebito, tale restituzione deve essere limitata alle somme erogate in costanza di percepimento di denaro oltre soglia da parte dell'assistita.
Diversamente opinando l'azione di ripetizione incondizionata non rivestirebbe più il valore di recupero delle somme pagate in eccesso, quanto di sanzione irrogata per la condotta scorretta;
cosa che non è né potrebbe essere, non essendo prevista tale potestas puniendi in capo all' in caso CP_1
di erogazioni in eccesso e recupero dell'erogato.
Deve pertanto, in assenza di contrarie specificazioni sulla produzione di redditi incidenti per gli anni diversi dal 2018, accogliere parzialmente il ricorso, limitando il recupero dell' alla somma di € 5.889,00 relativa CP_1
all'anno 2018.
Spese di lite compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
8
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26/06/2025
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Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini