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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 632/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
corrente in Monte di Malo (VI), rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, viale Galleria
Crispi n. 8, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Faenza CP_1
(RA);
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 26 maggio 2025, avverso la sentenza n. 499/2024 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 5 marzo 2024 e notificata il successivo 7 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa, in riforma totale della impugnata sentenza n.
499/2024 pubblicata il 5.3.2024 del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del procedimento n. 5368/2021 R.G., notificata in data 7.3.2024, accogliere i motivi specifici di impugnazione sopra formulati, e pronunciarsi nel modo seguente. In via principale, dichiararsi la nullità ed erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e vizio di ultra-petizione e per violazione di legge per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In totale riforma di quanto pronunciato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 5.3.2024, previo rigetto di qualsivoglia domanda e/o eccezione svolta da accertarsi e dichiararsi, in via preliminare, la nullità, illegittimità ed CP_1
inammissibilità del decreto ingiuntivo e quindi disporsi la sua revoca e comunque rigettare la domanda di pagamento e ogni eccezione svolta nei confronti del
[...]
perché inammissibile, infondata, indimostrata per i motivi di cui in Parte_1
narrativa. In via principale, revocare, dichiarare illegittimo, nullo o privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1616/2021 Ing. del Tribunale di Vicenza e comunque rigettare ogni domanda ed eccezione proposta nei confronti del
[...]
perché inammissibile, infondata, indimostrata per i motivi di cui in Parte_1
2 narrativa in forza dell'eccezione di inadempimento svolta. In denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito a favore dell'opposta sulla scorta della pretesa azionata in via monitoria, porre tale importo in compensazione totale o parziale con le somme richieste in via riconvenzionale. Nel merito in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il grave e colpevole inadempimento della società alle CP_1
obbligazioni assunte e quindi alle prestazioni di cui chiede il pagamento e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società con condanna della medesima società al risarcimento dei CP_1 CP_1
danni patiti dal quantificati nella misura di euro 12.300,00.= Parte_1
oltre IVA o in quella diversa anche maggiore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo con rigetto di qualsivoglia eccezione e domanda svolte nei confronti del in quanto nulle, inammissibili, infondate ed Parte_1
indimostrate e con compensazione del credito risarcitorio azionato dal
[...] con l'eventuale credito che dovesse essere accertato e dimostrato a Parte_1 favore della società Dichiararsi l'inammissibilità dei fatti ed eccezioni CP_1
nuove svolte per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 avversaria come già eccepito in sede di terza memoria. Dichiararsi l'inammissibilità del documento 4 avversario che deve ritenersi inutilizzabile. Dichiararsi la nullità della testimonianza del sig. relativa all'ADR in quanto vertente su Testimone_1
circostanza totalmente estranea ai capitoli ammessi. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria, si insite occorrendo per l'ammissione delle istanze istruttorie svolte nella memoria n.
2 e ci si oppone a quelle avversarie per i motivi di cui alla terza memoria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 1616/21, emesso in data 21 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Vicenza le ingiungeva di pagare in favore di la somma CP_1
di euro 10.225,22.=, importo risultante dalla fattura n. 202/2020 del 6 febbraio 2020 relativa a due forniture di frumento effettuate dalla stessa CP_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva che le parti avevano Parte_1
concluso due contratti di compravendita, il primo avente ad oggetto 480 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro 201,00.= per tonnellata, mentre il secondo avente ad oggetto 660 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro 190,00.= per tonnellata.
Parte opponente allegava che il primo contratto non era stato correttamente adempiuto dalla venditrice che aveva eseguito l'ultima consegna del grano il CP_1
3 febbraio 2020, con un notevole ritardo rispetto al termine pattuito di dicembre
2019. Inoltre, sosteneva che la venditrice era rimasta Parte_1 CP_1 inadempiente anche al secondo contratto di compravendita, posto che l'unica consegna effettuata in relazione ad esso era avvenuta in data 3 febbraio 2020, in ritardo e per una qualità inferiore rispetto a quella prevista dal contratto. L'attrice rilevava inoltre, l'erronea contabilizzazione dei prezzi indicati nella fattura n.
202/2020 e la non debenza della relativa somma, a cui era seguita la nota di credito da parte della per l'importo di euro 276,85.=. Così, l'opponente concludeva CP_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.300,00.=, oltre accessori.
si costituiva nel giudizio di primo grado contestando la qualificazione CP_1
dei contratti, trattandosi, a suo dire, di contratti di somministrazione e non di compravendita;
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, posto che nessun inadempimento era a lei ascrivile in quanto la sospensione della fornitura di grano
4 era avvenuta legittimamente ex art. 1460 cc a fronte dell'inadempimento di parte opponente al pagamento della fattura azionata.
Assunte le deposizioni testimoniali ammesse, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame il Tribunale di Vicenza accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, condannando al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
del minore importo di euro 9.948,37.=, oltre interessi, mentre rigettava la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale e condannato l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado, in primo luogo, qualificava i contratti conclusi tra le parti come contratti di compravendita a consegne ripartite. Quanto al primo contratto, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc proposta dall'attore opponente, reputando insussistente un grave inadempimento di tenuto conto che CP_1
l'ultima consegna del grano era avvenuta solo con circa un mese di ritardo rispetto al termine pattuito. Inoltre, il Giudice di prime cure rilevava la tardività dell'eccezione di parte opponente in relazione al quantum del grano consegnato, ovvero 23,80 tonnellate anziché 60 tonnellate, essendo tale contestazione svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale. Quanto al secondo contratto, il Tribunale riteneva che la mancata consegna da parte di delle ulteriori tonnellate di grano CP_1
costituisse legittima reazione al mancato pagamento della fattura n. 202/2020. Infine, il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, attesa la risoluzione del contratto per inadempimento di , Parte_1
rilevando, peraltro, il difetto di nesso causale tra l'interruzione della fornitura ed il maggior costo corrisposto per i nuovi approvvigionamenti, quale pregiudizio allegato dall'opponente ed asseritamente da risarcire.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione in Pt_1
appello regolarmente notificato in data 5 aprile 2024, chiedendo la revoca del decreto
5 ingiuntivo e comunque il rigettare la domanda di pagamento svolta da nei CP_1
suoi confronti, nonché riproponendo la domanda risarcitoria già avanzata in prime cure.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cc. L'appellante ha evidenziato l'erroneità e la contraddittorietà della statuizione del Tribunale di
Vicenza, in quanto da un lato avrebbe ritenuto che la mancata consegna del grano da Contr parte di fosse una legittima reazione al mancato pagamento della fattura e, al tempo stesso, avrebbe accertato l'inadempimento della stessa alle CP_1
obbligazioni assunte, in particolare per la non corretta esecuzione della fornitura di grano. Secondo l'impugnante, l'omessa ed ingiustificata consegna della quota di grano di gennaio 2020 e marzo 2020 e la non corretta esecuzione delle forniture del 3 febbraio 2020 dimostrerebbero la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc: l'inadempimento di già maturato in epoca precedente la data di CP_1
scadenza della fattura il 7 marzo 2020, non poteva di certo essere giustificato e considerato quale legittima reazione all'omesso pagamento della fattura. Peraltro,
l'appellante ha evidenziato l'anteriorità logica e giuridica dell'inadempimento di in quanto quest'ultima era tenuta per prima a consegnare il grano CP_1
compravenduto nei termini e per le quantità incontestabilmente concordate di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, cosicché la pregressa mancata attuazione del sinallagma contrattuale considerato nella sua unicità avrebbe reso inesigibile la prestazione di pagamento del corrispettivo. Secondo , il Giudice di Parte_1
primo grado avrebbe omesso di considerare che le forniture del 3 febbraio 2020 di cui la società aveva chiesto il pagamento non erano state eseguite CP_1
correttamente né per la tempistica e né per la quantità, in modo da rendere l'eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la richiesta di pagamento dell'odierna appellata.
6 Con il secondo motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata per vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 112 cpc. In particolare, l'appellante ha lamentato che la pronuncia di prime cure viene non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la domanda risarcitoria era stata rigettata sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di , mentre detta risoluzione per inadempimento non era mai Pt_1
stata chiesta nel giudizio di primo grado da parte di che si era limitata a CP_1 sollevare l'eccezione ex art. 1460 per ottenere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha reiterato la sua domanda di risarcimento del danno, cagionato dalla mancata consegna del grano e dell'inattuazione del programma contrattuale. In particolare, l'appellante ha asserisce che, posta la mancata consegna delle ulteriori tonnellate di grano, ella avrebbe dovuto reperire la merce da altri fornitori ad un prezzo più elevato rispetto a quello indicato e stabilito nei due contratti di compravendita, conseguendo un pregiudizio emergente con relativo credito risarcitorio quantificato nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto delle tonnellate di grano dagli altri fornitori ed il prezzo stabilito nei contratti conclusi con e rimasti inadempiuti. CP_1
Con il quarto motivo di appello la sentenza del Tribunale è stata censurata relativamente alla disciplina delle spese di lite. ha asserito Parte_1
l'erroneità della condanna alla totale rifusione in favore di posto il parziale CP_1 accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo per erroneità dell'importo indicato nella fattura (somma di euro 276,85.= di cui alla nota di credito), nonché considerato il rigetto della domanda ex art. 96 cpc proposta ai suoi danni.
*****
7 1 – Preliminarmente, è opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed esaminare la documentazione allegata. In data 18 dicembre 2018, veniva stipulato un contratto, qualificato come compravendita dal primo Giudice, mediante il quale acquistava 480 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro Parte_1
201,00.= a tonnellata. Il grano doveva essere consegnato dalla venditrice CP_1
mediante più consegne di 60 tonnellate di grano ciascuna, ogni giorno quindici del mese, a partire da settembre 2019 e fino a dicembre 2019 (doc. 2 parte appellante). In data 1 ottobre 2019 era concluso il secondo contratto di compravendita tra le stesse parti con cui l'odierna appellante acquistava da la quantità ulteriore di 660 CP_1
tonnellate di grano tenero, al prezzo di euro 190,00.= a tonnellata. Anche qui la consegna doveva avvenire in modo ripartito, ossia 60 tonnellate nel mese di gennaio
2020 e 120 tonnellate di grano per ogni mese da febbraio 2020 a giugno 2020 (doc. 3 parte appellante). In data 6 febbraio 2020, la società emetteva la fattura n. CP_1
202/2020 per il pagamento della quale ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, per un importo pari a euro 10.033,92.=. Dalla documentazione allegata in atti si evince che in data 3 febbraio 2020 sono state consegnate 23,80 tonnellate di grano in esecuzione del contratto n. 425 concluso in data 18 dicembre 2018 e 24,20 tonnellate di grano in esecuzione del secondo contratto n. 5277. La fattura n. 202/2020 è quindi relativa all'esecuzione di due diversi contratti, posto che per la consegna delle 24,20 tonnellate si fa riferimento al prezzo di euro 190,00= a tonnellata, previsto nel contratto n. 5277. Ciò è confermato dalla correzione riscontrabile all'interno della fattura stessa, dalla dicitura “prezzo errato, da contratto euro 190,00.=”. Inoltre, ad ulteriore conferma della riconducibilità delle 24,20 tonnellate consegnate al contratto n. 5277, è stata emessa nota di credito pari euro 276,85.=, somma risultante dalla differenza tra il prezzo indicato in fattura per tonnellata (euro 201,00=) e l'applicazione del prezzo corretto pari a euro 190,00= per tonnellata previsto nel
8 secondo contratto (doc. 5 parte appellante). Risulta pacifico invece che la consegna delle 23,80 tonnellate di grano faccia riferimento al contratto n. 425 (doc. 2 parte appellante).
2 – Ciò premesso, il primo motivo di gravame non è fondato e va respinto. Parte appellante eccepisce di non aver legittimamente corrisposto l'importo indicato nella fattura n. 202/2020 in quanto le consegne del grano effettuate da non erano CP_1
state effettuate rispettando i termini contrattuali ed erano inesatte dal punto di vista quantitativo. , fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 ha lamentato l'inesattezza della prestazione effettuata da sia in relazione CP_1 all'ultima consegna del contratto di compravendita n. 425 e sia in relazione alla prima consegna del grano relativo al contratto n. 5277. Infatti, già a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierno appellante argomenta nel seguente modo: “tutto quanto sopra esposto e documentato dimostra il grave e colpevole inadempimento posto in essere dalla società opposta in relazione CP_1
al contratto n. 5277 del 1.10.2019 - rimasto quasi integralmente inadempiuto - ed al contratto n. 425 del 18.12.2018 la cui ultima fornitura ripartita è stata realizzata con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti”.
3 – Venendo in rilievo due diversi contratti di compravendita con consegne ripartite
(n. 425 e n. 5277), l'eccezione di inadempimento deve essere valutata separatamente nell'ambito di ciascun contratto intercorso tra le parti. Si deve valutare se l'appellante ha omesso il pagamento della fattura quale legittima reazione all'inadempimento di che, a dire di , non ha consegnato il CP_1 Parte_1
grano nei termini e con le quantità promesse. A questo proposito, si rileva che l'istituto disciplinato dall'art. 1460 cc presuppone la corrispettività delle prestazioni, ma sempre con riferimento al contratto a cui dette prestazioni corrispettive e reciproche si riferiscono. L'eccezione di inadempimento, infatti, attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal
9 nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (sul punto, Cass. n. 5938/2003). La parte contrattuale può rifiutarsi legittimamente di adempiere alla propria prestazione se l'altra parte non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente alla propria, ma sempre nell'ambito di prestazioni riferibili al medesimo rapporto contrattuale. Secondo la
Cassazione, “affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cass. n. 5938/2006). Nella specie, i due contratti di compravendita per cui è giudizio non sono legati da un rapporto di reciproca interdipendenza, ma sono due contratti diversi e distinti l'uno dall'altro. Hanno ad oggetto un quantitativo diverso di tonnellate di grano (il primo 480 ed il secondo
660) e prevedono un prezzo diverso per tonnellata, il primo di euro 201,00=, mentre il contratto di compravendita n. 5277 l'importo di euro 190,00=.
4 – Per quanto attiene al contratto di compravendita n. 425, l'eccezione di inadempimento non può essere accolta. Parte appellante avrebbe dovuto comunque adempiere pagando l'importo di euro 4.783,80.= riportato nella fattura con riferimento all'avvenuta consegna di 23,80 tonnellate di grano. ha Parte_1
comunque accettato la merce e ha omesso di pagarne il corrispettivo, connotandosi il rifiuto di adempiere come contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 cc.
L'appellante, qualora avesse voluto rifiutare un adempimento parziale, non avrebbe dovuto accettare la consegna dell'inesatta quantità di grano e contestualmente non pagare il corrispettivo. Al contrario, ella ha conseguito le 23,80 tonnellate di grano e, per ciò solo, avrebbe dovuto adempiere a quella parte del corrispettivo indicato nella
10 fattura 202/2020. Il mancato pagamento del corrispettivo ha, per contro, legittimato a non consegnare le ulteriori rimanenti tonnellate di grano, in relazione CP_1
all'ultima consegna riguardante il contratto di compravendita n. 425.
5 – Anche con riferimento al contratto n. 5277, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc proposta dall'appellante non è fondata. Come anche richiamato dal Giudice di primo grado, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “nella vendita a consegne ripartite, ed ove la prestazione sia economicamente scindibile, l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 cc, può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non quella riguardante la porzione di prestazione già eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione” (Cass. n. 9311/2017 e Cass. n. 11469/1991). L'eccezione di inadempimento avrebbe quindi legittimato il mancato pagamento del corrispettivo relativamente alle tonnellate di grano non ancora consegnate e non il rifiuto di pagare il prezzo delle 24,20 tonnellate, la cui consegna è stata eseguita il 3 febbraio 2020. Il rifiuto di adempiere dell'appellante non è legittimato dalla mancata consegna delle altre 635,80 tonnellate di grano (mail 14 gennaio 2021, doc. 4 fascicolo primo grado
Contr
. Al contrario, anche in questo caso, è giustificato il rifiuto di di non CP_1
procedere con la consegna delle ulteriori tonnellate rimanenti a fronte del mancato pagamento della fattura da parte dell'appellante.
6 – Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati, anche se in argomento va corretta la motivazione del Giudice di primo grado.
Risponde al vero che la società non ha mai chiesto la risoluzione dei CP_1
contratti per inadempimento di . Ciò precisato, la domanda Parte_1
riconvenzionale va comunque rigettata atteso che, per quanto motivato, non può predicarsi l'inadempimento dell'appellata, essendo legittimo il suo rifiuto di procedere con la consegna delle ulteriori tonnellate di grano a fronte del mancato
11 pagamento della fattura n. 202/2020. La domanda risarcitoria presuppone l'avvenuto inadempimento di che nella fattispecie non sussiste per le ragioni sopra CP_1
riportate. In conclusione, non essendoci l'inadempimento contrattuale, non ricorre il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno affermato dall'appellante.
7 – Anche il quarto motivo di appello non è fondato. La regolamentazione e la condanna di una parte processuale alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite deve essere determinata tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Risulta corretta la decisione del primo Giudice di porre in capo all'odierna appellante l'onere di rifondere integralmente le spese di lite a Benché l'opposizione CP_1
sia stata in parte accolta e il decreto ingiuntivo revocato, l'esito complessivo della lite ha dimostrato la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria da e CP_1
la sussistenza del proprio diritto di credito. È stata infatti accertata la legittimità del rifiuto da parte di di non consegnare le ulteriori tonnellate di grano e CP_1
l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento del Parte_1
corrispettivo. Nel contempo è stata respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, rigetto confermato nella presente sede anche se con diversa motivazione, ovvero per carenza dell'inadempimento allegata dall'appellante ed imputabile alla società appellata.
9 – L'appello deve essere respinto, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, in difetto di costituzione dell'appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vicenza n. 499/2024 pubblicata in data 5 marzo 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 632/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
corrente in Monte di Malo (VI), rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, viale Galleria
Crispi n. 8, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Faenza CP_1
(RA);
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 26 maggio 2025, avverso la sentenza n. 499/2024 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 5 marzo 2024 e notificata il successivo 7 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa, in riforma totale della impugnata sentenza n.
499/2024 pubblicata il 5.3.2024 del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del procedimento n. 5368/2021 R.G., notificata in data 7.3.2024, accogliere i motivi specifici di impugnazione sopra formulati, e pronunciarsi nel modo seguente. In via principale, dichiararsi la nullità ed erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e vizio di ultra-petizione e per violazione di legge per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In totale riforma di quanto pronunciato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 5.3.2024, previo rigetto di qualsivoglia domanda e/o eccezione svolta da accertarsi e dichiararsi, in via preliminare, la nullità, illegittimità ed CP_1
inammissibilità del decreto ingiuntivo e quindi disporsi la sua revoca e comunque rigettare la domanda di pagamento e ogni eccezione svolta nei confronti del
[...]
perché inammissibile, infondata, indimostrata per i motivi di cui in Parte_1
narrativa. In via principale, revocare, dichiarare illegittimo, nullo o privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1616/2021 Ing. del Tribunale di Vicenza e comunque rigettare ogni domanda ed eccezione proposta nei confronti del
[...]
perché inammissibile, infondata, indimostrata per i motivi di cui in Parte_1
2 narrativa in forza dell'eccezione di inadempimento svolta. In denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito a favore dell'opposta sulla scorta della pretesa azionata in via monitoria, porre tale importo in compensazione totale o parziale con le somme richieste in via riconvenzionale. Nel merito in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il grave e colpevole inadempimento della società alle CP_1
obbligazioni assunte e quindi alle prestazioni di cui chiede il pagamento e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società con condanna della medesima società al risarcimento dei CP_1 CP_1
danni patiti dal quantificati nella misura di euro 12.300,00.= Parte_1
oltre IVA o in quella diversa anche maggiore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo con rigetto di qualsivoglia eccezione e domanda svolte nei confronti del in quanto nulle, inammissibili, infondate ed Parte_1
indimostrate e con compensazione del credito risarcitorio azionato dal
[...] con l'eventuale credito che dovesse essere accertato e dimostrato a Parte_1 favore della società Dichiararsi l'inammissibilità dei fatti ed eccezioni CP_1
nuove svolte per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 avversaria come già eccepito in sede di terza memoria. Dichiararsi l'inammissibilità del documento 4 avversario che deve ritenersi inutilizzabile. Dichiararsi la nullità della testimonianza del sig. relativa all'ADR in quanto vertente su Testimone_1
circostanza totalmente estranea ai capitoli ammessi. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria, si insite occorrendo per l'ammissione delle istanze istruttorie svolte nella memoria n.
2 e ci si oppone a quelle avversarie per i motivi di cui alla terza memoria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 1616/21, emesso in data 21 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Vicenza le ingiungeva di pagare in favore di la somma CP_1
di euro 10.225,22.=, importo risultante dalla fattura n. 202/2020 del 6 febbraio 2020 relativa a due forniture di frumento effettuate dalla stessa CP_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva che le parti avevano Parte_1
concluso due contratti di compravendita, il primo avente ad oggetto 480 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro 201,00.= per tonnellata, mentre il secondo avente ad oggetto 660 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro 190,00.= per tonnellata.
Parte opponente allegava che il primo contratto non era stato correttamente adempiuto dalla venditrice che aveva eseguito l'ultima consegna del grano il CP_1
3 febbraio 2020, con un notevole ritardo rispetto al termine pattuito di dicembre
2019. Inoltre, sosteneva che la venditrice era rimasta Parte_1 CP_1 inadempiente anche al secondo contratto di compravendita, posto che l'unica consegna effettuata in relazione ad esso era avvenuta in data 3 febbraio 2020, in ritardo e per una qualità inferiore rispetto a quella prevista dal contratto. L'attrice rilevava inoltre, l'erronea contabilizzazione dei prezzi indicati nella fattura n.
202/2020 e la non debenza della relativa somma, a cui era seguita la nota di credito da parte della per l'importo di euro 276,85.=. Così, l'opponente concludeva CP_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.300,00.=, oltre accessori.
si costituiva nel giudizio di primo grado contestando la qualificazione CP_1
dei contratti, trattandosi, a suo dire, di contratti di somministrazione e non di compravendita;
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, posto che nessun inadempimento era a lei ascrivile in quanto la sospensione della fornitura di grano
4 era avvenuta legittimamente ex art. 1460 cc a fronte dell'inadempimento di parte opponente al pagamento della fattura azionata.
Assunte le deposizioni testimoniali ammesse, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame il Tribunale di Vicenza accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, condannando al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
del minore importo di euro 9.948,37.=, oltre interessi, mentre rigettava la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale e condannato l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado, in primo luogo, qualificava i contratti conclusi tra le parti come contratti di compravendita a consegne ripartite. Quanto al primo contratto, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc proposta dall'attore opponente, reputando insussistente un grave inadempimento di tenuto conto che CP_1
l'ultima consegna del grano era avvenuta solo con circa un mese di ritardo rispetto al termine pattuito. Inoltre, il Giudice di prime cure rilevava la tardività dell'eccezione di parte opponente in relazione al quantum del grano consegnato, ovvero 23,80 tonnellate anziché 60 tonnellate, essendo tale contestazione svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale. Quanto al secondo contratto, il Tribunale riteneva che la mancata consegna da parte di delle ulteriori tonnellate di grano CP_1
costituisse legittima reazione al mancato pagamento della fattura n. 202/2020. Infine, il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, attesa la risoluzione del contratto per inadempimento di , Parte_1
rilevando, peraltro, il difetto di nesso causale tra l'interruzione della fornitura ed il maggior costo corrisposto per i nuovi approvvigionamenti, quale pregiudizio allegato dall'opponente ed asseritamente da risarcire.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione in Pt_1
appello regolarmente notificato in data 5 aprile 2024, chiedendo la revoca del decreto
5 ingiuntivo e comunque il rigettare la domanda di pagamento svolta da nei CP_1
suoi confronti, nonché riproponendo la domanda risarcitoria già avanzata in prime cure.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cc. L'appellante ha evidenziato l'erroneità e la contraddittorietà della statuizione del Tribunale di
Vicenza, in quanto da un lato avrebbe ritenuto che la mancata consegna del grano da Contr parte di fosse una legittima reazione al mancato pagamento della fattura e, al tempo stesso, avrebbe accertato l'inadempimento della stessa alle CP_1
obbligazioni assunte, in particolare per la non corretta esecuzione della fornitura di grano. Secondo l'impugnante, l'omessa ed ingiustificata consegna della quota di grano di gennaio 2020 e marzo 2020 e la non corretta esecuzione delle forniture del 3 febbraio 2020 dimostrerebbero la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc: l'inadempimento di già maturato in epoca precedente la data di CP_1
scadenza della fattura il 7 marzo 2020, non poteva di certo essere giustificato e considerato quale legittima reazione all'omesso pagamento della fattura. Peraltro,
l'appellante ha evidenziato l'anteriorità logica e giuridica dell'inadempimento di in quanto quest'ultima era tenuta per prima a consegnare il grano CP_1
compravenduto nei termini e per le quantità incontestabilmente concordate di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, cosicché la pregressa mancata attuazione del sinallagma contrattuale considerato nella sua unicità avrebbe reso inesigibile la prestazione di pagamento del corrispettivo. Secondo , il Giudice di Parte_1
primo grado avrebbe omesso di considerare che le forniture del 3 febbraio 2020 di cui la società aveva chiesto il pagamento non erano state eseguite CP_1
correttamente né per la tempistica e né per la quantità, in modo da rendere l'eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la richiesta di pagamento dell'odierna appellata.
6 Con il secondo motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata per vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 112 cpc. In particolare, l'appellante ha lamentato che la pronuncia di prime cure viene non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la domanda risarcitoria era stata rigettata sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di , mentre detta risoluzione per inadempimento non era mai Pt_1
stata chiesta nel giudizio di primo grado da parte di che si era limitata a CP_1 sollevare l'eccezione ex art. 1460 per ottenere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha reiterato la sua domanda di risarcimento del danno, cagionato dalla mancata consegna del grano e dell'inattuazione del programma contrattuale. In particolare, l'appellante ha asserisce che, posta la mancata consegna delle ulteriori tonnellate di grano, ella avrebbe dovuto reperire la merce da altri fornitori ad un prezzo più elevato rispetto a quello indicato e stabilito nei due contratti di compravendita, conseguendo un pregiudizio emergente con relativo credito risarcitorio quantificato nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto delle tonnellate di grano dagli altri fornitori ed il prezzo stabilito nei contratti conclusi con e rimasti inadempiuti. CP_1
Con il quarto motivo di appello la sentenza del Tribunale è stata censurata relativamente alla disciplina delle spese di lite. ha asserito Parte_1
l'erroneità della condanna alla totale rifusione in favore di posto il parziale CP_1 accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo per erroneità dell'importo indicato nella fattura (somma di euro 276,85.= di cui alla nota di credito), nonché considerato il rigetto della domanda ex art. 96 cpc proposta ai suoi danni.
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7 1 – Preliminarmente, è opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed esaminare la documentazione allegata. In data 18 dicembre 2018, veniva stipulato un contratto, qualificato come compravendita dal primo Giudice, mediante il quale acquistava 480 tonnellate di grano tenero al prezzo di euro Parte_1
201,00.= a tonnellata. Il grano doveva essere consegnato dalla venditrice CP_1
mediante più consegne di 60 tonnellate di grano ciascuna, ogni giorno quindici del mese, a partire da settembre 2019 e fino a dicembre 2019 (doc. 2 parte appellante). In data 1 ottobre 2019 era concluso il secondo contratto di compravendita tra le stesse parti con cui l'odierna appellante acquistava da la quantità ulteriore di 660 CP_1
tonnellate di grano tenero, al prezzo di euro 190,00.= a tonnellata. Anche qui la consegna doveva avvenire in modo ripartito, ossia 60 tonnellate nel mese di gennaio
2020 e 120 tonnellate di grano per ogni mese da febbraio 2020 a giugno 2020 (doc. 3 parte appellante). In data 6 febbraio 2020, la società emetteva la fattura n. CP_1
202/2020 per il pagamento della quale ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, per un importo pari a euro 10.033,92.=. Dalla documentazione allegata in atti si evince che in data 3 febbraio 2020 sono state consegnate 23,80 tonnellate di grano in esecuzione del contratto n. 425 concluso in data 18 dicembre 2018 e 24,20 tonnellate di grano in esecuzione del secondo contratto n. 5277. La fattura n. 202/2020 è quindi relativa all'esecuzione di due diversi contratti, posto che per la consegna delle 24,20 tonnellate si fa riferimento al prezzo di euro 190,00= a tonnellata, previsto nel contratto n. 5277. Ciò è confermato dalla correzione riscontrabile all'interno della fattura stessa, dalla dicitura “prezzo errato, da contratto euro 190,00.=”. Inoltre, ad ulteriore conferma della riconducibilità delle 24,20 tonnellate consegnate al contratto n. 5277, è stata emessa nota di credito pari euro 276,85.=, somma risultante dalla differenza tra il prezzo indicato in fattura per tonnellata (euro 201,00=) e l'applicazione del prezzo corretto pari a euro 190,00= per tonnellata previsto nel
8 secondo contratto (doc. 5 parte appellante). Risulta pacifico invece che la consegna delle 23,80 tonnellate di grano faccia riferimento al contratto n. 425 (doc. 2 parte appellante).
2 – Ciò premesso, il primo motivo di gravame non è fondato e va respinto. Parte appellante eccepisce di non aver legittimamente corrisposto l'importo indicato nella fattura n. 202/2020 in quanto le consegne del grano effettuate da non erano CP_1
state effettuate rispettando i termini contrattuali ed erano inesatte dal punto di vista quantitativo. , fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 ha lamentato l'inesattezza della prestazione effettuata da sia in relazione CP_1 all'ultima consegna del contratto di compravendita n. 425 e sia in relazione alla prima consegna del grano relativo al contratto n. 5277. Infatti, già a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierno appellante argomenta nel seguente modo: “tutto quanto sopra esposto e documentato dimostra il grave e colpevole inadempimento posto in essere dalla società opposta in relazione CP_1
al contratto n. 5277 del 1.10.2019 - rimasto quasi integralmente inadempiuto - ed al contratto n. 425 del 18.12.2018 la cui ultima fornitura ripartita è stata realizzata con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti”.
3 – Venendo in rilievo due diversi contratti di compravendita con consegne ripartite
(n. 425 e n. 5277), l'eccezione di inadempimento deve essere valutata separatamente nell'ambito di ciascun contratto intercorso tra le parti. Si deve valutare se l'appellante ha omesso il pagamento della fattura quale legittima reazione all'inadempimento di che, a dire di , non ha consegnato il CP_1 Parte_1
grano nei termini e con le quantità promesse. A questo proposito, si rileva che l'istituto disciplinato dall'art. 1460 cc presuppone la corrispettività delle prestazioni, ma sempre con riferimento al contratto a cui dette prestazioni corrispettive e reciproche si riferiscono. L'eccezione di inadempimento, infatti, attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal
9 nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (sul punto, Cass. n. 5938/2003). La parte contrattuale può rifiutarsi legittimamente di adempiere alla propria prestazione se l'altra parte non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente alla propria, ma sempre nell'ambito di prestazioni riferibili al medesimo rapporto contrattuale. Secondo la
Cassazione, “affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cass. n. 5938/2006). Nella specie, i due contratti di compravendita per cui è giudizio non sono legati da un rapporto di reciproca interdipendenza, ma sono due contratti diversi e distinti l'uno dall'altro. Hanno ad oggetto un quantitativo diverso di tonnellate di grano (il primo 480 ed il secondo
660) e prevedono un prezzo diverso per tonnellata, il primo di euro 201,00=, mentre il contratto di compravendita n. 5277 l'importo di euro 190,00=.
4 – Per quanto attiene al contratto di compravendita n. 425, l'eccezione di inadempimento non può essere accolta. Parte appellante avrebbe dovuto comunque adempiere pagando l'importo di euro 4.783,80.= riportato nella fattura con riferimento all'avvenuta consegna di 23,80 tonnellate di grano. ha Parte_1
comunque accettato la merce e ha omesso di pagarne il corrispettivo, connotandosi il rifiuto di adempiere come contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 cc.
L'appellante, qualora avesse voluto rifiutare un adempimento parziale, non avrebbe dovuto accettare la consegna dell'inesatta quantità di grano e contestualmente non pagare il corrispettivo. Al contrario, ella ha conseguito le 23,80 tonnellate di grano e, per ciò solo, avrebbe dovuto adempiere a quella parte del corrispettivo indicato nella
10 fattura 202/2020. Il mancato pagamento del corrispettivo ha, per contro, legittimato a non consegnare le ulteriori rimanenti tonnellate di grano, in relazione CP_1
all'ultima consegna riguardante il contratto di compravendita n. 425.
5 – Anche con riferimento al contratto n. 5277, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc proposta dall'appellante non è fondata. Come anche richiamato dal Giudice di primo grado, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “nella vendita a consegne ripartite, ed ove la prestazione sia economicamente scindibile, l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 cc, può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non quella riguardante la porzione di prestazione già eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione” (Cass. n. 9311/2017 e Cass. n. 11469/1991). L'eccezione di inadempimento avrebbe quindi legittimato il mancato pagamento del corrispettivo relativamente alle tonnellate di grano non ancora consegnate e non il rifiuto di pagare il prezzo delle 24,20 tonnellate, la cui consegna è stata eseguita il 3 febbraio 2020. Il rifiuto di adempiere dell'appellante non è legittimato dalla mancata consegna delle altre 635,80 tonnellate di grano (mail 14 gennaio 2021, doc. 4 fascicolo primo grado
Contr
. Al contrario, anche in questo caso, è giustificato il rifiuto di di non CP_1
procedere con la consegna delle ulteriori tonnellate rimanenti a fronte del mancato pagamento della fattura da parte dell'appellante.
6 – Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati, anche se in argomento va corretta la motivazione del Giudice di primo grado.
Risponde al vero che la società non ha mai chiesto la risoluzione dei CP_1
contratti per inadempimento di . Ciò precisato, la domanda Parte_1
riconvenzionale va comunque rigettata atteso che, per quanto motivato, non può predicarsi l'inadempimento dell'appellata, essendo legittimo il suo rifiuto di procedere con la consegna delle ulteriori tonnellate di grano a fronte del mancato
11 pagamento della fattura n. 202/2020. La domanda risarcitoria presuppone l'avvenuto inadempimento di che nella fattispecie non sussiste per le ragioni sopra CP_1
riportate. In conclusione, non essendoci l'inadempimento contrattuale, non ricorre il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno affermato dall'appellante.
7 – Anche il quarto motivo di appello non è fondato. La regolamentazione e la condanna di una parte processuale alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite deve essere determinata tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Risulta corretta la decisione del primo Giudice di porre in capo all'odierna appellante l'onere di rifondere integralmente le spese di lite a Benché l'opposizione CP_1
sia stata in parte accolta e il decreto ingiuntivo revocato, l'esito complessivo della lite ha dimostrato la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria da e CP_1
la sussistenza del proprio diritto di credito. È stata infatti accertata la legittimità del rifiuto da parte di di non consegnare le ulteriori tonnellate di grano e CP_1
l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento del Parte_1
corrispettivo. Nel contempo è stata respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, rigetto confermato nella presente sede anche se con diversa motivazione, ovvero per carenza dell'inadempimento allegata dall'appellante ed imputabile alla società appellata.
9 – L'appello deve essere respinto, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, in difetto di costituzione dell'appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vicenza n. 499/2024 pubblicata in data 5 marzo 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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