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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 50120/2022 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 50120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SW), alla Via Surpuoz n. 11, nella qualità di figlio di deceduta in Roma in Persona_1 data 27.03.2017, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Antonio
TI (C.F. ) e LB RU (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Roma, Viale Vaticano n. 46, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- Attore - nei confronti di
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, in Via Casal Bernocchi n. 73, in CP_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Alessandro Benedetti (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Roma, in Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno da perdita parentale per responsabilità dello psichiatra.
Conclusioni: come da note scritte depositate - ex art. 127 ter c.p.c. - per la prevista udienza cartolare del 06.11.2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 12.07.2022, ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità dei sanitari del NTroparte_2 per non avere prevenuto le alterazioni psichiatriche e la pericolosità del paziente (in cura da anni per schizofrenia) (fratello dello stesso attore) il quale, in data 27.03.2017, si era reso CP_3 responsabile dell'omicidio della madre per l'effetto, l'attore ha Persona_1 Parte_1 chiesto la condanna della Struttura sanitaria convenuta al risarcimento del danno per la perdita parentale della madre da lui subito e quantificato nella misura di € 245.167,50, salvo maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto:
1) che, in data 27.03.2017, in Roma, in località Casal Palocco, alla Via Amipsia n. 85,
[...]
(fratello di esso attore), si era reso responsabile dell'omicidio volontario della propria CP_3 madre, (di anni 81 al momento del fatto), con lui convivente;
Persona_1
2) che era affetto da un grave disturbo psichiatrico per il quale era in cura presso il CP_3
CSM dell' fin dall'anno 2004; NTroparte_2
3) che, all'esito del procedimento penale conseguente, rubricato al R.G.N.R. 13959/2017 della
Procura della Repubblica di Roma, poi svoltosi dinanzi alla competente III Corte di Assise presso il
Tribunale di Roma (R.G. 15/2017), era stato condannato alla pena di anni 17 di CP_3 reclusione per i reati al medesimo ascritti (omicidio volontario e occultamento di cadavere),
“unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenute la circostanza attenuante di cui all'art. 89
c.p. e le circostanze attenuanti generiche, entrambe prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 61
n. 5 e 577, co. 1 n. 1 c.p., escluse le ulteriori aggravanti contestate”; inoltre, era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. in sede “per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione dei sanitari del C.S.M. di che ebbero in cura l'imputato”; CP_2
4) che, nell'ambito del procedimento penale di primo grado, esso attore si era costituito parte civile, costituzione successivamente revocata;
la sentenza di primo grado era stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, ad eccezione della quantificazione della pena;
5) che, in dibattimento, esso era stato escusso in qualità di testimone con l'obbligo di Parte_1 deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p., nella qualità di figlio della deceduta, , ed Persona_1 aveva riferito, nel merito dei rapporti familiari: “avevamo avuto un buon rapporto consci della malattia che affliggeva mio fratello. Mio fratello ha sempre avuto questa patologia di depressione con attacchi di bipolarismo schizofrenico che lo aveva portato a numerosi ricoveri presso
l' ed altri Ospedali. Era stato ricoverato almeno tre, quattro volte. Per un periodo NTroparte_2
2 NT era stato seguito dai medici della , aveva un paio di dottori ai quali faceva riferimento, riferimento che ad un certo punto era venuto meno”; aveva aggiunto, inoltre, che: “il fratello nei periodi in cui assumeva regolarmente la terapia farmacologica e aveva contatti con i dottori era un ragazzo docile e tranquillo. Poi, chiaramente, mancando questo supporto di aiuto che lui ricercava, NT anche andando a cercare questi dottori della , ricordo un certo dott. ; un altro Per_2 dottore si chiamava, non ricordo esattamente, però lui li cercava, avendo da loro poca disponibilità
e poche risposte, poco aiuto. Mia madre poverina cercava di aiutarlo, spingerlo a curarsi in tutti i modi, soltanto una persona anziana. La malattia che purtroppo mio fratello ha è subdola è una malattia che difficilmente permette di essere riconosciuta. Non è una ferita, che uno ha e vede e si cura, è una malattia subdola che non dà segni evidenti sino a che non si manifestava nel suo essere nella sua esplosione di…follia, quindi prendeva le medicine e si sentiva così, si sentiva male;
andava all' CP_2
a chiedere aiuto. Lì non c'era mai nessuno disponibile, allora noi chiamavamo dei dottori
[...] esterni insomma mia madre faceva l'impossibile per seguirlo e per chiamarlo purtroppo”; sempre nel corso della deposizione testimoniale, esso attore aveva dichiarato, con riferimenti agli episodi critici che riguardavano il fratello, che “diverse volte aveva chiamato lui stesso il 118, in alcune occasioni in passato aveva manifestato in modo eclatante la sua patologia, palesava dei picchi di follia…rompeva le cose, parlava e straparlava, cioè aveva dei comportamenti completamente inusuali. E' stato ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio tre o quattro volte almeno.
Sempre al in tali circostanze contattavano i Carabinieri, intervenivano il 118 e i sanitari lo CP_2 portavano al nosocomio di zona, era molto conosciuto lì, stava mediamente 15/20 giorni lo sedavano e poi lo dimettevano. Per un po' seguiva la terapia stava bene tre, quattro, cinque o sei NT mesi, si affidava ai dottori della che, diciamo se ne fregavano altamente, lui ritornava, così mia madre gli stava dietro cercando di tamponare, di aiutarlo in tutti i modi purtroppo”;
6) che la teste escussa dott.ssa (psicologa) aveva riferito di avere intrattenuto dei Testimone_1 colloqui con nell'ottobre 2016 e, resasi conto della grave patologia psichiatrica di cui CP_3 quest'ultimo era affetto, di averlo sollecitato a rivolgersi ad uno psichiatra, addirittura prendendo lei stessa l'iniziativa contattando uno specialista, precisando come, a ridosso dei tragici avvenimenti, la medesima avesse sollecitato ancora una visita urgente con uno psichiatra;
il teste Testimone_2
(vicino di casa) aveva dichiarato come lo stesso gli avesse riferito: “in una CP_3 circostanza, di essere affetto da schizofrenia e assumere farmaci che gli venivano prescritti dalla NT
, anche se da tempo non riceveva più alcuna fornitura”; infine, lo stesso , in sede CP_3 di esame in fase di incidente probatorio, aveva espressamente dichiarato di essere affetto da
3 schizofrenia fin dal 2011, di non assumere regolarmente i farmaci destinati a lui prescritti;
che, ancora, il , sempre in sede di incidente probatorio, aveva riferito di non essere più CP_3 stato seguito dai sanitari del CSM di nel periodo immediatamente antecedente ai fatti (“risposi CP_2 male al mio dottore di Via delle Sirene che non mi hanno più seguito” (…) “La settimana prima sono andato a farmi ricoverare per gli insetti sotto pelle, invece poi mi volevano ricoverare come psichiatria perché manco mi hanno fatto vedere da un dermatologo, io però ho parlato con il capo…il dottore in carica alla psichiatria e gli ho fatto vedere le foto dei tagli e allora lui mi ha detto… e gli ho detto “guardi che io è un anno e mezzo che non prendo le medicine”, allora mi ha detto: “se non ti hanno fatto niente in un anno e mezzo allora continua a non prenderle e vatti a curare la pelle”);
7) che, inoltre, nella CTU disposta dal G.I.P. competente, il Prof. aveva Persona_3 ricostruito la lunga storia clinica del , il quale risultava in cura presso il Dipartimento CP_3 di Igiene Mentale dell' G.B. Grassi di e ivi sottoposto a cure per “psicosi CP_2 CP_2 schizoaffettiva con subcr con eascerb acuta”;
8) che la cartella clinica in atti riportava “episodi di allontanamento del paziente e poi di riaccompagno nel reparto stesso”; già nell'anno 2002, in occasione del ricovero presso l'Ospedale
G.B. Grassi, si erano evidenziati episodi di aggressività e stati deliranti;
nell'anno 2007, il
[...] era stato sottoposto a T.S.O., con successivo allontanamento del medesimo dalla struttura CP_3 ospedaliera;
in occasione di un ulteriore ricovero, risultavano annotate: le minacce che il
[...] aveva rivolto alla madre con un'ascia; l'avere “malmenato la fidanzata” ed, infine, la CP_3 minaccia di suicidio, come pure dell'uso di cannabinoidi;
nel prosieguo, la relazione aveva evidenziato la sintomatologia schizofrenica e gli stati di allucinazione deliranti, i quali, negli anni
2015 e 2017, avevano riguardato l'asserita “l'infestazione di pulci”;
9) che, sempre nell'ambito della consulenza psichiatrica, il Prof. aveva espressamente Per_3 precisato come il si fosse recato, pochi giorni prima dell'infausto evento, presso il CP_3
CSM dell' G.B. Grassi di per una richiesta di aiuto e “di non avere trovato nessuno”, CP_2 CP_2 determinandosi, di conseguenza “uno stato di agitazione e di perdita di controllo”;
10) che, nelle proprie conclusioni, alla luce della sintomatologia manifestata, così come risultante dalla documentazione sanitaria in atti, il consulente incaricato aveva formulato la diagnosi di
“Disturbo schizofrenico, tipo bipolare, episodi multipli attualmente in remissione parziale, disturbo da uso di cannabis”, attestando la pericolosità sociale del , comprovata anche dalla CP_3 assenza in capo al medesimo di alcuna “capacità di critica e consapevolezza”;
11) che la diagnosi di schizofrenia da cui era affetto il di cui i sanitari erano CP_3 pienamente a conoscenza, unitamente al fatto che il medesimo non seguiva in modo continuativo la
4 terapia farmacologica prescrittagli e l' uso costante di “cannabis” costituivano evidenti fattori di pericolosità sociale dal che avrebbero dovuto indurre i competenti sanitari CP_3 all'adozione di un “presidio di vigilanza specifica e continuativa”, nonché, se del caso, l'adozione di misure di ricovero e la richiesta dei provvedimenti di coazione (TSO, già in precedenza adottato nei confronti del , il tutto al fine prevenire condotte auto ed etero aggressive;
al CP_3 contrario, nonostante avesse personalmente rivolto numerose richieste di aiuto al CP_3 competente Dipartimento di salute mentale dell' , tali richieste si erano NTroparte_2 sempre risolte “con un'inutile e frettolosa prescrizione farmacologica”, ed il paziente, se pure formalmente in cura presso la Struttura sanitaria, era stato sostanzialmente abbandonato a sé stesso;
12) che, in sostanza, in considerazione della posizione di garanzia ricoperta dai sanitari, anche fuori dal contesto di ricovero, da cui derivavano precisi doveri di protezione e sorveglianza del paziente - ed in particolare, l'obbligo “di apprestare tutte le misure di sorveglianza adeguate, specialmente nei confronti di soggetti che manifestino condotte suicidarie o etero aggressive” - il tragico evento omicidiario risultava causalmente ricollegabile alla condotta colpevolmente omissiva e negligente dei sanitari, i quali avrebbero dovuto adottare le “misure minime cautelari utili e necessarie atte ad evitare, secondo la regola del più probabile che non, il tragico evento”;
13) che, quindi, per effetto della condotta colposa dei sanitari, eziologicamente connessa all'evento verificatosi, esso attore aveva subito un danno non patrimoniale per la perdita della propria madre
, pari ad € 245.167,50, o nella somma maggiore ritenuta di giustizia. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2023, si è costituita in giudizio la deducendo la totale infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto: CP_1
1) la domanda era del tutto infondata e non provata, stante la natura extracontrattuale dell'azione e il mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sull'attore, il quale si era limitato ad affermazioni del tutto generiche circa la mancata attuazione di “tutte le misure di sorveglianza adeguate” ed il presunto “abbandono” del paziente da parte dei sanitari;
2) in generale, il era stato in cura dal 06.07.2001 presso il CSM di per un CP_3 CP_2 quadro sintomatologico definito negli anni come “Disturbo Episodico dell'Umore non specificato,
Psicosi Affettiva con sintomi psicotici e psicosi Schizoaffettiva”; in relazione a tale sintomatologia, erano state prescritte varie psico-farmacoterapie con neurolettici, stabilizzatori dell'umore ed antidepressivi;
dopo alcuni ricoveri ravvicinati, risalenti al 2007, il aveva intrapreso CP_3 un buon percorso terapeutico e riabilitativo, che lo aveva portato ad un tirocinio di lavoro;
3) il regime terapeutico prescritto al - il quale, al momento del fatto, non si trovava in CP_3 regime di ricovero, ma coabitava con la madre - era pienamente adeguato al suo caso clinico;
del resto, l'attore non aveva affatto dedotto quali sarebbero state le alternative assistenziali “corrette” ed
5 in base a quali sintomi obiettivi, limitandosi al richiamo della legge 180/1978 e della correlata posizione di garanzia dei sanitari “a contenuto terapeutico, anche fuori dal contesto di ricovero del paziente affetto da malattia psichica”, che a suo dire avrebbe “imposto una sorveglianza specifica con misure anche ricoveriali, se del caso, atte a prevenire condotte auto ed etero aggressive”;
4) in particolare, risultavano del tutto apodittiche e prive di riscontro le affermazioni secondo cui il si sarebbe recato “pochi giorni prima dell'infausto evento, presso il CSM CP_3 dell'Ospedale G.B. Grassi di per una richiesta di aiuto” e non avrebbe “trovato nessuno”, CP_2 come anche quelle circa non meglio precisati “vari ricoveri in TSO in periodi antecedenti all'evento omicidiario”, ai quali il paziente non era mai stato sottoposto (risultando dalla documentazione clinica solamente proposte di T.S.O. non convalidate); al contrario, in occasione dell'ultima visita con il medico psichiatra curante, nel settembre 2016, non erano emersi elementi di allarme, né nei mesi successivi vi erano state rilevate segnalazioni e/o attivazioni emergenziali tali da far prevedere il gesto criminale commesso nel marzo del 2017;
5) in merito alle asserite omesse “misure cautelari”, alcun obbligo di sorveglianza incombeva sui sanitari – ex art. 2047 c.c. - al di fuori dei casi di paziente in ricovero ospedaliero, obbligo che pertanto poteva essere demandato esclusivamente alle Autorità di pubblica sicurezza, considerato altresì che qualsiasi trattamento sanitario (ivi compresi i ricoveri) poteva legittimamente avvenire soltanto su base volontaria, mentre il trattamento sanitario obbligatorio era applicabile esclusivamente al ricorrere degli specifici presupposti di legge (non presenti nel caso di specie);
6) la perizia psichiatrica prodotta da controparte nulla dimostrava in ordine all'asserita “gravissima
e pericolosa situazione personale del sig. (…) già conclamata prima della CP_3 commissione del fatto omicidiario”; invero, la perizia in questione era stata redatta dal Prof.
su incarico del G.I.P., al solo fine di valutare la capacità di stare in giudizio del Per_3 [...]
la sua imputabilità al momento del fatto, nonché la sua pericolosità sociale ma solo CP_3 all'attualità, non invece in epoca antecedente al fatto criminoso;
7) inoltre, a conferma dell'assenza di qualsivoglia responsabilità di essa Struttura sanitaria, all'esito della trasmissione “di copia degli atti al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione dei sanitari del di che ebbero in cura l'imputato” Pt_2 CP_2 disposta dalla Corte d'Assise presso il Tribunale penale di Roma con la sentenza di condanna, il
Pubblico Ministero non aveva ritenuto di esercitare l'azione penale nei confronti di alcuno dei sanitari di essa CP_1
8) infine, la domanda risultava infondata anche sotto il profilo del danno asseritamente subito, la cui quantificazione - trattandosi di figlio non convivente con la vittima – risultava comunque palesemente eccessiva.
6 Alla prima udienza dell'01.03.2023, sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183, comma VI c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 05.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un rinvio per i medesimi incombenti (stante l'impossibilità di tenere la causa a decisione, per le ragioni illustrate nel verbale d'udienza del 24.01.2024), all'udienza cartolare del
06.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione alle Parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, con esclusione – nel relativo computo – del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Venendo ad esaminare il merito, si deve premettere che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 cod. civ., poiché il rapporto Parte_1 contrattuale di spedalità è intercorso solo tra la Struttura sanitaria ed il paziente psichiatrico;
ed infatti, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. fra le tante Cass nr. 14258/2020; 11320/2022).
Dunque, a fronte della natura aquiliana della domanda azionata, sarebbe stato preciso onere probatorio dell'attore quello di dimostrare la configurabilità della condotta colposa contestata ai sanitari del asseritamente consistita NTroparte_2 nell'“omessa, negligente e/o assoluta mancanza, di adeguati, minimali presidi di vigilanza e NT sorveglianza, richiesti alla quale Struttura sanitaria a ciò proposta, presso cui era in cura il medesimo ”, in ragione della conclamata pericolosità del , di cui i CP_3 CP_3 sanitari avrebbero dovuto tempestivamente avvedersi.
Al riguardo, occorre però evidenziare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
(cfr. nr. 16803/2008 per un caso analogo), la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2047 cod. civ. nei confronti di chi sia tenuto alla sorveglianza dell'incapace è configurabile a carico della
Struttura sanitaria soltanto in caso di ricovero ospedaliero del malato mentale, dovendosi, peraltro, considerare priva di tutela a carico del Servizio Sanitario l'esigenza di assicurare la pubblica incolumità che possa essere messa in pericolo dal malato mentale, rientrando tale compito tra quelli
7 demandati in via generale agli organi che si occupano di pubblica sicurezza;
che il ricovero coattivo di infermi di mente deve essere disposto come rimedio estremo, con carattere temporaneo, mentre d'altro canto, non possono essere posti a carico del medico del centro di igiene mentale compiti di
Polizia.
Orbene, nel caso in esame, Parte attrice non ha allegato (né tantomeno dimostrato) né che, nel periodo immediatamente precedente l'evento omicidiario, fossero presenti segnali e/o comportamenti del tali da lasciare presagire un comportamento etero-lesivo e CP_4 violento, né che i sanitari del dell' di abbiano NTroparte_2 NTroparte_2 CP_2 trascurato e/o sottovalutato tali supposti segnali.
Invero, dalla documentazione in atti, emerge:
a) come il fosse in cura dal 06.07.2001 presso il CSM di Ostia per un quadro CP_3 sintomatologico definito negli anni come “Disturbo Episodico dell'Umore non specificato, Psicosi
Affettiva con sintomi psicotici e psicosi Schizoaffettiva”; in relazione a tale sintomatologia, erano state prescritte, nel corso degli anni, varie psico-farmacoterapie con neurolettici, stabilizzatori dell'umore ed antidepressivi;
b) come, neppure in sede di perizia psichiatrica - disposta dal IP (nell'ambito del procedimento penale per omicidio) ed eseguita dal prof. Prof. - sia stata posta la diagnosi di Persona_3 schizofrenia, bensì quella (meno grave) di “disturbo schizo-affettivo di tipo bipolare, in attuale remissione parziale, correlata ad una fase di scompenso umorale di tipo disforico”, patologia quest'ultima caratterizzata per la minore continuità dei sintomi psicotici, in particolare dei deliri e delle allucinazioni;
del resto, all'esito del giudizio, il è stato riconosciuto affetto da CP_3 vizio parziale di mente;
c) come, a seguito degli esami tossicologici effettuati il 31.03.2017 (a nr. 3 giorni di distanza dall'evento omicidiario), il sia risultato positivo a cannabinoidi ed a benzodiazepine;
CP_4
d) come non siano riscontrati, con certezza, precedenti comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal;
in particolare, dalla perizia resa dal prof. emerge CP_3 Persona_3 un possibile episodio di violenza molto risalente nel tempo e, precisamente, al 19.10.2007, dieci anni prima la commissione del delitto (“Il paziente viene nuovamente ricoverato dopo il volontario allontanamento dal reparto avvenuto alcune ore prima. Dal fratello, che ci contatta telefonicamente, ci viene detto che avrebbe minacciato la madre con un'ascia, malmenato la fidanzata e minacciato il suicidio” cfr., cartella clinica n. 11692, Presidio Ospedaliero G.B. Grassi relativa al ricovero presso SPDC dal 09.10.2007 al 19.10.2007, pag. 13 della consulenza psichiatrica);
8 e) come, dalla relazione del dott. Responsabile del C.S.M. presso l'U.O.C. Persona_4
Salute Mentale del X Municipio (facente capo alla convenuta , trasmessa alla CP_1
Stazione dei Carabinieri di Casal Palocco con nota prot. n. 37561 del 04.05.2018 (doc 1), risulti che l'ultima visita del paziente, documentata nella diaria, risaliva al 28.09.2016 ed era priva di carattere di allarme e che, nel periodo successivo, non vi era stata alcuna segnalazione di allarme al Servizio circa una situazione di recrudescenza o di urgenza/emergenza psichiatrica riguardante il
[...]
“né da parte dei familiari (che hanno sempre segnalato puntualmente situazioni di disagio CP_3 psichiatrico del figlio), né della rete istituzionale (medico di base, Ares 118, Polizia Municipale X
Municipio, ecc.), né dalla rete informale del territorio. Sicché non c'è stata una motivazione nei medici del Servizio a contattare il paziente per una visita vista la sua storia precedente di periodici periodi di allontanamento dal servizio con successivi ritorni in cura autonomi e il collegamento sempre attivo con la madre del paziente”;
f) come l'ultimo accesso del presso il P.S. dell'Ospedale G. Grassi di risalisse CP_3 CP_2 al 06.10.2026 (sei mesi prima del fatto omicidiario), per dispercezioni tattili (psicosi di infezioni da parassiti) e come, nell'ambito di tale ricovero ospedaliero, il paziente sia stato sottoposto a ben nr. 4 visite specialistici psichiatriche, all'esito delle quali, lo stesso appariva “tranquillo ed adeguato.
Lucido ed orientato nei tre assi. Umore in asse, alcun pensiero di tipo anticonservativo e/od eterolesivo. Il pensiero è congruo per forma e contenuto. Non dispercezioni”.
A fronte di tale quadro documentale, - contrariamente a quanto prospettato dall'attore - non risulta, invece, in alcun modo dimostrato che, nel periodo immediatamente precedente il fatto omicidiario, il si sia rivolto al Dipartimento di Igiene Mentale dell'Ospedale G.B. CP_3
Grassi di Ostia per richiedere precisa assistenza, poiché in preda ad allucinazioni ed altro;
in particolare, le prove articolate, sul punto, dall'attore non sono state ammesse (e non possono essere ammesse), perché meramente valutative, del tutto generiche e prive, in particolare, di qualsivoglia riferimento temporale e/o circostanziale;
invero, il presunto abbandono terapeutico del paziente trova riscontro unicamente, da un lato, nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore (in CP_3 sede di escussione testimoniale nel corso del processo penale), dichiarazioni prive però di concreto valore probatorio nell'ambito del presente giudizio, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata (cfr. Cass 27558/2024); dall'altro lato, in quanto riferito, in sede di anamnesi psichiatrica, dal il quale, però, si è limitato “a precisare come, nei giorni prima CP_3 dell'omicidio, si fosse recato presso il CSM di per richiedere aiuto e di non “avere trovato CP_2 nessuno” in relazione ad una sensazione soggettiva di perdita di controllo e di agitazione”, cfr. pag. 35 della perizia psichiatrica).
9 In definitiva, Parte attrice non ha allegato né tantomeno dimostrato l'esistenza di alcun concreto elemento che avrebbe potuto giustificare, nei giorni precedenti l'evento omicidiario,
l'applicazione di un nuovo t.s.o.; né risulta che i sanitari dell' abbiamo mai avuto CP_2 contezza, nel periodo immediatamente precedente l'evento tragico, di concreti segnali dai quali ritenere prevedibile l'improvvisa ed inspiegabile manifestazione di violenza;
infine, non vi è prova neppure di alcun abbandono terapeutico del paziente il quale, invece, da circa nr. 6 mesi, aveva deliberatamente deciso di allontanarsi dal Dipartimento di Igiene Mentale dell'Ospedale G. Grassi, come, peraltro, più volte già accaduto anche in precedenza, nel corso del lungo periodo di cura.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità media, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e con un'attività istruttoria, limitata al mero deposito di documenti).
Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attore ha chiesto la NT condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, non di una somma determinata e specifica, bensì a quella diversa che potrà essere maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,: “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore ; Parte_1
10 2) condanna, per l'effetto, l'attore alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1
3, delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali (15%), IVA e
[...]
CAP come per legge.
Roma, 30.06.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 50120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SW), alla Via Surpuoz n. 11, nella qualità di figlio di deceduta in Roma in Persona_1 data 27.03.2017, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Antonio
TI (C.F. ) e LB RU (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Roma, Viale Vaticano n. 46, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- Attore - nei confronti di
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, in Via Casal Bernocchi n. 73, in CP_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Alessandro Benedetti (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Roma, in Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
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Oggetto: risarcimento del danno da perdita parentale per responsabilità dello psichiatra.
Conclusioni: come da note scritte depositate - ex art. 127 ter c.p.c. - per la prevista udienza cartolare del 06.11.2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 12.07.2022, ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità dei sanitari del NTroparte_2 per non avere prevenuto le alterazioni psichiatriche e la pericolosità del paziente (in cura da anni per schizofrenia) (fratello dello stesso attore) il quale, in data 27.03.2017, si era reso CP_3 responsabile dell'omicidio della madre per l'effetto, l'attore ha Persona_1 Parte_1 chiesto la condanna della Struttura sanitaria convenuta al risarcimento del danno per la perdita parentale della madre da lui subito e quantificato nella misura di € 245.167,50, salvo maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto:
1) che, in data 27.03.2017, in Roma, in località Casal Palocco, alla Via Amipsia n. 85,
[...]
(fratello di esso attore), si era reso responsabile dell'omicidio volontario della propria CP_3 madre, (di anni 81 al momento del fatto), con lui convivente;
Persona_1
2) che era affetto da un grave disturbo psichiatrico per il quale era in cura presso il CP_3
CSM dell' fin dall'anno 2004; NTroparte_2
3) che, all'esito del procedimento penale conseguente, rubricato al R.G.N.R. 13959/2017 della
Procura della Repubblica di Roma, poi svoltosi dinanzi alla competente III Corte di Assise presso il
Tribunale di Roma (R.G. 15/2017), era stato condannato alla pena di anni 17 di CP_3 reclusione per i reati al medesimo ascritti (omicidio volontario e occultamento di cadavere),
“unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenute la circostanza attenuante di cui all'art. 89
c.p. e le circostanze attenuanti generiche, entrambe prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 61
n. 5 e 577, co. 1 n. 1 c.p., escluse le ulteriori aggravanti contestate”; inoltre, era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. in sede “per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione dei sanitari del C.S.M. di che ebbero in cura l'imputato”; CP_2
4) che, nell'ambito del procedimento penale di primo grado, esso attore si era costituito parte civile, costituzione successivamente revocata;
la sentenza di primo grado era stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, ad eccezione della quantificazione della pena;
5) che, in dibattimento, esso era stato escusso in qualità di testimone con l'obbligo di Parte_1 deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p., nella qualità di figlio della deceduta, , ed Persona_1 aveva riferito, nel merito dei rapporti familiari: “avevamo avuto un buon rapporto consci della malattia che affliggeva mio fratello. Mio fratello ha sempre avuto questa patologia di depressione con attacchi di bipolarismo schizofrenico che lo aveva portato a numerosi ricoveri presso
l' ed altri Ospedali. Era stato ricoverato almeno tre, quattro volte. Per un periodo NTroparte_2
2 NT era stato seguito dai medici della , aveva un paio di dottori ai quali faceva riferimento, riferimento che ad un certo punto era venuto meno”; aveva aggiunto, inoltre, che: “il fratello nei periodi in cui assumeva regolarmente la terapia farmacologica e aveva contatti con i dottori era un ragazzo docile e tranquillo. Poi, chiaramente, mancando questo supporto di aiuto che lui ricercava, NT anche andando a cercare questi dottori della , ricordo un certo dott. ; un altro Per_2 dottore si chiamava, non ricordo esattamente, però lui li cercava, avendo da loro poca disponibilità
e poche risposte, poco aiuto. Mia madre poverina cercava di aiutarlo, spingerlo a curarsi in tutti i modi, soltanto una persona anziana. La malattia che purtroppo mio fratello ha è subdola è una malattia che difficilmente permette di essere riconosciuta. Non è una ferita, che uno ha e vede e si cura, è una malattia subdola che non dà segni evidenti sino a che non si manifestava nel suo essere nella sua esplosione di…follia, quindi prendeva le medicine e si sentiva così, si sentiva male;
andava all' CP_2
a chiedere aiuto. Lì non c'era mai nessuno disponibile, allora noi chiamavamo dei dottori
[...] esterni insomma mia madre faceva l'impossibile per seguirlo e per chiamarlo purtroppo”; sempre nel corso della deposizione testimoniale, esso attore aveva dichiarato, con riferimenti agli episodi critici che riguardavano il fratello, che “diverse volte aveva chiamato lui stesso il 118, in alcune occasioni in passato aveva manifestato in modo eclatante la sua patologia, palesava dei picchi di follia…rompeva le cose, parlava e straparlava, cioè aveva dei comportamenti completamente inusuali. E' stato ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio tre o quattro volte almeno.
Sempre al in tali circostanze contattavano i Carabinieri, intervenivano il 118 e i sanitari lo CP_2 portavano al nosocomio di zona, era molto conosciuto lì, stava mediamente 15/20 giorni lo sedavano e poi lo dimettevano. Per un po' seguiva la terapia stava bene tre, quattro, cinque o sei NT mesi, si affidava ai dottori della che, diciamo se ne fregavano altamente, lui ritornava, così mia madre gli stava dietro cercando di tamponare, di aiutarlo in tutti i modi purtroppo”;
6) che la teste escussa dott.ssa (psicologa) aveva riferito di avere intrattenuto dei Testimone_1 colloqui con nell'ottobre 2016 e, resasi conto della grave patologia psichiatrica di cui CP_3 quest'ultimo era affetto, di averlo sollecitato a rivolgersi ad uno psichiatra, addirittura prendendo lei stessa l'iniziativa contattando uno specialista, precisando come, a ridosso dei tragici avvenimenti, la medesima avesse sollecitato ancora una visita urgente con uno psichiatra;
il teste Testimone_2
(vicino di casa) aveva dichiarato come lo stesso gli avesse riferito: “in una CP_3 circostanza, di essere affetto da schizofrenia e assumere farmaci che gli venivano prescritti dalla NT
, anche se da tempo non riceveva più alcuna fornitura”; infine, lo stesso , in sede CP_3 di esame in fase di incidente probatorio, aveva espressamente dichiarato di essere affetto da
3 schizofrenia fin dal 2011, di non assumere regolarmente i farmaci destinati a lui prescritti;
che, ancora, il , sempre in sede di incidente probatorio, aveva riferito di non essere più CP_3 stato seguito dai sanitari del CSM di nel periodo immediatamente antecedente ai fatti (“risposi CP_2 male al mio dottore di Via delle Sirene che non mi hanno più seguito” (…) “La settimana prima sono andato a farmi ricoverare per gli insetti sotto pelle, invece poi mi volevano ricoverare come psichiatria perché manco mi hanno fatto vedere da un dermatologo, io però ho parlato con il capo…il dottore in carica alla psichiatria e gli ho fatto vedere le foto dei tagli e allora lui mi ha detto… e gli ho detto “guardi che io è un anno e mezzo che non prendo le medicine”, allora mi ha detto: “se non ti hanno fatto niente in un anno e mezzo allora continua a non prenderle e vatti a curare la pelle”);
7) che, inoltre, nella CTU disposta dal G.I.P. competente, il Prof. aveva Persona_3 ricostruito la lunga storia clinica del , il quale risultava in cura presso il Dipartimento CP_3 di Igiene Mentale dell' G.B. Grassi di e ivi sottoposto a cure per “psicosi CP_2 CP_2 schizoaffettiva con subcr con eascerb acuta”;
8) che la cartella clinica in atti riportava “episodi di allontanamento del paziente e poi di riaccompagno nel reparto stesso”; già nell'anno 2002, in occasione del ricovero presso l'Ospedale
G.B. Grassi, si erano evidenziati episodi di aggressività e stati deliranti;
nell'anno 2007, il
[...] era stato sottoposto a T.S.O., con successivo allontanamento del medesimo dalla struttura CP_3 ospedaliera;
in occasione di un ulteriore ricovero, risultavano annotate: le minacce che il
[...] aveva rivolto alla madre con un'ascia; l'avere “malmenato la fidanzata” ed, infine, la CP_3 minaccia di suicidio, come pure dell'uso di cannabinoidi;
nel prosieguo, la relazione aveva evidenziato la sintomatologia schizofrenica e gli stati di allucinazione deliranti, i quali, negli anni
2015 e 2017, avevano riguardato l'asserita “l'infestazione di pulci”;
9) che, sempre nell'ambito della consulenza psichiatrica, il Prof. aveva espressamente Per_3 precisato come il si fosse recato, pochi giorni prima dell'infausto evento, presso il CP_3
CSM dell' G.B. Grassi di per una richiesta di aiuto e “di non avere trovato nessuno”, CP_2 CP_2 determinandosi, di conseguenza “uno stato di agitazione e di perdita di controllo”;
10) che, nelle proprie conclusioni, alla luce della sintomatologia manifestata, così come risultante dalla documentazione sanitaria in atti, il consulente incaricato aveva formulato la diagnosi di
“Disturbo schizofrenico, tipo bipolare, episodi multipli attualmente in remissione parziale, disturbo da uso di cannabis”, attestando la pericolosità sociale del , comprovata anche dalla CP_3 assenza in capo al medesimo di alcuna “capacità di critica e consapevolezza”;
11) che la diagnosi di schizofrenia da cui era affetto il di cui i sanitari erano CP_3 pienamente a conoscenza, unitamente al fatto che il medesimo non seguiva in modo continuativo la
4 terapia farmacologica prescrittagli e l' uso costante di “cannabis” costituivano evidenti fattori di pericolosità sociale dal che avrebbero dovuto indurre i competenti sanitari CP_3 all'adozione di un “presidio di vigilanza specifica e continuativa”, nonché, se del caso, l'adozione di misure di ricovero e la richiesta dei provvedimenti di coazione (TSO, già in precedenza adottato nei confronti del , il tutto al fine prevenire condotte auto ed etero aggressive;
al CP_3 contrario, nonostante avesse personalmente rivolto numerose richieste di aiuto al CP_3 competente Dipartimento di salute mentale dell' , tali richieste si erano NTroparte_2 sempre risolte “con un'inutile e frettolosa prescrizione farmacologica”, ed il paziente, se pure formalmente in cura presso la Struttura sanitaria, era stato sostanzialmente abbandonato a sé stesso;
12) che, in sostanza, in considerazione della posizione di garanzia ricoperta dai sanitari, anche fuori dal contesto di ricovero, da cui derivavano precisi doveri di protezione e sorveglianza del paziente - ed in particolare, l'obbligo “di apprestare tutte le misure di sorveglianza adeguate, specialmente nei confronti di soggetti che manifestino condotte suicidarie o etero aggressive” - il tragico evento omicidiario risultava causalmente ricollegabile alla condotta colpevolmente omissiva e negligente dei sanitari, i quali avrebbero dovuto adottare le “misure minime cautelari utili e necessarie atte ad evitare, secondo la regola del più probabile che non, il tragico evento”;
13) che, quindi, per effetto della condotta colposa dei sanitari, eziologicamente connessa all'evento verificatosi, esso attore aveva subito un danno non patrimoniale per la perdita della propria madre
, pari ad € 245.167,50, o nella somma maggiore ritenuta di giustizia. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2023, si è costituita in giudizio la deducendo la totale infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto: CP_1
1) la domanda era del tutto infondata e non provata, stante la natura extracontrattuale dell'azione e il mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sull'attore, il quale si era limitato ad affermazioni del tutto generiche circa la mancata attuazione di “tutte le misure di sorveglianza adeguate” ed il presunto “abbandono” del paziente da parte dei sanitari;
2) in generale, il era stato in cura dal 06.07.2001 presso il CSM di per un CP_3 CP_2 quadro sintomatologico definito negli anni come “Disturbo Episodico dell'Umore non specificato,
Psicosi Affettiva con sintomi psicotici e psicosi Schizoaffettiva”; in relazione a tale sintomatologia, erano state prescritte varie psico-farmacoterapie con neurolettici, stabilizzatori dell'umore ed antidepressivi;
dopo alcuni ricoveri ravvicinati, risalenti al 2007, il aveva intrapreso CP_3 un buon percorso terapeutico e riabilitativo, che lo aveva portato ad un tirocinio di lavoro;
3) il regime terapeutico prescritto al - il quale, al momento del fatto, non si trovava in CP_3 regime di ricovero, ma coabitava con la madre - era pienamente adeguato al suo caso clinico;
del resto, l'attore non aveva affatto dedotto quali sarebbero state le alternative assistenziali “corrette” ed
5 in base a quali sintomi obiettivi, limitandosi al richiamo della legge 180/1978 e della correlata posizione di garanzia dei sanitari “a contenuto terapeutico, anche fuori dal contesto di ricovero del paziente affetto da malattia psichica”, che a suo dire avrebbe “imposto una sorveglianza specifica con misure anche ricoveriali, se del caso, atte a prevenire condotte auto ed etero aggressive”;
4) in particolare, risultavano del tutto apodittiche e prive di riscontro le affermazioni secondo cui il si sarebbe recato “pochi giorni prima dell'infausto evento, presso il CSM CP_3 dell'Ospedale G.B. Grassi di per una richiesta di aiuto” e non avrebbe “trovato nessuno”, CP_2 come anche quelle circa non meglio precisati “vari ricoveri in TSO in periodi antecedenti all'evento omicidiario”, ai quali il paziente non era mai stato sottoposto (risultando dalla documentazione clinica solamente proposte di T.S.O. non convalidate); al contrario, in occasione dell'ultima visita con il medico psichiatra curante, nel settembre 2016, non erano emersi elementi di allarme, né nei mesi successivi vi erano state rilevate segnalazioni e/o attivazioni emergenziali tali da far prevedere il gesto criminale commesso nel marzo del 2017;
5) in merito alle asserite omesse “misure cautelari”, alcun obbligo di sorveglianza incombeva sui sanitari – ex art. 2047 c.c. - al di fuori dei casi di paziente in ricovero ospedaliero, obbligo che pertanto poteva essere demandato esclusivamente alle Autorità di pubblica sicurezza, considerato altresì che qualsiasi trattamento sanitario (ivi compresi i ricoveri) poteva legittimamente avvenire soltanto su base volontaria, mentre il trattamento sanitario obbligatorio era applicabile esclusivamente al ricorrere degli specifici presupposti di legge (non presenti nel caso di specie);
6) la perizia psichiatrica prodotta da controparte nulla dimostrava in ordine all'asserita “gravissima
e pericolosa situazione personale del sig. (…) già conclamata prima della CP_3 commissione del fatto omicidiario”; invero, la perizia in questione era stata redatta dal Prof.
su incarico del G.I.P., al solo fine di valutare la capacità di stare in giudizio del Per_3 [...]
la sua imputabilità al momento del fatto, nonché la sua pericolosità sociale ma solo CP_3 all'attualità, non invece in epoca antecedente al fatto criminoso;
7) inoltre, a conferma dell'assenza di qualsivoglia responsabilità di essa Struttura sanitaria, all'esito della trasmissione “di copia degli atti al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione dei sanitari del di che ebbero in cura l'imputato” Pt_2 CP_2 disposta dalla Corte d'Assise presso il Tribunale penale di Roma con la sentenza di condanna, il
Pubblico Ministero non aveva ritenuto di esercitare l'azione penale nei confronti di alcuno dei sanitari di essa CP_1
8) infine, la domanda risultava infondata anche sotto il profilo del danno asseritamente subito, la cui quantificazione - trattandosi di figlio non convivente con la vittima – risultava comunque palesemente eccessiva.
6 Alla prima udienza dell'01.03.2023, sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183, comma VI c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 05.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un rinvio per i medesimi incombenti (stante l'impossibilità di tenere la causa a decisione, per le ragioni illustrate nel verbale d'udienza del 24.01.2024), all'udienza cartolare del
06.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione alle Parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, con esclusione – nel relativo computo – del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Venendo ad esaminare il merito, si deve premettere che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 cod. civ., poiché il rapporto Parte_1 contrattuale di spedalità è intercorso solo tra la Struttura sanitaria ed il paziente psichiatrico;
ed infatti, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. fra le tante Cass nr. 14258/2020; 11320/2022).
Dunque, a fronte della natura aquiliana della domanda azionata, sarebbe stato preciso onere probatorio dell'attore quello di dimostrare la configurabilità della condotta colposa contestata ai sanitari del asseritamente consistita NTroparte_2 nell'“omessa, negligente e/o assoluta mancanza, di adeguati, minimali presidi di vigilanza e NT sorveglianza, richiesti alla quale Struttura sanitaria a ciò proposta, presso cui era in cura il medesimo ”, in ragione della conclamata pericolosità del , di cui i CP_3 CP_3 sanitari avrebbero dovuto tempestivamente avvedersi.
Al riguardo, occorre però evidenziare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
(cfr. nr. 16803/2008 per un caso analogo), la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2047 cod. civ. nei confronti di chi sia tenuto alla sorveglianza dell'incapace è configurabile a carico della
Struttura sanitaria soltanto in caso di ricovero ospedaliero del malato mentale, dovendosi, peraltro, considerare priva di tutela a carico del Servizio Sanitario l'esigenza di assicurare la pubblica incolumità che possa essere messa in pericolo dal malato mentale, rientrando tale compito tra quelli
7 demandati in via generale agli organi che si occupano di pubblica sicurezza;
che il ricovero coattivo di infermi di mente deve essere disposto come rimedio estremo, con carattere temporaneo, mentre d'altro canto, non possono essere posti a carico del medico del centro di igiene mentale compiti di
Polizia.
Orbene, nel caso in esame, Parte attrice non ha allegato (né tantomeno dimostrato) né che, nel periodo immediatamente precedente l'evento omicidiario, fossero presenti segnali e/o comportamenti del tali da lasciare presagire un comportamento etero-lesivo e CP_4 violento, né che i sanitari del dell' di abbiano NTroparte_2 NTroparte_2 CP_2 trascurato e/o sottovalutato tali supposti segnali.
Invero, dalla documentazione in atti, emerge:
a) come il fosse in cura dal 06.07.2001 presso il CSM di Ostia per un quadro CP_3 sintomatologico definito negli anni come “Disturbo Episodico dell'Umore non specificato, Psicosi
Affettiva con sintomi psicotici e psicosi Schizoaffettiva”; in relazione a tale sintomatologia, erano state prescritte, nel corso degli anni, varie psico-farmacoterapie con neurolettici, stabilizzatori dell'umore ed antidepressivi;
b) come, neppure in sede di perizia psichiatrica - disposta dal IP (nell'ambito del procedimento penale per omicidio) ed eseguita dal prof. Prof. - sia stata posta la diagnosi di Persona_3 schizofrenia, bensì quella (meno grave) di “disturbo schizo-affettivo di tipo bipolare, in attuale remissione parziale, correlata ad una fase di scompenso umorale di tipo disforico”, patologia quest'ultima caratterizzata per la minore continuità dei sintomi psicotici, in particolare dei deliri e delle allucinazioni;
del resto, all'esito del giudizio, il è stato riconosciuto affetto da CP_3 vizio parziale di mente;
c) come, a seguito degli esami tossicologici effettuati il 31.03.2017 (a nr. 3 giorni di distanza dall'evento omicidiario), il sia risultato positivo a cannabinoidi ed a benzodiazepine;
CP_4
d) come non siano riscontrati, con certezza, precedenti comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal;
in particolare, dalla perizia resa dal prof. emerge CP_3 Persona_3 un possibile episodio di violenza molto risalente nel tempo e, precisamente, al 19.10.2007, dieci anni prima la commissione del delitto (“Il paziente viene nuovamente ricoverato dopo il volontario allontanamento dal reparto avvenuto alcune ore prima. Dal fratello, che ci contatta telefonicamente, ci viene detto che avrebbe minacciato la madre con un'ascia, malmenato la fidanzata e minacciato il suicidio” cfr., cartella clinica n. 11692, Presidio Ospedaliero G.B. Grassi relativa al ricovero presso SPDC dal 09.10.2007 al 19.10.2007, pag. 13 della consulenza psichiatrica);
8 e) come, dalla relazione del dott. Responsabile del C.S.M. presso l'U.O.C. Persona_4
Salute Mentale del X Municipio (facente capo alla convenuta , trasmessa alla CP_1
Stazione dei Carabinieri di Casal Palocco con nota prot. n. 37561 del 04.05.2018 (doc 1), risulti che l'ultima visita del paziente, documentata nella diaria, risaliva al 28.09.2016 ed era priva di carattere di allarme e che, nel periodo successivo, non vi era stata alcuna segnalazione di allarme al Servizio circa una situazione di recrudescenza o di urgenza/emergenza psichiatrica riguardante il
[...]
“né da parte dei familiari (che hanno sempre segnalato puntualmente situazioni di disagio CP_3 psichiatrico del figlio), né della rete istituzionale (medico di base, Ares 118, Polizia Municipale X
Municipio, ecc.), né dalla rete informale del territorio. Sicché non c'è stata una motivazione nei medici del Servizio a contattare il paziente per una visita vista la sua storia precedente di periodici periodi di allontanamento dal servizio con successivi ritorni in cura autonomi e il collegamento sempre attivo con la madre del paziente”;
f) come l'ultimo accesso del presso il P.S. dell'Ospedale G. Grassi di risalisse CP_3 CP_2 al 06.10.2026 (sei mesi prima del fatto omicidiario), per dispercezioni tattili (psicosi di infezioni da parassiti) e come, nell'ambito di tale ricovero ospedaliero, il paziente sia stato sottoposto a ben nr. 4 visite specialistici psichiatriche, all'esito delle quali, lo stesso appariva “tranquillo ed adeguato.
Lucido ed orientato nei tre assi. Umore in asse, alcun pensiero di tipo anticonservativo e/od eterolesivo. Il pensiero è congruo per forma e contenuto. Non dispercezioni”.
A fronte di tale quadro documentale, - contrariamente a quanto prospettato dall'attore - non risulta, invece, in alcun modo dimostrato che, nel periodo immediatamente precedente il fatto omicidiario, il si sia rivolto al Dipartimento di Igiene Mentale dell'Ospedale G.B. CP_3
Grassi di Ostia per richiedere precisa assistenza, poiché in preda ad allucinazioni ed altro;
in particolare, le prove articolate, sul punto, dall'attore non sono state ammesse (e non possono essere ammesse), perché meramente valutative, del tutto generiche e prive, in particolare, di qualsivoglia riferimento temporale e/o circostanziale;
invero, il presunto abbandono terapeutico del paziente trova riscontro unicamente, da un lato, nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore (in CP_3 sede di escussione testimoniale nel corso del processo penale), dichiarazioni prive però di concreto valore probatorio nell'ambito del presente giudizio, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata (cfr. Cass 27558/2024); dall'altro lato, in quanto riferito, in sede di anamnesi psichiatrica, dal il quale, però, si è limitato “a precisare come, nei giorni prima CP_3 dell'omicidio, si fosse recato presso il CSM di per richiedere aiuto e di non “avere trovato CP_2 nessuno” in relazione ad una sensazione soggettiva di perdita di controllo e di agitazione”, cfr. pag. 35 della perizia psichiatrica).
9 In definitiva, Parte attrice non ha allegato né tantomeno dimostrato l'esistenza di alcun concreto elemento che avrebbe potuto giustificare, nei giorni precedenti l'evento omicidiario,
l'applicazione di un nuovo t.s.o.; né risulta che i sanitari dell' abbiamo mai avuto CP_2 contezza, nel periodo immediatamente precedente l'evento tragico, di concreti segnali dai quali ritenere prevedibile l'improvvisa ed inspiegabile manifestazione di violenza;
infine, non vi è prova neppure di alcun abbandono terapeutico del paziente il quale, invece, da circa nr. 6 mesi, aveva deliberatamente deciso di allontanarsi dal Dipartimento di Igiene Mentale dell'Ospedale G. Grassi, come, peraltro, più volte già accaduto anche in precedenza, nel corso del lungo periodo di cura.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità media, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e con un'attività istruttoria, limitata al mero deposito di documenti).
Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attore ha chiesto la NT condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, non di una somma determinata e specifica, bensì a quella diversa che potrà essere maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,: “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore ; Parte_1
10 2) condanna, per l'effetto, l'attore alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1
3, delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali (15%), IVA e
[...]
CAP come per legge.
Roma, 30.06.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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