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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 239/2023 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Guidi, presso il cui studio in Conegliano (TV), alla via Gen. A. Diaz n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Emilia Cibelli, presso il cui studio in Termoli (CB), al Corso Fratelli Brigida n. 162/B, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 27.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile il 06.07.2002 in San Vendemiano (TV) con trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano al N. 7, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2002; che dal matrimonio non sono nati figli;
che il Tribunale di Treviso con Decreto n. 8071/2021 del 26.04.2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita in giudizio chiedendo a questo Tribunale di dichiarare Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio e di disporre in suo favore e a carico del ricorrente un assegno divorzile, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche rispetto agli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale (e quantificato solo nelle note scritte in sostituzione di udienza, depositate il
19.11.2024, nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia).
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25.05.2023 svoltasi dinanzi al Presidente, questi, ritenendo di non doversi procedere all'adozione di provvedimenti urgenti, ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva:
“trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, con conferma degli accordi stabiliti in sede di separazione e spese compensate”. Rinviata la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 17.01.2024, in quella sede il ricorrente ha accettato la proposta transattiva formulata dal giudice, mentre il procuratore della resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza, trovandosi la stessa in
Colombia, suo paese natale.
Assegnato successivamente alle parti termine fino al 17.04.2024 per il deposito di un eventuale accordo transattivo e non essendosi provveduto in tal senso, il Giudice con ordinanza del 21.08.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2024. In quella sede, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
La domanda dell'istante di scioglimento del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
pagina 2 di 7 Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
pagina 3 di 7 In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
Mentre, in assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ,
n.10702/2023).
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame, la vita matrimoniale è stata avviata nel 2002 – allorché i coniugi avevano rispettivamente 41 anni il ricorrente e 28 anni la resistente - e si è protratta fino al 2021 (anno della separazione).
La ha dichiarato di aver scoperto nel 2019 (come risulta dagli atti) – e, dunque, anteriormente CP_1
alla separazione dei coniugi - di essersi ammalata e di essere stata costretta, pertanto, a sottoporsi a intervento chirurgico e a cicli di terapie per combattere una neoplasia mammaria;
che a seguito degli pagina 4 di 7 interventi chirurgici e delle cure non ha potuto lavorare per lungo tempo, né ha potuto svolgere le precedenti attività e neppure eseguire i piccoli lavori che in precedenza le permettevano di sopravvivere;
che oggi si trova in una situazione di grande disagio economico, nonostante sia alla ricerca da tempo di un impiego adatto alle sue competenze;
che attualmente vive con l'assistenza del reddito di cittadinanza, con il quale provvede al pagamento del canone mensile della propria abitazione e alle relative spese;
che tra i coniugi sussiste un'evidente e sostanziale disparità economica e che, infine, ha un'età (50 anni) in cui le possibilità di trovare una occupazione dignitosa sono piuttosto scarse, considerato il contesto geografico in cui vive.
Dal , dal canto suo, ha affermato che in realtà la convivenza tra i coniugi è cessata nel Parte_1
2008 e da allora non ha avuto alcuna notizia della moglie, salvo che per il tramite del legale al tempo della separazione;
che il procedimento di separazione, pur avendo avuto un inizio travagliato, si era poi concluso con un accordo tra le parti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, non avendo nulla a che pretendere
l'uno dall'altro. In particolare, la moglie rinuncia a qualsivoglia mantenimento da parte del marito. 3)
Spese e compensi di lite compensati”. Ha inoltre dichiarato di continuare a lavorare come commesso macellaio alle dipendenze della di Moriago della Battaglia (TV) e a percepire un Controparte_2 reddito pari a circa € 1.800,00 mensili, oltre quota parte ogni mese di tredicesima e quattordicesima mensilità; che la pur risultando ufficialmente priva di occupazione, negli ultimi 16 anni è CP_1
riuscita a far fronte a tutte le proprie esigenze di vita senza alcun contributo da parte del marito, così dimostrando, per fatti concludenti, di essere economicamente indipendente dal marito a far data quantomeno dall'anno 2008; che la moglie oltre a percepire il reddito di cittadinanza (il cui importo non si conosce) gode altresì di pensione per invalidità civile INPS per € 324,24 mensili, oltre tredicesima mensilità (come da documentazione in atti); che, come emerge dal certificato di stato famiglia ex adverso prodotto, la resistente convive stabilmente con la propria figlia (oggi trentenne), nata da una precedente relazione, che verosimilmente contribuisce alle spese di vitto e alloggio sostenute dalla madre;
che il contratto di locazione dell'immobile in cui vive la resistente con la figlia – che risulta composta da 6 vani e per il quale risulta che la corrisponda un canone mensile di € CP_1
500,00 - risulta scaduto alla data odierna e che, dunque, non è possibile dimostrare ad oggi alcun esborso attuale della signora, né come la resistente possa eventualmente continuare ad abitarvi, se non subaffittando qualche stanza oppure condividendo l'appartamento anche con un compagno more uxorio;
che, infine, la resistente, nella stipulazione del contratto di locazione, ha potuto godere di una garanzia fidejussoria, ponendo in essere un negozio potenzialmente elusivo della formale pagina 5 di 7 cointestazione del contratto.
Va innanzitutto evidenziato che nel 2021, in occasione della separazione consensuale, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, e non vengono oggi indicati fatti chiaramente sopravvenuti e capaci di superare questo assunto di base.
Dunque, la giustificazione addotta dalla , di avere un'età (50 anni) in cui le possibilità Controparte_1 di trovare un'occupazione dignitosa sono piuttosto scarse, considerato il contesto geografico in cui ella vive, non risulta condivisibile. Sussiste peraltro in capo all'ex coniuge il dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione lavorativa che gli permetta di essere economicamente autonoma. La resistente possiede, per età (50 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione. Inoltre, la patologia da cui risulta essere stata affetta in passato, che l'ha portata a sottoporsi a cicli di cure e a intervento chirurgico, preesistente alla data della separazione dei coniugi, non risulta tuttavia comportare un'assoluta incapacità lavorativa della stessa. Come emerge dall'unica documentazione medica in atti (depositata dalla resistente in data 30.04.23), alla data del 25.11.2022 risulta che
“Attualmente la paziente è in follow up oncologico e senologico semestrale. In attesa di valutare
l'eventualità di intervento di capsulotomia e sostituzione della protesi”. Deve aggiungersi che, non essendo nati figli dal matrimonio – per la crescita ed educazione dei quali avrebbe potuto eventualmente sacrificare le proprie esigenze e aspirazioni lavorative - la avrebbe potuto CP_1 intensificare la ricerca di un'attività lavorativa, anche al di fuori del territorio molisano.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene non ricorrenti in concreto né la richiamata funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile - non avendo la resistente fornito la prova del contributo da lei apportato alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari -, né quella assistenziale, avendo avuto la la possibilità, in questi anni, di attivarsi in maniera molto più capillare in CP_1 vista del reperimento di un'occupazione lavorativa al fine di conseguire adeguati mezzi di sostentamento (che ha dichiarato di possedere in occasione della separazione consensuale) e difettando in definitiva la prova, da parte della resistente, della carenza di risorse economiche e dell'impossibilità di procurarsele. Peraltro, il difetto probatorio non può ritenersi superato dalla richiamata generica impossibilità della stessa di reinserimento nel mondo del lavoro, data l'età e il contesto abitativo.
Di qui la decisione di non accogliere la domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e a carico di . Parte_1
pagina 6 di 7 In merito alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta Pt_1 conciliativa nei termini formulati all'udienza del 10.10.2023 dal Giudice Istruttore, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della resistente, questo Tribunale condanna al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, relative alla sola fase decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o
[...]
assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 06.07.2002 in San Vendemiano (TV) tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio
[...]
dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano al N. 7, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2002;
2) rigetta la domanda di di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore e a carico di;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di Controparte_1
lite relative alla fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensandole per il resto.
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 14.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 239/2023 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Guidi, presso il cui studio in Conegliano (TV), alla via Gen. A. Diaz n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Emilia Cibelli, presso il cui studio in Termoli (CB), al Corso Fratelli Brigida n. 162/B, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 27.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile il 06.07.2002 in San Vendemiano (TV) con trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano al N. 7, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2002; che dal matrimonio non sono nati figli;
che il Tribunale di Treviso con Decreto n. 8071/2021 del 26.04.2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita in giudizio chiedendo a questo Tribunale di dichiarare Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio e di disporre in suo favore e a carico del ricorrente un assegno divorzile, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche rispetto agli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale (e quantificato solo nelle note scritte in sostituzione di udienza, depositate il
19.11.2024, nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia).
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25.05.2023 svoltasi dinanzi al Presidente, questi, ritenendo di non doversi procedere all'adozione di provvedimenti urgenti, ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva:
“trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, con conferma degli accordi stabiliti in sede di separazione e spese compensate”. Rinviata la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 17.01.2024, in quella sede il ricorrente ha accettato la proposta transattiva formulata dal giudice, mentre il procuratore della resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza, trovandosi la stessa in
Colombia, suo paese natale.
Assegnato successivamente alle parti termine fino al 17.04.2024 per il deposito di un eventuale accordo transattivo e non essendosi provveduto in tal senso, il Giudice con ordinanza del 21.08.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2024. In quella sede, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
La domanda dell'istante di scioglimento del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
pagina 2 di 7 Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
pagina 3 di 7 In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
Mentre, in assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ,
n.10702/2023).
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame, la vita matrimoniale è stata avviata nel 2002 – allorché i coniugi avevano rispettivamente 41 anni il ricorrente e 28 anni la resistente - e si è protratta fino al 2021 (anno della separazione).
La ha dichiarato di aver scoperto nel 2019 (come risulta dagli atti) – e, dunque, anteriormente CP_1
alla separazione dei coniugi - di essersi ammalata e di essere stata costretta, pertanto, a sottoporsi a intervento chirurgico e a cicli di terapie per combattere una neoplasia mammaria;
che a seguito degli pagina 4 di 7 interventi chirurgici e delle cure non ha potuto lavorare per lungo tempo, né ha potuto svolgere le precedenti attività e neppure eseguire i piccoli lavori che in precedenza le permettevano di sopravvivere;
che oggi si trova in una situazione di grande disagio economico, nonostante sia alla ricerca da tempo di un impiego adatto alle sue competenze;
che attualmente vive con l'assistenza del reddito di cittadinanza, con il quale provvede al pagamento del canone mensile della propria abitazione e alle relative spese;
che tra i coniugi sussiste un'evidente e sostanziale disparità economica e che, infine, ha un'età (50 anni) in cui le possibilità di trovare una occupazione dignitosa sono piuttosto scarse, considerato il contesto geografico in cui vive.
Dal , dal canto suo, ha affermato che in realtà la convivenza tra i coniugi è cessata nel Parte_1
2008 e da allora non ha avuto alcuna notizia della moglie, salvo che per il tramite del legale al tempo della separazione;
che il procedimento di separazione, pur avendo avuto un inizio travagliato, si era poi concluso con un accordo tra le parti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, non avendo nulla a che pretendere
l'uno dall'altro. In particolare, la moglie rinuncia a qualsivoglia mantenimento da parte del marito. 3)
Spese e compensi di lite compensati”. Ha inoltre dichiarato di continuare a lavorare come commesso macellaio alle dipendenze della di Moriago della Battaglia (TV) e a percepire un Controparte_2 reddito pari a circa € 1.800,00 mensili, oltre quota parte ogni mese di tredicesima e quattordicesima mensilità; che la pur risultando ufficialmente priva di occupazione, negli ultimi 16 anni è CP_1
riuscita a far fronte a tutte le proprie esigenze di vita senza alcun contributo da parte del marito, così dimostrando, per fatti concludenti, di essere economicamente indipendente dal marito a far data quantomeno dall'anno 2008; che la moglie oltre a percepire il reddito di cittadinanza (il cui importo non si conosce) gode altresì di pensione per invalidità civile INPS per € 324,24 mensili, oltre tredicesima mensilità (come da documentazione in atti); che, come emerge dal certificato di stato famiglia ex adverso prodotto, la resistente convive stabilmente con la propria figlia (oggi trentenne), nata da una precedente relazione, che verosimilmente contribuisce alle spese di vitto e alloggio sostenute dalla madre;
che il contratto di locazione dell'immobile in cui vive la resistente con la figlia – che risulta composta da 6 vani e per il quale risulta che la corrisponda un canone mensile di € CP_1
500,00 - risulta scaduto alla data odierna e che, dunque, non è possibile dimostrare ad oggi alcun esborso attuale della signora, né come la resistente possa eventualmente continuare ad abitarvi, se non subaffittando qualche stanza oppure condividendo l'appartamento anche con un compagno more uxorio;
che, infine, la resistente, nella stipulazione del contratto di locazione, ha potuto godere di una garanzia fidejussoria, ponendo in essere un negozio potenzialmente elusivo della formale pagina 5 di 7 cointestazione del contratto.
Va innanzitutto evidenziato che nel 2021, in occasione della separazione consensuale, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, e non vengono oggi indicati fatti chiaramente sopravvenuti e capaci di superare questo assunto di base.
Dunque, la giustificazione addotta dalla , di avere un'età (50 anni) in cui le possibilità Controparte_1 di trovare un'occupazione dignitosa sono piuttosto scarse, considerato il contesto geografico in cui ella vive, non risulta condivisibile. Sussiste peraltro in capo all'ex coniuge il dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione lavorativa che gli permetta di essere economicamente autonoma. La resistente possiede, per età (50 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione. Inoltre, la patologia da cui risulta essere stata affetta in passato, che l'ha portata a sottoporsi a cicli di cure e a intervento chirurgico, preesistente alla data della separazione dei coniugi, non risulta tuttavia comportare un'assoluta incapacità lavorativa della stessa. Come emerge dall'unica documentazione medica in atti (depositata dalla resistente in data 30.04.23), alla data del 25.11.2022 risulta che
“Attualmente la paziente è in follow up oncologico e senologico semestrale. In attesa di valutare
l'eventualità di intervento di capsulotomia e sostituzione della protesi”. Deve aggiungersi che, non essendo nati figli dal matrimonio – per la crescita ed educazione dei quali avrebbe potuto eventualmente sacrificare le proprie esigenze e aspirazioni lavorative - la avrebbe potuto CP_1 intensificare la ricerca di un'attività lavorativa, anche al di fuori del territorio molisano.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene non ricorrenti in concreto né la richiamata funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile - non avendo la resistente fornito la prova del contributo da lei apportato alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari -, né quella assistenziale, avendo avuto la la possibilità, in questi anni, di attivarsi in maniera molto più capillare in CP_1 vista del reperimento di un'occupazione lavorativa al fine di conseguire adeguati mezzi di sostentamento (che ha dichiarato di possedere in occasione della separazione consensuale) e difettando in definitiva la prova, da parte della resistente, della carenza di risorse economiche e dell'impossibilità di procurarsele. Peraltro, il difetto probatorio non può ritenersi superato dalla richiamata generica impossibilità della stessa di reinserimento nel mondo del lavoro, data l'età e il contesto abitativo.
Di qui la decisione di non accogliere la domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e a carico di . Parte_1
pagina 6 di 7 In merito alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta Pt_1 conciliativa nei termini formulati all'udienza del 10.10.2023 dal Giudice Istruttore, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della resistente, questo Tribunale condanna al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, relative alla sola fase decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o
[...]
assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 06.07.2002 in San Vendemiano (TV) tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio
[...]
dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano al N. 7, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2002;
2) rigetta la domanda di di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore e a carico di;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di Controparte_1
lite relative alla fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensandole per il resto.
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 14.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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