CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere est. dr.ssa Marielda Montefusco
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1566/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Nola, I Sezione Civile, n.
385/2021 pubblicata il 26 febbraio 2021, pendente
TRA
Parte 1 (codice fiscale C.F. 1 "in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante" di [...]
con sede In Nola (Na) Cis Parte 2
Isola 2 Torre 2 Int. 211, (codice fiscale P.IVA 1 Parte 3
(codice fiscale C.F. 2
), Parte 4 ' (codice (codice fiscale fiscale C.F. 3 ) e Parte 5
), elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via C.F. 4
Carlo Poerio 89/A, presso lo studio dell'avv. Raffaele Locantore (codice
(1), che li rappresenta e difende in virtù della fiscale C.F. 5
procura in atti
-appellanti-
E
(partita iva P.IVA 2 la Controparte 1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
-appellata-
E
(codice fiscale P.IVA 3 con sede in la Controparte_2
Napoli (NA), alla Via G. Porzio, Centro Direzionale isola E/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Napoli (NA), al C.so Umberto I n. 190, presso lo Studio
), che dell'avv. Andrea Adamo (codice fiscale Codice Fiscale_6
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con decreto ingiuntivo n. 2214/2011, emesso in data 9
dicembre 2012, poi notificato il 16 gennaio- 3 febbraio- 7 febbraio 2012, su ricorso della Controparte 1 il Tribunale
di Nola nei confronti della Parte 2 Parte 2
[...] e dei fideiussori Parte 3 Parte 5 Parte 1 e
, ingiungeva il pagamento di € 17.571,40, oltre Parte 4
interessi convenzionali di mora, quale saldo del conto corrente n.
011/744-2 acceso presso la filiale della Controparte_1
in Nola, ed "ulteriori contratti bancari di apertura di credito ordinaria in conto corrente, libera disponibilità assegni versati per €
10.000,00, anticipazione bancaria di credito su fatture per € 75.000",
oltre interessi e spese di giudizio.
I.
2. Avverso tale decreto con atto di citazione notificato il 22
Parte 2 società febbraio 2012- la debitrice, "in persona del socio accomandatario" Parte 1 Pt 3 '
proponevano opposizione, ' Parte 4 e Parte 5
[...]
non constando la sussistenza dei rapporti bancari in oggetto, ma articolando i seguenti motivi:
1) eccepivano l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di
Nola, per pattuizione del foro esclusivo di Napoli;
"12) disconoscevano il contenuto degli estratti conto e tutto
quanto, da essi, attestato in ordine agli intercorsi rapporti ed alle singole voci di debito/ credito";
3) deducevano una approssimativa ricostruzione dei fatti effettuata da controparte;
4) deducevano l'inesistenza della creditoria nei termini ex adverso azionati e l'erroneità della somma ingiunta (avendo parte opposta dedotto in ricorso la sussistenza di un maggior credito di € 35.956,00
e successivamente formulato domanda per il minor importo);
4) deducevano l'unicità del conto corrente intrattenuto (risultando i conti ausiliari mere schede contabili);
5) contestavano l'aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato, non solo attraverso l'arbitraria imputazione di spese, ma anche e soprattutto anticipando e/o postecipando le date su cui
calcolare gli interessi attivi e passivi in relazione ad assegni negoziati, ai girotondi, ai bonifici ecc. " (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo);
6) deducevano l' "erroneità del saldo richiesto con il decreto opposto”.
Chiedevano pertanto procedersi al ricalcolo, previa C.T.U., del saldo in conformità con legge e contratto. La sola Parte 2
in persona del socio accomandatario proponeva
[...]
domanda riconvenzionale risarcitoria per la condotta della Banca che aveva aumentato con furberie/angherie gli interessi e le spese di gestione e aveva ingiustamente bloccato le linee di credito. A tale capo di domanda, tuttavia, la società poi rinunciava, mentre restava ferma la domanda di revoca del decreto opposto previa declaratoria d'inesistenza della pretesa creditoria.
I.
3. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo preliminarmente (con eccezione precisata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) l'inammissibilità della avendo questi rilasciato la opposizione da parte di Parte 1 I
procura al difensore solo in qualità di legale rappresentante della società
e non anche in proprio;
nel merito contestava in toto l'avverso dedotto,
evidenziando la sussistenza di adeguata prova del credito e contestando la genericità dei motivi di opposizione, concludendo per il rigetto.
I.
4. Nelle more del giudizio, si costituiva la Controparte 2
in qualità di cessionaria del credito (producendo documentazione a sostegno).
In data 8 gennaio 2016, si costituiva per parte opponente il nuovo difensore avv. Raffaele Locantore: tale costituzione veniva effettuata unicamente per la società Controparte_3
tenuto conto che (nonostante l'avvenuto rilascio della procura anche da parte dei fideiussori) l'atto di costituzione del nuovo difensore dell'8
gennaio 2016, così come i successivi atti depositati dallo stesso, note di trattazione scritta, comparsa conclusionale, risultavano depositati nell'interesse esclusivo della società Controparte 3
[...] (come emerge in maniera inequivocabile dall'intestazione dei predetti atti;
né nel corpo di tali atti difensivi, è contenuto un riferimento esplicito alla posizione dei fideiussori, tale da fare ritenere l'intestazione frutto di mero errore materiale), con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 85 c.p.c., per i fideiussori rimaneva valida la costituzione del precedente difensore avv. Malasomma. Rassegnate le conclusioni, la causa era introitata in decisione e le sole Parte 2 e Controparte_2
depositavano conclusionali e repliche. Con la sentenza n. 385/2021,
pubblicata il 26 febbraio 2021, il Tribunale di Nola così provvedeva:
"dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte 1
- rigetta l'opposizione proposta da Parte 2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè da Pt 3
[...] Parte 4 e Parte 5 ;
- per effetto delle statuizioni di cui ai punti che precedono, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da Parte 2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
condanna Parte 2 Parte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte 1 Parte 3
in solido, al pagamento delle spese di Parte 4 ed Parte 5
lite in favore di Controparte_2 che si liquidano ai sensi del D.M.
55del 2014 in euro 4.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge".
II.
1. Avverso detta sentenza- con citazione per l'udienza del 13 luglio 2021, notificata il 29 marzo 2021 - “in proprio e nella qualità di socioParte 1
accomandatario e legale rappresentante della Parte 2
Parte 5 proponevano appello
//[...] Parte 3 Parte 4 articolando i seguenti motivi di gravame:
1. "in via principale ed assorbente: mancata prova del credito per omessa tempestiva e rituale produzione degli estratti conto anteriori al
2005";
2. "in via meramente gradata: mancata prova del credito in relazione a applicazione di interessi passivi, commissioni e spese non corrispondenti alle pattuizioni contrattuali - riproposizione
(ammissibile) della difesa (eccezione in senso improprio)- violazione
- illegittimita' di modalita' di dell'art. 1284 c.c. e 1421 C.C.
applicazione di modifiche in peius - prova documentale della
-difformità rinvenibile da esame di contratti e estratti conto in atti necessità che tale esame sia svolto con ausilio di c.t.u. stante la natura tecnica dell'indagine
- sufficiente specificita' dell'eccezione anche in relazione alla deduzione di modifiche delle condizioni nell'esercizio del diritto di cui allo ius variandi - applicazione dei giorni valuta in difformita' delle disposizioni contrattuali che la prevedono";
3. "della nullita' / inesistenza della procura ad litem conferita da Parte 1 e conseguente inammissibilita' dell'opposizione"; 4.dell'erronea qualificazione della garanzia come contratto
autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione".
Pertanto chiedevano all'adita Corte di volere:
"Revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Nola n. 2214/2011 (r.g.6274/2011) e rigettare in ogni caso la domanda di cui al ricorso monitorio nei confronti di tutti gli appellanti";
-"Condannare controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio". II.2. Con comparsa di risposta all'appello dell'8 luglio 2021, si costituiva in giudizio la Controparte 2 deducendo la
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
chiedendone il rigetto. Non si costituiva, invece, la Controparte 1
[...]
II.
3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025,
celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note di trattazione in sostituzione dell'udienza, e la Corte introitava definitivamente la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte 1
non costituitasi nel presente giudizio benchè regolarmente
[...]
citata dagli appellanti, con atto di citazione notificato telematicamente il 29
marzo 2021 presso l'indirizzo PEC del difensore di primo grado.
2.Il Tribunale di Nola - dopo avere disatteso l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dagli opponenti, e dopo avere, invece,
accolto l'eccezione preliminare della banca di inammissibilità dell'opposizione proposta da in proprio (quale fideiussore della società) avendoParte 1 egli rilasciato la procura al difensore solo quale legale rappresentante della società- ha rigettato l' opposizione proposta dalla Parte 2
in persona del socio accomandatario, da Parte 1
[...]
Parte 4 e Parte 5 avverso il d.i. n. 2214/2011, Parte 3
emesso nei loro confronti su ricorso della Controparte 1 ad oggetto il pagamento della somma di € 17.571,40 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore del c.c. n. 011/744-2 acceso in data 20 maggio 2005
dalla società presso la filiale di Nola, sul quale erano concessi affidamenti bancari, conto assistito da fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data
20 maggio 2002 ( e successivi ampliamenti).
In particolare, quanto alla dedotta inammissibilità dell'opposizione
"in proprio" quale fideiussore della società, haproposta da Parte 1
osservato che:
- in data 8 gennaio 2016 per la sola società Controparte_3
si era costituito il nuovo difensore avv. Raffaele Locantore,
[...]
con conseguente permanere della validità ex art. 85 c.p.c. per i fideiussori della costituzione del precedente difensore, avv. Malasomma;
tuttavia, l'opposta banca aveva specificamente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta
"in proprio", avendo questi conferito la procura unicamente da Parte 1
Part in qualità di legale rappresentante della società e non anche in proprio, con conseguente passaggio in giudicato del decreto per mancanza di tempestiva impugnazione;
a fronte di tale contestazione, l'opponente Parte 1 non aveva fornito alcuna prova della regolarità della procura rilasciata al difensore, anzi aveva contestato in maniera del tutto generica tale circostanza nella difesa immediatamente successiva, senza prendere posizione sul contenuto e sulla ampiezza della procura ad litem. Mancando la produzione di parte opponente,
perché ritirata e non più depositata entro la scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., mancava di riflesso la procura rilasciata dagli opponenti al precedente difensore, con conseguente "impossibilità di verificare l'ampiezza del mandato in favore del precedente procuratore": di qui conferito da Parte 1
l'inammissibilità del per difetto di procura dell'opposizione a d.i. proposta da
Parte 1 "in proprio".
Quanto al merito dell'opposizione proposta dalla società e dai fideiussori ha ritenuto che la banca, parte Parte 3 Parte 4 e Parte 5
opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, nonostante la
mancanza degli estratti conto a partire dalla apertura del rapporto, avesse
assolto l'onere probatorio su di essa gravante offrendo la prova del credito azionato e della garanzia personale prestata, attraverso la produzione del contratto indicato nel ricorso n. 11/742/2 del 17 maggio 2002, sottoscritto dalla correntista con allegate condizioni economiche, delle lettere di fideiussione a firma di Parte 3 Parte 4 e Parte 5 con successivi ampliamenti, degli estratti conto e scalati del c/c a far data dal 1 gennaio 2005),
del certificato ex art. 50 TUB, il quale certificava un credito pari ad € 17.571,40
corrispondente a 5 rate insolute dell'importo di € 3.785,06 oltre interessi.
Inoltre, aggiunge, lo stesso opponente aveva dichiarato nell'atto introduttivo di avere previsto un piano di rientro per tale importo( "le parti addivennero,
quindi ai necessari chiarimenti ad "rimodulazione della complessiva vicenda" ex adeverso ventilata nei propri scritti difensivi, anche attraverso la predisposizione di un piano di rientro dello scoperto che prevedeva il versamento di importi mensili pari ad euro 3.785,06 per n. 18 rate" (cfr. pag. 3 della citata opposizione).
Viceversa, gli opponenti non avevano fornito la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui impresa.
Anzitutto, quanto agli opponenti fideiussori, il Giudice ha rilevato che,
trattandosi di garanzia autonoma, fosse ad essi preclusa la possibilità di fare valere le eccezioni dedotte in sede di opposizione afferenti la illegittima contabilizzazione di importi non dovuti, in forza di una condotta illegittima della banca, con la precisazione che sarebbe stata ammissibile invece l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust formulata sola a verbale in data 31 ottobre 2017, che comunque andava respinta perché non risulta corroborata da alcun riscontro documentale o istanza istruttoria.
Quanto alla società opponente, invece, ha ritenuto che essa non avesse dimostrato la ricorrenza di alcun fatto impeditivo o estintivo della altrui pretesa,
in quanto: l'eccezione relativa alla adozione di una condotta illegittima da parte della banca ed alla applicazione di illegittimi addebiti, risultava formulata in maniera del tutto generica ("non risultano indicati specificamente da parte dell'opponente gli illegittimi addebiti effettuati dalla banca (con particolare riferimento alla illegittima eccezione di indebito trattenimento di titoli), né vi è,
in atti, alcuna prova di tale illegittime operazioni (rilevandosi che manca in atti la produzione di parte opponente, ragion per cui non è possibile apprezzare il materiale probatorio eventualmente prodotto a sostegno dell'eccezione)"; l'eccezione di mancanza di adeguata prova del credito azionato per omessa produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del rapporto, acceso nel 2002 (estratti a far data dal 2005), era infondata perché comunque la documentazione prodotta era idonea fornire la prova del credito azionato.
-3. Con il primo motivo di appello rubricato "1 in via principale ed assorbente: mancata prova del credito per omessa tempestiva e rituale
produzione degli estratti conto anteriori al 2005" (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)- "in proprio e quale legale rappresentante della [...]Parte 1
Controparte_4 Parte 3 Parte 4 ' [...]
Pt 5 , assumono l'erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto
che la CP 1 avesse provato il suo credito nonostante l'omessa produzione degli estratti relativi ai primi quasi tre anni di rapporto
(peraltro affidato), sol perché il primo estratto presentava un saldo positivo (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
All'opposto, sostengono che la mancata produzione da parte della banca attrice degli estratti contabili iniziali, a fronte della
contestazione del saldo, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda per mancanza di prova, tanto perché nei rapporti di conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto sino alla chiusura, e dunque non avendo essa prodotto gli estratti relativi ai primi quasi tre anni, non era dato sapere come quel saldo iniziale si fosse formato a credito della CP 1
Il motivo è infondato.
3.1. Intervenuta in tale ambito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la CP_1 ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che,
pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto,
consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo estratti ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito
è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista come nel caso di specie in cui l'azione di
-
ripetizione del correntista si è contrapposta alla domanda proposta dalla banca in via monitoria - implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato,
la Suprema Corte ha ritenuto che "in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di
"dare" e "avere" fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato" (così Cass. 10/05/2022, n.14822; 05/08/2021,
n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel
caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal "saldo zero" che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere
(cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139; 19/09/2022, n.27362; 29/03/2022,
n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnale sul tema la recentissima sentenza: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)" (cfr. Cass. n. 11735/
2024).
Ed ancora: “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale" (cfr. Cass. N. 15177/ 2024
).
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che, dalla documentazione prodotta dalla banca ( contratto, estratti, sia pure incompleti, certificazione ex art. 50 TUB, atto di ricognizione del debito da parte dell'opponente), emergesse la prova del credito azionato;
quanto alla riscontrata mancanza degli estratti conti inziali del rapporto, risalenti cioè alla apertura del conto corrente (anno 2002), pur riconoscendo che si dovesse partire dal saldo zero, nella vicenda in esame, avendo agito la CP_1 per il pagamento del saldo debitore, ha considerato che il primo estratto prodotto dal creditore procedente (banca), afferente al primo trimestre del 2005, recante un saldo debitore per il cliente di € 4,35 (saldo finale del 31 marzo 2005) potesse comunque essere assimilato all'ipotesi del saldo zero, e quindi essere utilizzato per procedere alla determinazione del saldo finale.
Del resto, il Giudice ha precisato di non potere procedere nemmeno al ricalcolo del saldo iniziale, in mancanza di apposita domanda in tale senso dell'opponente che ha eccepito semplicemente la mancanza di estratti conto,
quando le preclusioni assertive e probatorie erano già maturate.
La decisione appare corretta e va confermata.
4. Con il secondo motivo di appello- rubricato “in via meramente gradata:
mancata prova del credito in relazione a applicazione di interessi passivi, commissioni e spese non corrispondenti alle pattuizioni contrattuali - riproposizione (ammissibile) della difesa (eccezione in senso improprio)- violazione dell'art. 1284 c.c. e 1421 C.C.
-
illegittimita' di modalita' di applicazione di modifiche in peius - prova documentale della difformità rinvenibile da esame di contratti e necessità che tale esame sia svolto con ausilioestratti conto in atti-
- sufficiente specificita' di c.t.u. stante la natura tecnica dell'indagine dell'eccezione anche in relazione alla deduzione di modifiche delle condizioni nell'esercizio del diritto di cui allo ius variandi – applicazione
-
dei giorni valuta in difformita' delle disposizioni contrattuali che la prevedono" (cfr. pag.
7-8 dell'atto di appello)- gli appellanti censurano la sentenza, da un lato, per l'omesso scrutinio da parte del
Giudice di primo grado della doglianza "circa la discrasia esistente tra tasso di interesse annuo concordato e tasso applicato, non avendo sul punto il Tribunale motivato in alcun modo" (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), dall'altro, per avere ritenuto che l'eccezione formulata dagli opponenti circa l'applicazione di illegittimi addebiti da parte della banca fosse generica e che comunque non fosse stata offerta alcuna prova delle illegittime operazioni.
Di contro asseriscono: di avere contestato che i tassi, le commissioni e le spese applicati ed addebitati fossero coincidenti con quelli pattuiti, che il saldo finale di conto corrente non fosse
corrispondente al credito, in relazione a quanto pattuito;
che ci fosse discrasia tra il tasso d'interesse annuo concordato e il tasso dalla prima effettivamente praticato (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Ed
aggiungono che la denunciata illegittimità "è palesemente ed oggettivamente riscontrabile confrontando semplicemente le
pattuizioni cui fa riferimento il contratto e gli addebiti per interessi di cui agli estratti conto" (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Pertanto "la contestazione e la conseguenze eccezione sono sufficientemente individuate e determinabili nel senso della illegittimità di interessi, commissioni e spese non conformi a pattuizioni scritte laddove queste prevedono tassi e numeri difformi da quelli applicati", senza
considerare che "la nullità dell'interesse ultra legale non confortato da patto scritto conforme sarebbe rilevabile d'ufficio" (cfr. pag. 10
dell'atto di appello). Di qui la imprescindibile richiesta di CTU,
disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Le deduzioni formulate dagli appellanti vanno dichiarate
inammissibili perchè difettano del predicato di specificità.
4.1. Già nel giudizio di primo grado come osservato dal
Tribunale
- l'eccezione relativa alla adozione di una condotta illegittima da parte della banca ed alla applicazione di illegittimi addebiti era stata formulata in maniera del tutto generica in quanto
"non risultano indicati specificamente, da parte dell'opponente, gli illegittimi addebiti effettuati dalla banca (con particolare riferimento alla illegittima eccezione di indebito trattenimento di titoli)", né era stata fornita in atti, alcuna prova di tale illegittime operazioni in quanto mancava la produzione di parte opponente "ragion per cui non
è stato possibile apprezzare il materiale probatorio eventualmente prodotto a sostegno dell'eccezione".
Con la proposta impugnazione, gli appellanti si solo limitati a dedurre nuovamente le medesime illegittimità, genericamente come in primo grado, senza indicare le competenze, a loro avviso,
indebitamente applicate, né contestare in modo puntuale le denunciate difformità, o le asserite variazioni in peius delle condizioni contrattuali.
A parere della Corte, anche a voler considerare queste allegazioni integrative di quelle introdotte in primo grado, comunque l'opposizione della società e dei tre fideiussori non risultava (recte risulta) sufficientemente precisa né supportata dai necessari riscontri documentali.
La domanda attorea era (è), anzitutto, carente sul piano delle allegazioni.
Infatti, quanto ai vari addebiti asseritamente illegittimi, gli odierni impugnanti nemmeno ne specificano gli importi e/o le ragioni delle pretese illegittimità, limitandosi ad eccepire genericamente la "discrasia tra tasso d'interesse annuo concordato e quello applicato", a contestare la circostanza che "i tassi, le commissioni e le spese applicati e addebitati fossero coincidenti non quelli pattuiti", "la non corrispondenza tra il saldo finale del conto e il credito in relazione a quanto pattuito".
La difesa degli opponenti, in particolare, avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto ed i profili di invalidità delle condizioni contrattuali,
individuando, in maniera specifica e precisa, le ragioni della loro inefficacia o illegittimità (indeterminabilità, violazione di legge ecc.); ed invece ha proceduto ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali la cui
-
fondatezza sarebbe rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali - ovvero a denunciare la illegittimità degli addebiti e la loro non riconducibilità agli accordi scritti, senza in alcun modo considerare,
nel concreto, l'esistenza di pattuizioni contrattuali e senza chiarire se ed in quali termini le competenze inserite nel conto corrente non trovino fondamento nelle condizioni regolatrici del conto medesimo.
Nel caso in esame le allegazioni sono, quindi, tutt'altro che chiare e determinate, e le carenze riscontrate non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata né da una perizia di parte, peraltro mai prodotta. Tutte le lacune fin qui evidenziate appaiono ancor più gravi ed insuperabili se si considera che l'onere di allegazione a carico di parte attrice era tanto più rigoroso e necessario in questa sede dal momento che parte appellante era tenuta a dimostrare pure la erroneità della decisione del primo giudice che,
come sopra esposto, aveva, appunto, evidenziato la incompletezza delle sue difese originarie.
Per quanto detto, anche sul punto la decisione va confermata. 4. Con il terzo motivo di appello
- rubricato "della nullita' /
inesistenza della procura ad litem conferita da Parte 1 e conseguente inammissibilita' dell'opposizione" (cfr. pag. 12 dell'atto di appello)- gli appellanti contestano la decisione laddove ha
dichiarato la nullità /inesistenza della procura alle liti conferita da e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.Parte 1
Tuttavia, ipotizzando che non fosse più possibile il rideposito della produzione ritirata dall'opponente in quanto smarrita, chiedono l'autorizzazione alla Corte alla ricostruzione.
Ed aggiungono che dalla stessa intestazione della opposizione era evincibile il riferimento alla costituzione dell'avv. Malasomma anche per conto di Parte 1 in proprio;
in ogni caso, il Giudice,
accertato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione avrebbe dovuto consentirne la sanatoria assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Le deduzioni esposte sono infondate.
4.1. Giova rammentare che, secondo l'opinione della Suprema Corte,
l'intestazione la dell'atto di opposizione, pur contenendo
dichiarazione del conferimento della procura alle liti, non ha un valore probatorio autonomo su tale validità. L'atto di opposizione,
come altri atti giudiziari, si basa sulla procura effettiva (da cui deriva la rappresentanza processuale), che deve essere conferita e valida
(cfr. Cass. n. 14674/2014)
o diQuanto alla ipotesi del "difetto di rappresentanza autorizzazione" di cui all'art. 182 c.p.c., va chiarito che, nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2009,
l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie
autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte,
"atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale" (cfr. Cass
Sez. U n. 37434 del 21/12/2022).
E tanto perché, in tema di difetto di rappresentanza processuale,
mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte,
l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché
sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'assenza di una valida procura alle liti, conferita al più tardi al momento della costituzione in giudizio della parte opponente,
determina l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 (cfr. Cass. n. 24212 del 4 ottobre 2018).
Da ultimo il principio espresso dalla Suprema Corte a mente del quale "Il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (cfr. Cass.
SS. UU n. 37434/2022).
4.2. Per quanto detto, a parere di chi scrive, ben ha fatto il Giudice di prime cure ha dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta da Parte 1 in proprio, non avendo questi a fronte della specifica contestazione dell'opposta né fornito prova della regolarità della procura rilasciata al difensore, né nella difesa immediatamente successiva contestato specificamente la circostanza, prendendo posizione sul contenuto e la ampiezza della procura ad litem, né prodotto la procura alle liti, di fatto con ciò impedendo la verifica circa la regolarità della costituzione.
5. Con l'ultimo motivo di appello- rubricato "dell'erronea qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello)- gli appellanti si dolgono della qualificazione operata dal Tribunale della garanzia prestata dai fideiussori, come contratto autonomo, con conseguente inammissibilità delle dedotti eccezioni di nullità relative al rapporto principale.
Ebbene, stante il rigetto, nel merito, del precedenti motivi di appello,
l'ultimo motivo resta assorbito.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico di tutti gli appellanti, in via solidale, e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00
tenuto conto del petitum in monitorio, confermato dal Giudice in sentenza, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5
comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale
è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
PQM
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - definitivamente
'"in proprio e nella pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di
[...]
Controparte 4 Parte 5 ' Parte 3 Parte 4
con citazione per l'udienza del 13 luglio 2021, notificata il 29 marzo 2021
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, I Sezione Civile, n.
385/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia della Controparte_1
B) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata,
Parte 1 "in proprio e nella qualità C) condanna, in solido tra loro,
di socio accomandatario e legale rappresentante di Controparte 4
Parte 4 a pagare in[...] Parte 5 Parte 3 '
favore Controparte_2 con attribuzione all'avv. Andrea Adamo- le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere est. dr.ssa Marielda Montefusco
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1566/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Nola, I Sezione Civile, n.
385/2021 pubblicata il 26 febbraio 2021, pendente
TRA
Parte 1 (codice fiscale C.F. 1 "in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante" di [...]
con sede In Nola (Na) Cis Parte 2
Isola 2 Torre 2 Int. 211, (codice fiscale P.IVA 1 Parte 3
(codice fiscale C.F. 2
), Parte 4 ' (codice (codice fiscale fiscale C.F. 3 ) e Parte 5
), elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via C.F. 4
Carlo Poerio 89/A, presso lo studio dell'avv. Raffaele Locantore (codice
(1), che li rappresenta e difende in virtù della fiscale C.F. 5
procura in atti
-appellanti-
E
(partita iva P.IVA 2 la Controparte 1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
-appellata-
E
(codice fiscale P.IVA 3 con sede in la Controparte_2
Napoli (NA), alla Via G. Porzio, Centro Direzionale isola E/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Napoli (NA), al C.so Umberto I n. 190, presso lo Studio
), che dell'avv. Andrea Adamo (codice fiscale Codice Fiscale_6
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con decreto ingiuntivo n. 2214/2011, emesso in data 9
dicembre 2012, poi notificato il 16 gennaio- 3 febbraio- 7 febbraio 2012, su ricorso della Controparte 1 il Tribunale
di Nola nei confronti della Parte 2 Parte 2
[...] e dei fideiussori Parte 3 Parte 5 Parte 1 e
, ingiungeva il pagamento di € 17.571,40, oltre Parte 4
interessi convenzionali di mora, quale saldo del conto corrente n.
011/744-2 acceso presso la filiale della Controparte_1
in Nola, ed "ulteriori contratti bancari di apertura di credito ordinaria in conto corrente, libera disponibilità assegni versati per €
10.000,00, anticipazione bancaria di credito su fatture per € 75.000",
oltre interessi e spese di giudizio.
I.
2. Avverso tale decreto con atto di citazione notificato il 22
Parte 2 società febbraio 2012- la debitrice, "in persona del socio accomandatario" Parte 1 Pt 3 '
proponevano opposizione, ' Parte 4 e Parte 5
[...]
non constando la sussistenza dei rapporti bancari in oggetto, ma articolando i seguenti motivi:
1) eccepivano l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di
Nola, per pattuizione del foro esclusivo di Napoli;
"12) disconoscevano il contenuto degli estratti conto e tutto
quanto, da essi, attestato in ordine agli intercorsi rapporti ed alle singole voci di debito/ credito";
3) deducevano una approssimativa ricostruzione dei fatti effettuata da controparte;
4) deducevano l'inesistenza della creditoria nei termini ex adverso azionati e l'erroneità della somma ingiunta (avendo parte opposta dedotto in ricorso la sussistenza di un maggior credito di € 35.956,00
e successivamente formulato domanda per il minor importo);
4) deducevano l'unicità del conto corrente intrattenuto (risultando i conti ausiliari mere schede contabili);
5) contestavano l'aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato, non solo attraverso l'arbitraria imputazione di spese, ma anche e soprattutto anticipando e/o postecipando le date su cui
calcolare gli interessi attivi e passivi in relazione ad assegni negoziati, ai girotondi, ai bonifici ecc. " (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo);
6) deducevano l' "erroneità del saldo richiesto con il decreto opposto”.
Chiedevano pertanto procedersi al ricalcolo, previa C.T.U., del saldo in conformità con legge e contratto. La sola Parte 2
in persona del socio accomandatario proponeva
[...]
domanda riconvenzionale risarcitoria per la condotta della Banca che aveva aumentato con furberie/angherie gli interessi e le spese di gestione e aveva ingiustamente bloccato le linee di credito. A tale capo di domanda, tuttavia, la società poi rinunciava, mentre restava ferma la domanda di revoca del decreto opposto previa declaratoria d'inesistenza della pretesa creditoria.
I.
3. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo preliminarmente (con eccezione precisata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) l'inammissibilità della avendo questi rilasciato la opposizione da parte di Parte 1 I
procura al difensore solo in qualità di legale rappresentante della società
e non anche in proprio;
nel merito contestava in toto l'avverso dedotto,
evidenziando la sussistenza di adeguata prova del credito e contestando la genericità dei motivi di opposizione, concludendo per il rigetto.
I.
4. Nelle more del giudizio, si costituiva la Controparte 2
in qualità di cessionaria del credito (producendo documentazione a sostegno).
In data 8 gennaio 2016, si costituiva per parte opponente il nuovo difensore avv. Raffaele Locantore: tale costituzione veniva effettuata unicamente per la società Controparte_3
tenuto conto che (nonostante l'avvenuto rilascio della procura anche da parte dei fideiussori) l'atto di costituzione del nuovo difensore dell'8
gennaio 2016, così come i successivi atti depositati dallo stesso, note di trattazione scritta, comparsa conclusionale, risultavano depositati nell'interesse esclusivo della società Controparte 3
[...] (come emerge in maniera inequivocabile dall'intestazione dei predetti atti;
né nel corpo di tali atti difensivi, è contenuto un riferimento esplicito alla posizione dei fideiussori, tale da fare ritenere l'intestazione frutto di mero errore materiale), con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 85 c.p.c., per i fideiussori rimaneva valida la costituzione del precedente difensore avv. Malasomma. Rassegnate le conclusioni, la causa era introitata in decisione e le sole Parte 2 e Controparte_2
depositavano conclusionali e repliche. Con la sentenza n. 385/2021,
pubblicata il 26 febbraio 2021, il Tribunale di Nola così provvedeva:
"dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte 1
- rigetta l'opposizione proposta da Parte 2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè da Pt 3
[...] Parte 4 e Parte 5 ;
- per effetto delle statuizioni di cui ai punti che precedono, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da Parte 2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
condanna Parte 2 Parte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte 1 Parte 3
in solido, al pagamento delle spese di Parte 4 ed Parte 5
lite in favore di Controparte_2 che si liquidano ai sensi del D.M.
55del 2014 in euro 4.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge".
II.
1. Avverso detta sentenza- con citazione per l'udienza del 13 luglio 2021, notificata il 29 marzo 2021 - “in proprio e nella qualità di socioParte 1
accomandatario e legale rappresentante della Parte 2
Parte 5 proponevano appello
//[...] Parte 3 Parte 4 articolando i seguenti motivi di gravame:
1. "in via principale ed assorbente: mancata prova del credito per omessa tempestiva e rituale produzione degli estratti conto anteriori al
2005";
2. "in via meramente gradata: mancata prova del credito in relazione a applicazione di interessi passivi, commissioni e spese non corrispondenti alle pattuizioni contrattuali - riproposizione
(ammissibile) della difesa (eccezione in senso improprio)- violazione
- illegittimita' di modalita' di dell'art. 1284 c.c. e 1421 C.C.
applicazione di modifiche in peius - prova documentale della
-difformità rinvenibile da esame di contratti e estratti conto in atti necessità che tale esame sia svolto con ausilio di c.t.u. stante la natura tecnica dell'indagine
- sufficiente specificita' dell'eccezione anche in relazione alla deduzione di modifiche delle condizioni nell'esercizio del diritto di cui allo ius variandi - applicazione dei giorni valuta in difformita' delle disposizioni contrattuali che la prevedono";
3. "della nullita' / inesistenza della procura ad litem conferita da Parte 1 e conseguente inammissibilita' dell'opposizione"; 4.dell'erronea qualificazione della garanzia come contratto
autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione".
Pertanto chiedevano all'adita Corte di volere:
"Revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Nola n. 2214/2011 (r.g.6274/2011) e rigettare in ogni caso la domanda di cui al ricorso monitorio nei confronti di tutti gli appellanti";
-"Condannare controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio". II.2. Con comparsa di risposta all'appello dell'8 luglio 2021, si costituiva in giudizio la Controparte 2 deducendo la
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
chiedendone il rigetto. Non si costituiva, invece, la Controparte 1
[...]
II.
3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025,
celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note di trattazione in sostituzione dell'udienza, e la Corte introitava definitivamente la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte 1
non costituitasi nel presente giudizio benchè regolarmente
[...]
citata dagli appellanti, con atto di citazione notificato telematicamente il 29
marzo 2021 presso l'indirizzo PEC del difensore di primo grado.
2.Il Tribunale di Nola - dopo avere disatteso l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dagli opponenti, e dopo avere, invece,
accolto l'eccezione preliminare della banca di inammissibilità dell'opposizione proposta da in proprio (quale fideiussore della società) avendoParte 1 egli rilasciato la procura al difensore solo quale legale rappresentante della società- ha rigettato l' opposizione proposta dalla Parte 2
in persona del socio accomandatario, da Parte 1
[...]
Parte 4 e Parte 5 avverso il d.i. n. 2214/2011, Parte 3
emesso nei loro confronti su ricorso della Controparte 1 ad oggetto il pagamento della somma di € 17.571,40 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore del c.c. n. 011/744-2 acceso in data 20 maggio 2005
dalla società presso la filiale di Nola, sul quale erano concessi affidamenti bancari, conto assistito da fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data
20 maggio 2002 ( e successivi ampliamenti).
In particolare, quanto alla dedotta inammissibilità dell'opposizione
"in proprio" quale fideiussore della società, haproposta da Parte 1
osservato che:
- in data 8 gennaio 2016 per la sola società Controparte_3
si era costituito il nuovo difensore avv. Raffaele Locantore,
[...]
con conseguente permanere della validità ex art. 85 c.p.c. per i fideiussori della costituzione del precedente difensore, avv. Malasomma;
tuttavia, l'opposta banca aveva specificamente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta
"in proprio", avendo questi conferito la procura unicamente da Parte 1
Part in qualità di legale rappresentante della società e non anche in proprio, con conseguente passaggio in giudicato del decreto per mancanza di tempestiva impugnazione;
a fronte di tale contestazione, l'opponente Parte 1 non aveva fornito alcuna prova della regolarità della procura rilasciata al difensore, anzi aveva contestato in maniera del tutto generica tale circostanza nella difesa immediatamente successiva, senza prendere posizione sul contenuto e sulla ampiezza della procura ad litem. Mancando la produzione di parte opponente,
perché ritirata e non più depositata entro la scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., mancava di riflesso la procura rilasciata dagli opponenti al precedente difensore, con conseguente "impossibilità di verificare l'ampiezza del mandato in favore del precedente procuratore": di qui conferito da Parte 1
l'inammissibilità del per difetto di procura dell'opposizione a d.i. proposta da
Parte 1 "in proprio".
Quanto al merito dell'opposizione proposta dalla società e dai fideiussori ha ritenuto che la banca, parte Parte 3 Parte 4 e Parte 5
opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, nonostante la
mancanza degli estratti conto a partire dalla apertura del rapporto, avesse
assolto l'onere probatorio su di essa gravante offrendo la prova del credito azionato e della garanzia personale prestata, attraverso la produzione del contratto indicato nel ricorso n. 11/742/2 del 17 maggio 2002, sottoscritto dalla correntista con allegate condizioni economiche, delle lettere di fideiussione a firma di Parte 3 Parte 4 e Parte 5 con successivi ampliamenti, degli estratti conto e scalati del c/c a far data dal 1 gennaio 2005),
del certificato ex art. 50 TUB, il quale certificava un credito pari ad € 17.571,40
corrispondente a 5 rate insolute dell'importo di € 3.785,06 oltre interessi.
Inoltre, aggiunge, lo stesso opponente aveva dichiarato nell'atto introduttivo di avere previsto un piano di rientro per tale importo( "le parti addivennero,
quindi ai necessari chiarimenti ad "rimodulazione della complessiva vicenda" ex adeverso ventilata nei propri scritti difensivi, anche attraverso la predisposizione di un piano di rientro dello scoperto che prevedeva il versamento di importi mensili pari ad euro 3.785,06 per n. 18 rate" (cfr. pag. 3 della citata opposizione).
Viceversa, gli opponenti non avevano fornito la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui impresa.
Anzitutto, quanto agli opponenti fideiussori, il Giudice ha rilevato che,
trattandosi di garanzia autonoma, fosse ad essi preclusa la possibilità di fare valere le eccezioni dedotte in sede di opposizione afferenti la illegittima contabilizzazione di importi non dovuti, in forza di una condotta illegittima della banca, con la precisazione che sarebbe stata ammissibile invece l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust formulata sola a verbale in data 31 ottobre 2017, che comunque andava respinta perché non risulta corroborata da alcun riscontro documentale o istanza istruttoria.
Quanto alla società opponente, invece, ha ritenuto che essa non avesse dimostrato la ricorrenza di alcun fatto impeditivo o estintivo della altrui pretesa,
in quanto: l'eccezione relativa alla adozione di una condotta illegittima da parte della banca ed alla applicazione di illegittimi addebiti, risultava formulata in maniera del tutto generica ("non risultano indicati specificamente da parte dell'opponente gli illegittimi addebiti effettuati dalla banca (con particolare riferimento alla illegittima eccezione di indebito trattenimento di titoli), né vi è,
in atti, alcuna prova di tale illegittime operazioni (rilevandosi che manca in atti la produzione di parte opponente, ragion per cui non è possibile apprezzare il materiale probatorio eventualmente prodotto a sostegno dell'eccezione)"; l'eccezione di mancanza di adeguata prova del credito azionato per omessa produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del rapporto, acceso nel 2002 (estratti a far data dal 2005), era infondata perché comunque la documentazione prodotta era idonea fornire la prova del credito azionato.
-3. Con il primo motivo di appello rubricato "1 in via principale ed assorbente: mancata prova del credito per omessa tempestiva e rituale
produzione degli estratti conto anteriori al 2005" (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)- "in proprio e quale legale rappresentante della [...]Parte 1
Controparte_4 Parte 3 Parte 4 ' [...]
Pt 5 , assumono l'erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto
che la CP 1 avesse provato il suo credito nonostante l'omessa produzione degli estratti relativi ai primi quasi tre anni di rapporto
(peraltro affidato), sol perché il primo estratto presentava un saldo positivo (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
All'opposto, sostengono che la mancata produzione da parte della banca attrice degli estratti contabili iniziali, a fronte della
contestazione del saldo, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda per mancanza di prova, tanto perché nei rapporti di conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto sino alla chiusura, e dunque non avendo essa prodotto gli estratti relativi ai primi quasi tre anni, non era dato sapere come quel saldo iniziale si fosse formato a credito della CP 1
Il motivo è infondato.
3.1. Intervenuta in tale ambito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la CP_1 ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che,
pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto,
consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo estratti ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito
è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista come nel caso di specie in cui l'azione di
-
ripetizione del correntista si è contrapposta alla domanda proposta dalla banca in via monitoria - implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato,
la Suprema Corte ha ritenuto che "in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di
"dare" e "avere" fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato" (così Cass. 10/05/2022, n.14822; 05/08/2021,
n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel
caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal "saldo zero" che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere
(cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139; 19/09/2022, n.27362; 29/03/2022,
n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnale sul tema la recentissima sentenza: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)" (cfr. Cass. n. 11735/
2024).
Ed ancora: “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale" (cfr. Cass. N. 15177/ 2024
).
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che, dalla documentazione prodotta dalla banca ( contratto, estratti, sia pure incompleti, certificazione ex art. 50 TUB, atto di ricognizione del debito da parte dell'opponente), emergesse la prova del credito azionato;
quanto alla riscontrata mancanza degli estratti conti inziali del rapporto, risalenti cioè alla apertura del conto corrente (anno 2002), pur riconoscendo che si dovesse partire dal saldo zero, nella vicenda in esame, avendo agito la CP_1 per il pagamento del saldo debitore, ha considerato che il primo estratto prodotto dal creditore procedente (banca), afferente al primo trimestre del 2005, recante un saldo debitore per il cliente di € 4,35 (saldo finale del 31 marzo 2005) potesse comunque essere assimilato all'ipotesi del saldo zero, e quindi essere utilizzato per procedere alla determinazione del saldo finale.
Del resto, il Giudice ha precisato di non potere procedere nemmeno al ricalcolo del saldo iniziale, in mancanza di apposita domanda in tale senso dell'opponente che ha eccepito semplicemente la mancanza di estratti conto,
quando le preclusioni assertive e probatorie erano già maturate.
La decisione appare corretta e va confermata.
4. Con il secondo motivo di appello- rubricato “in via meramente gradata:
mancata prova del credito in relazione a applicazione di interessi passivi, commissioni e spese non corrispondenti alle pattuizioni contrattuali - riproposizione (ammissibile) della difesa (eccezione in senso improprio)- violazione dell'art. 1284 c.c. e 1421 C.C.
-
illegittimita' di modalita' di applicazione di modifiche in peius - prova documentale della difformità rinvenibile da esame di contratti e necessità che tale esame sia svolto con ausilioestratti conto in atti-
- sufficiente specificita' di c.t.u. stante la natura tecnica dell'indagine dell'eccezione anche in relazione alla deduzione di modifiche delle condizioni nell'esercizio del diritto di cui allo ius variandi – applicazione
-
dei giorni valuta in difformita' delle disposizioni contrattuali che la prevedono" (cfr. pag.
7-8 dell'atto di appello)- gli appellanti censurano la sentenza, da un lato, per l'omesso scrutinio da parte del
Giudice di primo grado della doglianza "circa la discrasia esistente tra tasso di interesse annuo concordato e tasso applicato, non avendo sul punto il Tribunale motivato in alcun modo" (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), dall'altro, per avere ritenuto che l'eccezione formulata dagli opponenti circa l'applicazione di illegittimi addebiti da parte della banca fosse generica e che comunque non fosse stata offerta alcuna prova delle illegittime operazioni.
Di contro asseriscono: di avere contestato che i tassi, le commissioni e le spese applicati ed addebitati fossero coincidenti con quelli pattuiti, che il saldo finale di conto corrente non fosse
corrispondente al credito, in relazione a quanto pattuito;
che ci fosse discrasia tra il tasso d'interesse annuo concordato e il tasso dalla prima effettivamente praticato (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Ed
aggiungono che la denunciata illegittimità "è palesemente ed oggettivamente riscontrabile confrontando semplicemente le
pattuizioni cui fa riferimento il contratto e gli addebiti per interessi di cui agli estratti conto" (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Pertanto "la contestazione e la conseguenze eccezione sono sufficientemente individuate e determinabili nel senso della illegittimità di interessi, commissioni e spese non conformi a pattuizioni scritte laddove queste prevedono tassi e numeri difformi da quelli applicati", senza
considerare che "la nullità dell'interesse ultra legale non confortato da patto scritto conforme sarebbe rilevabile d'ufficio" (cfr. pag. 10
dell'atto di appello). Di qui la imprescindibile richiesta di CTU,
disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Le deduzioni formulate dagli appellanti vanno dichiarate
inammissibili perchè difettano del predicato di specificità.
4.1. Già nel giudizio di primo grado come osservato dal
Tribunale
- l'eccezione relativa alla adozione di una condotta illegittima da parte della banca ed alla applicazione di illegittimi addebiti era stata formulata in maniera del tutto generica in quanto
"non risultano indicati specificamente, da parte dell'opponente, gli illegittimi addebiti effettuati dalla banca (con particolare riferimento alla illegittima eccezione di indebito trattenimento di titoli)", né era stata fornita in atti, alcuna prova di tale illegittime operazioni in quanto mancava la produzione di parte opponente "ragion per cui non
è stato possibile apprezzare il materiale probatorio eventualmente prodotto a sostegno dell'eccezione".
Con la proposta impugnazione, gli appellanti si solo limitati a dedurre nuovamente le medesime illegittimità, genericamente come in primo grado, senza indicare le competenze, a loro avviso,
indebitamente applicate, né contestare in modo puntuale le denunciate difformità, o le asserite variazioni in peius delle condizioni contrattuali.
A parere della Corte, anche a voler considerare queste allegazioni integrative di quelle introdotte in primo grado, comunque l'opposizione della società e dei tre fideiussori non risultava (recte risulta) sufficientemente precisa né supportata dai necessari riscontri documentali.
La domanda attorea era (è), anzitutto, carente sul piano delle allegazioni.
Infatti, quanto ai vari addebiti asseritamente illegittimi, gli odierni impugnanti nemmeno ne specificano gli importi e/o le ragioni delle pretese illegittimità, limitandosi ad eccepire genericamente la "discrasia tra tasso d'interesse annuo concordato e quello applicato", a contestare la circostanza che "i tassi, le commissioni e le spese applicati e addebitati fossero coincidenti non quelli pattuiti", "la non corrispondenza tra il saldo finale del conto e il credito in relazione a quanto pattuito".
La difesa degli opponenti, in particolare, avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto ed i profili di invalidità delle condizioni contrattuali,
individuando, in maniera specifica e precisa, le ragioni della loro inefficacia o illegittimità (indeterminabilità, violazione di legge ecc.); ed invece ha proceduto ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali la cui
-
fondatezza sarebbe rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali - ovvero a denunciare la illegittimità degli addebiti e la loro non riconducibilità agli accordi scritti, senza in alcun modo considerare,
nel concreto, l'esistenza di pattuizioni contrattuali e senza chiarire se ed in quali termini le competenze inserite nel conto corrente non trovino fondamento nelle condizioni regolatrici del conto medesimo.
Nel caso in esame le allegazioni sono, quindi, tutt'altro che chiare e determinate, e le carenze riscontrate non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata né da una perizia di parte, peraltro mai prodotta. Tutte le lacune fin qui evidenziate appaiono ancor più gravi ed insuperabili se si considera che l'onere di allegazione a carico di parte attrice era tanto più rigoroso e necessario in questa sede dal momento che parte appellante era tenuta a dimostrare pure la erroneità della decisione del primo giudice che,
come sopra esposto, aveva, appunto, evidenziato la incompletezza delle sue difese originarie.
Per quanto detto, anche sul punto la decisione va confermata. 4. Con il terzo motivo di appello
- rubricato "della nullita' /
inesistenza della procura ad litem conferita da Parte 1 e conseguente inammissibilita' dell'opposizione" (cfr. pag. 12 dell'atto di appello)- gli appellanti contestano la decisione laddove ha
dichiarato la nullità /inesistenza della procura alle liti conferita da e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.Parte 1
Tuttavia, ipotizzando che non fosse più possibile il rideposito della produzione ritirata dall'opponente in quanto smarrita, chiedono l'autorizzazione alla Corte alla ricostruzione.
Ed aggiungono che dalla stessa intestazione della opposizione era evincibile il riferimento alla costituzione dell'avv. Malasomma anche per conto di Parte 1 in proprio;
in ogni caso, il Giudice,
accertato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione avrebbe dovuto consentirne la sanatoria assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Le deduzioni esposte sono infondate.
4.1. Giova rammentare che, secondo l'opinione della Suprema Corte,
l'intestazione la dell'atto di opposizione, pur contenendo
dichiarazione del conferimento della procura alle liti, non ha un valore probatorio autonomo su tale validità. L'atto di opposizione,
come altri atti giudiziari, si basa sulla procura effettiva (da cui deriva la rappresentanza processuale), che deve essere conferita e valida
(cfr. Cass. n. 14674/2014)
o diQuanto alla ipotesi del "difetto di rappresentanza autorizzazione" di cui all'art. 182 c.p.c., va chiarito che, nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2009,
l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie
autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte,
"atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale" (cfr. Cass
Sez. U n. 37434 del 21/12/2022).
E tanto perché, in tema di difetto di rappresentanza processuale,
mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte,
l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché
sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'assenza di una valida procura alle liti, conferita al più tardi al momento della costituzione in giudizio della parte opponente,
determina l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 (cfr. Cass. n. 24212 del 4 ottobre 2018).
Da ultimo il principio espresso dalla Suprema Corte a mente del quale "Il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (cfr. Cass.
SS. UU n. 37434/2022).
4.2. Per quanto detto, a parere di chi scrive, ben ha fatto il Giudice di prime cure ha dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta da Parte 1 in proprio, non avendo questi a fronte della specifica contestazione dell'opposta né fornito prova della regolarità della procura rilasciata al difensore, né nella difesa immediatamente successiva contestato specificamente la circostanza, prendendo posizione sul contenuto e la ampiezza della procura ad litem, né prodotto la procura alle liti, di fatto con ciò impedendo la verifica circa la regolarità della costituzione.
5. Con l'ultimo motivo di appello- rubricato "dell'erronea qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello)- gli appellanti si dolgono della qualificazione operata dal Tribunale della garanzia prestata dai fideiussori, come contratto autonomo, con conseguente inammissibilità delle dedotti eccezioni di nullità relative al rapporto principale.
Ebbene, stante il rigetto, nel merito, del precedenti motivi di appello,
l'ultimo motivo resta assorbito.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico di tutti gli appellanti, in via solidale, e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00
tenuto conto del petitum in monitorio, confermato dal Giudice in sentenza, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5
comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale
è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
PQM
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - definitivamente
'"in proprio e nella pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di
[...]
Controparte 4 Parte 5 ' Parte 3 Parte 4
con citazione per l'udienza del 13 luglio 2021, notificata il 29 marzo 2021
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, I Sezione Civile, n.
385/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia della Controparte_1
B) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata,
Parte 1 "in proprio e nella qualità C) condanna, in solido tra loro,
di socio accomandatario e legale rappresentante di Controparte 4
Parte 4 a pagare in[...] Parte 5 Parte 3 '
favore Controparte_2 con attribuzione all'avv. Andrea Adamo- le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio