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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1891/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mario Marchetti, Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Marchetti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Frascino, giusta procura generale alle liti;
CONVENUTO
Con l'intervento di con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliato Controparte_2 in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Frascino, giusta procura generale alle liti;
INTERVENUTA
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale e, per quanto di sua competenza, l'Ill.mo G.I; Disattesa ogni contraria ed avversa istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare e/o pregiudiziale Dato atto che sul rapporto sottostante la pretesa creditoria azionata da controparte fondante l'azione monitoria è intervenuta, con valore di giudicato formale e sostanziale, la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 106/2011; Dichiarare ed accertare, per le motivazioni indicate in narrativa, il difetto di legittimazione attiva della nonché il difetto di titolarità del suo CP_1
1 diritto sostanziale, e in forza della predetta sentenza del Tribunale di Milano, il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra risultando quale debitore la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonchè; Rigettare CP_3
l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione, anche in diritto;
In via istruttoria Ordinare alla convenuta, , ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 C.p.c. e 119
TUB l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai contratti di finanziamento riferibile all'esponente, nonché un completo rendiconto che indichi il capitale effettivamente erogato dalla finanziaria Fiditalia alla in relazione al contratto di CP_3 finanziamento oggetto di causa con riferimento all'intero periodo di rapporto, ed altresì in originale il contratto di finanziamento;
Nel merito Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della Sig.ra mandandola Parte_1 assolta da ogni avversaria domanda e, in ogni caso;
Per le motivazioni dedotte, dichiarare invalido, inefficace, nullo, annullabile e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve la deducente alla In ogni caso Col favore CP_1 delle spese di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Comprese altresì le spese della espletata procedura di mediazione delegata obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, come previsto ex lege.
Il Procuratore di parte intervenuta ha concluso: come in comparsa di costituzione.
Motivi di fatto e di diritto quale cessionaria del credito, ha chiesto e ottenuto la emissione nei Controparte_1 confronti della sig.ra di decreto ingiuntivo per € 27.750,27, oltre Parte_1 accessori e spese, in forza del contratto di finanziamento nr. 10193011789620 avente ad oggetto il prestito di € 26.869,12 concesso da in data 14.7.2006 per il tramite CP_4 della concessionaria essendo il finanziamento finalizzato all'acquisto di un CP_3 veicolo Kia Sorento.
La sig.ra ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, invocando la Pt_1 applicazione del principio del ne bis in idem rispetto alla pronuncia resa dal Tribunale di
2 Milano nella causa promossa da nei confronti della concessionaria conclusasi CP_4 con la pronuncia della sentenza del 5.1.2011 passata in giudicato.
Ancora, la opponente ha eccepito la carenza di titolarità attiva per mancata notifica della cessione in favore di e per omessa prova della inclusione del credito Controparte_1 azionato tra quelli oggetto dell'atto di cessione dimesso.
Ha, poi, affermato che la somma finanziata era pari alla minor somma di € 22.000,00.
Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto, coincidente con la data relativa alla prima rata rimasta impagata (13.9.2010), senza che fosse intervenuto alcun valido atto interruttivo.
Va, innanzitutto, valutata la sussistenza della prova della titolarità del credito in capo alla opposta.
Va specificato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato ceduto da a in data 16.12.2012, da quest'ultima a e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 dalla stessa alla odierna opposta, la quale ha poi ceduto in corso di causa il credito alla intervenuta Controparte_2
Afferma, innanzitutto, l'opponente di non avere ricevuto la notifica dell'intervenuta cessione da a in quanto la comunicazione era stata Controparte_6 Controparte_1 inviata ad un indirizzo presso il quale la sig.ra non era più residente (doc. 8 Pt_1 della fase monitoria).
Tuttavia, essendosi trattato di una cessione in blocco, ai fini della opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, non essendo richiesta la notifica ai singoli creditori della intervenuta cessione.
La titolarità del diritto è, infatti, profilo diverso dalla opponibilità della cessione, di tal ché ogni eventuale vizio di comunicazione della successione nel diritto dal lato attivo non influirebbe in alcun modo sulla effettiva sussistenza del credito in capo alla opposta.
Parte opponente ha, poi, genericamente contestato la sussistenza della prova della titolarità del credito in capo alla società per carenze della prova Controparte_1 documentale offerta.
3 Ora, non è dato di comprendere a quale cessione (da a in CP_4 Controparte_5 data 16.12.2012, da quest'ultima a e dalla stessa alla opposta) si riferisca Controparte_6 la eccezione sollevata dalla sig.ra Pt_1
Andando a esaminare la documentazione dimessa, va detto che, oltre alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale e al contratto di cessione da a parte Controparte_6 Controparte_1 opposta ha dimesso il contratto di finanziamento e gli estratti del conto di appoggio
(docc. 3, 10, 11 e 12 della fase monitoria).
Ora, posto che la titolarità del credito può essere desunta anche da elementi presuntivi, deve ritenersi che il possesso in capo alla opposta del titolo e della documentazione bancaria a suo corredo dimostri la qualifica di creditore in capo a non Controparte_1 potendosi altrimenti spiegare la disponibilità di detta documentazione.
Con riferimento, infine, alla attuale titolarità del credito in capo a la Controparte_2 stessa può desumersi dal contegno tenuto in causa da che ha Controparte_1 espressamente riconosciuto la intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
[...]
Si tratta, a questo punto, di valutare la fondatezza della eccezione di ne bis in idem.
Sostiene parte opponente che, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n.
106/2011 passata in giudicato, l'unica obbligata nei confronti di (e dei suoi CP_4 successori a titolo particolare) sarebbe a cui è stata accordata la rivalsa nei CP_3 confronti della sig.ra Pt_1
Ancora, l'opponente afferma che, visto il lungo tempo trascorso, non può escludersi che abbia nel frattempo restituito il dovuto a . CP_3 CP_4
Infine, rileva l'opponente come la sentenza n. 106/2011 abbia indicato in € 22.000,00 (e non in € 26.000,00) il residuo da corrispondere tramite il finanziamento, con conseguente erroneità del conteggio contenuto nel ricorso monitorio.
Ritiene questo giudice che l'eccezione formulata non sia meritevole di accoglimento.
La sentenza n. 106/2011 ha quale causa petendi la convenzione di finanziamento concluso tra e e quale petitum la restituzione della somma erogata in CP_4 CP_3 forza di detta convenzione.
4 Il Tribunale di Milano ha ritenuto che non si sia attenuta alle condizioni previste CP_3 dalla convenzione di finanziamento avuto riguardo alla compilazione della richiesta di finanziamento da parte della sig.ra e ha, quindi, ritenuto sussistente un Pt_1 inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto finanziato.
Il medesimo Tribunale ha, poi, accolto la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata sig.ra quale soggetto tenuto al pagamento del prezzo della vettura Pt_1 acquistata.
Ora, appare evidente che la causa petendi e il petitum della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo siano affatto diversi: l'ingiungente, avente causa da , ha fatto CP_4 valere il contratto di finanziamento sottoscritto con la sig.ra (e non la Pt_1 convenzione di finanziamento conclusa tra e , rispetto alla quale la CP_3 CP_4 odierna opponente è soggetto terzo) e ha chiesto la condanna della ingiunta al pagamento della somma non corrisposta (e non la restituzione per inadempimento alla convenzione di finanziamento).
Non può, quindi, essere invocato nella presente sede l'istituto del de bis in idem.
Peraltro, parte convenuta ha espressamente negato di avere ricevuto alcunché da CP_3
e, al contempo, la sig.ra non ha dimostrato di avere dovuto versare una qualche Pt_1 somma a in conseguenza della esecuzione della sentenza del Tribunale di CP_3
Milano.
Passando, ora, alla eccezione di prescrizione, va detto che la prima rata del finanziamento concesso alla sig.ra scadeva il 30.6.2008 e che la opponente ha, a suo dire, Pt_1 versato regolarmente il dovuto sino a settembre 2010.
Sostiene, quindi, la opponente che il termine prescrizionale, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel settembre 2010, sia maturato prima della intervenuta notifica del decreto ingiuntivo nel 2022.
Deve, in effetti, convenirsi che la notifica della intimazione di pagamento tentata nel
2017 da non sia andata a buon fine, essendo stata effettuata presso la Controparte_1 precedente residenza della sig.ra la quale si era trasferita da circa tre mesi (doc. Pt_1
3 di parte opponente).
5 Il documento 9 della fase monitoria contiene, poi, una relata incompleta, risultando dimessa solo una facciata con l'indirizzo cancellato e la dicitura 'al mittente per compiuta giacenza'.
Deve, quindi, concludersi che la sig.ra non sia stata raggiunta nel 2017 da alcun Pt_1 atto interruttivo.
Tuutavia, la comunicazione del 2017, peraltro non ricevuta dal destinatario, non contiene alcuna declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale o di decadenza dal beneficio del termine.
Al contempo, non risulta che negli anni antecedenti sia intervenuta comunicazione della risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, di tal ché non può ritenersi che il diritto, avente ad oggetto la restituzione immediata dell'intera somma finanziata, sia sorto il 13.9.2010, così come indicato da parte opponente ai fini del decorso della prescrizione.
In applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, deve, allora, affermarsi che l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (così Cass.
4232/2023).
Il termine di prescrizione decennale non può, quindi, dirsi decorso, posto che il pagamento dell'ultima rata scadeva a luglio 2012 e la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 29.1.2022.
Un tanto rende altresì superfluo stabilire se la missiva del 22.7.2016 (doc. 6 della fase monitoria) costituisca valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'importo dovuto dalla sig.ra viste le incertezze sul quantum derivanti Pt_1 dal contenuto della sentenza del Tribunale di Milano e dalle stesse allegazioni di parte opposta, lo stesso va determinato in € 15.538,19 (cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, pagina 5).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e la sig.ra va condannata alla Pt_1 corresponsione in favore di della minor somma di € 15.538,19, oltre agli Controparte_2
6 interessi moratori pattuiti dalla cessione del credito nei confronti di al Controparte_1 saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria non espletata, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, tenuto conto della fondatezza della opposizione solamente in riferimento al quantum; il restante un 1/3 va posto a carico di parte opposta e intervenuta in base al principio della soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1891/2022 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla corresponsione nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € € 15.538,19, oltre agli interessi moratori pattuiti dalla CP_2 cessione del credito nei confronti di al saldo;
Controparte_1
- condanna e in via solidale tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione in favore di , nella misura di 1/3, delle spese di Parte_1 lite, che liquida, per l'intero, in € 830,55 per spese ed € 6.536,25 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti, nella misura di 2/3, le spese di lite come sopra liquidate.
Venezia, 17.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1891/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mario Marchetti, Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Marchetti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Frascino, giusta procura generale alle liti;
CONVENUTO
Con l'intervento di con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliato Controparte_2 in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Frascino, giusta procura generale alle liti;
INTERVENUTA
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale e, per quanto di sua competenza, l'Ill.mo G.I; Disattesa ogni contraria ed avversa istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare e/o pregiudiziale Dato atto che sul rapporto sottostante la pretesa creditoria azionata da controparte fondante l'azione monitoria è intervenuta, con valore di giudicato formale e sostanziale, la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 106/2011; Dichiarare ed accertare, per le motivazioni indicate in narrativa, il difetto di legittimazione attiva della nonché il difetto di titolarità del suo CP_1
1 diritto sostanziale, e in forza della predetta sentenza del Tribunale di Milano, il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra risultando quale debitore la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonchè; Rigettare CP_3
l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione, anche in diritto;
In via istruttoria Ordinare alla convenuta, , ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 C.p.c. e 119
TUB l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai contratti di finanziamento riferibile all'esponente, nonché un completo rendiconto che indichi il capitale effettivamente erogato dalla finanziaria Fiditalia alla in relazione al contratto di CP_3 finanziamento oggetto di causa con riferimento all'intero periodo di rapporto, ed altresì in originale il contratto di finanziamento;
Nel merito Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della Sig.ra mandandola Parte_1 assolta da ogni avversaria domanda e, in ogni caso;
Per le motivazioni dedotte, dichiarare invalido, inefficace, nullo, annullabile e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve la deducente alla In ogni caso Col favore CP_1 delle spese di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Comprese altresì le spese della espletata procedura di mediazione delegata obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, come previsto ex lege.
Il Procuratore di parte intervenuta ha concluso: come in comparsa di costituzione.
Motivi di fatto e di diritto quale cessionaria del credito, ha chiesto e ottenuto la emissione nei Controparte_1 confronti della sig.ra di decreto ingiuntivo per € 27.750,27, oltre Parte_1 accessori e spese, in forza del contratto di finanziamento nr. 10193011789620 avente ad oggetto il prestito di € 26.869,12 concesso da in data 14.7.2006 per il tramite CP_4 della concessionaria essendo il finanziamento finalizzato all'acquisto di un CP_3 veicolo Kia Sorento.
La sig.ra ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, invocando la Pt_1 applicazione del principio del ne bis in idem rispetto alla pronuncia resa dal Tribunale di
2 Milano nella causa promossa da nei confronti della concessionaria conclusasi CP_4 con la pronuncia della sentenza del 5.1.2011 passata in giudicato.
Ancora, la opponente ha eccepito la carenza di titolarità attiva per mancata notifica della cessione in favore di e per omessa prova della inclusione del credito Controparte_1 azionato tra quelli oggetto dell'atto di cessione dimesso.
Ha, poi, affermato che la somma finanziata era pari alla minor somma di € 22.000,00.
Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto, coincidente con la data relativa alla prima rata rimasta impagata (13.9.2010), senza che fosse intervenuto alcun valido atto interruttivo.
Va, innanzitutto, valutata la sussistenza della prova della titolarità del credito in capo alla opposta.
Va specificato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato ceduto da a in data 16.12.2012, da quest'ultima a e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 dalla stessa alla odierna opposta, la quale ha poi ceduto in corso di causa il credito alla intervenuta Controparte_2
Afferma, innanzitutto, l'opponente di non avere ricevuto la notifica dell'intervenuta cessione da a in quanto la comunicazione era stata Controparte_6 Controparte_1 inviata ad un indirizzo presso il quale la sig.ra non era più residente (doc. 8 Pt_1 della fase monitoria).
Tuttavia, essendosi trattato di una cessione in blocco, ai fini della opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, non essendo richiesta la notifica ai singoli creditori della intervenuta cessione.
La titolarità del diritto è, infatti, profilo diverso dalla opponibilità della cessione, di tal ché ogni eventuale vizio di comunicazione della successione nel diritto dal lato attivo non influirebbe in alcun modo sulla effettiva sussistenza del credito in capo alla opposta.
Parte opponente ha, poi, genericamente contestato la sussistenza della prova della titolarità del credito in capo alla società per carenze della prova Controparte_1 documentale offerta.
3 Ora, non è dato di comprendere a quale cessione (da a in CP_4 Controparte_5 data 16.12.2012, da quest'ultima a e dalla stessa alla opposta) si riferisca Controparte_6 la eccezione sollevata dalla sig.ra Pt_1
Andando a esaminare la documentazione dimessa, va detto che, oltre alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale e al contratto di cessione da a parte Controparte_6 Controparte_1 opposta ha dimesso il contratto di finanziamento e gli estratti del conto di appoggio
(docc. 3, 10, 11 e 12 della fase monitoria).
Ora, posto che la titolarità del credito può essere desunta anche da elementi presuntivi, deve ritenersi che il possesso in capo alla opposta del titolo e della documentazione bancaria a suo corredo dimostri la qualifica di creditore in capo a non Controparte_1 potendosi altrimenti spiegare la disponibilità di detta documentazione.
Con riferimento, infine, alla attuale titolarità del credito in capo a la Controparte_2 stessa può desumersi dal contegno tenuto in causa da che ha Controparte_1 espressamente riconosciuto la intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
[...]
Si tratta, a questo punto, di valutare la fondatezza della eccezione di ne bis in idem.
Sostiene parte opponente che, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n.
106/2011 passata in giudicato, l'unica obbligata nei confronti di (e dei suoi CP_4 successori a titolo particolare) sarebbe a cui è stata accordata la rivalsa nei CP_3 confronti della sig.ra Pt_1
Ancora, l'opponente afferma che, visto il lungo tempo trascorso, non può escludersi che abbia nel frattempo restituito il dovuto a . CP_3 CP_4
Infine, rileva l'opponente come la sentenza n. 106/2011 abbia indicato in € 22.000,00 (e non in € 26.000,00) il residuo da corrispondere tramite il finanziamento, con conseguente erroneità del conteggio contenuto nel ricorso monitorio.
Ritiene questo giudice che l'eccezione formulata non sia meritevole di accoglimento.
La sentenza n. 106/2011 ha quale causa petendi la convenzione di finanziamento concluso tra e e quale petitum la restituzione della somma erogata in CP_4 CP_3 forza di detta convenzione.
4 Il Tribunale di Milano ha ritenuto che non si sia attenuta alle condizioni previste CP_3 dalla convenzione di finanziamento avuto riguardo alla compilazione della richiesta di finanziamento da parte della sig.ra e ha, quindi, ritenuto sussistente un Pt_1 inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto finanziato.
Il medesimo Tribunale ha, poi, accolto la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata sig.ra quale soggetto tenuto al pagamento del prezzo della vettura Pt_1 acquistata.
Ora, appare evidente che la causa petendi e il petitum della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo siano affatto diversi: l'ingiungente, avente causa da , ha fatto CP_4 valere il contratto di finanziamento sottoscritto con la sig.ra (e non la Pt_1 convenzione di finanziamento conclusa tra e , rispetto alla quale la CP_3 CP_4 odierna opponente è soggetto terzo) e ha chiesto la condanna della ingiunta al pagamento della somma non corrisposta (e non la restituzione per inadempimento alla convenzione di finanziamento).
Non può, quindi, essere invocato nella presente sede l'istituto del de bis in idem.
Peraltro, parte convenuta ha espressamente negato di avere ricevuto alcunché da CP_3
e, al contempo, la sig.ra non ha dimostrato di avere dovuto versare una qualche Pt_1 somma a in conseguenza della esecuzione della sentenza del Tribunale di CP_3
Milano.
Passando, ora, alla eccezione di prescrizione, va detto che la prima rata del finanziamento concesso alla sig.ra scadeva il 30.6.2008 e che la opponente ha, a suo dire, Pt_1 versato regolarmente il dovuto sino a settembre 2010.
Sostiene, quindi, la opponente che il termine prescrizionale, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel settembre 2010, sia maturato prima della intervenuta notifica del decreto ingiuntivo nel 2022.
Deve, in effetti, convenirsi che la notifica della intimazione di pagamento tentata nel
2017 da non sia andata a buon fine, essendo stata effettuata presso la Controparte_1 precedente residenza della sig.ra la quale si era trasferita da circa tre mesi (doc. Pt_1
3 di parte opponente).
5 Il documento 9 della fase monitoria contiene, poi, una relata incompleta, risultando dimessa solo una facciata con l'indirizzo cancellato e la dicitura 'al mittente per compiuta giacenza'.
Deve, quindi, concludersi che la sig.ra non sia stata raggiunta nel 2017 da alcun Pt_1 atto interruttivo.
Tuutavia, la comunicazione del 2017, peraltro non ricevuta dal destinatario, non contiene alcuna declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale o di decadenza dal beneficio del termine.
Al contempo, non risulta che negli anni antecedenti sia intervenuta comunicazione della risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, di tal ché non può ritenersi che il diritto, avente ad oggetto la restituzione immediata dell'intera somma finanziata, sia sorto il 13.9.2010, così come indicato da parte opponente ai fini del decorso della prescrizione.
In applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, deve, allora, affermarsi che l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (così Cass.
4232/2023).
Il termine di prescrizione decennale non può, quindi, dirsi decorso, posto che il pagamento dell'ultima rata scadeva a luglio 2012 e la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 29.1.2022.
Un tanto rende altresì superfluo stabilire se la missiva del 22.7.2016 (doc. 6 della fase monitoria) costituisca valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'importo dovuto dalla sig.ra viste le incertezze sul quantum derivanti Pt_1 dal contenuto della sentenza del Tribunale di Milano e dalle stesse allegazioni di parte opposta, lo stesso va determinato in € 15.538,19 (cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, pagina 5).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e la sig.ra va condannata alla Pt_1 corresponsione in favore di della minor somma di € 15.538,19, oltre agli Controparte_2
6 interessi moratori pattuiti dalla cessione del credito nei confronti di al Controparte_1 saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria non espletata, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, tenuto conto della fondatezza della opposizione solamente in riferimento al quantum; il restante un 1/3 va posto a carico di parte opposta e intervenuta in base al principio della soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1891/2022 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla corresponsione nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € € 15.538,19, oltre agli interessi moratori pattuiti dalla CP_2 cessione del credito nei confronti di al saldo;
Controparte_1
- condanna e in via solidale tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione in favore di , nella misura di 1/3, delle spese di Parte_1 lite, che liquida, per l'intero, in € 830,55 per spese ed € 6.536,25 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti, nella misura di 2/3, le spese di lite come sopra liquidate.
Venezia, 17.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
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