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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9646/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/03/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
18/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall' avv. FAVERO LUCA con studio in PIAZZA GRECO
10, 20125 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 12/07/1996, cittadinanza domenicana, residente in [...], via
IU DI n. 24/B
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE ATTRICE
Come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice in udienza di prima comparizione sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Dall'unione di e è nato Parte_1 Controparte_1
, il 13/02/2016 ERona_1 con ricorso depositato in data 13/03/2025 la chiedeva Parte_1
l'affidamento congiunto del figlio, con collocamento prevalente presso di lei;
la regolamentazione delle visite padre-figlio; di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di euro 300 mensile, oltre il 50% delle spese extra;
AUF tutto a proprio favore, la ricorrente allegava che, a seguito della nascita del figlio, i rapporti in seno alla coppia si erano rapidamente deteriorati al punto che nell'agosto del 2026, la convivenza era cessata definitivamente e aveva fatto rientro a casa dei genitori;
a seguito della cessazione della convivenza il padre non aveva mai versato stabilmente un contributo economico, limitandosi a corrisponderle cifre irrisorie in via sporadica ed eccezionale;
il bambino non vedeva il padre a meno che non fosse la madre a portarlo presso l'abitazione della nonna paterna, il GOT all'udienza tenutasi in data 08/07/2025, impossibilitato a tentare la conciliazione vista la mancata costituzione del resistente, raccoglieva le dichiarazioni della parte ricorrente e rimetteva le parti avanti al Giudice. La ricorrente dichiara: “la convivenza tra me e è durata due anni dal CP_1
pagina 2 di 9 2014 al 2016, quando aveva già sei mesi;
poi la relazione è andata avanti altri due anni, Per_1 alternando dei periodi di convivenza, ma in modo molto discontinuo. Durante la convivenza vivevano con noi anche la madre ed il fratello di sostanzialmente io sono andata a vivere da loro. Dal CP_1
2017/2018 la nostra relazione è finita Io ora abito a Milano con un nuovo compagno, da cui ho avuto ER una figlia, che ha tre anni. Siamo in affitto ed il canone di locazione ammonta a 900 euro circa al mese, oltre alle spese condominiali. Io la scorsa settimana ho iniziato a lavorare come estetista per una sostituzione di maternità in un centro estetico a Cologno, ma non ho ancora firmato il contratto.
La paga sarà di 1.000 euro al mese per un impegno lavorativo part time di 30 ore su base turnaria: dalle 9.30 alle 16.00 oppure dalle 13.30 alle 19.30 dal martedì al sabato. Il mio compagno è elettricista: è assunto da un'azienda di contatori della luce a tempo determinato. a settembre Per_1
ER inizierà la quarta elementare di una scuola pubblica. inizierà a frequentare la scuola materna, gli orari saranno uguali: dalle 8.25 alle 16.20; chiederò però il dopo scuola fino alle 17.30 ed il costo ER sarà di 400 euro per la sola Non sono ancora riuscita ad iscrivere perché sono in Per_1 arretrato con il pagamento di 280 euro per la mensa scolastica, di cui si era fatto carico che CP_1 all'anno ammonta a 580 euro. Mi avvalgo di una baby sitter per un paio di ore il pomeriggio dal martedì al venerdì: la paghiamo 10 euro all'ora. dovrà mettere l'apparecchio, poi è previsto Per_1 un percorso all'UONPIA perché è iperattivo: siamo in lista d'attesa per la psicomotricità ma le maestre mi chiedono di intervenire con urgenza. Mi sono rivolta a per la firma dei moduli per CP_1 un professionista privato, ma lui non me li ha mai restituiti. Anche le maestre lo hanno convocato per la firma, lui ha detto che avrebbe provveduto ma poi è sparito. fa calcio in un oratorio, il cui Per_1 costo ammonta a 220 euro di iscrizione più 50 euro di abbigliamento. vede il figlio nei week CP_1 end anche dal venerdì alla domenica, ma capita anche che lo tenga per solo un paio di ore o che lo lasci da sua madre per tutto il tempo. In media, in un mese, tiene con sé il figlio durante i fine settimana un paio di volte. Durante la settimana non si vedono mai. partirà il 28 luglio per un Per_1 mese con la nonna e lo zio ed andranno a Santo Domingo. L'anno scorso è stato un paio di settimane a
Milano con il papà. A ha trascorso con il padre la settimana comprensiva del ERona_3 capodanno. Durante i ponti di aprile un paio di giorni li ha trascorsi con il padre, mentre a Pasqua è stato con me. in tutti questi anni non ha mai contribuito al mantenimento di , ma CP_1 Per_1 nell'ultimo periodo mi ha dato qualcosa: due mesi fa 100 euro per l'oratorio estivo;
il mese scorso 200 euro per le gite dell'oratorio estivo e la preiscrizione del calcio. In passato ha provveduto al pagina 3 di 9 pagamento della mensa scolastica, ma una rata non l'ha pagata;
ha pagato il calcio l'anno scorso. non so dire se lavori in regola o meno, ma so che costruisce e smonta i palchi per i concerti. CP_1
Non ho idea di quanto guadagni. Durante la convivenza ha fatto vari lavori: una cooperativa che lavorava per l' ; ha fatto il corriere per poi è stato a casa in disoccupazione. CP_2 CP_3
Continua a vivere con la madre ed il fratello in una casa di proprietà della madre che so aver finito di pagare il mutuo poco fa. La madre lavora come operai alla ed il fratello ha 16 anni ed è CP_4 studente. Come ho detto, ho difficoltà ad ottenere da le firme per necessità di : quando CP_1 Per_1 la madre ha avuto bisogno che firmasse per il passaporto per Santo Domingo, però, lo ha fatto subito.
Non si interessa con continuità della scuola di , ma quando le maestre lo hanno convocato è Per_1 andato. Non aiuta a fare i compiti, almeno è questo quello che mi riferisce il bambino. Per_1
Percepisco per il 100% dell'assegno unico, pari a 200 euro circa al mese. All'inizio con Per_1 abbiamo avuto problemi: con me era aggressivo, ma adesso è da tempo che è tranquillo e non CP_1 abbiamo più avuto problemi. Io ho la famiglia negli Stati Uniti e due anni fa non si è CP_1 presentato per il rilascio del passaporto per , nonostante avesse dichiarato il suo consenso. A Per_1 dicembre vorrei andare in Florida con il bambino, spero non mi faccia storie.”, con provvedimento 17/07/2025 il Presidente relatore fissava innanzi a se l'udienza di prima comparizione in data 18/09/2025, alla suddetta udienza fissata per la comparizione personale delle parti, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata in data 22/04/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “confermo quanto dichiarato al got. il mio lavoro come estetista non si è consolidato. Avevo da fare l'inserimento ER di e loro non mi hanno confermato il contratto. Ero in prova. Ora non sto cercando lavoro perché ho chiesto l'assegno di inclusione. La domanda è stata accolta. Ho un colloquio, il prossimo
30.9.2025. Il bambino è andato a Santo Domingo con la nonna e lo zio paterni per il mese di agosto ed
è stato bene, senza il padre. il papà lo vede come ho già detto in modo discontinuo e spesso a mia richiesta e solo se io glielo porto. Recentemente mi ha detto che non sta lavorando. Vive con la mamma nella casa dove abbiamo vissuto insieme. sa che questo giudizio è in corso ma a lui non importa nulla come mi ha detto. Mi ha anche detto che piuttosto di darmi soldi non va a lavorare. Lui credo abbia rancore nei miei confronti. Con il figlio è disinteressato, non lo chiama al telefono, lo vede due giorni al mese. E quando lo porto dalla nonna per il fine settimana il padre è in casa solo per qualche ora. pagina 4 di 9 Per mio figlio il padre è una figura importante ma certo che se ho bisogno di qualche collaborazione lui è del tutto assente. Per la psicomotricità gli ho chiesto la firma ma lui da un anno circa la nega per disinteresse. Neppure è venuto al colloquio fissato per iniziare il percorso”. Il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA DOBERDO' N. 13
MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizza il padre a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera;
il padre dovrà prelevare il figlio dalla casa materna il venerdì alle ore
18.00 e riportarlo alla stessa la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno. La metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, primo periodo del 2025 con la madre;
Pasqua alternata con la madre ed i ponti alternati con la madre.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di marzo 2025 la somma di euro 350 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
4. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre;
quindi ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati ed insisteva per l'accoglimento delle stesse;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Considerato in diritto pagina 5 di 9 Giurisdizione e legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 11119/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 co.1 essendo la legge del foro.
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Tenuto conto delle dichiarazioni della parte ricorrente, dalle quali emerge che il padre non si interessa del figlio, lo vede saltuariamente e non provvedere a lui in alcun modo, tanto da aver condotto la ricorrente a sporgere denuncia querela, poi ritirata, per il reato di cui all'art. 570 c.p., e rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio e neppure si è presentato alle udienze, il Collegio ritiene che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento a favore del figlio minore, ed anzi prospettando la minaccia di rimanere volontariamente disoccupato piuttosto che adempiere ai proprio doveri di mantenimento (“Mi ha anche detto che piuttosto di darmi soldi non va a lavorare.” cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 18/09/2025) ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alla luce delle condizioni sopra esposte, si ritiene che la domanda di affidamento esclusivo pagina 6 di 9 del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, per essersi sempre occupata del figlio con continuità e responsabilità.
Si osserva inoltre che le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, suggerendo di disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. ritenendosi la madre capace di adottare nell'interesse del minore anche le decisioni più importanti per il minore relative alla residenza abituale, salute, educazione, istruzione in autonomia, senza la partecipazione del padre.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, il Collegio ritiene che debbano proseguire con le modalità attuali e statuito con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Il padre, pertanto, viene autorizzato a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera, dovendo lui recarsi presso la casa materna per prelevare il figlio il venerdì alle ore 18.00 e per riportarlo la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena, sottolineandosi che il padre deve rimanere con il figlio e non delegare il suo accudimento ai nonni paterni. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30/04 di ogni anno;
la metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo (il primo periodo del 2025 il minore starà con la madre); la Pasqua e i ponti alternati con la madre.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha dichiarato di aver fatto richiesta per l'assegno di inclusione. Durante i mesi estivi del 2025 ha lavorato come estetista in prova, e nei primi mesi dell'anno ha lavorato come commessa in un negozio di sigarette elettroniche a Milano, con un contratto a tempo determinato part time a fronte del quale percepiva uno stipendio netto mensile di circa Euro 750,00. La ricorrente percepisce, altresì, al 100% l'Assegno Unico per il figlio minore (pari a 200 euro circa al ERona_1 mese) e al 50% per la figlia avuta dall'attuale compagno.
La situazione economica del è sconosciuta, la ha dichiarato di non CP_1 Pt_1 sapere né se il resistente sia attualmente occupato né quanto eventualmente possa guadagnare. Ha tuttavia riferito che durante la convivenza il ha fatto vari lavori: ha lavorato per una CP_1 cooperativa che lavorava per l e ha fatto il corriere per CP_2 CP_3
pagina 7 di 9 Pertanto, richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è un uomo di 29 anni e non risulta in atti alcun elemento che consenta di escludere una integra capacità lavorativa, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., considerate le esigenze del figlio e le scarse frequentazioni con il padre, ritiene il Collegio di porre a carico del padre una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di euro 350 omnia. La quantificazione onnicomprensiva è più opportuna visto che il padre è praticamente assente dalla vita del minore e ha scarsi rapporti con la madre.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA DOBERDO' N. 13 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2. Autorizza il padre a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera;
il padre dovrà prelevare il figlio dalla casa materna il venerdì alle ore 18.00 e riportarlo alla stessa la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30/4 di ogni anno.
La metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, primo periodo del 2025 con la madre;
Pasqua alternata con la madre ed i ponti alternati con la madre.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento del pagina 8 di 9 figlio minore, un assegno mensile di euro 350 omnia, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di marzo 2025, oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026.
4. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre.
5. Nulla sulle spese.
Milano, 24/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/03/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
18/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall' avv. FAVERO LUCA con studio in PIAZZA GRECO
10, 20125 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 12/07/1996, cittadinanza domenicana, residente in [...], via
IU DI n. 24/B
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE ATTRICE
Come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice in udienza di prima comparizione sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Dall'unione di e è nato Parte_1 Controparte_1
, il 13/02/2016 ERona_1 con ricorso depositato in data 13/03/2025 la chiedeva Parte_1
l'affidamento congiunto del figlio, con collocamento prevalente presso di lei;
la regolamentazione delle visite padre-figlio; di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di euro 300 mensile, oltre il 50% delle spese extra;
AUF tutto a proprio favore, la ricorrente allegava che, a seguito della nascita del figlio, i rapporti in seno alla coppia si erano rapidamente deteriorati al punto che nell'agosto del 2026, la convivenza era cessata definitivamente e aveva fatto rientro a casa dei genitori;
a seguito della cessazione della convivenza il padre non aveva mai versato stabilmente un contributo economico, limitandosi a corrisponderle cifre irrisorie in via sporadica ed eccezionale;
il bambino non vedeva il padre a meno che non fosse la madre a portarlo presso l'abitazione della nonna paterna, il GOT all'udienza tenutasi in data 08/07/2025, impossibilitato a tentare la conciliazione vista la mancata costituzione del resistente, raccoglieva le dichiarazioni della parte ricorrente e rimetteva le parti avanti al Giudice. La ricorrente dichiara: “la convivenza tra me e è durata due anni dal CP_1
pagina 2 di 9 2014 al 2016, quando aveva già sei mesi;
poi la relazione è andata avanti altri due anni, Per_1 alternando dei periodi di convivenza, ma in modo molto discontinuo. Durante la convivenza vivevano con noi anche la madre ed il fratello di sostanzialmente io sono andata a vivere da loro. Dal CP_1
2017/2018 la nostra relazione è finita Io ora abito a Milano con un nuovo compagno, da cui ho avuto ER una figlia, che ha tre anni. Siamo in affitto ed il canone di locazione ammonta a 900 euro circa al mese, oltre alle spese condominiali. Io la scorsa settimana ho iniziato a lavorare come estetista per una sostituzione di maternità in un centro estetico a Cologno, ma non ho ancora firmato il contratto.
La paga sarà di 1.000 euro al mese per un impegno lavorativo part time di 30 ore su base turnaria: dalle 9.30 alle 16.00 oppure dalle 13.30 alle 19.30 dal martedì al sabato. Il mio compagno è elettricista: è assunto da un'azienda di contatori della luce a tempo determinato. a settembre Per_1
ER inizierà la quarta elementare di una scuola pubblica. inizierà a frequentare la scuola materna, gli orari saranno uguali: dalle 8.25 alle 16.20; chiederò però il dopo scuola fino alle 17.30 ed il costo ER sarà di 400 euro per la sola Non sono ancora riuscita ad iscrivere perché sono in Per_1 arretrato con il pagamento di 280 euro per la mensa scolastica, di cui si era fatto carico che CP_1 all'anno ammonta a 580 euro. Mi avvalgo di una baby sitter per un paio di ore il pomeriggio dal martedì al venerdì: la paghiamo 10 euro all'ora. dovrà mettere l'apparecchio, poi è previsto Per_1 un percorso all'UONPIA perché è iperattivo: siamo in lista d'attesa per la psicomotricità ma le maestre mi chiedono di intervenire con urgenza. Mi sono rivolta a per la firma dei moduli per CP_1 un professionista privato, ma lui non me li ha mai restituiti. Anche le maestre lo hanno convocato per la firma, lui ha detto che avrebbe provveduto ma poi è sparito. fa calcio in un oratorio, il cui Per_1 costo ammonta a 220 euro di iscrizione più 50 euro di abbigliamento. vede il figlio nei week CP_1 end anche dal venerdì alla domenica, ma capita anche che lo tenga per solo un paio di ore o che lo lasci da sua madre per tutto il tempo. In media, in un mese, tiene con sé il figlio durante i fine settimana un paio di volte. Durante la settimana non si vedono mai. partirà il 28 luglio per un Per_1 mese con la nonna e lo zio ed andranno a Santo Domingo. L'anno scorso è stato un paio di settimane a
Milano con il papà. A ha trascorso con il padre la settimana comprensiva del ERona_3 capodanno. Durante i ponti di aprile un paio di giorni li ha trascorsi con il padre, mentre a Pasqua è stato con me. in tutti questi anni non ha mai contribuito al mantenimento di , ma CP_1 Per_1 nell'ultimo periodo mi ha dato qualcosa: due mesi fa 100 euro per l'oratorio estivo;
il mese scorso 200 euro per le gite dell'oratorio estivo e la preiscrizione del calcio. In passato ha provveduto al pagina 3 di 9 pagamento della mensa scolastica, ma una rata non l'ha pagata;
ha pagato il calcio l'anno scorso. non so dire se lavori in regola o meno, ma so che costruisce e smonta i palchi per i concerti. CP_1
Non ho idea di quanto guadagni. Durante la convivenza ha fatto vari lavori: una cooperativa che lavorava per l' ; ha fatto il corriere per poi è stato a casa in disoccupazione. CP_2 CP_3
Continua a vivere con la madre ed il fratello in una casa di proprietà della madre che so aver finito di pagare il mutuo poco fa. La madre lavora come operai alla ed il fratello ha 16 anni ed è CP_4 studente. Come ho detto, ho difficoltà ad ottenere da le firme per necessità di : quando CP_1 Per_1 la madre ha avuto bisogno che firmasse per il passaporto per Santo Domingo, però, lo ha fatto subito.
Non si interessa con continuità della scuola di , ma quando le maestre lo hanno convocato è Per_1 andato. Non aiuta a fare i compiti, almeno è questo quello che mi riferisce il bambino. Per_1
Percepisco per il 100% dell'assegno unico, pari a 200 euro circa al mese. All'inizio con Per_1 abbiamo avuto problemi: con me era aggressivo, ma adesso è da tempo che è tranquillo e non CP_1 abbiamo più avuto problemi. Io ho la famiglia negli Stati Uniti e due anni fa non si è CP_1 presentato per il rilascio del passaporto per , nonostante avesse dichiarato il suo consenso. A Per_1 dicembre vorrei andare in Florida con il bambino, spero non mi faccia storie.”, con provvedimento 17/07/2025 il Presidente relatore fissava innanzi a se l'udienza di prima comparizione in data 18/09/2025, alla suddetta udienza fissata per la comparizione personale delle parti, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata in data 22/04/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “confermo quanto dichiarato al got. il mio lavoro come estetista non si è consolidato. Avevo da fare l'inserimento ER di e loro non mi hanno confermato il contratto. Ero in prova. Ora non sto cercando lavoro perché ho chiesto l'assegno di inclusione. La domanda è stata accolta. Ho un colloquio, il prossimo
30.9.2025. Il bambino è andato a Santo Domingo con la nonna e lo zio paterni per il mese di agosto ed
è stato bene, senza il padre. il papà lo vede come ho già detto in modo discontinuo e spesso a mia richiesta e solo se io glielo porto. Recentemente mi ha detto che non sta lavorando. Vive con la mamma nella casa dove abbiamo vissuto insieme. sa che questo giudizio è in corso ma a lui non importa nulla come mi ha detto. Mi ha anche detto che piuttosto di darmi soldi non va a lavorare. Lui credo abbia rancore nei miei confronti. Con il figlio è disinteressato, non lo chiama al telefono, lo vede due giorni al mese. E quando lo porto dalla nonna per il fine settimana il padre è in casa solo per qualche ora. pagina 4 di 9 Per mio figlio il padre è una figura importante ma certo che se ho bisogno di qualche collaborazione lui è del tutto assente. Per la psicomotricità gli ho chiesto la firma ma lui da un anno circa la nega per disinteresse. Neppure è venuto al colloquio fissato per iniziare il percorso”. Il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA DOBERDO' N. 13
MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizza il padre a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera;
il padre dovrà prelevare il figlio dalla casa materna il venerdì alle ore
18.00 e riportarlo alla stessa la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno. La metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, primo periodo del 2025 con la madre;
Pasqua alternata con la madre ed i ponti alternati con la madre.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di marzo 2025 la somma di euro 350 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
4. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre;
quindi ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati ed insisteva per l'accoglimento delle stesse;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Considerato in diritto pagina 5 di 9 Giurisdizione e legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 11119/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 co.1 essendo la legge del foro.
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Tenuto conto delle dichiarazioni della parte ricorrente, dalle quali emerge che il padre non si interessa del figlio, lo vede saltuariamente e non provvedere a lui in alcun modo, tanto da aver condotto la ricorrente a sporgere denuncia querela, poi ritirata, per il reato di cui all'art. 570 c.p., e rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio e neppure si è presentato alle udienze, il Collegio ritiene che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento a favore del figlio minore, ed anzi prospettando la minaccia di rimanere volontariamente disoccupato piuttosto che adempiere ai proprio doveri di mantenimento (“Mi ha anche detto che piuttosto di darmi soldi non va a lavorare.” cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 18/09/2025) ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alla luce delle condizioni sopra esposte, si ritiene che la domanda di affidamento esclusivo pagina 6 di 9 del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, per essersi sempre occupata del figlio con continuità e responsabilità.
Si osserva inoltre che le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, suggerendo di disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. ritenendosi la madre capace di adottare nell'interesse del minore anche le decisioni più importanti per il minore relative alla residenza abituale, salute, educazione, istruzione in autonomia, senza la partecipazione del padre.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, il Collegio ritiene che debbano proseguire con le modalità attuali e statuito con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Il padre, pertanto, viene autorizzato a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera, dovendo lui recarsi presso la casa materna per prelevare il figlio il venerdì alle ore 18.00 e per riportarlo la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena, sottolineandosi che il padre deve rimanere con il figlio e non delegare il suo accudimento ai nonni paterni. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30/04 di ogni anno;
la metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo (il primo periodo del 2025 il minore starà con la madre); la Pasqua e i ponti alternati con la madre.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha dichiarato di aver fatto richiesta per l'assegno di inclusione. Durante i mesi estivi del 2025 ha lavorato come estetista in prova, e nei primi mesi dell'anno ha lavorato come commessa in un negozio di sigarette elettroniche a Milano, con un contratto a tempo determinato part time a fronte del quale percepiva uno stipendio netto mensile di circa Euro 750,00. La ricorrente percepisce, altresì, al 100% l'Assegno Unico per il figlio minore (pari a 200 euro circa al ERona_1 mese) e al 50% per la figlia avuta dall'attuale compagno.
La situazione economica del è sconosciuta, la ha dichiarato di non CP_1 Pt_1 sapere né se il resistente sia attualmente occupato né quanto eventualmente possa guadagnare. Ha tuttavia riferito che durante la convivenza il ha fatto vari lavori: ha lavorato per una CP_1 cooperativa che lavorava per l e ha fatto il corriere per CP_2 CP_3
pagina 7 di 9 Pertanto, richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è un uomo di 29 anni e non risulta in atti alcun elemento che consenta di escludere una integra capacità lavorativa, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., considerate le esigenze del figlio e le scarse frequentazioni con il padre, ritiene il Collegio di porre a carico del padre una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di euro 350 omnia. La quantificazione onnicomprensiva è più opportuna visto che il padre è praticamente assente dalla vita del minore e ha scarsi rapporti con la madre.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA DOBERDO' N. 13 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2. Autorizza il padre a vedere il figlio a fine settimana alteranti dal venerdì sera alla domenica sera;
il padre dovrà prelevare il figlio dalla casa materna il venerdì alle ore 18.00 e riportarlo alla stessa la domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena. Potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30/4 di ogni anno.
La metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, primo periodo del 2025 con la madre;
Pasqua alternata con la madre ed i ponti alternati con la madre.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento del pagina 8 di 9 figlio minore, un assegno mensile di euro 350 omnia, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di marzo 2025, oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026.
4. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre.
5. Nulla sulle spese.
Milano, 24/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
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