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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, presso il cui studio, con sede in San Salvo, alla Via San Rocco, n.24/E, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
RA (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. BITRITTO FRANCESCO, presso il cui studio, con sede in Vasto, al
P.le Smargiassi, n. 10, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
1 NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Nel corso del presente giudizio, con note depositate telematicamente in data 27/06/2024 e 03/07/2024 e sottoscritte dalle parti personalmente, i ricorrenti hanno chiesto, contestualmente alla preliminare pronuncia di separazione personale, la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti ai rapporti economici, da esse concordemente stabilite, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
2. Con sentenza parziale dell'11/11/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata,
quindi, rimessa sul ruolo del giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio,
rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b)
della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
3. All'udienza del 23/04/2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza,
instando per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione “definita con
sentenza n. 356/2024 emessa nell'ambito di questo stesso procedimento e
2 passata in giudicato” .
4. In data 25/06/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza congiunta in corso di causa.
5. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898
del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi è decorso un periodo superiore a sei mesi (trattandosi di separazione consensuale),
durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è
protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa, tanto che le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa per iscritto dalle parti di non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei
3 coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
2. Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n.898, deve essere, nella specie, pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi Parte_2
.
[...]
3. Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter recepire gli accordi intervenuti tra le parti.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
5. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
6. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH), per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda
4 congiuntamente proposta da e Parte_1 Pt_2
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
[...]
eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
, nata ad [...] il [...] e Parte_3
nato a [...] il [...], alle stesse Parte_2
condizioni della separazione definita con sentenza n. 356/2024, che qui si intendono espressamente richiamate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia
(CH), per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-
2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n.
32, parte II, serie C, anno 2022), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 26 giugno 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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