Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3072/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale sito a Palma Campania, Via Nuova Nola n. 273 .
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. GARGANI BENEDETTO (c.f. ) e dell'avv. GUIDO C.F._3
MACCARONE (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il loro studio legale sito a Roma, Viale Di Villa Grazioli n. 15 00198
APPELLATA
In punto a : Appello sentenza Giudice di Pace.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.316,35 in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.
CONCLUSIONI APPELLATA: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto dell'appellante al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire, il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi, decurtando quanto già rimborsato al cliente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con sentenza n. 346/2023 del 12/04/2023, il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato la domanda proposta da con la quale aveva chiesto la condanna di Parte_1
alla restituzione in suo favore della somma di € 1.316,35, Controparte_1
oltre interessi legali di mora, quale rimborso della quota parte dei costi del finanziamento
2 stipulato a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso, compensando le spese di lite.
Ciò sul presupposto che al rapporto intercorso tra le parti continuasse ad applicarsi il disposto dell'art. 125-sexies TUB nel testo anteriore alle modifiche apportate nel 2021 alla luce di quanto previsto dall'art. 11-octies l. 106/2021, di conversione del d.l.
73/2021, essendo il contratto di finanziamento stato stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente il 28/02/2019, con conseguente non rimborsabilità dei c.d. costi “up front” ma solo di quelli “recurring” già rimborsati in sede di anticipata estinzione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma avendo il primo giudice errato nell'applicazione della norma, atteso che l'art. 125- sexies TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 già prevedeva il diritto per il consumatore, in caso di anticipata risoluzione del contratto di finanziamento “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e dei costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, senza che il criterio di calcolo proporzionale potesse essere surrogato da un diverso metodo di calcolo predisposto dall'intermediario e senza possibilità di distinguere tra tipologia di costi rimborsabili e non rimborsabili. Ha invocato a sostegno del proprio assunto la pronuncia della Corte di
Giustizia della Comunità Europea 11/09/2019 nella causa C-383/2018 (sentenza
Lexitor) in cui si afferma che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva europea 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori (sostitutiva della precedente direttiva 87/102/CEE), applicabile alla fattispecie in esame, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring. L'appellante ha ulteriormente evidenziato che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022 aveva ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25 luglio 2021, il consumatore aveva diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring) e che a tale orientamento aveva aderito la stessa Suprema Corte con l'ordinanza n. 25997/2023.
Il ha pertanto chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e Parte_1
l'accoglimento della propria domanda con condanna di al Controparte_1
3 rimborso della quota parte di costo del finanziamento pari a € 1.316,35 e delle spese del doppio grado di giudizio. si è ritualmente costituita eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto manifestamente infondato e per difetto di specificità
e analiticità e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza nel merito con conferma della sentenza appellata, avendo il giudice di pace fatto corretta applicazione della norma ed escluso la rimborsabilità dei costi up-front relativi alle spese di intermediazione e commissioni di istruttoria, in quanto attività già compiutamente svolte. In ogni caso,
l'appellata ha ribadito tutte le difese di merito già svolte in primo grado, insistendo per il rigetto della domanda proposta.
Alla prima udienza del 29/05/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza alcuna necessità di attività istruttoria, la stessa è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 04/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei relativi termini per precisare le conclusioni, depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ritualmente svolte dalle parti.
L'appello è fondato e va accolto.
Il Giudice di pace ha respinto la domanda formulata in primo grado dal – tesa Parte_1
ad ottenere il rimborso di tutti i costi del credito per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, avendo il finanziatore rimborsato solo alcune voci – rilevando che il contratto intercorso tra le parti era stato stipulato in data 22/12/2014 ed estinto il 28/02/2019, e che allo stesso doveva, pertanto, applicarsi l'art. 125-sexies TUB nel testo all'epoca vigente, prima delle modifiche apportate nel 2021. L'art. 11-octies, co. 2, L. 106/2021 di conversione del DL 73/2021, aveva infatti precisato che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto continuavano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contemplate dalle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, in vigore alla data della sottoscrizione del detto contratto. Ha aggiunto il giudice di pace che la Banca
d'Italia era stata “estremamente chiara circa le modalità di restituzione degli importi non ancora maturati riguardo i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, o fattispecie assimilata, qualificando anche in maniera chiara e dettagliata gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che nel caso si verifichi detta circostanza dovranno essere restituiti dal finanziatore o da
4 terzi al consumatore. Detto istituto, in particolare, distingue tra costi “up front” e “recurring”, i primi inerenti le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, precisando che solo gli ultimi saranno rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata”.
Tale motivazione non può essere condivisa.
Prima di entrare nel merito della questione, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro in maniera del tutto generica, dalla convenuta-appellata.
Il contratto di finanziamento è stato estinto nel febbraio 2019, recando il conteggio di estinzione la data del 20/02/2019. L'atto di citazione in primo grado, con richiesta di rimborso, è stato notificato il 21/10/2022. Nessuna prescrizione è pertanto maturata.
Risulta, inoltre, del tutto inconferente l'obiezione dell'appellata sul fatto che nel caso de quo, vertendosi in ambito di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, troverebbe applicazione l'art.
6-bis d.p.r. 180/1950 e non l'art. 125-sexies TUB.
Il d.p.r. 180/1950 si limita a dettare disposizioni specifiche in caso di finanziamenti con cessione del quinto di stipendio o pensioni senza tuttavia apportare alcuna deroga alle disposizioni generali previste dal TUB che il citato art.
6-bis specificamente richiama, prevedendo che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
d.lgs. 385/1993” tra le quali vi è proprio l'art. 125-sexies che disciplina il rimborso anticipato del finanziamento. Né il comma 3, alla lett. b) prevede alcuna disposizione contraria. In esso si prevede che la Banca d'Italia definisce, ai sensi del d.lgs. 385/1993, le
“disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.
In particolare, tali disposizioni sono volte a: (…) b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. Ebbene tale norma non esclude affatto la rimborsabilità di alcune voci in caso di anticipato recesso né esclude che a tale fattispecie di finanziamento siano applicabili i principi esposti nella nota pronuncia “Lexitor” emessa nel 2019 dalla Corte europea.
5 Va inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, il non ha mai chiesto di applicare al suo rapporto contrattuale il disposto Parte_1
dell'art. 125-sexies TUB come modificato dalla l. 106/2021, di conversione del d.l.
73/2021, bensì il testo della norma vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, come introdotto dalla l. 141/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48/CE e della l. 88/2009, che già prevedeva il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento e di ottenere, in tal caso, “la riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, salvo invocarne un'interpretazione conforme a quella comunitaria e in particolare alla decisione della Corte di Giustizia (sentenza 11/09/2019 resa nella causa C-383/18) che ha escluso ogni distinzione, nella rimborsabilità dei costi, tra quelli c.d recurrinig e quelli up-front.
Gli assunti dell'appellante meritano condivisione.
Pur partendo dal dato testuale dell'art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (2014) e di estinzione anticipata del rapporto (2019), non può infatti non tenersi conto, nell'interpretare tale disposizione, del principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor del 2019, come chiarito anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 263/2022.
In sede di rinvio pregiudiziale rispetto all'interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE che stabilisce che il “consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” (laddove per costo totale del credito, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. g), si intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”), la Corte di Giustizia europea, con la pronuncia
11/09/2019 nella causa C-383/18, ha chiarito che tale disposizione va intesa nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
6 anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. In considerazione del fatto che il riferimento alla riduzione dei costi nella citata disposizione si prestava – nelle varie versioni linguistiche – a essere riferito tanto ai soli costi “che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto”, quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare “in proporzione alla durata residua del contratto”, la Corte di giustizia ha superato tale incertezza interpretativa valorizzando l'espressione “riduzione del costo totale del credito”, rilevando che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”.
Una tale interpretazione, secondo la Corte di Giustizia, non penalizza in maniera sproporzionata i concedenti il credito, ai quali la direttiva ha riconosciuto “il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, lasciando liberi gli Stati membri “di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”, conservando inoltre il creditore il vantaggio di ottenere anticipatamente la somma prestata e di concludere nuovi contratti con ulteriori guadagni e benefici per il mercato.
L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è stato dunque interpretato partendo dal dato testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore – che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza – in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
Alla luce di tale pronuncia interpretativa, i cui effetti non sono stati limitati (potendo solo la Corte di Giustizia, nell'ambito della pronuncia interpretativa, prevedere l'eventuale modulazione degli effetti temporali), l'art. 125-sexies, co. 1, TUB nel testo vigente prima del 2021, pur presentando una lieve differenza lessicale rispetto al testo italiano dell'art. 16, par. 1, direttiva 2008/48, è stato interpretato in senso conforme alla sentenza Lexitor, ritenendosi non ostativa l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione.
7 In sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021, la legge n. 106 del 2021 ha introdotto l'art. 11-octies, il cui comma 1, lett. c), ha modificato il testo dell'art. 125-sexies TUB, riformulandolo in maniera conforme alla pronuncia comunitaria. In particolare, è stato previsto che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Sono stati inoltre aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito, lasciando immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5.
Il comma 2 dell'art. 11-octies, ha inoltre introdotto la previsione secondo cui l'art. 125- sexies TUB, come sostituito dal comma 1, lett. c), si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Il recepimento normativo dei principi esposti nella sentenza Lexitor nel nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB, in vigore dal 2021, non legittima tuttavia un'interpretazione del precedente testo normativo in contrasto con tali principi, ai quali, i giudici italiani, in virtù dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, devono attenersi, come ripetutamente ribadito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 67 e n. 54 del 2022; ex multis sentenze n. 227/ 2010, n. 285/1993, n. 389/1989; ordinanza n. 255/ 1999).
Con la pronuncia n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che “la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor” e che, anzi, “il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a
8 consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale”.
L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB, nel testo vigente prima delle modifiche del
2021, in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è, dunque, ritenuta doverosa dalla Corte Costituzionale (cfr. punto 12.4 della sentenza in cui si afferma “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-
122/17, David Smith, punto 40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile 2016, in causa
C-441/14, Dansk Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento […] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C154/15, C307/15 eC308/15, EZ JO e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13)”).
Nello stesso senso si è, d'altra parte, pronunciata anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25977/2023, riferita peraltro ad un contratto di finanziamento stipulato ancor prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria. In tale pronuncia si è affermato che “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il
9 finanziamento”, aggiungendo che è “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, fatto propri i principi affermati dalla sentenza
Lexitor, che ha ritenuto addirittura applicabili anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'originario art. 125-sexies del TUB, sul presupposto che “il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive
Europee”, e che la diversa interpretazione sostenuta dal giudice di merito “confligge con
l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto”, e ravvisando tale finalità anche “nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
In tale pronuncia, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea secondo la quale
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”, si rileva che la Corte di
Giustizia, nella sentenza Lexitor, afferma “che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”; interpretazione che la Suprema Corte ritiene “certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo
10 totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta fondata la richiesta del formulata Parte_1
sulla base del testo dell'art. 125-sexies TUB applicabile ratione temporis al contratto de quo
(concluso prima del luglio 2021, e precisamente in data 22/12/2014), di ottenere la restituzione “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e dunque, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo il criterio del pro rata temporis, anche dei costi c.d. upfront non rimborsati dalla banca in sede di estinzione, pari a € 1.316,35, vale a dire i costi di cui di cui ai punti a) e c), pari rispettivamente a € 812,16 quali commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse spese di istruttoria, in qualità di mandataria del finanziatore e € 1.382,40 quale provvigione dell'intermediario del credito, tenuto conto che rispetto alla durata originaria del rimborso in 120 rate, l'estinzione è avvenuta dopo il pagamento della rata n. 48, residuando 72 rate.
Non meritano condivisione le obiezioni sollevate da sulla Controparte_1
pretesa inapplicabilità dei principi dalla sentenza Lexitor al caso in esame, riguardante finanziamento con cessione del quinto dello stipendio regolato dall'art 6-bis d.p.r.
180/1950 e non l'art. 125-sexies TUB per i motivi già sopra esposti, né sull'asserito overruling rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa C-555/21, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, riferita ad una diversa direttiva e in cui non vi è alcuna smentita o superamento della sentenza Lexitor.
Va, infine, esclusa rilevanza al fatto che il , sulla cui qualità di consumatore Parte_1
non vi è alcuna contestazione, avesse sottoscritto l'informativa precontrattuale allegata al contratto di finanziamento in cui veniva indicato che in caso di rimborso anticipato non sarebbero stati restituiti gli oneri di cui alle lett. a), c) e d) ma solo le spese di cui ai punti b, e) e f) oltre alla quota di interessi.
Tale disposizione, essendo contraria al contenuto dell'art. 125-sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e determinando un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, rendendo più gravoso il recesso anticipato al consumatore a fronte del vantaggio conseguito dall'investitore nel rientrare nella disponibilità anticipata della somma, risulta nulla ed inapplicabile al consumatore, a nulla
11 rilevando la doppia sottoscrizione, con conseguente diritto per il consumatore di ottenere il rimborso, pro quota, in base al criterio del pro-rata temporis, di tutti i costi del finanziamento, senza distinzione tra quelli c.d. up-front e recurring, in applicazione della previsione dell'art. 125-sexies TUB interpretato in conformità alla sentenza Lexitor.
Priva di pregio è anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione in ordine alla restituzione della quota parte di costi riferiti all'attività di intermediazione che sarebbe da far valere nei confronti dell'intermediario Power Service S.r.l.
L'unica controparte contrattuale del consumatore è il finanziatore nei cui confronti viene esercitato il diritto di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con riduzione dei costi del credito, tra i quali rientra anche il costo dell'intermediazione, a nulla rilevando che tale importo, trattenuto sulla somma finanziata, sia stato poi versato ad altro soggetto, nei confronti del quale il finanziatore ben potrà agire in via di regresso o far valere la surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c.
In accoglimento dell'appello, e previa riforma della sentenza del Giudice di pace,
va condannata a rimborsare al anche la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.316,35 pari alla quota parte dei costi di finanziamento per le 72 rate mancanti a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, non rimborsate nel conteggio finale di estinzione.
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali ex 1284, co. 1, c.c. dalla data di insorgenza dell'obbligo restitutorio, coincidente con l'estinzione anticipata del finanziamento (28/02/2019) e fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, per un importo di € 17,42. Sulla complessiva somma di € 1.333,77 vanno poi riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (22/06/2022) fino al saldo.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto di parametri prossimi ai minimi, stante la semplicità delle questioni e l'assenza di qualsiasi istruttoria, oltre che delle ripetitività degli atti conclusionali rispetto a quelli introduttivi, con distrazione in favore dell'antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, quale
12 giudice d'appello, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto notificato il 10/11/2023 nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza n. 346/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì il
[...]
12/04/2023, così provvede: previa integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da e condanna a Parte_1 Controparte_1
corrispondere al la somma di € 1.333,77, già comprensiva degli interessi Parte_1
legali dalla data di recesso fino a quella della proposizione della domanda giudiziale, oltre agli interessi legali ex 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese Controparte_1
sostenute dal per i due gradi di giudizio che si liquidano in € Parte_1
299,00 per spese di c.u. e marca e in € 1.550,00 per compenso professionale (di cui €
650,00 per il primo grado e € 900,00 per il presente appello), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Forlì, lì 27/12/2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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