TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 509 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monopoli come da mandato Parte_1 in atti,
- ricorrente – contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Brigante Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.7.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.2.2025 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in Brindisi l'8.9.2007 con;
2) dall'unione è nato il figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
3) il rapporto di coppia era naufragato a causa della violazione, da parte della resistente, dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dalla , con addebito a quest'ultima, e che gli fosse assegnata la CP_1 casa coniugale, con obbligo della resistente di contribuire al pagamento del 50% della relativa rata di mutuo.
Fissata l'udienza di comparizione, si è costituita la quale non si è opposta alla Controparte_1 domanda di separazione ma ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale ed il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 10.7.2024, in assenza di provvedimenti provvisori da adottare, le parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale.
MOTIIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia di separazione personale deve essere accolta.
In particolare, si rileva che non sono emerse possibilità di riconciliazione tra le parti e che tra le medesime risulta essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che è necessaria per la convivenza coniugale e familiare.
La decisione sulle ulteriori domande potrà essere assunta soltanto con la sentenza definitiva, sicché per tali aspetti e su tutte le restanti questioni la causa dovrà continuare, come disposto con separata ordinanza.
Il regolamento delle spese di lite viene differito alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 21.2.2025 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei predetti coniugi, il cui matrimonio, contratto in Brindisi in data 8.9.2007, è stato trascritto negli atti dello stato civile di quel comune atto n. 239, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere perché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 15.9.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 509 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monopoli come da mandato Parte_1 in atti,
- ricorrente – contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Brigante Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.7.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.2.2025 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in Brindisi l'8.9.2007 con;
2) dall'unione è nato il figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
3) il rapporto di coppia era naufragato a causa della violazione, da parte della resistente, dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dalla , con addebito a quest'ultima, e che gli fosse assegnata la CP_1 casa coniugale, con obbligo della resistente di contribuire al pagamento del 50% della relativa rata di mutuo.
Fissata l'udienza di comparizione, si è costituita la quale non si è opposta alla Controparte_1 domanda di separazione ma ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale ed il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 10.7.2024, in assenza di provvedimenti provvisori da adottare, le parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale.
MOTIIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia di separazione personale deve essere accolta.
In particolare, si rileva che non sono emerse possibilità di riconciliazione tra le parti e che tra le medesime risulta essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che è necessaria per la convivenza coniugale e familiare.
La decisione sulle ulteriori domande potrà essere assunta soltanto con la sentenza definitiva, sicché per tali aspetti e su tutte le restanti questioni la causa dovrà continuare, come disposto con separata ordinanza.
Il regolamento delle spese di lite viene differito alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 21.2.2025 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei predetti coniugi, il cui matrimonio, contratto in Brindisi in data 8.9.2007, è stato trascritto negli atti dello stato civile di quel comune atto n. 239, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere perché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 15.9.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro