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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte depositate ai sensi degli art. 127ter e 128 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2119/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 29 giugno Parte_1 C.F._1
1987 e (C.F. ) nato a [...] l'11 Parte_2 C.F._2 giugno 1958, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Inglima
Vincenzo ; Email_1
– opponenti –
E
C.F./P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e CP_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
; Email_2 Email_3
-opposta-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2021.
****
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 303/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 303/2021;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2021 del
[...]
Tribunale di Termini Imerese con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 24.669,20 per il mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 2009416, sottoscritto con Unicredit s.p.a. il 19 gennaio 2011.
Gli opponenti, premettendo che il contratto di finanziamento era stato stipulato per l'importo di € 26.669,20, hanno rappresentato di non poter provvedere al pagamento del debito a causa delle rispettive situazioni economiche, manifestando la propria disponibilità ad un accordo transattivo con pagamento di € 100,00 mensili.
Hanno contestato la mancanza dell'originale del contratto di finanziamento e la produzione della sola copia dell'estratto conto.
Pertanto, hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
303/2021, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2021 si è costituita parte opposta deducendo la genericità dei motivi di opposizione nonché la mancata contestazione del debito da parte degli opponenti;
ha rappresentato di aver
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
depositato copia del contratto di finanziamento già in fase monitoria e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice per ragioni d'ufficio, è stata posta in decisione in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Va, preliminarmente, dato atto che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria verte sul debito derivante dal mancato pagamento dei ratei di un contratto di finanziamento per l'importo di €
24.669,20.
Nella specie, per un verso, parte creditrice ha depositato in giudizio il contratto debitamente sottoscritto e il saldaconto;
per altro, parte opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto né ha offerto elementi specifici e circostanziati idonei a confutare l'esattezza del credito, deducendo, di contro, di aver versato anche le prime rate e non svolgendo - in seguito alla costituzione di parte opposta - alcuna attività difensiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le ulteriori doglianze degli opponenti, relative alla sopravvenuta difficoltà economica e alla mancata attivazione della polizza assicurativa, non incidono sulla validità né sull'esigibilità dell'obbligazione di cui è stato chiesto l'adempimento.
Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., le sopravvenute difficoltà economiche del debitore non escludono la responsabilità per inadempimento, costituendo eventi rientranti nella normale sfera di rischio del debitore e non potendo integrare causa di impossibilità della prestazione.
Quanto, invece, alla polizza assicurativa collegata al contratto, la doglianza – comunque riferita a un diverso rapporto negoziale - appare generica e sfornita di riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del vulnus assertivo e probatorio degli opponenti, la presente opposizione non merita accoglimento e, conseguentemente, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 303/2021 di questo
Tribunale.
***
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012) come successivamente modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate.
***
Termini Imerese, 11 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte depositate ai sensi degli art. 127ter e 128 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2119/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 29 giugno Parte_1 C.F._1
1987 e (C.F. ) nato a [...] l'11 Parte_2 C.F._2 giugno 1958, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Inglima
Vincenzo ; Email_1
– opponenti –
E
C.F./P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e CP_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
; Email_2 Email_3
-opposta-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2021.
****
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 303/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 303/2021;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2021 del
[...]
Tribunale di Termini Imerese con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 24.669,20 per il mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 2009416, sottoscritto con Unicredit s.p.a. il 19 gennaio 2011.
Gli opponenti, premettendo che il contratto di finanziamento era stato stipulato per l'importo di € 26.669,20, hanno rappresentato di non poter provvedere al pagamento del debito a causa delle rispettive situazioni economiche, manifestando la propria disponibilità ad un accordo transattivo con pagamento di € 100,00 mensili.
Hanno contestato la mancanza dell'originale del contratto di finanziamento e la produzione della sola copia dell'estratto conto.
Pertanto, hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
303/2021, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2021 si è costituita parte opposta deducendo la genericità dei motivi di opposizione nonché la mancata contestazione del debito da parte degli opponenti;
ha rappresentato di aver
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
depositato copia del contratto di finanziamento già in fase monitoria e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice per ragioni d'ufficio, è stata posta in decisione in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Va, preliminarmente, dato atto che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria verte sul debito derivante dal mancato pagamento dei ratei di un contratto di finanziamento per l'importo di €
24.669,20.
Nella specie, per un verso, parte creditrice ha depositato in giudizio il contratto debitamente sottoscritto e il saldaconto;
per altro, parte opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto né ha offerto elementi specifici e circostanziati idonei a confutare l'esattezza del credito, deducendo, di contro, di aver versato anche le prime rate e non svolgendo - in seguito alla costituzione di parte opposta - alcuna attività difensiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le ulteriori doglianze degli opponenti, relative alla sopravvenuta difficoltà economica e alla mancata attivazione della polizza assicurativa, non incidono sulla validità né sull'esigibilità dell'obbligazione di cui è stato chiesto l'adempimento.
Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., le sopravvenute difficoltà economiche del debitore non escludono la responsabilità per inadempimento, costituendo eventi rientranti nella normale sfera di rischio del debitore e non potendo integrare causa di impossibilità della prestazione.
Quanto, invece, alla polizza assicurativa collegata al contratto, la doglianza – comunque riferita a un diverso rapporto negoziale - appare generica e sfornita di riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del vulnus assertivo e probatorio degli opponenti, la presente opposizione non merita accoglimento e, conseguentemente, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 303/2021 di questo
Tribunale.
***
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012) come successivamente modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate.
***
Termini Imerese, 11 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile