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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 975 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Carosi per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Pierantozzi per C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE –
pagina 1 di 9 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 23866/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 26.6.2024 e pubblicata il 5.9.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“
1. Piaccia all'On.le Corte D'Appello adita respingere l'appello interposto dai sigg.ri
e in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la CP_1 CP_2 sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di appello”. 2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 23866/2024 del 05.09.2024 (R.G. n. 18711/2022) adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. - condannare i sigg.ri e al pagamento delle spese, diritti e CP_2 CP_1 onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, primo grado, secondo grado e giudizio di cassazione, compreso il presente giudizio di rinvio”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Piaccia all'Adita Ecc.ma Corte adita riformare e/o annullare la Sentenza n. 54/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno – Giudice: Dott. R. Agostini - emessa il 12.01.2018 e pubblicata il 12.01.2018, a conclusione del Giudizio n. 669/2012 R.G. e rigettare l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 78/12 del Tribunale di Ascoli Piceno, presentata dal sig. , condannando lo stesso a Parte_1 rifondere a e e ingiunte, detratto quanto CP_1 CP_2 già versato pari ad euro 21.737,42, oltre interessi successivi sino al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA anche del terzo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
ha proposto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 78/2012, emesso su ricorso di e CP_1
e recante l'ingiunzione al primo di pagare ai ricorrenti la complessiva CP_2
pagina 2 di 9 somma pari ad € 99.783,10, oltre agli interessi convenzionali come pattuiti nella scrittura privata del 13.12.2001 dal 01.12.2012 fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali.
Con sentenza n. 54 del 12.1.2018, in accoglimento dell'opposizione, il Tribunale ha ricondotto il rapporto tra le parti allo schema del contratto di mutuo e, avuto riguardo al tasso soglia stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro ratione temporis vigente per tale categoria di operazioni, ha accertato l'usurarietà del tasso di interessi del 10% convenuto tra le parti con la citata scrittura;
detratti i pagamenti documentati in atti, ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l'opponente al pagamento del residuo importo pari ad € 907,49
a titolo di sorte capitale, condannando altresì parte opposta alla restituzione delle cambiali consegnate in garanzia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e CP_1 CP_2 prospettando un unico articolato motivo con il quale hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1813 c.c. e delle norme che consentono di individuare il tasso usurario. si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 628 pubblicata il 19.05.2022, in accoglimento dell'appello, questa Corte ha negato la riconducibilità del rapporto dedotto in giudizio alle categorie ministeriali del credito personale e del mutuo ed ha affermato invece l'ascrivibilità dello stesso alla categoria residuale denominata “altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine”, escludendo così l'usurarietà del tasso di interesse convenuto tra le parti, nonché la ricorrenza dei presupposti per ravvisare l'usura soggettiva;
pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, i giudici di secondo grado hanno condannato a pagare ad Parte_1 CP_1
e la somma pari ad € 99.783,10, dalla quale dev'essere
[...] CP_2 detratto l'importo pari ad € 21.737,42, oltre agli interessi convenzionali dal
01.12.2012 al saldo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 censurando la qualificazione del contratto operata dal giudice di secondo grado,
pagina 3 di 9 sostenendone la non sussumibilità nella categoria residuale degli “altri finanziamenti” e prospettandone la riconducibilità a quella del mutuo.
e si sono costituiti anche in tale sede, chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto del ricorso avversario.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando l'esistenza di un vizio nella motivazione della sentenza impugnata laddove, ai fini della sussunzione del rapporto nelle categorie ministeriali, il giudice a quo aveva omesso di considerare, da un lato, che il prestito per cui è causa non fosse chirografario, bensì sostenuto da garanzie personali (cambiali) e, dall'altro, aveva erroneamente trascurato il riferimento letterale operato dalle categorie ministeriali residuali, relative ai c.d. “altri finanziamenti”, alla necessaria presenza nell'operazione delle banche o di altri intermediari non bancari.
I giudici di legittimità hanno quindi evidenziato che, nella qualificazione del rapporto contrattuale secondo le categorie civilistiche tradizionali, occorre analizzare i contenuti contrattuali alla luce dei parametri menzionati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, al fine di individuare gli elementi di omogeneità più prossimi tra la scrittura privata controversa e una delle categorie ministeriali di riferimento: hanno pertanto cassato la pronuncia sotto tale profilo, rinviando il giudizio a questa Corte anche per la regolazione delle spese. riassume il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Parte_1 proposto da e e la conferma della sentenza di primo CP_1 CP_2 grado.
Costituendosi nel presente giudizio, e chiedono invece CP_1 CP_2
l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la sola qualificazione del rapporto contrattuale controverso alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, operazione dirimente al fine di individuare, tra le categorie contemplate dal decreto del
Ministero del Tesoro ratione temporis applicabile (DM 21.09.2001, relativo al trimestre Ottobre-Dicembre 2001, cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione), quella cui ricondurre il rapporto intercorso tra le parti e così determinare il tasso-soglia di riferimento per la valutazione di usurarietà degli interessi.
Come chiarito dai giudici di legittimità nell'ordinanza di rinvio, “è da ritenere che, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con Decreto Ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete debba procedere a individuare
i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996
(natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) apprezzando, in particolare, quelli tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino
l'inclusione del prestito preso in esame in questa o quella classe di operazioni” (cfr. anche Cass. sez. prima, sentenza n. 22380 del
06/09/2019, citata nell'ordinanza di rinvio).
Stante la peculiare natura del presente giudizio, ai fini dell'operazione interpretativa richiesta a questa Corte assumono valore vincolante le statuizioni contenute nell'ordinanza di rinvio, con cui la Corte di Cassazione ha assegnato preminente rilievo, tra i criteri ermeneutici richiamati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, ai seguenti: “la natura del prestito (si tratta di un negozio tra privati, non tra professionisti quali banche o intermediari non bancari, rispetto al quale dovrebbe essere chiarita l'eventuale funzione pagina 5 di 9 di scopo del finanziamento tale da integrare la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa), nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali (cambiali)”.
Esaminato il contenuto della scrittura privata per cui è causa (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione), il rapporto contrattuale controverso risulta riconducibile allo schema del mutuo.
Da tale documento si ricava infatti che gli odierni convenuti in riassunzione hanno consegnato una somma di denaro all' il quale per contro Parte_1 si è obbligato a corrispondere ai medesimi gli interessi con cadenza annuale nella misura pattuita del 10% e a restituire loro il capitale al termine del rapporto.
Né dalle allegazioni delle parti, né dalle risultanze istruttorie emergono elementi tali da chiarire lo scopo del finanziamento e da integrare così la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa.
Da un lato, tale rilievo depone per la piena coincidenza tra la finalità pratica perseguita dalle parti e la causa tipica del mutuo feneratizio, consistente nel far conseguire al mutuatario la disponibilità di una somma di denaro dietro corresponsione degli interessi, con l'obbligo in capo a questo di restituirla al mutuante.
D'altro canto, l'assenza di pattuizioni circa la destinazione della somma erogata, l'entità della stessa e soprattutto la qualità di soggetti privati ascrivibile ai finanziatori non consentono di assimilare il rapporto contrattuale di specie alla categoria ministeriale dei “crediti personali e altri finanziamenti effettuati alle famiglie dalle banche”.
Come rilevato nell'ordinanza di rinvio, infatti, nel descrivere la categoria in questione il decreto ministeriale fa espresso riferimento alla qualità del finanziatore, richiedendo che si tratti di un istituto di credito;
al contempo, nel circoscriverne l'oggetto, le istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella
G.U. n. 195 del 23.8.2001 (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183,
pagina 6 di 9 sesto comma, n. 1 c.p.c. degli odierni convenuti in riassunzione) menzionano i prestiti nei quali la finalità, che dev'essere comunicata al finanziatore, consiste nel sovvenzionare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente, scopo come detto non individuabile nella fattispecie.
Tanto precisato, occorre verificare se, nonostante la natura del rapporto conduca a sussumerlo nella categoria ministeriale relativa ai mutui,
l'applicazione degli altri criteri legali giustifichi una diversa conclusione.
Occorre quindi ricordare che, in base alle citate istruzioni della Banca
d'Italia, rientrano nella categoria dei mutui “i finanziamenti oltre il breve termine che:
a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (..) le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito
(…)”.
Il prestito per cui è causa non ha la forma tecnica né del conto corrente né, per quanto sopra esposto, del prestito personale;
il capitale è stato infatti erogato in un'unica soluzione con previsione del suo integrale rimborso solo al termine del rapporto, mentre è stata concordata la corresponsione degli interessi mediante rate annuali.
D'altra parte, il prestito non è assistito neppure parzialmente da una garanzia reale, bensì da cambiali.
Alla luce dei criteri di cui all'art. 2, comma 2 della l. n. 108 del 1996, tale elemento di discontinuità non assume rilevanza tale da fondare la sussunzione del rapporto contrattuale nell'alveo di una categoria ministeriale diversa da quella relativa ai mutui.
pagina 7 di 9 Da un lato, non può revocarsi in dubbio che l'erogazione della somma in un'unica soluzione, il rimborso del capitale solo al momento dello scioglimento del rapporto e la corresponsione annuale degli interessi convenzionali costituiscano elementi idonei ad elevare il rischio insito nell'operazione; dall'altro, tale rischio risulta controbilanciato dal rilascio di cambiali a titolo di garanzia per un importo corrispondente alla somma erogata ed anche dalla facoltà per i creditori di risolvere il rapporto mediante un semplice avviso scritto con un preavviso di tre mesi, con la conseguente facoltà di chiedere in qualsiasi momento la restituzione della somma mutuata e, in caso d'inadempimento, di agire in via esecutiva in forza delle cambiali.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e rilevata la qualità di soggetti privati in capo ai finanziatori, va altresì esclusa la sussumibilità del rapporto contrattuale in esame nella categoria residuale degli “altri finanziamenti a breve e a medio-lungo termine”: infatti, come evidenziato nell'ordinanza di rinvio, il decreto ministeriale fa espresso riferimento sul punto alla qualità del finanziatore, richiedendo che si tratti di intermediari non bancari.
Non può neppure sostenersi la riconducibilità del rapporto ad una delle altre categorie ministeriali (aperture di credito in conto corrente;
anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche;
factoring; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
leasing; credito finalizzato all'acquisto rateale), le quali appaiono all'evidenza eterogenee per struttura rispetto all'operazione creditizia di specie.
La scrittura privata stipulata tra le parti, in conclusione, dev'essere qualificata come un contratto di mutuo, con il conseguente accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse convenuto tra le parti: non essendovi contestazione in merito agli elementi di fatto desumibili dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, la pretesa degli odierni convenuti in riassunzione dev'essere quindi rideterminata nella minor somma pari ad € 907,49, che dovrà versare in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
pagina 8 di 9 2) Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate e del radicale ridimensionamento delle pretese creditorie, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti tutte le spese del giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONDANNA a versare in favore di e Parte_1 CP_1 [...] la minore somma pari ad € 907,49, oltre agli interessi al tasso legale dal CP_2 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 975 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Carosi per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Pierantozzi per C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE –
pagina 1 di 9 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 23866/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 26.6.2024 e pubblicata il 5.9.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“
1. Piaccia all'On.le Corte D'Appello adita respingere l'appello interposto dai sigg.ri
e in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la CP_1 CP_2 sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di appello”. 2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 23866/2024 del 05.09.2024 (R.G. n. 18711/2022) adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. - condannare i sigg.ri e al pagamento delle spese, diritti e CP_2 CP_1 onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, primo grado, secondo grado e giudizio di cassazione, compreso il presente giudizio di rinvio”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Piaccia all'Adita Ecc.ma Corte adita riformare e/o annullare la Sentenza n. 54/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno – Giudice: Dott. R. Agostini - emessa il 12.01.2018 e pubblicata il 12.01.2018, a conclusione del Giudizio n. 669/2012 R.G. e rigettare l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 78/12 del Tribunale di Ascoli Piceno, presentata dal sig. , condannando lo stesso a Parte_1 rifondere a e e ingiunte, detratto quanto CP_1 CP_2 già versato pari ad euro 21.737,42, oltre interessi successivi sino al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA anche del terzo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
ha proposto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 78/2012, emesso su ricorso di e CP_1
e recante l'ingiunzione al primo di pagare ai ricorrenti la complessiva CP_2
pagina 2 di 9 somma pari ad € 99.783,10, oltre agli interessi convenzionali come pattuiti nella scrittura privata del 13.12.2001 dal 01.12.2012 fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali.
Con sentenza n. 54 del 12.1.2018, in accoglimento dell'opposizione, il Tribunale ha ricondotto il rapporto tra le parti allo schema del contratto di mutuo e, avuto riguardo al tasso soglia stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro ratione temporis vigente per tale categoria di operazioni, ha accertato l'usurarietà del tasso di interessi del 10% convenuto tra le parti con la citata scrittura;
detratti i pagamenti documentati in atti, ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l'opponente al pagamento del residuo importo pari ad € 907,49
a titolo di sorte capitale, condannando altresì parte opposta alla restituzione delle cambiali consegnate in garanzia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e CP_1 CP_2 prospettando un unico articolato motivo con il quale hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1813 c.c. e delle norme che consentono di individuare il tasso usurario. si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 628 pubblicata il 19.05.2022, in accoglimento dell'appello, questa Corte ha negato la riconducibilità del rapporto dedotto in giudizio alle categorie ministeriali del credito personale e del mutuo ed ha affermato invece l'ascrivibilità dello stesso alla categoria residuale denominata “altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine”, escludendo così l'usurarietà del tasso di interesse convenuto tra le parti, nonché la ricorrenza dei presupposti per ravvisare l'usura soggettiva;
pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, i giudici di secondo grado hanno condannato a pagare ad Parte_1 CP_1
e la somma pari ad € 99.783,10, dalla quale dev'essere
[...] CP_2 detratto l'importo pari ad € 21.737,42, oltre agli interessi convenzionali dal
01.12.2012 al saldo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 censurando la qualificazione del contratto operata dal giudice di secondo grado,
pagina 3 di 9 sostenendone la non sussumibilità nella categoria residuale degli “altri finanziamenti” e prospettandone la riconducibilità a quella del mutuo.
e si sono costituiti anche in tale sede, chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto del ricorso avversario.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando l'esistenza di un vizio nella motivazione della sentenza impugnata laddove, ai fini della sussunzione del rapporto nelle categorie ministeriali, il giudice a quo aveva omesso di considerare, da un lato, che il prestito per cui è causa non fosse chirografario, bensì sostenuto da garanzie personali (cambiali) e, dall'altro, aveva erroneamente trascurato il riferimento letterale operato dalle categorie ministeriali residuali, relative ai c.d. “altri finanziamenti”, alla necessaria presenza nell'operazione delle banche o di altri intermediari non bancari.
I giudici di legittimità hanno quindi evidenziato che, nella qualificazione del rapporto contrattuale secondo le categorie civilistiche tradizionali, occorre analizzare i contenuti contrattuali alla luce dei parametri menzionati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, al fine di individuare gli elementi di omogeneità più prossimi tra la scrittura privata controversa e una delle categorie ministeriali di riferimento: hanno pertanto cassato la pronuncia sotto tale profilo, rinviando il giudizio a questa Corte anche per la regolazione delle spese. riassume il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Parte_1 proposto da e e la conferma della sentenza di primo CP_1 CP_2 grado.
Costituendosi nel presente giudizio, e chiedono invece CP_1 CP_2
l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la sola qualificazione del rapporto contrattuale controverso alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, operazione dirimente al fine di individuare, tra le categorie contemplate dal decreto del
Ministero del Tesoro ratione temporis applicabile (DM 21.09.2001, relativo al trimestre Ottobre-Dicembre 2001, cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione), quella cui ricondurre il rapporto intercorso tra le parti e così determinare il tasso-soglia di riferimento per la valutazione di usurarietà degli interessi.
Come chiarito dai giudici di legittimità nell'ordinanza di rinvio, “è da ritenere che, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con Decreto Ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete debba procedere a individuare
i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996
(natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) apprezzando, in particolare, quelli tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino
l'inclusione del prestito preso in esame in questa o quella classe di operazioni” (cfr. anche Cass. sez. prima, sentenza n. 22380 del
06/09/2019, citata nell'ordinanza di rinvio).
Stante la peculiare natura del presente giudizio, ai fini dell'operazione interpretativa richiesta a questa Corte assumono valore vincolante le statuizioni contenute nell'ordinanza di rinvio, con cui la Corte di Cassazione ha assegnato preminente rilievo, tra i criteri ermeneutici richiamati dall'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, ai seguenti: “la natura del prestito (si tratta di un negozio tra privati, non tra professionisti quali banche o intermediari non bancari, rispetto al quale dovrebbe essere chiarita l'eventuale funzione pagina 5 di 9 di scopo del finanziamento tale da integrare la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa), nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali (cambiali)”.
Esaminato il contenuto della scrittura privata per cui è causa (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione), il rapporto contrattuale controverso risulta riconducibile allo schema del mutuo.
Da tale documento si ricava infatti che gli odierni convenuti in riassunzione hanno consegnato una somma di denaro all' il quale per contro Parte_1 si è obbligato a corrispondere ai medesimi gli interessi con cadenza annuale nella misura pattuita del 10% e a restituire loro il capitale al termine del rapporto.
Né dalle allegazioni delle parti, né dalle risultanze istruttorie emergono elementi tali da chiarire lo scopo del finanziamento e da integrare così la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa.
Da un lato, tale rilievo depone per la piena coincidenza tra la finalità pratica perseguita dalle parti e la causa tipica del mutuo feneratizio, consistente nel far conseguire al mutuatario la disponibilità di una somma di denaro dietro corresponsione degli interessi, con l'obbligo in capo a questo di restituirla al mutuante.
D'altro canto, l'assenza di pattuizioni circa la destinazione della somma erogata, l'entità della stessa e soprattutto la qualità di soggetti privati ascrivibile ai finanziatori non consentono di assimilare il rapporto contrattuale di specie alla categoria ministeriale dei “crediti personali e altri finanziamenti effettuati alle famiglie dalle banche”.
Come rilevato nell'ordinanza di rinvio, infatti, nel descrivere la categoria in questione il decreto ministeriale fa espresso riferimento alla qualità del finanziatore, richiedendo che si tratti di un istituto di credito;
al contempo, nel circoscriverne l'oggetto, le istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella
G.U. n. 195 del 23.8.2001 (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183,
pagina 6 di 9 sesto comma, n. 1 c.p.c. degli odierni convenuti in riassunzione) menzionano i prestiti nei quali la finalità, che dev'essere comunicata al finanziatore, consiste nel sovvenzionare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente, scopo come detto non individuabile nella fattispecie.
Tanto precisato, occorre verificare se, nonostante la natura del rapporto conduca a sussumerlo nella categoria ministeriale relativa ai mutui,
l'applicazione degli altri criteri legali giustifichi una diversa conclusione.
Occorre quindi ricordare che, in base alle citate istruzioni della Banca
d'Italia, rientrano nella categoria dei mutui “i finanziamenti oltre il breve termine che:
a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (..) le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito
(…)”.
Il prestito per cui è causa non ha la forma tecnica né del conto corrente né, per quanto sopra esposto, del prestito personale;
il capitale è stato infatti erogato in un'unica soluzione con previsione del suo integrale rimborso solo al termine del rapporto, mentre è stata concordata la corresponsione degli interessi mediante rate annuali.
D'altra parte, il prestito non è assistito neppure parzialmente da una garanzia reale, bensì da cambiali.
Alla luce dei criteri di cui all'art. 2, comma 2 della l. n. 108 del 1996, tale elemento di discontinuità non assume rilevanza tale da fondare la sussunzione del rapporto contrattuale nell'alveo di una categoria ministeriale diversa da quella relativa ai mutui.
pagina 7 di 9 Da un lato, non può revocarsi in dubbio che l'erogazione della somma in un'unica soluzione, il rimborso del capitale solo al momento dello scioglimento del rapporto e la corresponsione annuale degli interessi convenzionali costituiscano elementi idonei ad elevare il rischio insito nell'operazione; dall'altro, tale rischio risulta controbilanciato dal rilascio di cambiali a titolo di garanzia per un importo corrispondente alla somma erogata ed anche dalla facoltà per i creditori di risolvere il rapporto mediante un semplice avviso scritto con un preavviso di tre mesi, con la conseguente facoltà di chiedere in qualsiasi momento la restituzione della somma mutuata e, in caso d'inadempimento, di agire in via esecutiva in forza delle cambiali.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e rilevata la qualità di soggetti privati in capo ai finanziatori, va altresì esclusa la sussumibilità del rapporto contrattuale in esame nella categoria residuale degli “altri finanziamenti a breve e a medio-lungo termine”: infatti, come evidenziato nell'ordinanza di rinvio, il decreto ministeriale fa espresso riferimento sul punto alla qualità del finanziatore, richiedendo che si tratti di intermediari non bancari.
Non può neppure sostenersi la riconducibilità del rapporto ad una delle altre categorie ministeriali (aperture di credito in conto corrente;
anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche;
factoring; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
leasing; credito finalizzato all'acquisto rateale), le quali appaiono all'evidenza eterogenee per struttura rispetto all'operazione creditizia di specie.
La scrittura privata stipulata tra le parti, in conclusione, dev'essere qualificata come un contratto di mutuo, con il conseguente accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse convenuto tra le parti: non essendovi contestazione in merito agli elementi di fatto desumibili dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, la pretesa degli odierni convenuti in riassunzione dev'essere quindi rideterminata nella minor somma pari ad € 907,49, che dovrà versare in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
pagina 8 di 9 2) Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate e del radicale ridimensionamento delle pretese creditorie, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti tutte le spese del giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONDANNA a versare in favore di e Parte_1 CP_1 [...] la minore somma pari ad € 907,49, oltre agli interessi al tasso legale dal CP_2 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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