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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3480 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6.7.23, vertente tra
(c.f.. , nato a [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Madonna del Soccorso, 26, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna
Catarinacci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Priverno (LT), Via della Grotta;
appellante e
nata a [...] il giorno 06/07/1972 (CF. Controparte_1
residente a [...], C.F._2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bersanetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 61;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 147/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 23/1/23.
_ _ _
Con ricorso depositato in data 20.11.2020, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Latina di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 contratto con , in Cori (LT), il 5.4.1997, senza nulla disporre in merito Controparte_1 all'assegno divorzile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Cori (LT), in data 5.4.1997; dal matrimonio non erano nati figli;
l' aveva chiesto la separazione nel 2015, instaurando innanzi al Tribunale Pt_1
di Latina il giudizio recante RG 5363/2015, conclusosi con sentenza n. 2962/2018, depositata il 10.12.2018, non appellata;
la separazione era stata addebitata al marito onerato di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 380,00 mentre nulla era stato disposto in merito alla casa coniugale stante l' assenza di figli ed essendo la stessa di proprietà dei genitori della;
nel corso del giudizio di separazione CP_1
era emerso che la aveva conseguito il titolo di parrucchiera presso la scuola CP_1
professionale e che non lavorare era stata una scelta della resistente; la resistente non aveva sacrificato le proprie aspettative professionali e non aveva apportato alcun contributo, se non morale e/o affettivo, nella realizzazione della vita familiare per assenza di figli;
anche successivamente alla separazione la , nonostante avesse CP_1
l'età e le capacità per rendersi economicamente indipendente, aveva persistito nel proprio comportamento irresponsabile preferendo gravare sul coniuge più abbiente anziché ricercare un occupazione.
, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio Controparte_1
e chiedeva riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 600,00 mensili e la quota del Trattamento di Fine Rapporto percepito dal ricorrente, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.
A sostegno delle proprie richieste, la resistente asseriva che: non aveva mai svolto, né svolgeva attualmente, l'attività di parrucchiera;
la non aveva mezzi di CP_1
sussistenza al di fuori dell'assegno di mantenimento e doveva fare fronte ai suoi bisogni più essenziali attraverso l'ausilio e l'assistenza di parenti;
le difficoltà di trovare occupazione da parte della resistente anche in costanza di matrimonio erano state diretta conseguenza della condotta del di lei coniuge, geloso e possessivo, il quale aveva impedito anche alla resistente di svolgere qualsiasi sorta di attività lavorativa; la resistente, a fronte del carattere del marito e da quanto dallo stesso imposto e voluto, aveva dovuto occuparsi in via esclusiva della gestione della casa coniugale e delle necessità quotidiane tutte del di lei coniuge permettendo al predetto anche una crescita professionale e lavorativa a fronte di un matrimonio durato quasi venti anni; l' Pt_1 al momento del matrimonio svolgeva attività come fornaio presso l'attività di famiglia
2 ed aveva esclusivamente il titolo di terza media; l' , in costanza di matrimonio, si Pt_1 era diplomato e poi iscritto all'Università ottenendo la laurea in Scienze infermieristiche;
nonostante i tentativi infruttuosi posti in essere dalla per cercare una CP_1 occupazione, la stessa era ostacolata dall'età dall'assenza di precedenti esperienze lavorative, dalla mancanza di titoli di studio, essendo titolare di diploma di terza media, ed essendo, inoltre, impegnata quotidianamente nel dare sostegno ed aiuto, a titolo gratuito, ai genitori anziani e gravemente malati;
l' percepiva un reddito Pt_1
superiore ad euro 26.501,00 annui derivante dalla sua attività di infermiere all'automedica, e lo stesso, inoltre, svolgeva ulteriori attività lavorative per visite domiciliari come infermiere presso privati ed aziende (attività che svolgeva anche in costanza di matrimonio), nonché quale collaboratore della attività commerciale Pane &
Cioccolata di , compagna del ricorrente;
l' era proprietario di Persona_1 Pt_1
diversi immobili e negli ultimi anni aveva goduto di un incremento reddituale rispetto al tempo della separazione.
Con ordinanza del 7.7.2021, il Presidente f.f. esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ritenuto come ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile necessiti la prova, di cui è onerata la parte richiedente, dell'inadeguatezza dei propri redditi rispetto al “particolare” contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali a seguito di scelte adottate nell'interesse della famiglia;
che, infatti, di per sé la sperequazione economica tra i coniugi non è di per sé significativa se non conseguenza, in conformità della funzione compensativa dell'assegno divorzile, del contributo sopra specificato e sempre che la deteriore condizione reddituale della parte richiedente non dipenda da colpevole inerzia nell'attivarsi in ambito lavorativo;
che, nella specie, la resistente ha dichiarato di non aver neppure richiesto il reddito di cittadinanza;
che, altresì, alcun riscontro ha addotto in merito alla ricerca di un'occupazione lavorativa cui pur potrebbe essere idonea stante l'età e la pregressa esperienza, rigettava la richiesta di assegno divorzile e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
Quindi, all'udienza del 27.9.2022, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Con la sentenza definitiva il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico dell' l'obbligo di versare alla l'assegno Pt_1 CP_1
divorzile mensile di euro 200,oo, dichiarava inammissibile la domanda di
3 riconoscimento di una quota di t.f.r. svolta dalla stessa resistente;
dichiarava per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il sig. per ottenere la revoca di detto Pt_1
assegno posto a suo carico.
Nel costituirsi in giudizio in data 6.12.24, la sig.ra esponeva che in data CP_1
29/11/2024 le parti avevano conciliato la controversia sottoscrivendo un accordo transattivo (versato in atti a firma di ambo le parti) in cui si concordava il versamento da parte del sig. a lei, in luogo dell'assegno divorzile ed a definizione delle Pt_1
reciproche richieste di dare/avere, della somma di euro 4.500,00 e che, pertanto, nulla risultava più dovuto a lei dal sig. a titolo di mantenimento e per ogni altra ragione Pt_1
e che nulla risultava più dovuto a qualsiasi titolo da lei al sig. . Parte_1
Quest'ultimo, con la sottoscrizione del predetto atto rinunciava, altresì, alla restituzione di ogni somma già versata alla sig.ra anche a titolo di mantenimento. Controparte_1
Con atto del 9.12.24 il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con nota depositata il 23.12.24 il difensore del ricorrente confermava gli stessi termini dell'intesa raggiunta.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del giorno
9.1.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
I rispettivi procuratori, muniti del potere di transigere la controversia nei rispettivi mandati, ribadivano i termini dell'intervenuto accordo che invocavano accogliersi a modifica della sentenza di primo grado, con integrale compensazione fra esse delle spese di lite;
il Collegio ha poi deciso la causa nella camera di consiglio;
* * *
Le congiunte conclusioni espresse dalle parti secondo l'intesa raggiunta possono esser accolte, rispondendo allo schema di legge, né risultando contrarie ai principi di ordine pubblico vigenti in materia.
Non ricorrono gli estremi per l'applicazione della sanzione prevista all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando, a parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Latina n° 147/2023 emessa nel procedimento r.g.n. 5539/2020:
4 - dichiara che, a fronte del versamento da parte del sig. della somma Pt_1
di euro 4.500,oo, nulla è più dovuto dal predetto alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorzile o mantenimento, e per ogni altra
[...]
ragione, e che nulla risulta dovuto a qualsiasi titolo dalla sig.ra CP_1
al sig. ;
[...] Parte_1
- dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, il 9.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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