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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2024, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 9109 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA CUGIA, Parte_1
43 - CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ONANO DANIELA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CARBONIA 22 CP_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MONNI MICAELA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni: per la parte ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Cagliari in data 14 febbraio 1999, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
1 Comune, al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e a tutte le
necessarie annotazioni, non appena passata in giudicato;
2) Confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli come pronunciata CP_1
dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 5 marzo 2021 depositato in cancelleria il 27
marzo 2021.
3) disporre a carico del signor un contributo al mantenimento dei figli minori, mediante la CP_1
corresponsione di un assegno mensile, da versarsi entro il giorno cinque, d'importo pari a € 600,00
‐ di cui € 150,00 per ciascun figlio, somma che dovrà essere rivalutata dall'anno successivo
secondo gli indici Istat, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie,
scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal SSN documentate e previamente
concordate, ove non urgenti, relative ai minori.
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”
Per la parte resistente: “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Cagliari in data 14.2.1999 tra i signori e , trascritto presso i Registri CP_1 Parte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 44 Parte/Serie II A dell'anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. rigettare la domanda di mantenimento a carico del sig. atteso che lo stesso è privo di una CP_1
occupazione.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari ."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2018, ha domandato a questo Tribunale, Parte_1
accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.021999 con . CP_1
Ha precisato che dal matrimonio erano nati i figli (19.08.2002), (2.03.2004), Per_1 Per_2 Per_3
(28.09.2006) e (26.08.2008) a lei affidati in sede di separazione senza previsione di incontri Per_4
con il padre, stante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale per i minorenni.
2 Ha domandato, dunque, la conferma dell'affido esclusivo dei figli e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo di complessivi € 600,00 a titolo di contributo per il loro mantenimento.
A sostegno della domanda, ha allegato: che a partire dall'anno 2010 il resistente aveva esercitato violenza verbale, economica e fisica nei suoi confronti;
che tali condotte erano nel corso del tempo divenute sempre più frequenti e venivano poste in essere alla presenza dei figli e, talvolta, nei loro confronti;
che per tale motivo aveva domandato il sostegno dei servizi sociali e di un centro antiviolenza;
che nel 2016, essendo stata vittima di nuovi maltrattamenti, si era vista costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale e a recarsi presso una residenza protetta;
che con provvedimento del 13.05.2016 il tribunale per i minorenni, su ricorso del pm, aveva sospeso il dalla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dall'abitazione familiare ed il CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le allegazioni di parte ricorrente relative agli atteggiamenti violenti da lui posti in essere.
Con ordinanza del 1.04.2019, il presidente ha confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei e sospensione degli incontri con il padre, incaricando i servizi sociali di attivare i percorsi di sostegno in favore del nucleo e di valutare l'opportunità di un riavvicinamento tra i minori ed il padre.
Con il medesimo provvedimento è stato posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Proseguiti i percorsi di sostegno del nucleo, disposta ctu ed espletata la prova testimoniale, con provvedimento del 20.02.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e hanno CP_1 Parte_1
contratto matrimonio in Cagliari il 14.02.1999.
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data
19.01.2018 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
3 Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e .
[...] Parte_1
Quanto alle statuizioni relative alla figlia minore, deve rilevarsi che il Tribunale per i Per_4
Minorenni, con pronuncia del 6.03.2021, ha dichiarato la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale, revocando tuttavia il divieto di avvicinamento, essendo risultata la situazione ormai più serena.
Deve pertanto confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre, che potrà assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, va osservato che nella relazione trasmessa dal servizio sociale in data 5.10.2023 è emerso che la minore ha ripreso in modo spontaneo e non protetto i contatti con il padre, per cui, tenuto anche conto dell'età di deve disporsi che il Per_4
padre potrà vederla quando vorrà tenuto conto della volontà della minore.
Tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, il tribunale reputa superflua l'audizione della minore.
Venendo alle istanze di natura economica, dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente ha percepito un reddito di 618,00 nel 2022, di 2.850,00 nel 2021, di € 4.041,00 nel 2020, mentre il resistente ha dichiarato di aver percepito un reddito di € 6.203,00 nel 2021, di € 6.074,00 nel 2022 e di € 5934,00 nel 2023.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze dei tre figli conviventi con la ricorrente e della capacità lavorativa delle parti, deve essere posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
4 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il14.02.1999 a Cagliari tra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], CP_1 Parte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1999, parte II, serie A, n. 44;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cagliari le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse;
• il resistente potrà vedere la minore quando vorrà, tenuto conto della volontà della stessa;
• condanna a corrispondere a la somma di € 450,00 a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei tre figli, con la stessa conviventi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente CP_1
procedimento, liquidate in complessivi € 7.254,00, oltre quanto altro dovuto per legge;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di ctu, (€ 1.548,00, CP_1
oltre accessori come per legge).
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 9109 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA CUGIA, Parte_1
43 - CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ONANO DANIELA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CARBONIA 22 CP_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MONNI MICAELA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni: per la parte ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Cagliari in data 14 febbraio 1999, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
1 Comune, al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e a tutte le
necessarie annotazioni, non appena passata in giudicato;
2) Confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli come pronunciata CP_1
dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 5 marzo 2021 depositato in cancelleria il 27
marzo 2021.
3) disporre a carico del signor un contributo al mantenimento dei figli minori, mediante la CP_1
corresponsione di un assegno mensile, da versarsi entro il giorno cinque, d'importo pari a € 600,00
‐ di cui € 150,00 per ciascun figlio, somma che dovrà essere rivalutata dall'anno successivo
secondo gli indici Istat, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie,
scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal SSN documentate e previamente
concordate, ove non urgenti, relative ai minori.
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”
Per la parte resistente: “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Cagliari in data 14.2.1999 tra i signori e , trascritto presso i Registri CP_1 Parte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 44 Parte/Serie II A dell'anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. rigettare la domanda di mantenimento a carico del sig. atteso che lo stesso è privo di una CP_1
occupazione.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari ."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2018, ha domandato a questo Tribunale, Parte_1
accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.021999 con . CP_1
Ha precisato che dal matrimonio erano nati i figli (19.08.2002), (2.03.2004), Per_1 Per_2 Per_3
(28.09.2006) e (26.08.2008) a lei affidati in sede di separazione senza previsione di incontri Per_4
con il padre, stante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale per i minorenni.
2 Ha domandato, dunque, la conferma dell'affido esclusivo dei figli e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo di complessivi € 600,00 a titolo di contributo per il loro mantenimento.
A sostegno della domanda, ha allegato: che a partire dall'anno 2010 il resistente aveva esercitato violenza verbale, economica e fisica nei suoi confronti;
che tali condotte erano nel corso del tempo divenute sempre più frequenti e venivano poste in essere alla presenza dei figli e, talvolta, nei loro confronti;
che per tale motivo aveva domandato il sostegno dei servizi sociali e di un centro antiviolenza;
che nel 2016, essendo stata vittima di nuovi maltrattamenti, si era vista costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale e a recarsi presso una residenza protetta;
che con provvedimento del 13.05.2016 il tribunale per i minorenni, su ricorso del pm, aveva sospeso il dalla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dall'abitazione familiare ed il CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le allegazioni di parte ricorrente relative agli atteggiamenti violenti da lui posti in essere.
Con ordinanza del 1.04.2019, il presidente ha confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei e sospensione degli incontri con il padre, incaricando i servizi sociali di attivare i percorsi di sostegno in favore del nucleo e di valutare l'opportunità di un riavvicinamento tra i minori ed il padre.
Con il medesimo provvedimento è stato posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Proseguiti i percorsi di sostegno del nucleo, disposta ctu ed espletata la prova testimoniale, con provvedimento del 20.02.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e hanno CP_1 Parte_1
contratto matrimonio in Cagliari il 14.02.1999.
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data
19.01.2018 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
3 Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e .
[...] Parte_1
Quanto alle statuizioni relative alla figlia minore, deve rilevarsi che il Tribunale per i Per_4
Minorenni, con pronuncia del 6.03.2021, ha dichiarato la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale, revocando tuttavia il divieto di avvicinamento, essendo risultata la situazione ormai più serena.
Deve pertanto confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre, che potrà assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, va osservato che nella relazione trasmessa dal servizio sociale in data 5.10.2023 è emerso che la minore ha ripreso in modo spontaneo e non protetto i contatti con il padre, per cui, tenuto anche conto dell'età di deve disporsi che il Per_4
padre potrà vederla quando vorrà tenuto conto della volontà della minore.
Tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, il tribunale reputa superflua l'audizione della minore.
Venendo alle istanze di natura economica, dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente ha percepito un reddito di 618,00 nel 2022, di 2.850,00 nel 2021, di € 4.041,00 nel 2020, mentre il resistente ha dichiarato di aver percepito un reddito di € 6.203,00 nel 2021, di € 6.074,00 nel 2022 e di € 5934,00 nel 2023.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze dei tre figli conviventi con la ricorrente e della capacità lavorativa delle parti, deve essere posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
4 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il14.02.1999 a Cagliari tra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], CP_1 Parte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1999, parte II, serie A, n. 44;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cagliari le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse;
• il resistente potrà vedere la minore quando vorrà, tenuto conto della volontà della stessa;
• condanna a corrispondere a la somma di € 450,00 a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei tre figli, con la stessa conviventi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente CP_1
procedimento, liquidate in complessivi € 7.254,00, oltre quanto altro dovuto per legge;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di ctu, (€ 1.548,00, CP_1
oltre accessori come per legge).
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5