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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/11/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
29/25
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 29/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, , ai sensi degli artt. 67 e ss cod. Parte_1 crisi, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitato il credito prededucibile, il pagamento parziale dei creditori Agenzia delle Entrate, Comune di San Prisco e Tribunale di Pesaro secondo le percentuali indicate nel ricorso. Il tutto mediante un pagamento in unica soluzione di euro 4.000,00 entro 15 giorni dall'omologa grazie esclusivamente alla provvista fornitale dal coniuge (e quindi, formalmente, da finanza esterna).
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'CC avv. Tinti alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
Nel termine concesso, pervenivano osservazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Pesaro volte unicamente a meglio chiarire gli importi esposti a debito e tempistiche di pagamento. L' Friuli-Venezia Giulia eccepiva, invece, Controparte_1
l'erroneità delle proporzioni e suggeriva il prospetto corretto.
1 L'CC, preso atto delle suddette osservazioni, riferiva poi che – nelle more – il credito originariamente vantato dall'Agenzia delle Entrate di Udine era venuto meno e che doveva altresì essere aggiornato (nella misura di euro 15.021,33) l'importo indicato nel ricorso a credito dell'Agenzia delle Entrate – Risc.
La debitrice, tenuto conto di quanto sopra, riformulava così la proposta (vd. allegato alla relazione dell'CC) rimodulando gli importi da riconoscere.
In ragione, tuttavia, del fatto che la citata rimodulazione aveva implicato il peggioramento della proposta iniziale per alcuni creditori (che non avevano svolto osservazioni) era disposta una nuova comunicazione a costoro.
Nel termine (nuovamente) concesso presentava le proprie osservazioni critiche solo il creditore Agenzia delle Entrate, il quale contestava essenzialmente la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dello stato di sovraindebitamento.
Era quindi depositata la relazione finale dell'CC.
CCorre preliminarmente riportare che – con riguardo al credito di cui si discute (euro
15.021,33) – la parte debitrice proponeva il pagamento della somma di euro 2.654,17 (in recepimento, peraltro, delle osservazioni dell' . Controparte_1
In riferimento a tale credito, l' nulla obiettava, al contrario Controparte_1 inviando le coordinate bancarie presso le quali effettuare il versamento. Pervenivano, invece, le più sopra richiamate note critiche dall'Agenzia delle Entrate.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla debitrice va respinta.
È, infatti, incontestabile che la proposta qui prospettata – a seguito della modifica – fosse comunque peggiorativa per l'erario, atteso che passava dal pagamento della somma di euro 2.089,87 (su un debito di euro 6.249,48) a quella di euro 2.654,17 (su un debito rettificato di euro 15.021,33). Per tale motivo, era giusto interpellare nuovamente – come correttamente faceva l'CC - il creditore erariale.
Va, poi, aggiunto che – in materia concorsuale – abilitato ad esprimersi non è l'agente della riscossione (salvo che per gli oneri di competenza), ma l'ente titolare del credito (e
2 cioè l'Agenzia delle Entrate), motivo per il quale le osservazioni da quest'ultimo inoltrate sono certamente – in rito – ammissibili (anche se si fatica a comprendere, in verità, la contraddittorietà più sopra ricordata tra le risposte giunte al gestore della crisi).
Venendo al merito, in ogni caso, esse non paiono accoglibili.
Sostiene l'Agenzia delle Entrate che l'CC non avrebbe rilasciato l'attestazione positiva in ordine all'effettivo stato di sovraindebitamento della ricorrente e che, attesa la modesta entità del debito, “non può escludersi che il debito possa o potrà essere onorato anche attraverso pagamenti rateali… fino a copertura dell'intera quota capitale”.
Quanto al primo profilo, nella propria relazione, l'avv. Tinti afferma – a pag. 3 – che il soggetto ricorrente “si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c),
CCII, stante la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, da cui deriva la definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni regolarmente” salvo poi – a pag. 13 – riferire di nutrire “perplessità in merito all'elemento del sovraindebitamento inteso come
“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” ai sensi della L. 27 gennaio
2012, n. 3”.
Ora, va ricordato che il sovraindebitamento (art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi) per il consumatore sussiste sia nel caso di crisi (inteso come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) che nel caso di insolvenza
(intesa come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).
Nel caso di specie, lo stesso CC riferiva che:
(-) il c/c della ricorrente cointestato col marito riportava un saldo di euro 5.475,74 (di spettanza della ricorrente, quindi, euro 2.738,00);
(-) non vi erano beni immobili o mobili registrati in proprietà della Pt_1
(-) questa percepiva un reddito da lavoro di euro 350,00 mensili (il coniuge euro
1.800,00).
Per contro, risultavano spese di mantenimento per circa 2.000,00 euro mensili.
3 Appare, quindi, difficile sostenere che la ricorrente non si trovi – rispetto ai debiti alla stessa riferibili - in uno stato di crisi e quindi di sovraindebitamento (ciò trova ulteriore conferma nel fatto che la somma di euro 4.000,00 è unicamente formata da finanza esterna).
Neppure sulla convenienza – e venendo così al secondo profilo di contestazione - pare possibile accogliere l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate. Posto che la considerazione secondo cui “non può escludersi che il debito possa o potrà essere onorato anche attraverso pagamenti rateali…” in assenza di comprovati riscontri si rivela inconferente ai fini che qui rilevano, è chiaro che - in assenza di beni mobili, immobili e liquidità significative – qualsiasi proposta appare preferibile, atteso che – trattandosi di piano interamente fondato su finanza esterna – in sede di liquidazione controllata (unico parametro di riferimento cui è consentito richiamarsi) ai creditori non spetterebbe nulla
(“Alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria del nucleo familiare l'impegno complessivamente assunto dai coniugi è più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto i costi di procedura vanificherebbero l'attivo da ripartire tra i creditori” – pag. 13 relazione CC).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
; Pt_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'CC, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'CC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'CC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'CC – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'CC e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
4 Pesaro, il 09.10.2025
Il Giudice
5
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 29/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, , ai sensi degli artt. 67 e ss cod. Parte_1 crisi, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitato il credito prededucibile, il pagamento parziale dei creditori Agenzia delle Entrate, Comune di San Prisco e Tribunale di Pesaro secondo le percentuali indicate nel ricorso. Il tutto mediante un pagamento in unica soluzione di euro 4.000,00 entro 15 giorni dall'omologa grazie esclusivamente alla provvista fornitale dal coniuge (e quindi, formalmente, da finanza esterna).
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'CC avv. Tinti alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
Nel termine concesso, pervenivano osservazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Pesaro volte unicamente a meglio chiarire gli importi esposti a debito e tempistiche di pagamento. L' Friuli-Venezia Giulia eccepiva, invece, Controparte_1
l'erroneità delle proporzioni e suggeriva il prospetto corretto.
1 L'CC, preso atto delle suddette osservazioni, riferiva poi che – nelle more – il credito originariamente vantato dall'Agenzia delle Entrate di Udine era venuto meno e che doveva altresì essere aggiornato (nella misura di euro 15.021,33) l'importo indicato nel ricorso a credito dell'Agenzia delle Entrate – Risc.
La debitrice, tenuto conto di quanto sopra, riformulava così la proposta (vd. allegato alla relazione dell'CC) rimodulando gli importi da riconoscere.
In ragione, tuttavia, del fatto che la citata rimodulazione aveva implicato il peggioramento della proposta iniziale per alcuni creditori (che non avevano svolto osservazioni) era disposta una nuova comunicazione a costoro.
Nel termine (nuovamente) concesso presentava le proprie osservazioni critiche solo il creditore Agenzia delle Entrate, il quale contestava essenzialmente la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dello stato di sovraindebitamento.
Era quindi depositata la relazione finale dell'CC.
CCorre preliminarmente riportare che – con riguardo al credito di cui si discute (euro
15.021,33) – la parte debitrice proponeva il pagamento della somma di euro 2.654,17 (in recepimento, peraltro, delle osservazioni dell' . Controparte_1
In riferimento a tale credito, l' nulla obiettava, al contrario Controparte_1 inviando le coordinate bancarie presso le quali effettuare il versamento. Pervenivano, invece, le più sopra richiamate note critiche dall'Agenzia delle Entrate.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla debitrice va respinta.
È, infatti, incontestabile che la proposta qui prospettata – a seguito della modifica – fosse comunque peggiorativa per l'erario, atteso che passava dal pagamento della somma di euro 2.089,87 (su un debito di euro 6.249,48) a quella di euro 2.654,17 (su un debito rettificato di euro 15.021,33). Per tale motivo, era giusto interpellare nuovamente – come correttamente faceva l'CC - il creditore erariale.
Va, poi, aggiunto che – in materia concorsuale – abilitato ad esprimersi non è l'agente della riscossione (salvo che per gli oneri di competenza), ma l'ente titolare del credito (e
2 cioè l'Agenzia delle Entrate), motivo per il quale le osservazioni da quest'ultimo inoltrate sono certamente – in rito – ammissibili (anche se si fatica a comprendere, in verità, la contraddittorietà più sopra ricordata tra le risposte giunte al gestore della crisi).
Venendo al merito, in ogni caso, esse non paiono accoglibili.
Sostiene l'Agenzia delle Entrate che l'CC non avrebbe rilasciato l'attestazione positiva in ordine all'effettivo stato di sovraindebitamento della ricorrente e che, attesa la modesta entità del debito, “non può escludersi che il debito possa o potrà essere onorato anche attraverso pagamenti rateali… fino a copertura dell'intera quota capitale”.
Quanto al primo profilo, nella propria relazione, l'avv. Tinti afferma – a pag. 3 – che il soggetto ricorrente “si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c),
CCII, stante la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, da cui deriva la definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni regolarmente” salvo poi – a pag. 13 – riferire di nutrire “perplessità in merito all'elemento del sovraindebitamento inteso come
“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” ai sensi della L. 27 gennaio
2012, n. 3”.
Ora, va ricordato che il sovraindebitamento (art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi) per il consumatore sussiste sia nel caso di crisi (inteso come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) che nel caso di insolvenza
(intesa come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).
Nel caso di specie, lo stesso CC riferiva che:
(-) il c/c della ricorrente cointestato col marito riportava un saldo di euro 5.475,74 (di spettanza della ricorrente, quindi, euro 2.738,00);
(-) non vi erano beni immobili o mobili registrati in proprietà della Pt_1
(-) questa percepiva un reddito da lavoro di euro 350,00 mensili (il coniuge euro
1.800,00).
Per contro, risultavano spese di mantenimento per circa 2.000,00 euro mensili.
3 Appare, quindi, difficile sostenere che la ricorrente non si trovi – rispetto ai debiti alla stessa riferibili - in uno stato di crisi e quindi di sovraindebitamento (ciò trova ulteriore conferma nel fatto che la somma di euro 4.000,00 è unicamente formata da finanza esterna).
Neppure sulla convenienza – e venendo così al secondo profilo di contestazione - pare possibile accogliere l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate. Posto che la considerazione secondo cui “non può escludersi che il debito possa o potrà essere onorato anche attraverso pagamenti rateali…” in assenza di comprovati riscontri si rivela inconferente ai fini che qui rilevano, è chiaro che - in assenza di beni mobili, immobili e liquidità significative – qualsiasi proposta appare preferibile, atteso che – trattandosi di piano interamente fondato su finanza esterna – in sede di liquidazione controllata (unico parametro di riferimento cui è consentito richiamarsi) ai creditori non spetterebbe nulla
(“Alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria del nucleo familiare l'impegno complessivamente assunto dai coniugi è più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto i costi di procedura vanificherebbero l'attivo da ripartire tra i creditori” – pag. 13 relazione CC).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
; Pt_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'CC, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'CC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'CC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'CC – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'CC e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
4 Pesaro, il 09.10.2025
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