Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00273/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2019, proposto da
AT NI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Provvedimento del Comune di Copertino – Area Pianificazione Territoriale ed OO. PP., Prot. N. 7198 del 04.03.2019, notificato in data 25.09.2019 e in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017;
b) del Provvedimento del Comune di Copertino – Area Pianificazione Territoriale ed OO. PP., Prot. N. 9520 del 22.03.2019, notificato in data 25.09.2019 e in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017;
c) di ogni altro atto prodromico, annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare della Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017;
d) nonché per l’accertamento e la declatoria della non debenza, per intervenuto giudicato amministrativo, del pagamento da parte del Signor RI AT NI, personalmente e quale erede di AN IA RO, delle somme di Euro 3.920,84 ed Euro 467,34, in favore del Comune di Copertino a titolo di rettifica dell’errore materiale di calcolo a suo tempo effettuato nella determinazione del costo di costruzione, in relazione all’utilizzo del paramentro stabilito della L.R. n. 1/2007, con l’adeguamento annuale ISTAT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 18.02.2010 il signor RI AT NI ha richiesto al Comune di Copertino il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una civile abitazione a piano terra, con annesso garage , nel territorio del Comune di Copertino alla Via Roberti Francesco Antonio. Il Comune di Copertino con provvedimento prot. n. 12805 del 29.04.2010 – Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio, determinava l’importo del contributo di costruzione per la realizzazione della predetta abitazione nella complessiva misura di € 9.797,35.
Successivamente al pagamento della prima rata, il Comune rilasciava al ricorrente il permesso di costruire n. 82 del 04.06.2010, con cui è stato ribadito il predetto importo complessivo, saldato dal signor RI in forma rateale.
In data 20.10.2010 il signor RI AT NI ha richiesto al Comune di Copertino il rilascio di un permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 82 del 04.06.2010 per la realizzazione di una civile abitazione a piano terra con annesso garage sull’immobile sito in Via Roberti Francesco Antonio. Il Comune di Copertino – Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio, con Provvedimento del 24.06.2011, rilasciava permesso di costruire n. 86 del 24.06.2011, determinando l’importo del contributo di costruzione per la realizzazione della variante in corso d’opera nella complessiva misura di € 856,65, corrisposto in unica soluzione in data 17.06.2011.
In data 28.05.2013 il Comune di Copertino notificava al signor RI AT NI provvedimento dell’8.05.2013, prot. n. 12963, che disponeva – in dichiarata e pretesa ottemperanza alla Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 – che il ricorrente provvedesse al pagamento, con riferimento al titolo edilizio sopra richiamato e a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione, della somma ulteriore di euro 6.687,55 (di cui € 2.796,04 per oneri di urbanizzazione ed € 3.891,51 per costo di costruzione), ad integrazione delle somme già versate, così come determinate al momento del rilascio del permesso di costruire.
Avverso tale provvedimento il signor RI in data 17.07.2013 proponeva ricorso innanzi al T.A.R. per la Puglia Lecce a seguito del quale veniva incardinato procedimento n. 1280/2013 R.G. definito con sentenza n. 320/2015 depositata in Segreteria in data 22.01.2015, con la quale il T.A.R. per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati. Tale sentenza non è stata mai impugnata dal Comune di Copertino ed è ormai passata in giudicato.
Ciò premesso, in data 25.09.2019 il Comune di Copertino notificava al signor RI AT NI personalmente ed in qualità di erede della defunta moglie AN IA RO, due provvedimenti: il provvedimento del 04.03.2019 prot. n. 7198 e il provvedimento del 22.03.2019 prot. n. 9520, che disponevano, in dichiarata e pretesa ottemperanza alla Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017, il pagamento, con riferimento al titolo edilizio sopra richiamato ed a titolo di rettifica del contributo di costruzione, delle somme ulteriori di euro 3.920,84 e di euro 467,34 (quest’ultima somma era richiesta quale contributo concessione di variante in corso d’opera), ad integrazione delle somme già versate, così come determinate al momento del rilascio dei permessi di costruire. Con tale Delibera n. 82 del 29 dicembre 2017 il Comune di Copertino ha ritenuto di dover richiedere, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2821/2017, l’intero contributo ( rectius : la differenza tra i corrispettivi dovuti e quelli versati) così come determinato con la Legge Reg. n. 1/2007.
Il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sono nulli per violazione o elusione del giudicato, poiché risulta fuori discussione che fra l’odierno ricorrente ed il Comune di Copertino sia stata pronunciata la sentenza n. 320/2015, depositata in Segreteria il 22.01.2015, con la quale il T.A.R. della Puglia – Lecce ha annullato il provvedimento emesso dal Comune di Copertino, datato 08.05.2013, notificato in data 28.05.2013 (in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30.10.2012), con il quale l’ente aveva richiesto a titolo di adeguamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) l’ulteriore somma di € 6.687,55 ad integrazione delle somme già versate. Tale sentenza non è stata mai impugnata dal Comune di Copertino.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, giacché, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri concessori, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Inoltre, l’art. 133, comma 1, lett. a) n. 5, – norma che riprende il contenuto dell’abrogato art. 21 septies , comma 2, della L. n. 241/1990 – devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato. Dal coordinamento tra gli artt. 31, comma 4, e 133, comma 1, lett. a) n. 5, c.p.a. si evince che è possibile fare valere la nullità per violazione del giudicato attraverso un’azione di cognizione, al di fuori della sede naturale costituita dal giudizio di ottemperanza, dal momento che questa nullità deve essere ricondotta all’ipotesi generale del provvedimento adottato in carenza di potere ( rectius , difetto di attribuzione).
Se nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il principio processualcivilistico, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non è pienamente applicabile, viceversa nell’ambito della giurisdizione esclusiva su diritti l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche su quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile).
In definitiva, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, fatte salve le sopravvenienze fattuali, la cosa giudicata copre ogni questione che avrebbe potuto avere rilievo per la definizione della controversia al momento in cui essa è stata decisa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13/12/2019, n. 8482; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18/06/2020, n. 1109).
Il principio per cui il giudicato copre il dedotto e deducibile deve essere integralmente applicato alla presente controversia, relativa all’accertamento di un rapporto paritetico di credito.
Pertanto deve essere dichiarata la nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato.
Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO