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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.Marianna Frangiosa Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 360/2025 avente ad oggetto “divorzio - scioglimento matrimonio” e vertente tra
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Nicolardi n.ro 159, presso lo studio dell'avv. Marcello Ruggiano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE e
( ), elettivamente domiciliata in Montano Antilia CP_1 C.F._2
(Sa) in via Suor Teresa Del Gaudio n.11, presso lo studio dell'avv. Domenico Del Gaudio, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI per entrambe le parti: come da atti e verbali;
per il Pubblico Ministero: visto del 7/9/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, il sig. chiedeva la dichiarazione Parte_1 di scioglimento del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in Terzigno CP_1
(NA) in data 11 agosto 1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Terzigno al n. 51, Parte II, serie A, anno 1985.
1 Il ricorrente premetteva che dall'unione erano nati tre figli ed , tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 3/3/2023 i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di ER, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento. La sig.ra si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24/6/2025, non si CP_1 opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva la trasformazione del ricorso da giudiziale a consensuale per l'omologa delle condizioni concordate tra le parti. All'udienza del 24 giugno 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano la trasformazione del procedimento in divorzio congiunto;
il giudice invitava le parti alla correzione della clausola n. 3: in luogo di “rinuncia” si intende “si impegna a rinunciare” e in luogo di “presente rinuncia” deve leggersi e intendersi “futura rinuncia”. All'udienza del 2/12/2025, una volta depositato l'accordo di separazione consensuale, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio. Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti. Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale normativamente previsto, computato dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER del 3/3/2023 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 28/3/2025. Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito. Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario. Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le condizioni contenute nell'accordo di regolamentazione delle condizioni di divorzio depositate il 24/6/2025, come corrette nel corso dell'udienza del 24/6/2025, così come di seguito integralmente riportate: “1. I sig.ri e vivranno separati con obbligo CP_1 Parte_1 di mutuo rispetto;
2. I sig.ri e in ragione della loro indipendenza economica CP_1 Parte_1
2 dichiarano di rinunciare ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
3. il sig. si Parte_1 impegna a rinunciare puramente e semplicemente alla quota di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà ad esso spettante sull'immobile contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di ER (SA), fol. 28, part. 27 sub. 6, via Sn Leone, acquistato dalla signora in notar 03.05.2001, CP_1 Persona_4 repertorio numero 64875, raccolta n. 26207, registrato in Salerno il 5.5.2001 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Salerno il 21.5.2001 ai numeri 13075/10307. Per effetto della futura rinuncia la sig.ra CP_1
, già titolare della quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà di tale piccolo immobile, diventerà piena ed
[...] esclusiva proprietaria dello stesso, comunque già posseduto in via esclusiva a far data dall'acquisto, in virtù dell'accrescimento ex lege della propria quota di proprietà ex art. 1104 c.c. il signor , inoltre, si Parte_1 impegna ad effettuare, a proprie spese e a semplice richiesta della sig.ra , con preavviso di 4 mesi, CP_1 ogni adempimento necessario alla formalizzazione della presente rinuncia alla propria quota di comproprietà sul descritto bene immobile in ER;
4. L'immobile sito in ER (SA) via San Leone 20 acquistato dal sig.
in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Pt_1
Notar di Agropoli in data 24.03.1993, repertorio 16382, sarà trasferito in esclusiva Persona_4 proprietà al sig. a sue spese. In particolare, la sig. acconsente, che la quota di Parte_1 CP_1 sua proprietà sia trasferita al sig. senza richiede il relativo corrispettivo. Il terreno sito in ER (SA) Pt_1 identificato al RRII catasto terreni della Provincia di Salerno – Comune di ER foglio 33 particelle 164,165,167,180,181; foglio 39 particella 21,25,26,27,40,41,42,81,83,118,275 per complessive are 06.00.78 reddito dominicale euro 110,92 agrario 79.84 acquistato dal sig. nella quota di 10/21, in Pt_1 costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Notaio di Agropoli sarà trasferito in esclusiva proprietà al sig. a sue spese. In Persona_4 Parte_1 particolare, la sig.ra acconsente, che la quota di sua proprietà sia trasferita al sig. senza CP_1 Pt_1 richiedere il relativo corrispettivo. Il terreno sito in ER (Sa) identificato al RRII catasto terreni della Provincia di Salerno – Comune ER foglio 34 particella 95-96 per complessive are 98.99 reddito dominicale euro 8.08 agrario 5.65. acquistato dal sig. nella quota di 10/21, in costanza di matrimonio ed in regime di Pt_1 comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Notaio di Agropoli sarà Persona_4 traferito in esclusiva proprietà al sig. a sue spese. In particolare la sig. acconsente, Parte_1 CP_1 che la quota di sua proprietà sia traferita al sig. senza richiedere il relativo corrispettivo.
5. Autorizzare Pt_1
l'Autorità competente a rilasciare, mantenere o prorogare, in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni europee ed extraeuropee consentite ed a prestare ogni ulteriore consenso per il conseguimento di tale scopo. Si allega atto di compravendita per notar rep. N. 64875, racc. n. 262027”. Persona_4
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Terzigno il 11/8/1985 fra Pt_1
( ), e ( ), alle
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda 3 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
4
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.Marianna Frangiosa Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 360/2025 avente ad oggetto “divorzio - scioglimento matrimonio” e vertente tra
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Nicolardi n.ro 159, presso lo studio dell'avv. Marcello Ruggiano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE e
( ), elettivamente domiciliata in Montano Antilia CP_1 C.F._2
(Sa) in via Suor Teresa Del Gaudio n.11, presso lo studio dell'avv. Domenico Del Gaudio, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI per entrambe le parti: come da atti e verbali;
per il Pubblico Ministero: visto del 7/9/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, il sig. chiedeva la dichiarazione Parte_1 di scioglimento del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in Terzigno CP_1
(NA) in data 11 agosto 1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Terzigno al n. 51, Parte II, serie A, anno 1985.
1 Il ricorrente premetteva che dall'unione erano nati tre figli ed , tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 3/3/2023 i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di ER, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento. La sig.ra si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24/6/2025, non si CP_1 opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva la trasformazione del ricorso da giudiziale a consensuale per l'omologa delle condizioni concordate tra le parti. All'udienza del 24 giugno 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano la trasformazione del procedimento in divorzio congiunto;
il giudice invitava le parti alla correzione della clausola n. 3: in luogo di “rinuncia” si intende “si impegna a rinunciare” e in luogo di “presente rinuncia” deve leggersi e intendersi “futura rinuncia”. All'udienza del 2/12/2025, una volta depositato l'accordo di separazione consensuale, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio. Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti. Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale normativamente previsto, computato dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER del 3/3/2023 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 28/3/2025. Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito. Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario. Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le condizioni contenute nell'accordo di regolamentazione delle condizioni di divorzio depositate il 24/6/2025, come corrette nel corso dell'udienza del 24/6/2025, così come di seguito integralmente riportate: “1. I sig.ri e vivranno separati con obbligo CP_1 Parte_1 di mutuo rispetto;
2. I sig.ri e in ragione della loro indipendenza economica CP_1 Parte_1
2 dichiarano di rinunciare ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
3. il sig. si Parte_1 impegna a rinunciare puramente e semplicemente alla quota di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà ad esso spettante sull'immobile contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di ER (SA), fol. 28, part. 27 sub. 6, via Sn Leone, acquistato dalla signora in notar 03.05.2001, CP_1 Persona_4 repertorio numero 64875, raccolta n. 26207, registrato in Salerno il 5.5.2001 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Salerno il 21.5.2001 ai numeri 13075/10307. Per effetto della futura rinuncia la sig.ra CP_1
, già titolare della quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà di tale piccolo immobile, diventerà piena ed
[...] esclusiva proprietaria dello stesso, comunque già posseduto in via esclusiva a far data dall'acquisto, in virtù dell'accrescimento ex lege della propria quota di proprietà ex art. 1104 c.c. il signor , inoltre, si Parte_1 impegna ad effettuare, a proprie spese e a semplice richiesta della sig.ra , con preavviso di 4 mesi, CP_1 ogni adempimento necessario alla formalizzazione della presente rinuncia alla propria quota di comproprietà sul descritto bene immobile in ER;
4. L'immobile sito in ER (SA) via San Leone 20 acquistato dal sig.
in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Pt_1
Notar di Agropoli in data 24.03.1993, repertorio 16382, sarà trasferito in esclusiva Persona_4 proprietà al sig. a sue spese. In particolare, la sig. acconsente, che la quota di Parte_1 CP_1 sua proprietà sia trasferita al sig. senza richiede il relativo corrispettivo. Il terreno sito in ER (SA) Pt_1 identificato al RRII catasto terreni della Provincia di Salerno – Comune di ER foglio 33 particelle 164,165,167,180,181; foglio 39 particella 21,25,26,27,40,41,42,81,83,118,275 per complessive are 06.00.78 reddito dominicale euro 110,92 agrario 79.84 acquistato dal sig. nella quota di 10/21, in Pt_1 costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Notaio di Agropoli sarà trasferito in esclusiva proprietà al sig. a sue spese. In Persona_4 Parte_1 particolare, la sig.ra acconsente, che la quota di sua proprietà sia trasferita al sig. senza CP_1 Pt_1 richiedere il relativo corrispettivo. Il terreno sito in ER (Sa) identificato al RRII catasto terreni della Provincia di Salerno – Comune ER foglio 34 particella 95-96 per complessive are 98.99 reddito dominicale euro 8.08 agrario 5.65. acquistato dal sig. nella quota di 10/21, in costanza di matrimonio ed in regime di Pt_1 comunione dei beni con atto di compravendita con rogito del Notaio di Agropoli sarà Persona_4 traferito in esclusiva proprietà al sig. a sue spese. In particolare la sig. acconsente, Parte_1 CP_1 che la quota di sua proprietà sia traferita al sig. senza richiedere il relativo corrispettivo.
5. Autorizzare Pt_1
l'Autorità competente a rilasciare, mantenere o prorogare, in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni europee ed extraeuropee consentite ed a prestare ogni ulteriore consenso per il conseguimento di tale scopo. Si allega atto di compravendita per notar rep. N. 64875, racc. n. 262027”. Persona_4
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Terzigno il 11/8/1985 fra Pt_1
( ), e ( ), alle
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda 3 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
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