Art. 14. 1. All' articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , dopo il comma 1 e' aggiunto, il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all' articolo 2083 del codice civile ".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 2083 del codice civile :
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il testo dell' art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , si veda nelle note all'art. 13.
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all' articolo 2083 del codice civile ".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 2083 del codice civile :
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il testo dell' art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , si veda nelle note all'art. 13.