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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente tra
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , rappresentata Parte_2
e difesa giusta procura alle liti su foglio separato allegato al presente atto, dall'avv. Marco Gentile elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Russo sito in Via E. De
Riso n. 52.
-attore-opponente
e in amministrazione giudiziaria (P.I. e C.F. CO
), in persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante p.t., Avv. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spataro Controparte_2 convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2018 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la società , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CO
81/2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposto “- la somma di euro 55.470,00, oltre interessi legali come da domanda” e spese della
1 fase monitoria, e chiedendo “In via preliminare: accertare che la notificazione del d.i. n. 81/2018 è inesistente e, per l'effetto, revocare il decreto.
- In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del
Tribunale di Roma.
- In via pregiudiziale e/o alternativa: dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria.
- Nel merito, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a somme non dovute.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_3
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla Controparte_4 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
[...] confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21 dicembre 2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18 dicembre 2018, è stata accolta la richiesta dell'opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita solo mediante giuramento decisorio del legale rappresentante della società sig. , richiesto da parte opponente nella CO Persona_1 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
------------
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di
2 opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Stanti tali premesse e venendo all'esame della odierna controversia, si osserva che l'opponente ha dedotto, in via preliminare quali motivi di opposizione la inesistenza della notificazione via PEC ai sensi dell'art 3 bis L 53/1992 per mancata allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo. A riguardo occorre considerare che con pec del 31.01.2018 - la cui ricevuta di avvenuta consegna è allegata alla comparsa di costituzione della società opposta - è stato notificato alla il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 81/2018, la procura alle liti, il ricorso per decreto ingiuntivo e la relata di notifica. Inoltre, i suddetti allegati sono stati corredati da apposita attestazione di conformità “ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti”. In ogni caso, ove anche la relata non fosse stata notificata unitamente al decreto ingiuntivo, la notifica non potrebbe ritenersi nulla, giacché
l'atto ha raggiunto lo scopo cui era deputato, ossia far conoscere alla società opponente l'esatto
3 oggetto della notificazione, essendo parte opponente regolarmente costituita ed avendo spiegato la sua difesa. ( (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02 ; Cass. Sez. Civile, ordinanza n. 16929/2021)
Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto la cui competenza, secondo l'assunto di parte opponente, sarebbe spettata al Tribunale di Roma o in alternativa al Tribunale di Reggio Calabria in virtù del fatto che la SGS ha sede legale a Roma e/o che l'accordo transattivo è stato stipulato a Reggio Calabria, si deve in questo caso considerare quanto disposto dagli artt. 1182, comma 3, c.c. (“L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”)
e 20 c.p.c. (“per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”). Tenuto conto che la CO
, per come risulta dalla visura camerale versata in atti dalla stessa parte opponente, ha sede
[...] operativa in Sellia Marina (Cz) alla S.S. 106 Km 200 snc ed il legale rappresentante pro tempore, è residente in [...](Cz), sicché, tanto la sede operativa quanto il luogo di residenza del legale rappresentante rientrano nella competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, l'eccezione di incompetenza si appalesa del tutto inammissibile.
Infine anche il merito si appalesa del tutto infondato;
ed invero parte opponente fonda le proprie difese sul mancato rispetto degli accordi convenuti con la CO
Ritiene, infatti, la che stante la qualità scadente dei materiali forniti da parte opposta, era stata Pt_1 convenuta con quest'ultima una transazione con cui la stessa aveva accettato una considerevole riduzione del prezzo per le forniture di che trattasi, ma secondo l'assunto di parte opponente sarebbe stato stipulato verbalmente anche un ulteriore accordo in forza del quale la CO
Parte avrebbe dovuto effettuare anche una nuova fornitura in favore della in sostituzione dei materiali che risultavano difettati con l'impegno di sostituire la merce non conforme con prodotti e materiali in buono stato , ma che in spregio a tale accordo la non aveva mai consegnato. Controparte_5
Orbene dall'istruzione probatoria emersa in corso di giudizio , risulta che le parti sono addivenute ad una transazione, conclusa per iscritto in data 12.01.2017 con cui l'opponente si era obbligato, a fronte di supposti vizi e difetti della merce fornita, a versare alla la sola somma di euro 55.470,00 CP_1
(in luogo di quella originariamente pattuita, pari ad euro 241.882,25), in 9 rate mensili di euro
6.163,00 l'una, ma in aggiunta ad essa non era stato raggiunto alcun ulteriore accordo verbale di sostituzione della merce.
Tanto emerge oltre che dalla documentazione depositata in atti , anche dal giuramento decisorio del legale rappresentante dell' sig. , richiesto da parte CO Persona_1 opponente, che ha negato fermamente le circostanze di cui alla seconda memoria di quest'ultima.
4 Più in particolare, il sig. alla domanda “ Vero che unitamente all'accordo transattivo del CP_1
12.1.2017 si conveniva oralmente una nuova fornitura di materiali per sostituire la merce difettosa precedentemente fornita?” , lo stesso ha risposto “ nego la circostanza” ed ha altresì completato la domanda affermando che “non è mai ritornata nessuna merce indietro altrimenti ci sarebbe stata una bolla”
Parimenti sono state sconfessate le ulteriori circostanze.
Orbene, atteso che il giuramento decisorio è “una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine” (Cfr. Corte Cass. n. 3991/2024), l'assenza di qualsivoglia pattuizione ulteriore rispetto alla transazione stipulata inter partes, è da considerarsi provata.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 81/2018 del Tribunale di
Catanzaro;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_4 refusione in favore di in persona del legale rappresentante p.t. CO delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfettario delle spese ed oltre IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Catanzaro 07.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maura Fragale
5
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente tra
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , rappresentata Parte_2
e difesa giusta procura alle liti su foglio separato allegato al presente atto, dall'avv. Marco Gentile elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Russo sito in Via E. De
Riso n. 52.
-attore-opponente
e in amministrazione giudiziaria (P.I. e C.F. CO
), in persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante p.t., Avv. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spataro Controparte_2 convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2018 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la società , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CO
81/2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposto “- la somma di euro 55.470,00, oltre interessi legali come da domanda” e spese della
1 fase monitoria, e chiedendo “In via preliminare: accertare che la notificazione del d.i. n. 81/2018 è inesistente e, per l'effetto, revocare il decreto.
- In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del
Tribunale di Roma.
- In via pregiudiziale e/o alternativa: dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria.
- Nel merito, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a somme non dovute.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_3
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla Controparte_4 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
[...] confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21 dicembre 2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18 dicembre 2018, è stata accolta la richiesta dell'opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita solo mediante giuramento decisorio del legale rappresentante della società sig. , richiesto da parte opponente nella CO Persona_1 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di
2 opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Stanti tali premesse e venendo all'esame della odierna controversia, si osserva che l'opponente ha dedotto, in via preliminare quali motivi di opposizione la inesistenza della notificazione via PEC ai sensi dell'art 3 bis L 53/1992 per mancata allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo. A riguardo occorre considerare che con pec del 31.01.2018 - la cui ricevuta di avvenuta consegna è allegata alla comparsa di costituzione della società opposta - è stato notificato alla il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 81/2018, la procura alle liti, il ricorso per decreto ingiuntivo e la relata di notifica. Inoltre, i suddetti allegati sono stati corredati da apposita attestazione di conformità “ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti”. In ogni caso, ove anche la relata non fosse stata notificata unitamente al decreto ingiuntivo, la notifica non potrebbe ritenersi nulla, giacché
l'atto ha raggiunto lo scopo cui era deputato, ossia far conoscere alla società opponente l'esatto
3 oggetto della notificazione, essendo parte opponente regolarmente costituita ed avendo spiegato la sua difesa. ( (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02 ; Cass. Sez. Civile, ordinanza n. 16929/2021)
Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto la cui competenza, secondo l'assunto di parte opponente, sarebbe spettata al Tribunale di Roma o in alternativa al Tribunale di Reggio Calabria in virtù del fatto che la SGS ha sede legale a Roma e/o che l'accordo transattivo è stato stipulato a Reggio Calabria, si deve in questo caso considerare quanto disposto dagli artt. 1182, comma 3, c.c. (“L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”)
e 20 c.p.c. (“per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”). Tenuto conto che la CO
, per come risulta dalla visura camerale versata in atti dalla stessa parte opponente, ha sede
[...] operativa in Sellia Marina (Cz) alla S.S. 106 Km 200 snc ed il legale rappresentante pro tempore, è residente in [...](Cz), sicché, tanto la sede operativa quanto il luogo di residenza del legale rappresentante rientrano nella competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, l'eccezione di incompetenza si appalesa del tutto inammissibile.
Infine anche il merito si appalesa del tutto infondato;
ed invero parte opponente fonda le proprie difese sul mancato rispetto degli accordi convenuti con la CO
Ritiene, infatti, la che stante la qualità scadente dei materiali forniti da parte opposta, era stata Pt_1 convenuta con quest'ultima una transazione con cui la stessa aveva accettato una considerevole riduzione del prezzo per le forniture di che trattasi, ma secondo l'assunto di parte opponente sarebbe stato stipulato verbalmente anche un ulteriore accordo in forza del quale la CO
Parte avrebbe dovuto effettuare anche una nuova fornitura in favore della in sostituzione dei materiali che risultavano difettati con l'impegno di sostituire la merce non conforme con prodotti e materiali in buono stato , ma che in spregio a tale accordo la non aveva mai consegnato. Controparte_5
Orbene dall'istruzione probatoria emersa in corso di giudizio , risulta che le parti sono addivenute ad una transazione, conclusa per iscritto in data 12.01.2017 con cui l'opponente si era obbligato, a fronte di supposti vizi e difetti della merce fornita, a versare alla la sola somma di euro 55.470,00 CP_1
(in luogo di quella originariamente pattuita, pari ad euro 241.882,25), in 9 rate mensili di euro
6.163,00 l'una, ma in aggiunta ad essa non era stato raggiunto alcun ulteriore accordo verbale di sostituzione della merce.
Tanto emerge oltre che dalla documentazione depositata in atti , anche dal giuramento decisorio del legale rappresentante dell' sig. , richiesto da parte CO Persona_1 opponente, che ha negato fermamente le circostanze di cui alla seconda memoria di quest'ultima.
4 Più in particolare, il sig. alla domanda “ Vero che unitamente all'accordo transattivo del CP_1
12.1.2017 si conveniva oralmente una nuova fornitura di materiali per sostituire la merce difettosa precedentemente fornita?” , lo stesso ha risposto “ nego la circostanza” ed ha altresì completato la domanda affermando che “non è mai ritornata nessuna merce indietro altrimenti ci sarebbe stata una bolla”
Parimenti sono state sconfessate le ulteriori circostanze.
Orbene, atteso che il giuramento decisorio è “una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine” (Cfr. Corte Cass. n. 3991/2024), l'assenza di qualsivoglia pattuizione ulteriore rispetto alla transazione stipulata inter partes, è da considerarsi provata.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 81/2018 del Tribunale di
Catanzaro;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_4 refusione in favore di in persona del legale rappresentante p.t. CO delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfettario delle spese ed oltre IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Catanzaro 07.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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