Versione
3 agosto 1980
3 agosto 1980
Art. 4.
Il Ministero dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
Il Ministero dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/08/2014, n. 9106Provvedimento: […] Emerge dagli avanzamenti successivi alla vicenda iniziata con il provvedimento in discorso come l'atto originariamente impugnato sia illegittimo quindi da annullare per erronea applicazione da parte dell'amministrazione dell'art. 4 della legge 343/1980; l'articolo sancisce che il Ministero dell'Interno possa in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato. Tale disposizione và letta in combinato disposto con l'art. 1 secondo cui gli agenti ausiliari di P.S. “debbano essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza”.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- circolare ministeriale·
- violazione di legge·
- condanna alle spese di giudizio·
- rigetto istanza di trattenimento in servizio·
- applicazione art. 4 legge 343/1980·
- sospensiva·
- avanzamenti di carriera·
- combinato disposto con art. 1 legge 343/1980·
- eccesso di potere·
- inidoneità fisica·
- ingiustizia manifesta·
- difetto di motivazione