Articolo 4 della Legge 8 luglio 1980, n. 343
Articolo 3
Versione
3 agosto 1980
Art. 4.
Il Ministero dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

Entrata in vigore il 3 agosto 1980
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