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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 2946/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, in funzione di giudice di Appello ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento d'appello Ruolo Gen. n. 2946 2024 ,tra:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) con dall'Avvocato Massimo De Vincenzo (C.F. ),presso il
[...] CodiceFiscale_2 cui studio in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11, è elettivamente domiciliato - PEC ecavvocati Emai_1 Email_2
PARTE ATTRICE -Appellante-
CONTRO
con sede legale in Torino, via Giolitti n. 15, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
P. Iva con gli avv.ti Miriam Bosurgi ( C.F. ) e P.IVA_2 C.F._3
Filippo Carimati (C.F.. ) presso il cui studio in Monza, via Italia n. C.F._4
50, è elettivamente domiciliata
PEC PEC ) Email_3 Email_4
- Appellata
AVVERSO
La sentenza n. 478/24, del 16 aprile 2024 resa dal Giudice di Pace di Monza giudizio rubricato con R.G. 4902/2023
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1 In via principale nel merito: - riformare integralmente la sentenza n. 478/24, emessa e pubblicata in data 16 aprile 2024 dal Giudice di Pace di Monza dott.ssa Debora Ravenna, resa al termine del giudizio rubricato con R.G. 4902/2023, notificata in data 17 aprile 2024
e, per l'effetto, - dichiarare la piena legittimazione passiva dell'appellata in ordine alla pretesa restitutoria per le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere integralmente le ragioni dell'appellante già rassegnate in primo grado vale a dire:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appellata per quanto esposto in narrativa;
- accertato e dichiarato conseguentemente il diritto dell'appellante a vedersi rimborsati tutti
i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"), per le ragioni esposte in narrativa, secondo il principio del cd pro rata temporis;
- accertata e dichiarata la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
- vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.
n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio
2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia";
- condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro
2.405,78 (duemilaquattrocentocinque/78) a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente controversia, oltre agli interessi legali dal reclamo (3 settembre 2018), al saldo.
Con vittoria di spese, competenze di difesa, I.V.A. e 4% CPA, per entrambi i gradi di giudizio con riferimento alle quali si chiede che codesto Giudice voglia disporne la distrazione in favore dal sottoscritto difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c..
Conclusioni dell'appellat:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale,
- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per le difese ed eccezioni tutte di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art.
346 c.p.c.; - premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria:
2 a) rigettare l'avverso appello e confermare il rigetto di ogni avversa domanda in ragione della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva di che ha agito Controparte_1 quale mera procuratrice mandataria di in relazione al contratto di finanzia- Parte_2 mento di cui è causa;
b) rigettare ogni avversa domanda per l'ulteriore eccezione preliminare di decadenza svolta in atti;
c) rigettare comunque ogni avversa domanda per tutte le ulteriori ragioni e difese dedotte in atti da previo (ma solo occorrendo) nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Controparte_1
Giustizia sui seguenti quesiti: se, tenuto conto: a) della tutela del diritto di proprietà ex art.
17 della Carta dei diritti dell'Unione (CDFUE) ed ex art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); b) dell'enunciato contenuto al punto 25 della sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019, EU:C:2019:702, resa nella causa C-383/18, secondo cui “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”; c) della giurisprudenza di codesta Corte e della Corte EDU che esige, per la nascita di obblighi a carico di privati
(nella specie: obblighi di pagamento a carico dei finanziatori ed a beneficio dei finanziati- consumatori), “disposizioni chiare, precise e prevedibili nella loro applicazione”; potessero e possano i finanziatori, destinatari di richieste di estinzione anticipata ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE loro pervenute sulla base di contratti di credito stipulati prima della pubblicazione della sentenza Lexitor, essere ritenuti obbligati, sulla base di interpretazione della normativa nazionale di attuazione conforme a detta sentenza, ma opposta rispetto a quella pacificamente recepita in precedenza, a restituire ai consumatori quota parte delle componenti up front del costo del credito pattuite come non soggette a riduzione al momento della stipulazione del con-tratto; 2) se, tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte che limita l'autorità delle sue decisioni a quanto emerge dalla motivazione ed ai punti di fatto
e di diritto effettivamente decisi, la sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019, EU:C:2019:702, resa nella causa C-383/18, riguardi anche i costi finalizzati alla remunerazione di terzi e la cui entità il finanziatore deve concordare con costoro;
3) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub 1 e 2, se, tenuto anche conto del divieto di discriminazione ex art. 21 e 52 § 3
CDFUE, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nonché del principio di proporzionalità che subordina a riscontrata ed effettiva necessità ogni limitazione della libertà di impresa ex art. 16 CDFUE (sentenza 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, punti 79 e 82-83), la sentenza 9 febbraio 2023, Unicredit Bank Austria di codesta Corte, resa nella causa C-555/21, EU:C:2023:78, abbia comportato superamento della statuizione adottata dalla sentenza Lexitor nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del 3 costo totale del credito ex art. 16 § 1 del-la direttiva 2008/48/CE include soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, perlomeno per quegli ordinamenti che, in sede di attuazione dell'anzidetta direttiva, abbiano imposto agli intermediari del credito di esporre separatamente al consumatore le spese una tantum e quelle periodiche;
d) condannare l'appellante a rifondere a le spese e i compensi per la difesa Controparte_1 in giudizio, oltre Iva (non deducibile per la banca) e Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale ,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf.
Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione
8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale
Bari sez. fer. 6.9.2012].In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione,
4 il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
*****
Con Atto di citazione in appello, impugnava innanzi al Tribunale la Parte_1 sentenza n. 478/2023 del Giudice di Pace di Monza del 16 aprile 2024 resa a definizione del giudizio rubricato con R.G. 4902/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'udienza del 12/09/2024 venivano concessi i termini di cui agli art. 352 cpc e la causa veniva rinviata al 28 novembre 2024. Il procedimento era quindi trattenuto in decisione.
*****
Nel giudizio di primo grado, rubricato al n. 4902 del 2023, l'odierno appellante domandava al Giudice di Pace di Monza di condannare parte convenuta al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento n. 17825 in data 19 luglio 2012, anticipatamente estinto in ottobre 2016 pari ad euro 2.405,78, secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
si costituiva nel giudizio di primo grado, rubricato al numero rg. n. 4902 Controparte_1 del 2023 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto avrebbe agito quale mera procuratrice mandataria di (oggi Parte_2 Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1° giugno 2015)”
[...]
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace riconosceva la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
seguiva la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione è stato promosso il presente gravame
Le ragioni dell'appellante :
Sostiene l'appellante che, diversamente dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III, n. 7871 del 6 aprile 2011 citata dal giudice a supporto della propria decisione
(punto 5.3.3 della sentenza) nel caso di specie, la spendita del nome del rappresentato (
5 all'atto della predisposizione del conteggio di estinzione e della richiesta di incasso del pagamento su un conto corrente dell'appellata) sarebbe del tutto assente, essendo essa presente solo e unicamente a pag. 1 delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante) .
L'odierna appellata avrebbe predisposto il conteggio di estinzione (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante) e incassato il relativo pagamento su un proprio conto corrente non facendo riferimento di alcun tipo al rappresentato e ponendosi, per tutta la fase della durata del rapporto contrattuale, come dominus del rapporto avendo non solo curato la conclusione del finanziamento in questione ma anche l'erogazione, l'incasso e l'estinzione.
La convenuta non avrebbe mai eccepito di agire unicamente come mandataria né in sede di riscontro del 20 settembre 2018 al reclamo trasmesso in data 3 settembre 2018(cfr. doc.
4 del fascicolo di primo grado dell'appellante) né innanzi al Collegio ABF di Milano (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Quanto al servicer o in generale al mandatario che si ponga nei confronti del consumatore quale dominus del rapporto curandone la conclusione, l'erogazione, l'incasso e l'estinzione, deduce l'appellante che debbano valere le decisioni rese dai Collegi Abf secondo cui "La fonte del credito del ricorrente è l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento,
l'intermediario richieda - in base al conteggio estintivo - il versamento di un importo non decurtato dei costi soggetti a riduzione, in violazione dell'art. 125 sexies TUB. E' dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tale componente, che determina il diritto alla pretesa restitutoria. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l'accipiens, ossia colui che ha ricevuto il pagamento, cioè nel caso di specie
l'intermediario resistente, il quale ha peraltro precisato di aver provveduto alla trasmissione del conteggio estintivo e della liberatoria in qualità di servicer incaricato della gestione del credito da parte della cessionaria, con conseguente ulteriore conferma della sua legittimazione passiva".
Ciò sarebbe coerente con il principio di effettività e la necessaria tutela del consumatore.
Nel merito l'appellante domandava l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di giudizio.
Ragioni della convenuta :
In punto legittimazione passiva, oppone la convenuta che è documentale ed incontestato che, in forza di mandato con rappresentanza, il finanziamento oggetto di causa è stato stipulato dal sig. con il soggetto rappresentato (doc. 3 fasc. primo Pt_1 Parte_2 6 grado il “finanziatore” è AN s.p.a. “come mandataria di pag. 1) e Parte_2
l'informazione sarebbe ribadita poi nell'epigrafe a pag. 4 del contratto e dalla produzione della procura rilasciata da a AN (doc. 4 fasc. primo grado convenuta ). Parte_2
Documentato che la spendita del nome ci sia stata, circostanza riconosciuta da controparte
(citaz. app. avv., pag. 4), l'appellata rileva come non fosse affatto necessario che essa fosse ripetuta “all'atto della predisposizione del conteggio di estinzione e della richiesta di incasso del pagamento su un conto corrente dell'appellata” (citaz. app. avv., pag. 4), avendo la rappresentante fin dalla stipula chiarito il proprio ruolo ed il proprio generale agire rappresentativo. Onere, quello di ribadire la spendita del nome, ritenuto quindi non necessario neanche nel riscontro al reclamo del cliente (citaz. app. avv., pag. 5). Infine, il ruolo di procuratrice mandataria di AN era stato evidenziato e confermato anche nel procedimento avanti all'TR CA (cfr. docc.
8-9 fasc. primo grado appellata ).
Rigettata ogni questione sulla formale comunicazione della spendita del nome , riportata a caratteri molto chiari e leggibili dal cliente consumatore, secondo il modello legale delle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” di cui alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, conforme alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, conclude l'appellata che ai sensi degli artt. 1388 e 1704 c.c., gli effetti giuridici dell'attività negoziale svolta dalla procuratrice mandataria si sono dunque prodotti direttamente nella sfera giuridica della mandante Parte_2
Queste essendole premesse, osserva questo giudice che la sentenza impugnata è priva di censure sia in relazione alla interpretazione dei documenti, sia in relazione alla corretta applicazione delle norme di diritto.
Correttamente il giudice di prime cure ha qualificato il rapporto tra ER (ora Contr
) e (ora quale mandato con rappresentanza;
gli ampi poteri della CP_1 Parte_2 mandataria ER si evincono dal mandato con rappresentanza prodotto in giudizio.
Come correttamente indicato dal Giudice di prime cure e dall'appellata, nel contratto si fa esplicito riferimento alla AN s.p.a. “come mandataria di . Ciò basta ai Parte_2 fini del decidere, non essendo ammissibile la tesi secondo la quale il rappresentante avrebbe dovuto, di volta in volta ribadire il proprio ruolo.
Il giudice di prime cure ha poi esaminato la procura rilasciata al rappresentante, di cui lo stralcio è riportato anche nell'impugnata sentenza. Rileva in punto che non risulta che tra i poteri rimessi al rappresentante sia stato espressamente conferito ai sensi dell'art. 77 cpc , anche quello di stare in giudizio per il rappresentato.
7 Prendendo posizione sull'enunciato principio di effettività avvalorato dalle decisioni della
ABF, correttamente la sentenza impugnata osserva “che il mandato con rappresentanza può ben estendersi anche ad aspetti gestori successivi alla stipula del finanziamento, incluso l'incasso dei pagamenti e, come nel caso di specie, il conteggio dei rimborsi, senza con ciò derogare all'art. 1388 c.c.” . Ciò non sostanzia alcuna lesione o compromissione dei diritti del consumatore che, come nel caso di specie, sia stato reso edotto del ruolo del mandatario al momento della conclusione del contratto ( doc. 1 fasc. primo grado attore)
.
La sentenza si conforma quindi alla giurisprudenza di legittimità, cui pure questo giudice intende aderire, che non trova limite nella normativa esaminata, in relazione a cui “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” ( In tal senso anche Cassazione civile sez. II - 18/01/2023, n. 1476. “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev'essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell'incaricato) in un'azione promossa al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato o al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato”). Anche in punto di diritto pertanto la decisione impugnata è frutto di una corretta valutazione critica degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado .
All'esito delle motivazioni sin qui svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento. L'impugnazione va quindi rigettata.
In punto spese di lite, in ragione delle questioni sottoposte all'esame sussistono motivi sufficienti a superare il generale criterio di soccombenza, tenuto conto delle decisioni dell'
ABF citate dall'appellante ( che seppure non equivalgano ad arresti giurisprudenziali costituiscono utile punto di riferimento critico) e di decisioni di merito di diverso avviso, tali da rendere non velleitaria l'impugnazione.
8 Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019
e Cass. S.U.n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, nel giudizio di Appello r.g.n. 2946/2024 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 478/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Monza del 16 aprile 2024 resa all'esito del giudizio rubricato con R.G.
4902/2023. Conseguentemente conferma la decisione impugnata, anche con riguardo alle spese del giudizio di quel grado.
2) compensa tra le parti le spese di lite dell'attuale procedimento d'appello .
Visto l'art. 13 comma 1 quater legge 115/2002
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, art. 13 legge
115/2002.
Monza, 11 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Alessandro Rossato
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, in funzione di giudice di Appello ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento d'appello Ruolo Gen. n. 2946 2024 ,tra:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) con dall'Avvocato Massimo De Vincenzo (C.F. ),presso il
[...] CodiceFiscale_2 cui studio in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11, è elettivamente domiciliato - PEC ecavvocati Emai_1 Email_2
PARTE ATTRICE -Appellante-
CONTRO
con sede legale in Torino, via Giolitti n. 15, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
P. Iva con gli avv.ti Miriam Bosurgi ( C.F. ) e P.IVA_2 C.F._3
Filippo Carimati (C.F.. ) presso il cui studio in Monza, via Italia n. C.F._4
50, è elettivamente domiciliata
PEC PEC ) Email_3 Email_4
- Appellata
AVVERSO
La sentenza n. 478/24, del 16 aprile 2024 resa dal Giudice di Pace di Monza giudizio rubricato con R.G. 4902/2023
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1 In via principale nel merito: - riformare integralmente la sentenza n. 478/24, emessa e pubblicata in data 16 aprile 2024 dal Giudice di Pace di Monza dott.ssa Debora Ravenna, resa al termine del giudizio rubricato con R.G. 4902/2023, notificata in data 17 aprile 2024
e, per l'effetto, - dichiarare la piena legittimazione passiva dell'appellata in ordine alla pretesa restitutoria per le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere integralmente le ragioni dell'appellante già rassegnate in primo grado vale a dire:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appellata per quanto esposto in narrativa;
- accertato e dichiarato conseguentemente il diritto dell'appellante a vedersi rimborsati tutti
i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"), per le ragioni esposte in narrativa, secondo il principio del cd pro rata temporis;
- accertata e dichiarata la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
- vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.
n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio
2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia";
- condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro
2.405,78 (duemilaquattrocentocinque/78) a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente controversia, oltre agli interessi legali dal reclamo (3 settembre 2018), al saldo.
Con vittoria di spese, competenze di difesa, I.V.A. e 4% CPA, per entrambi i gradi di giudizio con riferimento alle quali si chiede che codesto Giudice voglia disporne la distrazione in favore dal sottoscritto difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c..
Conclusioni dell'appellat:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale,
- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per le difese ed eccezioni tutte di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art.
346 c.p.c.; - premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria:
2 a) rigettare l'avverso appello e confermare il rigetto di ogni avversa domanda in ragione della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva di che ha agito Controparte_1 quale mera procuratrice mandataria di in relazione al contratto di finanzia- Parte_2 mento di cui è causa;
b) rigettare ogni avversa domanda per l'ulteriore eccezione preliminare di decadenza svolta in atti;
c) rigettare comunque ogni avversa domanda per tutte le ulteriori ragioni e difese dedotte in atti da previo (ma solo occorrendo) nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Controparte_1
Giustizia sui seguenti quesiti: se, tenuto conto: a) della tutela del diritto di proprietà ex art.
17 della Carta dei diritti dell'Unione (CDFUE) ed ex art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); b) dell'enunciato contenuto al punto 25 della sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019, EU:C:2019:702, resa nella causa C-383/18, secondo cui “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”; c) della giurisprudenza di codesta Corte e della Corte EDU che esige, per la nascita di obblighi a carico di privati
(nella specie: obblighi di pagamento a carico dei finanziatori ed a beneficio dei finanziati- consumatori), “disposizioni chiare, precise e prevedibili nella loro applicazione”; potessero e possano i finanziatori, destinatari di richieste di estinzione anticipata ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE loro pervenute sulla base di contratti di credito stipulati prima della pubblicazione della sentenza Lexitor, essere ritenuti obbligati, sulla base di interpretazione della normativa nazionale di attuazione conforme a detta sentenza, ma opposta rispetto a quella pacificamente recepita in precedenza, a restituire ai consumatori quota parte delle componenti up front del costo del credito pattuite come non soggette a riduzione al momento della stipulazione del con-tratto; 2) se, tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte che limita l'autorità delle sue decisioni a quanto emerge dalla motivazione ed ai punti di fatto
e di diritto effettivamente decisi, la sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019, EU:C:2019:702, resa nella causa C-383/18, riguardi anche i costi finalizzati alla remunerazione di terzi e la cui entità il finanziatore deve concordare con costoro;
3) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub 1 e 2, se, tenuto anche conto del divieto di discriminazione ex art. 21 e 52 § 3
CDFUE, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nonché del principio di proporzionalità che subordina a riscontrata ed effettiva necessità ogni limitazione della libertà di impresa ex art. 16 CDFUE (sentenza 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, punti 79 e 82-83), la sentenza 9 febbraio 2023, Unicredit Bank Austria di codesta Corte, resa nella causa C-555/21, EU:C:2023:78, abbia comportato superamento della statuizione adottata dalla sentenza Lexitor nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del 3 costo totale del credito ex art. 16 § 1 del-la direttiva 2008/48/CE include soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, perlomeno per quegli ordinamenti che, in sede di attuazione dell'anzidetta direttiva, abbiano imposto agli intermediari del credito di esporre separatamente al consumatore le spese una tantum e quelle periodiche;
d) condannare l'appellante a rifondere a le spese e i compensi per la difesa Controparte_1 in giudizio, oltre Iva (non deducibile per la banca) e Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale ,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf.
Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione
8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale
Bari sez. fer. 6.9.2012].In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione,
4 il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con Atto di citazione in appello, impugnava innanzi al Tribunale la Parte_1 sentenza n. 478/2023 del Giudice di Pace di Monza del 16 aprile 2024 resa a definizione del giudizio rubricato con R.G. 4902/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'udienza del 12/09/2024 venivano concessi i termini di cui agli art. 352 cpc e la causa veniva rinviata al 28 novembre 2024. Il procedimento era quindi trattenuto in decisione.
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Nel giudizio di primo grado, rubricato al n. 4902 del 2023, l'odierno appellante domandava al Giudice di Pace di Monza di condannare parte convenuta al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento n. 17825 in data 19 luglio 2012, anticipatamente estinto in ottobre 2016 pari ad euro 2.405,78, secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
si costituiva nel giudizio di primo grado, rubricato al numero rg. n. 4902 Controparte_1 del 2023 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto avrebbe agito quale mera procuratrice mandataria di (oggi Parte_2 Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1° giugno 2015)”
[...]
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace riconosceva la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
seguiva la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione è stato promosso il presente gravame
Le ragioni dell'appellante :
Sostiene l'appellante che, diversamente dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III, n. 7871 del 6 aprile 2011 citata dal giudice a supporto della propria decisione
(punto 5.3.3 della sentenza) nel caso di specie, la spendita del nome del rappresentato (
5 all'atto della predisposizione del conteggio di estinzione e della richiesta di incasso del pagamento su un conto corrente dell'appellata) sarebbe del tutto assente, essendo essa presente solo e unicamente a pag. 1 delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante) .
L'odierna appellata avrebbe predisposto il conteggio di estinzione (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante) e incassato il relativo pagamento su un proprio conto corrente non facendo riferimento di alcun tipo al rappresentato e ponendosi, per tutta la fase della durata del rapporto contrattuale, come dominus del rapporto avendo non solo curato la conclusione del finanziamento in questione ma anche l'erogazione, l'incasso e l'estinzione.
La convenuta non avrebbe mai eccepito di agire unicamente come mandataria né in sede di riscontro del 20 settembre 2018 al reclamo trasmesso in data 3 settembre 2018(cfr. doc.
4 del fascicolo di primo grado dell'appellante) né innanzi al Collegio ABF di Milano (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Quanto al servicer o in generale al mandatario che si ponga nei confronti del consumatore quale dominus del rapporto curandone la conclusione, l'erogazione, l'incasso e l'estinzione, deduce l'appellante che debbano valere le decisioni rese dai Collegi Abf secondo cui "La fonte del credito del ricorrente è l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento,
l'intermediario richieda - in base al conteggio estintivo - il versamento di un importo non decurtato dei costi soggetti a riduzione, in violazione dell'art. 125 sexies TUB. E' dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tale componente, che determina il diritto alla pretesa restitutoria. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l'accipiens, ossia colui che ha ricevuto il pagamento, cioè nel caso di specie
l'intermediario resistente, il quale ha peraltro precisato di aver provveduto alla trasmissione del conteggio estintivo e della liberatoria in qualità di servicer incaricato della gestione del credito da parte della cessionaria, con conseguente ulteriore conferma della sua legittimazione passiva".
Ciò sarebbe coerente con il principio di effettività e la necessaria tutela del consumatore.
Nel merito l'appellante domandava l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di giudizio.
Ragioni della convenuta :
In punto legittimazione passiva, oppone la convenuta che è documentale ed incontestato che, in forza di mandato con rappresentanza, il finanziamento oggetto di causa è stato stipulato dal sig. con il soggetto rappresentato (doc. 3 fasc. primo Pt_1 Parte_2 6 grado il “finanziatore” è AN s.p.a. “come mandataria di pag. 1) e Parte_2
l'informazione sarebbe ribadita poi nell'epigrafe a pag. 4 del contratto e dalla produzione della procura rilasciata da a AN (doc. 4 fasc. primo grado convenuta ). Parte_2
Documentato che la spendita del nome ci sia stata, circostanza riconosciuta da controparte
(citaz. app. avv., pag. 4), l'appellata rileva come non fosse affatto necessario che essa fosse ripetuta “all'atto della predisposizione del conteggio di estinzione e della richiesta di incasso del pagamento su un conto corrente dell'appellata” (citaz. app. avv., pag. 4), avendo la rappresentante fin dalla stipula chiarito il proprio ruolo ed il proprio generale agire rappresentativo. Onere, quello di ribadire la spendita del nome, ritenuto quindi non necessario neanche nel riscontro al reclamo del cliente (citaz. app. avv., pag. 5). Infine, il ruolo di procuratrice mandataria di AN era stato evidenziato e confermato anche nel procedimento avanti all'TR CA (cfr. docc.
8-9 fasc. primo grado appellata ).
Rigettata ogni questione sulla formale comunicazione della spendita del nome , riportata a caratteri molto chiari e leggibili dal cliente consumatore, secondo il modello legale delle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” di cui alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, conforme alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, conclude l'appellata che ai sensi degli artt. 1388 e 1704 c.c., gli effetti giuridici dell'attività negoziale svolta dalla procuratrice mandataria si sono dunque prodotti direttamente nella sfera giuridica della mandante Parte_2
Queste essendole premesse, osserva questo giudice che la sentenza impugnata è priva di censure sia in relazione alla interpretazione dei documenti, sia in relazione alla corretta applicazione delle norme di diritto.
Correttamente il giudice di prime cure ha qualificato il rapporto tra ER (ora Contr
) e (ora quale mandato con rappresentanza;
gli ampi poteri della CP_1 Parte_2 mandataria ER si evincono dal mandato con rappresentanza prodotto in giudizio.
Come correttamente indicato dal Giudice di prime cure e dall'appellata, nel contratto si fa esplicito riferimento alla AN s.p.a. “come mandataria di . Ciò basta ai Parte_2 fini del decidere, non essendo ammissibile la tesi secondo la quale il rappresentante avrebbe dovuto, di volta in volta ribadire il proprio ruolo.
Il giudice di prime cure ha poi esaminato la procura rilasciata al rappresentante, di cui lo stralcio è riportato anche nell'impugnata sentenza. Rileva in punto che non risulta che tra i poteri rimessi al rappresentante sia stato espressamente conferito ai sensi dell'art. 77 cpc , anche quello di stare in giudizio per il rappresentato.
7 Prendendo posizione sull'enunciato principio di effettività avvalorato dalle decisioni della
ABF, correttamente la sentenza impugnata osserva “che il mandato con rappresentanza può ben estendersi anche ad aspetti gestori successivi alla stipula del finanziamento, incluso l'incasso dei pagamenti e, come nel caso di specie, il conteggio dei rimborsi, senza con ciò derogare all'art. 1388 c.c.” . Ciò non sostanzia alcuna lesione o compromissione dei diritti del consumatore che, come nel caso di specie, sia stato reso edotto del ruolo del mandatario al momento della conclusione del contratto ( doc. 1 fasc. primo grado attore)
.
La sentenza si conforma quindi alla giurisprudenza di legittimità, cui pure questo giudice intende aderire, che non trova limite nella normativa esaminata, in relazione a cui “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” ( In tal senso anche Cassazione civile sez. II - 18/01/2023, n. 1476. “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev'essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell'incaricato) in un'azione promossa al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato o al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato”). Anche in punto di diritto pertanto la decisione impugnata è frutto di una corretta valutazione critica degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado .
All'esito delle motivazioni sin qui svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento. L'impugnazione va quindi rigettata.
In punto spese di lite, in ragione delle questioni sottoposte all'esame sussistono motivi sufficienti a superare il generale criterio di soccombenza, tenuto conto delle decisioni dell'
ABF citate dall'appellante ( che seppure non equivalgano ad arresti giurisprudenziali costituiscono utile punto di riferimento critico) e di decisioni di merito di diverso avviso, tali da rendere non velleitaria l'impugnazione.
8 Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019
e Cass. S.U.n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, nel giudizio di Appello r.g.n. 2946/2024 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 478/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Monza del 16 aprile 2024 resa all'esito del giudizio rubricato con R.G.
4902/2023. Conseguentemente conferma la decisione impugnata, anche con riguardo alle spese del giudizio di quel grado.
2) compensa tra le parti le spese di lite dell'attuale procedimento d'appello .
Visto l'art. 13 comma 1 quater legge 115/2002
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, art. 13 legge
115/2002.
Monza, 11 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Alessandro Rossato
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