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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1336 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dalle Parte_1 C.F._1 avv. Rosa Vanzanelli e Claudia Coluccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenico Palmieri, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 17.2.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 4.4.1994 in LA (LE), in regime Controparte_1 economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per_1 il 19.2.1995, economicamente autosufficiente, il 28.11.1996 e il Per_2 Persona_3
31.3.2009; che con decreto del 26.9.2017 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale, alle condizioni specificate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che con successivo provvedimento del 18.7.2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 865/2022
R.G., il Tribunale di Lecce aveva modificato, come indicato in atti, su accordo di entrambi i coniugi, le condizioni della separazione;
che a far data dalla definizione del giudizio di modifica delle condizioni della separazione, il convenuto non aveva adempiuto, tuttavia, agli obblighi di natura patrimoniale assunti nei confronti del figlio minore, come più ampiamente specificato in ricorso;
che in costanza di matrimonio si era sempre occupata della cura e dell'educazione dei tre figli, sacrificando le sue aspirazioni professionali ed economiche, e che le sue condizioni economiche erano peggiorate dall'epoca della separazione, sicché, anche per le ulteriori ragioni esposte in atti, vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, oltre che per un aumento del contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento del figlio minore. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso di sé, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, obbligo, a carico del convenuto, di contribuire alle spese per gli alimenti e per il mantenimento del figlio nella misura, rispettivamente, di euro
350,00 e 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio, riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento secondo le determinazioni di questo Tribunale e, comunque, di un importo non inferiore a euro 200,00 mensili, e con le ulteriori condizioni specificate in ricorso. si è costituito con comparsa depositata il 23.5.2024 eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per le ragioni specificate in atti, e chiedendo fissarsi altra udienza di comparizione (richiesta a cui ha aderito il difensore della ricorrente all'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il
23.5.2024). Con successiva memoria depositata il 9.8.2024 non si è, quindi, opposto alla declaratoria richiesta, ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto: che aveva sempre provveduto, nei termini specificati in ricorso, alle esigenze del figlio;
che non corrispondeva al vero la circostanza, riportata in ricorso, Persona_3 che le condizioni economiche della ricorrente erano mutate in peius dall'epoca della separazione, per le ragioni più ampiamente specificate in atti, sicché non vi erano i presupposti per un aumento del contribuito posto a carico del padre per il mantenimento del figlio né per l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di esclusiva proprietà del convenuto;
che, per le ragioni esposte in memoria, vi erano i presupposti per il collocamento prevalente del figlio presso di sé, previa indagine psicosociale da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ovvero previo ascolto diretto del minore, anche per il tramite di un professionista. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso di sé, esercizio separato della responsabilità genitoriale sul figlio minore per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, esercizio del diritto visita in favore della madre come specificato in ricorso, obbligo, a carico della ricorrente, di partecipare al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il minore, assegnazione a sé della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, unitamente agli arredi, e con le ulteriori condizioni specificate in memoria.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 12.9.2024, nel corso della quale entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni lavorative ed economiche. In tale occasione la ricorrente ha dichiarato: “preciso che segue un laboratorio di supporto psicologico per i suoi problemi di dislessia, disgrafia e Persona_3 discalculia. Segue questo laboratorio da quando faceva la seconda media e l'ha aiutato. Ora è più sicuro di sé ma resta molto timido. Ora sta per iniziare il secondo anno dell'Istituto tecnico agrario. Ho parlato al ragazzo della possibilità di essere ascoltato dal giudice e lui si è agitato. Mi ha chiesto se, laddove dovesse essere Per_ chiamato, potesse essere accompagnato dallo psicologo che lo segue, il dott. Ho chiesto la disponibilità Per_ al dott. e me l'ha accordata.” Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “ho chiesto che sia collocato presso di me perché da circa tre anni non vuole più dormire presso di me. Ne Persona_3 ho parlato con lui e mi ha detto che non riesce più a dormire a casa mia. Ho anche cambiato il materasso ma ciò non è servito. Lo vedo solo per poche ore il sabato. Parla poco con me. Ciò è accaduto da un momento all'altro. Voglio aggiungere che io lo accompagno due volte a settimana a Maglie ad una attività pomeridiana
e anche durante il tragitto parla pochissimo con me. Io attribuisco ad una influenza della madre questo cambio di comportamento del ragazzo verso di me. Dal 2016 non ho alcun rapporto con le altre due mie figlie. Preciso che mia figlia , due anni fa, non ha neppure accettato il mio aiuto per realizzare gli impianti Per_1 termoidraulici di un appartamento che stava sistemando.”.
All'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 8.10.2024, ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti temporanei ed urgenti, tenuto conto della conflittualità esistente tra le parti e della mancanza di collaborazione tra le stesse nell'interesse del minore , Persona_3 nonché delle difficoltà relazionali padre-figlio, e dando atto, quanto ai profili economici, che l'intera misura dell'A.U.U. era percepito dalla madre:
“a) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore il suo collocamento prevalente Persona_3 presso la madre e il vigente calendario di incontri tra padre e figlio;
b) demanda ai S.S. e al C.F. di LA (a cui sarà inviata, insieme al presente provvedimento, copia del verbale di udienza del 12.9.2024) l'attivazione di interventi di sostegno delle relazioni familiari per le finalità indicate in motivazione;
c) ridetermina in euro 350,00 mensili, a decorrere da ottobre 2024, il contributo perequativo del padre per il figlio confermando la vigente regolamentazione in ordine alle spese straordinarie;
Persona_3
d) rinvia la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, ore 10,30, e richiede ai Servizi indicati sub b) di inviare, entro il 7.2.2025, una relazione sugli interventi attivati e sui loro esiti, sulla condizione del figlio minore delle parti e sui suoi rapporti con ciascuno dei genitori, con eventuali indicazioni in ordine a provvedimenti o percorsi ritenuti utili nell'interesse del minore.”.
All'udienza del 26.3.2025, infine, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato che era stato raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio, concordemente alla proposta formulata dalla Giudice relatrice all'udienza del 19.2.2025 in relazione a tutte le questioni controverse: “conferma delle condizioni provvisorie in atto;
obbligo delle parti di provvedere, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio, alla intestazione a favore di el furgone Ford CP_1
Transit tg DH853EK e a favore di dell'autovettura Renault Clio tg EG218NL; facoltà di Pt_1 uso esclusivo in favore di ell'abitazione in campagna, contrada Morì, per un anno dalla CP_1 sentenza di divorzio.”
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato concordemente le rispettive conclusioni, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti, e la causa è stata riservata per la decisione.
Nel corso del giudizio è stata acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi delegati in data 17.2.2025, i quali, all'esito dell'ascolto sia delle parti sia del minore , Persona_3 pur evidenziando “una grande distanza di visioni ed esperienze comuni contrastanti”, hanno così concluso: “gli operatori incaricati, quindi, non ravvisano al momento la necessità di una presa in carico di uno dei tre membri ascoltati, in quanto il Sig. sembra aver compreso ed accettare le ragioni del figlio, CP_1 il quale appare piuttosto sereno.”
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con il figlio, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano tuttora adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. In proposito va evidenziato che, benché non ve ne sia espressa menzione, deve ritenersi ricompresa tra le condizioni provvisorie in atto (che le parti hanno inteso confermare) anche l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. (già operata in sede di separazione) della casa familiare alla ricorrente, con la quale continua a vivere in prevalenza il figlio minore , specie se si considera che Persona_3 vi è stato specifico accordo in ordine all'uso esclusivo in favore di CP_1 dell'abitazione in contrada Morì.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 26.3.2025.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, per opportuna informazione, in relazione agli interventi loro demandati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 24.2.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LA (LE) il
4.4.1994 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 9 Parte II serie A anno 1994, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, con Persona_5 collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana, a settimane alterne, dal Persona_3 sabato dopo l'orario scolastico;
sino alle ore 19:00 della domenica;
in ogni caso, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore, il sig. Parte_1 potrà vedere quest'ultimo anche durante la settimana, al di fuori dei giorni Parte_2 convenuti. Durante le festività invernali il sig. potrà tenere il minore il giorno di Controparte_1
Natale ovvero il giorno di Capodanno ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua ovvero quello del lunedì dell'Angelo ad anni alterni e durante le vacanze estive per dieci giorni consecutivamente, che verranno concordati anno per anno dai coniugi;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) le spese sanitarie straordinarie (dentista, oculista, farmaci), scolastiche (materiali di consumo ed abbigliamento scolastico), parascolastiche (doposcuola, campi scuola estivi, corsi di lingue, ludoteca) e sportive (attività agonistica e non), previo accordo dei genitori, saranno a carico di entrambi coniugi al
50%, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018, e saranno rimborsate al coniuge che le ha sopportate, previa esibizione di ricevuta o altra documentazione attestante la spesa;
5) conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, con i relativi arredi;
6) obbligo delle parti di provvedere, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio, alla intestazione a favore del sig. del furgone Ford Transit tg DH853EK e a favore della sig.ra Controparte_1 dell'autovettura Renault Clio tg EG218NL; Parte_1
7) il sig. avrà facoltà di uso esclusivo dell'abitazione in campagna, contrada Morì, Controparte_1 per un anno dalla sentenza di divorzio.”;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai S.S. e al C.F. di LA, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore