Versione
28 marzo 1951
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13 settembre 1960
13 settembre 1960
Art. 27.
Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.
((Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.))
Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.
((Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.))