Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 137
Articolo 1Articolo 3
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25 aprile 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 25 aprile 1989