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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1226/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/01/2025 da 10/04/1976) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]24 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MELLA LUCIA presso cui ha eletto domicilio in VIA VINCENZO MONTI, 34 20123
Pt_1
nei confronti di
( 14/06/1979) Persona_1 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]52 20100 ITALIA Pt_1 con l'Avv. BARSOTTI FRANCESCO presso cui ha eletto domicilio in VIA VII LUGLI, 34 54033 CARRARA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano, degli atti del procedimento in data 27/01/2025 OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cannobio (VB) il 11/10/2008 (anno 2008 atto n. 12 reg. 2 parte serie C), atto trascritto anche presso il Comune di . Pt_1
Dal matrimonio, in data 8 maggio 2015, è nata la figlia . PE2
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 711 cp.c. il 13 dicembre 2021; le condizioni di separazione sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano del 22.12.2021. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/01/2025, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno raggiunto i seguenti accordi: PE
1) Conferma dell'affido condiviso di;
PE
2) conferma del collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica di presso e con la mamma nell'abitazione di via Monti 52, Di proprietà della madre del signor
Pt_1 PE 3) salvo ogni e migliore accordo tra genitori vedrà il papà:
- a fine settimana alternati con la mamma dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- il martedì di tutte le settimane dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina,
- nei fine settimana che si concludono con il weekend materno il padre starà con la bambina dal lunedì all'uscita da scuola fino alle 21:00 quando dopo cena la riaccompagnerà dalla mamma;
- nei fine settimana che si concludono con il weekend paterno il padre starà con la bambina dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina corri accompagnamento a scuola;
- Durante le vacanze natalizie dal giorno in cui finisce la scuola fino al 24 dicembre sera mentre dal 25 mattina fino a tutto il 26 dicembre resterà con la madre. Quanto alla sera PE della vigilia dormirà ad anni alterni con uno dei due genitori il restante periodo natalizio verrà ripartito tra i genitori dal 27 dicembre all'uno gennaio e dall'uno gennaio al 7 gennaio seguendo l'alternanza; PE
- quanto alle vacanze estive trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto e una settimana a luglio con ciascun genitore e per il restante periodo i genitori PE organizzeranno di comune accordo il tempo di se necessario anche con l'aiuto dei nonni materni e paterni in ogni caso salvi i migliori accordi dei genitori nell'interesse di PE
. I genitori concorderanno i periodi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno
- Pasqua e i ponti verranno concordati di anno in anno in base alle esigenze familiari e in caso di disaccordo si seguirà l'alternanza PE
4) Il padre continuerà a contribuire nel mantenimento di versando alla madre l'importo di 200 € al mese entro il giorno 5 di ogni mese oltre a rivalutazione di legge ,
5) i genitori continueranno a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno della minore;
6) Prendere atto che la nonna paterna, proprietaria dell'immobile di via Monti 52 ha sottoscritto con la madre un contratto di locazione per la di 10 anni trascritto il cui canone verrà corrisposto dal padre mentre la madre si sosterrà le spese condominiali ordinarie;
7) l'intero assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla madre
8) spese legali compensate. I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori. Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione dato atto della conciliazione delle parti ex art 473 bis. 21 u.c.c.p.c.
*****. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 13/12/2021, la separazione è stata omologata con decreto del 22/12/2021 del Tribunale di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 13/01/2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, alla luce del tempo decorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento della minore. Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e che delineino l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . PE2
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1226 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Cannobio (VB) il 11/10/2008 , atto trascritto negli atti di matrimonio Persona_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cannobio (VB) all'anno11/10/2008 , R 01, n.387, parte I, nonché trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pt_1
[...]
2. Provvede come da accordi raggiunti dai genitori riportati in parte motiva da intendersi qui richiamati a trascritti;
3. Compensa tra le parti le spese di lite;
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cannobio (VB) e di affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Parte_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/01/2025 da 10/04/1976) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]24 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MELLA LUCIA presso cui ha eletto domicilio in VIA VINCENZO MONTI, 34 20123
Pt_1
nei confronti di
( 14/06/1979) Persona_1 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]52 20100 ITALIA Pt_1 con l'Avv. BARSOTTI FRANCESCO presso cui ha eletto domicilio in VIA VII LUGLI, 34 54033 CARRARA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano, degli atti del procedimento in data 27/01/2025 OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cannobio (VB) il 11/10/2008 (anno 2008 atto n. 12 reg. 2 parte serie C), atto trascritto anche presso il Comune di . Pt_1
Dal matrimonio, in data 8 maggio 2015, è nata la figlia . PE2
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 711 cp.c. il 13 dicembre 2021; le condizioni di separazione sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano del 22.12.2021. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/01/2025, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno raggiunto i seguenti accordi: PE
1) Conferma dell'affido condiviso di;
PE
2) conferma del collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica di presso e con la mamma nell'abitazione di via Monti 52, Di proprietà della madre del signor
Pt_1 PE 3) salvo ogni e migliore accordo tra genitori vedrà il papà:
- a fine settimana alternati con la mamma dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- il martedì di tutte le settimane dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina,
- nei fine settimana che si concludono con il weekend materno il padre starà con la bambina dal lunedì all'uscita da scuola fino alle 21:00 quando dopo cena la riaccompagnerà dalla mamma;
- nei fine settimana che si concludono con il weekend paterno il padre starà con la bambina dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina corri accompagnamento a scuola;
- Durante le vacanze natalizie dal giorno in cui finisce la scuola fino al 24 dicembre sera mentre dal 25 mattina fino a tutto il 26 dicembre resterà con la madre. Quanto alla sera PE della vigilia dormirà ad anni alterni con uno dei due genitori il restante periodo natalizio verrà ripartito tra i genitori dal 27 dicembre all'uno gennaio e dall'uno gennaio al 7 gennaio seguendo l'alternanza; PE
- quanto alle vacanze estive trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto e una settimana a luglio con ciascun genitore e per il restante periodo i genitori PE organizzeranno di comune accordo il tempo di se necessario anche con l'aiuto dei nonni materni e paterni in ogni caso salvi i migliori accordi dei genitori nell'interesse di PE
. I genitori concorderanno i periodi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno
- Pasqua e i ponti verranno concordati di anno in anno in base alle esigenze familiari e in caso di disaccordo si seguirà l'alternanza PE
4) Il padre continuerà a contribuire nel mantenimento di versando alla madre l'importo di 200 € al mese entro il giorno 5 di ogni mese oltre a rivalutazione di legge ,
5) i genitori continueranno a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno della minore;
6) Prendere atto che la nonna paterna, proprietaria dell'immobile di via Monti 52 ha sottoscritto con la madre un contratto di locazione per la di 10 anni trascritto il cui canone verrà corrisposto dal padre mentre la madre si sosterrà le spese condominiali ordinarie;
7) l'intero assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla madre
8) spese legali compensate. I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori. Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione dato atto della conciliazione delle parti ex art 473 bis. 21 u.c.c.p.c.
*****. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 13/12/2021, la separazione è stata omologata con decreto del 22/12/2021 del Tribunale di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 13/01/2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, alla luce del tempo decorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento della minore. Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e che delineino l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . PE2
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1226 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Cannobio (VB) il 11/10/2008 , atto trascritto negli atti di matrimonio Persona_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cannobio (VB) all'anno11/10/2008 , R 01, n.387, parte I, nonché trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pt_1
[...]
2. Provvede come da accordi raggiunti dai genitori riportati in parte motiva da intendersi qui richiamati a trascritti;
3. Compensa tra le parti le spese di lite;
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cannobio (VB) e di affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Parte_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo