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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2608 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Potenza al Viale G. Marconi n. C.F._2
167, presso e nello studio degli avv.ti Savino Genovese e Sabrina Amati, che li rappresentano e difendono anche disgiuntamente, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto
Attrici-Opponenti
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Matera al Vico XX settembre n. 25, presso lo studio dell'avv. Walter Viceconte, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fedele, giusta procura rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta-Opposta
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 436/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 31/05/2017, con il quale è stato ingiunto loro, di pagare la somma di € 18.326.02 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Gli opponenti specificamente chiedevano all'adito Tribunale di “… Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 436/2017 illegittimo per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto. B) Nel merito ed in via riconvenzionale, con riferimento al contratto di finanziamento n. 13862997 del 02/07/2014, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto: B1) Accertare e dichiarare il t.a.e.g. espresso dal contratto di finanziamento n.138622997, sia per la fase fisiologica che con riferimento agli oneri oggetto di promessa per il caso della estinzione anticipata del rapporto, in base ai principi di diritto in narrativa indicati;
B2) in caso di accertata inesattezza del taeg/isc indicate, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117 IV comma D.lgs.
1.9.1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dell'art. 9 di quella del 4.3.03, per indicazione in contratto di un taeg/isc errato perché non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, B3) in accoglimento dei punti di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla quantificazione degli interessi Parte_1
indebitamente percepiti dalla parte mutuataria, previo nuovo calcolo del saldo finale dei rapporti, con applicazione dei tassi di interesse legale o del al tasso sostitutivo ex art 117 comma VII del D.lgs. n. 385/1993 o al diverso tasso ritenuto di Giustizia e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito. B4) nel caso in cui il taeg calcolato con riferimento alle ipotesi sub B1, risultasse superiore al tasso soglia in essere al momento della pattuizione, accertare
e dichiarare la natura oggettivamente (o in subordine, soggettivamente) usuraria del
t.a.e.g. espresso nel contratto di finanziamento del 02/07/2014, in applicazione dei principi in narrativa espressi, e per l'effetto, B5) accertare e dichiarare ex. art. 1815
c. 2° c.c. la nullità delle clausole in forza delle quali la pattuizione e/o la promessa oggetto di pattuizione ha natura usuraria;
B6) all'esito dell'accertamento chiesto ai precedenti punti, accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale espresso dal rapporto di finanziamento oggetto di giudizio e, per l'effetto, B7) revocare, annullare, o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.
436/2017 emesso dal Tribunale di Potenza qui opposto;
C) Nel merito in via riconvenzionale, in relazione al contratto di finanziamento n. 11273774 del
30/07/2012 … al contratto di finanziamento n. 11866627 del 28/12/2012 … Accertare
e dichiarare il t.a.e.g. espresso …, sia per la fase fisiologica che con riferimento agli oneri oggetto di promessa per il caso della estinzione anticipata del rapporto, in base ai principi di diritto in narrativa indicati … accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117 IV comma D.lgs. 1.9.1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dell'art. 9 di quella del 4.3.03, per indicazione in contratto di un taeg/isc errato perché non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, … accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla quantificazione degli interessi indebitamente percepiti Parte_1
dalla parte mutuataria, previo nuovo calcolo del saldo finale dei rapporti, con applicazione dei tassi di interesse legale o del al tasso sostitutivo ex art 117 comma
VII del D.lgs. n. 385/1993 o al diverse tasso ritenuto di Giustizia e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di quanta indebitamente percepito … accertare e dichiarare la natura oggettivamente (o in subordine, soggettivamente) usuraria del t.a.e.g. espresso nel detto contratto di finanziamento, in applicazione dei principi in narrativa espressi, e per l'effetto, accertare e dichiarare ex. art. 1815 c. 2°
c.c. la nullità delle clausole in forza delle quali la pattuizione e/o la promessa oggetto di pattuizione ha natura usuraria … quantificare le somme indebitamente incassate dalla società erogante il finanziamento e condannare la stessa alla restituzione in favore della parte mutuataria. E) Nel merito in via riconvenzionale con riferimento ai contratti di finanziamento n. 5906909 del 13/02/2007, n. 6124543 del 12/06/2007 en.
7070807 del 12/11/2008: In via principale: E1) Accertare e dichiarare che le somme oggetto dei contratti di finanziamento n. 5906909 del 13/02/2007; n. 6124543 del
12/06/2007 e n. 7070807 del 12/11/2008 non sono mai state erogate dalla CP_1
alla signora , per le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, E2) Parte_1
accertare e dichiarare che le somme oggetto dei detti contratti di finanziamento sono state restituite dalla sig.ra alla dalla signora e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, E3) condannare la alla restituzione in favore della Controparte_1
odierna opponente delle somme indebitamente percepite e trattenute in virtù dei detti contratti di finanziamento, pari ad € 22.419,46 salvi e. ed o. oltre interessi e rivalutazione dalla data dei versamenti e sine al soddisfo o, E4) in subordine condannare controparte al pagamento della diversa somme che sarà quantificata nel corso del giudizio sulle base del corso istruttorio … si chiede che la parte convenuta sia condannata al pagamento delle spese per la redazione delle perizie contabili di parte;
al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, veniva dedotta l'applicazione di interessi usurai in caso di estinzione anticipata del rapporto relativamente al contratto n.
11273774 del 30/07/2012 e n. 11866627 del 28/12/2012, dove un'analisi giurimetrica ha riscontrato il superamento del tasso soglia nell'ipotesi di inadempimento e conseguente risoluzione dei contratti.
Relativamente al contratto posto a base del decreto ingiuntivo n. 13862997 del
02/07/2014, il saldo del finanziamento n. 13862997 a debito della veniva Pt_1 rideterminato, secondo perizia di parte, in misura pari ad € 12.543,42 con riferimento alla data del 06/04/2017 e sottraendo i saldi a credito dei precedenti contratti sopra specificati, gli opponenti ritenevano che il saldo a debito fosse pari ad € 11.412,68 =
(€12.543,42 - €877,37 - €253,37).
Inoltre, gli opponenti contestavano oltre l'illegittimità dei contratti per errata indicazione del taeg e usura pattizia, la mancata erogazione dei prestiti n. 5906909 del
13/02/2007; n. 6124543 del 12/06/2007 e n.7070807 del 12/11/2008.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 16/01/2018 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo all'adito Tribunale di “…nel merito, Controparte_1
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte, poiché chiaramente, pretestuosa, infondata e temeraria, essendo stati gli importi dei prestiti regolarmente erogati, per come documentalmente provati;
sempre nel merito, respingere
l'opposizione, poiché palesemente infondata in fatto e diritto, non sussistendo alcun irregolarità nei contratti intercorsi tra le parti, per come evidenziato nella narrativa che precede. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A sostegno, deduceva l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata erogazione delle somme di cui ai contratti di finanziamento n. 5906909 del 13/02/2007; n.
6124543 del 12/06/2007 e n.7070807 del 12/11/2008 depositando in atti copia degli assegni emessi dall'opposta nelle medesime date dei contratti in favore di
[...]
e regolarmente negoziati. Quanto al merito dell'opposizione evidenziava Parte_1 che per la verifica dell'usura si devono considerare tutti gli oneri, intesi quali commissioni, remunerazioni e spese, aventi la caratteristica di essere collegati alla erogazione del credito. Evidenziava che il CTP di parte opponente ricalcola il TAEG relativo ai contratti in esame ipotizzando il mancato pagamento della prima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e la chiusura del rapporto già in corrispondenza della seconda rata, ipotizzando l'applicazione di tutto gli oneri contrattualmente pattuiti in caso di inadempimento, riscontrando una misura del tasso superiore alle soglie dell'usura, verifiche effettuate nel mancato rispetto della normativa di riferimento, delle istruzioni della Banca d'Italia e dell'orientamento giurisprudenziale, vero è, sostiene l'opposta, che il TAEG è stato calcolato considerando tutti i costi che vanno inclusi, indicando anche i costi della polizza assicurativa facoltativa sottoscritta dal cliente e del tutto avulsa dal credito concesso.
3) In corso di causa, il G.I. all'udienza del 12/03/2021 integrava i quesiti già posti al CTU il quale depositava in atti la consulenza contabile in data 01/09/2021.
All'udienza del 12/11/2021 il G.I. assegnava ulteriori quesiti ad integrazione dell'elaborato e finalizzati alla quantificazione del saldo dare avere dei residui rapporti di finanziamento indicati in sede di citazione e non oggetto di decreto ingiuntivo, nonché di verificare sia la c.d. usura originaria e sia la esattezza del TAEG.
La causa istruita per via documentale, precisate le conclusioni all'udienza del
04/07/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, va evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta del solo contratto di prestito personale n. 13862997 del
02/07/2014, dell'importo finanziato di € 20.000,00 da restituirsi in 84 rate mensili dell'importo di € 366,38 ciascuno, TAN (fisso) del 12,90% e un TAEG del
14,27%. Nel contratto erano specificate tutte le spese che venivano addebitate anche quelle relativi agli addebiti per ritardi nei pagamenti ed in caso decadenza dal beneficio del termine.
A seguito di inadempimento nel pagamento delle rate mensili, CP_1
dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva il pagamento
[...]
integrale del dovuto pari ad € 18.326,02.
I contratti di finanziamento, oltre quello posto a base del decreto ingiuntivo anche gli ulteriori, oggetto della presente opposizione non sono disconosciuti dalle parti ma sono indiscussi ed acclarati.
5) Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
6) Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le circostanze dedotte dalla nel ricorso Controparte_1
introduttivo del procedimento monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta, circostanze che risultano documentalmente provate sia attraverso la produzione della documentazione sopra citata e, sia per mancata contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha contestato in sé la richiesta di pagamento della somma, ma solo il quantum della richiesta, a tal uopo, ai sensi dell'art. 115,
1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
7) Parte attrice opponente ha, di fatto contestato la mancata erogazione delle somme relativamente ai contratti di finanziamento n. 5906909 del 13/02/2007, n.
6124543 del 12/06/2007 e n. 7070807 del 12/11/2008, non posti a base del decreto ingiuntivo, nonché l'usurarietà dei rapporti di finanziamento per cui è causa.
Ora, relativamente alla paventata non erogazione delle somme oggetto dei contratti di finanziamento or ora indicati, sussiste prova dell'infondatezza della doglianza, avendo l'opposta prodotto in atti gli assegni che Controparte_1
sono stati emessi dalla Banca, in favore di che di seguito si Parte_1
specificano: assegno n. 3002083916 di € 3.500,00 emesso il 13/02/2007, assegno n. 3002100478 di € 6.021,00 emesso il 12/0672007 e l'assegno n. 3002537519 di
€ 6.000,00 emesso il 12/11/2008. Detti assegni che sono stati emessi in concomitanza dei contratti di finanziamenti sono stati negoziati ed incassati da ritenendo, oltremodo, inverosimile pagare delle rate in Parte_1
restituzione del prestito senza averlo ricevuto.
Relativamente alla verifica della lamentata usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti oggetto di domanda, come sopra riportato, il G.I. nominava la dott.ssa quale CTU contabile alla quale venivano assegnati i quesiti finalizzati a Per_1
determinare in modo analitico le somme versate e quelle ancora da versare, nonché la verifica del tasso convenuto e quello effettivamente applicato, e se vi sia stata usura originaria e/o sopravenuta.
Il CTU con la relazione del 01/09/2021 approdava alle conclusioni, condivise da questo giudicante, che sono le seguenti:
“In riscontro ai quesiti posti dal G.I. con provvedimento del 10/12/2019, sì come integrati all'udienza del 12/3/2021, tenuto conto delle osservazioni delle parti, si conclude come segue:
1 il TEG Tasso Effettivo Globale determinato risulta sempre inferiore al Tasso
Soglia (cfr. TABELLA 1 e TABELLA 2).
2 Il Tasso di mora pattuito nella misura del 12,00% annuo è compreso nella soglia d'usura (cfr. TABELLA B). 3 Il TAEG determinato nel 14,27% è conforme a quello indicato in contratto (cfr.
TABELLA 3).
4 - la consistenza residua del finanziamento calcolata alla data di decadenza dal beneficio del termine, è pari ad euro 18.315,55, di cui euro 17.072,85 per sorte capitale”.
Quindi, le conclusioni del CTU escludono l'applicazione di tassi usurai, sia corrispettivo che di mora e determina un TAEG al 14,27% che è risultato conforme a quello indicato in contratto. Le dette conclusioni sono relative, però, al solo contratto di prestito personale n. 13862997 che è stato posto da
[...]
a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non anche agli ulteriori CP_1
contratti richiamati dall'opponente e stipulati anteriormente tra le medesime parti.
Infatti, con ordinanza del 11/11/2021 il G.I. assegnava al CTU gli ulteriori quesiti ad integrazione di seguito riportati: “Sulla base della documentazione prodotta dalle parti e già versata in atti, esamini i residui n. 5 rapporti di finanziamento indicati in sede di atto di citazione in opposizione (e in particolare: il contratto
n. 5906909; il contratto n. 6124543; il contratto n. 7070807; il contratto n.
11273774; il contratto n. 11866627), valuti ed esponga i rapporti fra i diversi finanziamenti e ogni elemento tecnico-contabile utile a tal riguardo e per ciascuno dei predetti rapporti poi: A) quantifichi, secondo un prospetto analitico, sia la somma complessivamente versata alla società finanziaria, sia l'eventuale somma ancora dovuta dai soggetti percettori del finanziamento;
B) verifichi sia usura c.d. originaria, sia la c.d. esattezza del T.A.E.G. secondo i criteri da ultimo indicati nel provvedimento del 12.03.2021 …”.
In data 05/07/2022 il CTU depositava la consulenza integrativa ed evidenziava le seguenti conclusioni: “In riscontro ai quesiti posti dal G.I. con ordinanza in data
11/11/2021, tenuto conto delle osservazioni delle parti pervenute, si conclude come segue:
1 tutti i rapporti di prestito personale oggetto di indagine peritale risultano estinti anticipatamente pertanto nulla è più dovuto dall'opponente alla finanziaria.
PRESTITO n. 5906909
2 il Tasso Effettivo Globale del rapporto di prestito n. 5906909 rispetta la soglia di usura nella sola ipotesi di esclusione dal calcolo del premio assicurativo (cfr.
TABELLA I); 3 di contro, includendo nel calcolo anche il premio assicurativo, sussiste usura originaria (cfr. TABELLA II). In tale seconda ipotesi l'odierna opponente vanta un credito nei confronti della dell'importo di euro 258,68 a titolo CP_1
di interessi compresi nelle prime quattro rate versate, non dovuti ex art. 1815 cc.;
4 Il Tasso di mora pattuito rispetta la soglia di usura (cfr. TABELLA IV).
5 Il Tasso Annuo Effettivo Globale determinato coincide con quello indicato in contratto nella sola ipotesi di esclusione dal calcolo dell'onere assicurativo (cfr.
TABELLA V e TABELLA VI).
PRESTITO n. 6124543
6 Il Tasso Effettivo Globale del rapporto di prestito n. 6124543 rispetta la soglia di usura nella sola ipotesi di esclusione dal calcolo del premio assicurativo (cfr.
TABELLA I.A);
7 Di contro, includendo nel calcolo anche il premio assicurativo sussiste usura originaria (TABELLA II.A). In tale seconda ipotesi l'odierna opponente vanta un credito nei confronti della Finanziaria dell'importo di euro 950,37, a titolo di interessi compresi nelle prime sette rate versate, non dovuti ex art. 1815 cc.;
8 Il Tasso di mora pattuito rispetta la soglia di usura (cfr. TABELLA IV.A)
9 Il Tasso Annuo Effettivo Globale determinato coincide con quello indicato in contratto nella sola ipotesi di esclusione dalla verifica dell'onere assicurativo
(cfr. TABELLA V.A e TABELLA VI.A).
PRESTITO n. 7070807
10 Il Tasso Effettivo Globale del rapporto n.7070807 risulta compreso nella soglia di usura;
11 Il Tasso di mora pattuito risulta compreso nel Tasso soglia (cfr. TABELLA
IV.B)
12 Il Tasso Annuo Effettivo Globale determinato è conforme a quello indicato in contratto (cfr. TABELLA V.B).
PRESTITO n. 11273774
13 Il Tasso Effettivo Globale del rapporto di prestito n. 11273774 risulta compreso nella soglia di usura;
14 Il Tasso di mora pattuito risulta compreso nel Tasso soglia (cfr. TABELLA
IV.C). 15 Il Tasso Annuo Effettivo Globale determinato è conforme a quello indicato in contratto (cfr. TABELLA V.C).
PRESTITO n. 11866627
16 Il Tasso Effettivo Globale del rapporto di prestito n. 11866627 risulta compreso nella soglia di usura;
17 Il Tasso di mora pattuito risulta compreso nel Tasso soglia (cfr. TABELLA
IV.D).
18 Il Tasso Annuo Effettivo Globale determinato è conforme a quello indicato in contratto (cfr. TABELLA V.D)”.
Dalle conclusioni sopra riportate, condivise da questo giudicante, emerge che per i contratti di prestito n. 5906909 e n. 6124543 la soglia di usura viene superata ed il TAEG non coincide con quello indicato in contratto solo nell'ipotesi di inclusione del costo delle rispettive polizze assicurative, a tal uopo si osserva che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. Secondo
l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n.
8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.
6797/2016; n. 7811/2016)”.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15114 del 29/05/2025, è tornata sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo stesso. Con tale sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito
(ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
Quindi, la Corte afferma conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di prestito, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Collegamento che è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e che è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Precisato ciò, nella fattispecie oltre ad essere accertata la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, la stessa risulta essere collegata chiaramente al credito, come si evince dall'art. 10 dei contratti sopra specificati.
Infatti, si legge che la stipula del contratto assicurativo è finalizzato alla “… tutela del rischio del Credito a favore di stessa, per tutta la durata del CP_1
finanziamento ovvero della concessione della Carta …”.
Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni del CTU e del principio sopra richiamato si può affermare che nella fattispecie il costo delle polizze assicurative, vanno incluse nel computo del calcolo del TAEG, emergendo dal contratto n. 5906909 un credito di € 258,68, in favore dell'opponente e dal contratto n. 6124543 un credito in favore dell'opponente pari ad € 950,37.
In conclusione, ed operando una compensazione tra la somma a debito ed a credito delle opponenti, il credito che vanta nei confronti di Controparte_1
e è pari ad € 17.116,97 oltre interessi dalla Parte_1 Parte_2
domanda al soddisfo.
8) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, compensate per
1/2, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, mentre le spese di
CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”
(Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
2608/2017, promossa dalle signore e (attrici- Parte_1 Parte_2 opponenti) contro (convenuta-opposta), nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Accoglie l'opposizione nei limiti sopra indicati e ridetermina il saldo a credito di in favore delle opponenti e Controparte_1 Parte_1 [...]
in € 17.116,97, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 436/2017, Pt_2
emesso dal Tribunale di Potenza in data 31/05/201; conseguentemente, condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 17.116,97, oltre interessi dalla domanda Controparte_1
al soddisfo;
b) Condanna le opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che già compensate per 1/2, liquida in € 2.538,00 oltre accessori di legge, pone a carico delle parti, in solido fra loro delle spese di CTU come liquidate con separato atto.
Così deciso in Potenza, in data 07/12/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante