Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026REG.PROV.COLL.
N. 00790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. -OMISSIS- del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La CA;
Uditi nell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 per le parti gli avv.ti Giovanni Pappalardo e Loretta Palazzolo;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
TO e TT
1.- I fatti che hanno condotto all’odierno ricorso per revocazione (ex art. 106 c.p.a.- art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c.) sono così compendiabili.
1.1.- Il ricorrente, maresciallo di prima classe della Marina militare, prestava servizio presso la Capitaneria di porto di -OMISSIS- sino al 20 dicembre 2006, data in cui era sospeso cautelativamente dall’impiego perché imputato in procedimento penale.
1.2.- Con sentenza n. -OMISSIS- in data 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Siracusa assolveva il ricorrente dai reati allo stesso ascritti in parte per insussistenza dei fatti, in parte per difetto di imputabilità.
1.3.- Con tale misura era applicata all’interessato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con obbligo di presentarsi al Centro di igiene mentale del Comune di residenza e di sottoporsi al prescritto trattamento terapeutico.
1.4.- Con successiva ordinanza in data 27-28 settembre 2011 il Magistrato militare di sorveglianza revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata.
1.5.- Con decreto in data 29 settembre 2011 il Ministero della difesa disponeva nei confronti del ricorrente la perdita del grado per « dimissioni d’autorità », ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, primo comma, lettera b), e 863, primo comma, lettera e), del d. lgs. n. 66 del 2010.
1.6.- Il ricorso volto a ottenere l’annullamento di tale provvedimento era respinto con sentenza T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 648 del 2022.
1.7.- Il ricorrente interponeva appello avverso la predetta sentenza, il quale era respinto con sentenza Cons. giust. amm. Reg. sic., sez. giur., n. -OMISSIS-del 2025.
2.- Tale ultima sentenza è stata impugnata, dall’originario ricorrente (e appellante), con il ricorso per revocazione in epigrafe in ragione della sussistenza di – addotti – errori in fatto rilevanti ai fini dell’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c..
3.- A sostegno del ricorso, sul versante rescindente ha dedotto che sarebbe stata omessa la pronuncia sull’ultimo motivo, inerente al censurato difetto di istruttoria. Premesso che lo stato di salute mentale del ricorrente avrebbe dovuto essere rilevato « come mancante » e così, in tesi, condurre alla dichiarazione di inidoneità e non alle dimissioni d’autorità, in seno all’atto di appello sarebbe stato evidenziato come l’Amministrazione non avrebbe potuto omettere di sottoporre il militare ad approfonditi esami che avrebbero – secondo la prospettazione di parte – condotto, diversamente, a un provvedimento di congedo per motivi di salute.
4.- Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa il quale, con memoria, ha evidenziato che le doglianze del ricorrente verterebbero, più che su un errore di fatto revocatorio ovvero su un abbaglio dei sensi, su una omessa pronuncia, da apprezzarsi, in ipotesi, come errore procedurale violativo dell’art. 112 c.p.c..
5.- In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria di replica.
6.- All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati agli scritti difensivi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
8.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia (poi da rinnovare nel c.d. giudizio rescissorio).
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato .
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – […] in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991) . […] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
8.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost., n. 36 del 1991).
8.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo a esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. Reg. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
8.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
8.5.- L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un « abbaglio dei sensi », cioè in un travisamento, per mera svista, delle risultanze processuali, e deve rimanere circoscritto alla sfera senso-percettiva, non potendo sconfinare in quella valutativa e interpretativa, giacché, altrimenti, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento; pertanto, l'errore di fatto deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi , in base al mero confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che siano necessarie argomentazioni induttive o particolari indagini per interpretare gli atti stessi (Cons. Stato, sez. IV, n. 7530 del 2025)
8.6.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
8.7.- In particolare, l'errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
8.8.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
8.9.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo a un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
9.- Ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ii) deve attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l'errore e la decisione finale.
La revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se deriva da un errore di fatto revocatorio, inteso come svista materiale nella lettura degli atti. Tale vizio si configura quando il giudice omette di esaminare un motivo di ricorso non per una scelta giuridica, ma per l’erronea convinzione che quel motivo non sia mai stato proposto, nonostante la sua palese presenza nel ricorso.
10.- Nel caso di specie non viene in rilievo alcuna omessa pronuncia, né alcun abbaglio dei sensi del giudice, quest’ultimo inteso come errata percezione del contenuto degli atti del giudizio e causa di contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa.
11.- Il giudice d’appello (cfr. §9.5 della sentenza impugnata) ha rilevato che « il provvedimento di perdita del grado è stato adottato, ai sensi dell'art. 1041, lett. d), n. 2, del d.P.R. n. 90/2010, “per motivi diversi da quelli disciplinari” e, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, non ha natura disciplinare e sanzionatoria ma – preso atto che il militare interessato non era in grado di esercitare le proprie delicate funzioni con pienezza di autorità e credibilità e senza potenziali pregiudizi per se stesso e per terzi – è volto a tutelare il prestigio dell’Istituzione e assicurare il regolare e corretto svolgimento delle attività di servizio ».
12.- Il richiamo, operato dall’impugnata sentenza, delle ragioni – diverse da quelle sanzionatorie e disciplinari – che hanno giustificato l’adozione delle dimissioni d’autorità, ricomprendeva, ex se , i profili dedotti dal ricorrente, il quale muoveva da una diversa natura (sostanzialmente sanzionatoria) del provvedimento impugnato, che è stata chiaramente smentita da questo Consiglio.
13.- A ciò deve essere aggiunto che l’asserita omessa considerazione della sussistenza di problemi di salute mentale, ove pure in ipotesi qui rilevante, avrebbe, al più, potuto costituire, astrattamente, un errore di interpretazione e valutazione dei fatti e delle prove, ovverosia quello che potrebbe essere ipoteticamente ritenuto un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore e terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
14.- D’altronde, i motivi di revocazione addotti dal ricorrente si mostrano più come elementi di non condivisione, nel merito, della decisione del giudice, che come omessa pronuncia o abbaglio dei sensi con rilevanza revocatoria, avendo questo Consiglio complessivamente considerato le ragioni – e correlate doglianze – dell’adozione delle « dimissioni d’autorità ».
15.- Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
16.- Il complessivo assetto sostanziale della vicenda che ha dato luogo al provvedimento impugnato in prime cure consente la compensazione, tra le parti, anche delle spese del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile in ricorso per revocazione in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Giuseppe La CA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La CA | AN de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.