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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40110/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA ROMA, 2
26100 CREMONA presso il difensore avv. GAMBA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in viale regina margherita 33 20122
MILANO presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione rilasciata dal sig. in data 30/11/2017 Parte_2 rispetto alla quota di credito de quo assistita da garanzia pubblica;
- accertare e dichiarare comunque la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, per mancanza d'idonea documentazione a sostegno e comunque non essendo noto se il Fondo di Garanzia sia stato o meno escusso dalla Banca opposta;
- per l'effetto, evocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12078/2024; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Previa eventuale ammissione di CTU contabile così come richiesto nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 27/02/2025
Per Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, • concedere la provvisoria esecuzione a favore del decreto opposto, in ragione della sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare non essendo la svolta opposizione fondata su prova scritta • respingere la svolta opposizione ed ogni argomentazione, domanda ed istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare gli opponenti in via tra di essi solidale (nei limiti, quanto al garante, degli importi massimi garantiti in forza della prestata fideiussione) al pagamento degli importi già oggetto di ingiunzione. Con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12078/2024 emesso da questo tribunale a favore di
[...] nei confronti di (debitrice a titoli di conto corrente Controparte_1 Parte_1 bancario e di mutuo chirografario) e di (socio fideiussore). Parte_2 Infondata l'eccezione di nullità per via del fatto che il credito sarebbe già assistito da garanzia del pagina 1 di 3 fondo istituito con l. n. 696/1996. Se pure la legge vieta al creditore di munirsi di ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria, nel caso di specie a venire in rilievo è la garanzia prestata da una persona fisica. Null'altro. In difetto di specifica previsione ai sensi (necessariamente) dell'art. 1418 c. III c.c., la garanzia è valida. Inconcludente poi l'osservazione che il garante, per via della surrogazione del fondo garante, potrebbe trovarsi a essere debitore di due soggetti distinti, posto che il suo impegno, in termini oggettivi, permane il medesimo. Quanto poi alla difficoltà di aprire “un canale di proficua interlocuzione” con il fondo, si tratta di argomentazione irrilevante, di mero fatto. Secondo parte opponente inoltre “Il tema a questo punto è: laddove a prestare tale garanzia in più, come di norma avviene, siano i soci della società debitrice principale/finanziata o magari gli amministratori della medesima anche se non soci, gli stessi devono considerarsi terzi? Certamente no ad avviso di chi scrive”. Tuttavia l'avverbio sembrerebbe avere portata autoesortativa, nel contesto di un'affermazione che pare azzardata in un ordinamento che riconosce la distinta soggettività di soci e di società per farla venire meno solo nelle ipotesi, davvero residuali, dell'abuso di personalità giuridica.
Infondata la tesi di parte attrice opponente secondo la quale il credito di controparte non sarebbe certo, liquido ed esigibile in quanto nulla viene specificato in punto di eventuale esazione della garanzia dal fondo ex l. cit. Se pure è vero che l'eventuale soddisfazione avuto per mezzo del pagamento (ipotetico) da parte del fondo sarebbe valsa a ridurre il credito monitoriamente azionabile, il punto è che si tratterebbe di una causa di estinzione (parziale) del credito che, in quanto tale, integra onere della prova di parte debitrice ex art. 2967 c.c., alla stregua di un elemento (parzialmente) estintivo del credito medesimo.
Quanto poi al fatto che in sede di ricorso monitorio non sarebbe stato depositato un estratto conto ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993 bensì un mero saldaconto, si tratta di argomento irrilevante. Emesso il decreto ingiuntivo, l'oggetto della lite si concentra sulla pretesa creditoria in sé considerata, che alla luce delle difese svolte non è stata revocata in dubbio. In ogni caso, nel merito, in relazione al rapporto di mutuo non è contestata l'erogazione della provvista e, pertanto, ogni onere probatorio incombe su parte opponente, nel senso che tocca alle stesse dimostrare che rispetto all'ammontare originariamente dovuto è dovuto un minus per effetto di intervenuti pagamenti (onere di prova proprio degli opponenti) tali da portare il debito al di sotto della soglia indicata da parte ricorrente in via monitoria (e pari a € 21.898,83). In punto di debito da rapporto di conto corrente, con la comparsa di costituzione parte convenuta opposta ha prodotto gli estratti conto volti alla ricostruzione del rapporto, rispetto ai quali parte attrice opponente nulla ha allegato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Il punto deve pertanto ritenersi non contestato.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Spese pari a € 7000,00 oltre spese generali 15% (avuto riguardo al valore della causa), c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta
RESPINGE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12078/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA
L'esecutività
CONDANNA
e in solido tra di loro al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] di € 7000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Controparte_1
pagina 2 di 3 Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40110/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA ROMA, 2
26100 CREMONA presso il difensore avv. GAMBA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in viale regina margherita 33 20122
MILANO presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione rilasciata dal sig. in data 30/11/2017 Parte_2 rispetto alla quota di credito de quo assistita da garanzia pubblica;
- accertare e dichiarare comunque la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, per mancanza d'idonea documentazione a sostegno e comunque non essendo noto se il Fondo di Garanzia sia stato o meno escusso dalla Banca opposta;
- per l'effetto, evocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12078/2024; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Previa eventuale ammissione di CTU contabile così come richiesto nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 27/02/2025
Per Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, • concedere la provvisoria esecuzione a favore del decreto opposto, in ragione della sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare non essendo la svolta opposizione fondata su prova scritta • respingere la svolta opposizione ed ogni argomentazione, domanda ed istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare gli opponenti in via tra di essi solidale (nei limiti, quanto al garante, degli importi massimi garantiti in forza della prestata fideiussione) al pagamento degli importi già oggetto di ingiunzione. Con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12078/2024 emesso da questo tribunale a favore di
[...] nei confronti di (debitrice a titoli di conto corrente Controparte_1 Parte_1 bancario e di mutuo chirografario) e di (socio fideiussore). Parte_2 Infondata l'eccezione di nullità per via del fatto che il credito sarebbe già assistito da garanzia del pagina 1 di 3 fondo istituito con l. n. 696/1996. Se pure la legge vieta al creditore di munirsi di ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria, nel caso di specie a venire in rilievo è la garanzia prestata da una persona fisica. Null'altro. In difetto di specifica previsione ai sensi (necessariamente) dell'art. 1418 c. III c.c., la garanzia è valida. Inconcludente poi l'osservazione che il garante, per via della surrogazione del fondo garante, potrebbe trovarsi a essere debitore di due soggetti distinti, posto che il suo impegno, in termini oggettivi, permane il medesimo. Quanto poi alla difficoltà di aprire “un canale di proficua interlocuzione” con il fondo, si tratta di argomentazione irrilevante, di mero fatto. Secondo parte opponente inoltre “Il tema a questo punto è: laddove a prestare tale garanzia in più, come di norma avviene, siano i soci della società debitrice principale/finanziata o magari gli amministratori della medesima anche se non soci, gli stessi devono considerarsi terzi? Certamente no ad avviso di chi scrive”. Tuttavia l'avverbio sembrerebbe avere portata autoesortativa, nel contesto di un'affermazione che pare azzardata in un ordinamento che riconosce la distinta soggettività di soci e di società per farla venire meno solo nelle ipotesi, davvero residuali, dell'abuso di personalità giuridica.
Infondata la tesi di parte attrice opponente secondo la quale il credito di controparte non sarebbe certo, liquido ed esigibile in quanto nulla viene specificato in punto di eventuale esazione della garanzia dal fondo ex l. cit. Se pure è vero che l'eventuale soddisfazione avuto per mezzo del pagamento (ipotetico) da parte del fondo sarebbe valsa a ridurre il credito monitoriamente azionabile, il punto è che si tratterebbe di una causa di estinzione (parziale) del credito che, in quanto tale, integra onere della prova di parte debitrice ex art. 2967 c.c., alla stregua di un elemento (parzialmente) estintivo del credito medesimo.
Quanto poi al fatto che in sede di ricorso monitorio non sarebbe stato depositato un estratto conto ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993 bensì un mero saldaconto, si tratta di argomento irrilevante. Emesso il decreto ingiuntivo, l'oggetto della lite si concentra sulla pretesa creditoria in sé considerata, che alla luce delle difese svolte non è stata revocata in dubbio. In ogni caso, nel merito, in relazione al rapporto di mutuo non è contestata l'erogazione della provvista e, pertanto, ogni onere probatorio incombe su parte opponente, nel senso che tocca alle stesse dimostrare che rispetto all'ammontare originariamente dovuto è dovuto un minus per effetto di intervenuti pagamenti (onere di prova proprio degli opponenti) tali da portare il debito al di sotto della soglia indicata da parte ricorrente in via monitoria (e pari a € 21.898,83). In punto di debito da rapporto di conto corrente, con la comparsa di costituzione parte convenuta opposta ha prodotto gli estratti conto volti alla ricostruzione del rapporto, rispetto ai quali parte attrice opponente nulla ha allegato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Il punto deve pertanto ritenersi non contestato.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Spese pari a € 7000,00 oltre spese generali 15% (avuto riguardo al valore della causa), c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta
RESPINGE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12078/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA
L'esecutività
CONDANNA
e in solido tra di loro al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] di € 7000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Controparte_1
pagina 2 di 3 Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3