Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/12/2025, n. 22734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22734 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13874 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Biorep S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato - Regioni ed Unificata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Friuli - Venezia - Giulia, Regione Emilia - Romagna, Regione Veneto, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
nei confronti
A.U.S.L. Piacenza, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, A.U.S.L. di Reggio Emilia, Azienda U.S.L. di Modena, Azienda A.U.S.L. di Bologna, Azienda U.S.L. di Imola, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, A.U.S.L. della Romagna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara Arcispedale e Istituto Ortopedico Rizzoli I.R.C.C.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 15 settembre 2022;
- dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 181 del 7 novembre 2019 avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”;
- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “Adozione delle linee guide propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022;
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 182 del 7 novembre 2019 avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto - Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l'anno 2019”;
- dell'atto 22/179/cr6/c7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- dell'atto 22/186/SR13/C7 della Conferenza Regioni e Province Autonome “posizione sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 tetti dispositivi medici 2015 - 2018- Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 - punto 13) odg conferenza stato-regioni”;
- della Circolare adotta di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell''Economia n. 7435 del 17 marzo 2020;
- del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 con cui si sono approvati i Modelli CE da utilizzare per la rilevazione della spesa dei dispositivi medici;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot n. 22413 di contenuti incogniti alla parte ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 31 gennaio 2023:
per l’annullamento
- della determinazione della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia - Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”;
- delle seguenti delibere degli enti del S.S.R. della Regione Emilia - Romagna: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Piacenza, n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Parma, - n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Modena, n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Bologna, n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Imola, n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda U.S.L. della Romagna, n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma, n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena, n. 212 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della metodologia di calcolo pubblicata sul sito dalla Regione Emilia - Romagna;
- della nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019 della Regione Emilia - Romagna, non nella disponibilità della parte ricorrente;
- i consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della nota esplicativa del Segretario Generale del Ministero della Salute del 2 agosto 2022 conosciuta dalla parte ricorrente solo per effetto dell''accesso agli atti concesso in data 28 dicembre 2022 dalla Regione Veneto;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 17 marzo 2025:
per l’annullamento
- della nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia - Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24 gennaio 2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018”, con la quale è stata trasmessa la D.D. n. 25860 del 27 novembre 2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015-2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avviso che, in caso contrario, la Regione procederà con le compensazioni previste dalla legge;
- della presupposta Determinazione Dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia - Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, conosciuta dalla ricorrente solo in data 24 gennaio 2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, D.L. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia - Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 e della conseguente nota prot. 6/2/2025.0121170.U della Regione Emilia - Romagna ove confermativi dei provvedimenti presupposti già impugnati con i presenti motivi aggiunti (determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 e nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie S.S.R., nonché ove occorrer possa, la determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 di “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna, non conosciuti dalla parte ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Stato - Regioni ed Unificata;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc .amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 novembre 2022, tempestivamente depositato, la Società ricorrente - azienda specializzata nei servizi conto terzi per la conservazione di materiale biologico e fornitura di correlati dispositivi medici che commercializza sul territorio italiano alle strutture del S.S.N., soggetta al sistema di payback - ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali sono stati certificati i superamenti dei tetti di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in applicazione delle previsioni derogatorie introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto aiuti bis ), e tutti gli atti prodromici e connessi suindicati.
La Società ricorrente, premettendo che, sulla base dell’Accordo della Conferenza Stato - Regione del 7 novembre 2019 (tardivamente adottato rispetto all’originario termine dell’anno 2015), erano stati individuati i criteri per la determinazione dei tetti di spesa, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento ministeriale qui impugnato, con il quale è stata individuata la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende di settore per ciascuna annualità: in particolare, è stato certificato per l’anno 2015 un ripiano complessivo pari ad € 416.274.918, per l’anno 2016 un ripiano pari ad € 473.793.126, per l’anno 2017 un ripiano pari ad € 552.550.000 e per il 2018 un ripiano pari ad € 643.322.535.
A sostegno del ricorso, sono state individuate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti: “ violazione e o falsa applicazione dell’art. 17 del D.L. n. 98/2011 e dell’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 - eccesso di potere per genericità e indeterminatezza - eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta - difetto e carenza di istruttoria- difetto di motivazione - violazione del principio di legalità”.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.L. n. 98/2011 e dell’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 sotto diverso profilo - eccesso di potere per genericità e indeterminatezza - eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto e carenza di istruttoria - difetto di motivazione - violazione del principio di legalità - violazione del principio di trasparenza”.
1.3. Con il terzo motivo, è stata denunciata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 9, e 10 della Legge n. 241/1990 - violazione del principio di trasparenza amministrativa e del principio del contraddittorio - eccesso di potere per difetto di istruttoria”.
1.4. Con il quarto motivo, sono state lamentate: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.L. n. 98/2011 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 - violazione e/o falsa applicazione del D.M. 11 giugno 2010 - eccesso di potere per errore e illogicità manifesta - violazione e errata interpretazione dei presupposti”.
1.5. Con il quinto motivo, sono stati dedotti: “eccesso di potere per errore - violazione del principio di irretroattività del ripiano - violazione della legge n. 241/90 - violazione del principio di trasparenza e difetto di istruttoria - violazione del principio di affidamento e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 della Costituzione”.
1.6. Con il sesto motivo, sono state censurate: “illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dall’illegittimità costituzionale degli art. 17 comma 1, lett. c ) del Decreto Legge n. 98/2011 - art. 15 comma 13 lett. c ) del Decreto Legge n. 95/2012 - art. 1, comma 131, lettera b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 9 ter, comma 1, lett. b ), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per violazione degli art. 41, 23, 53, 97, 42, 47 e 3 della Costituzione”.
1.7. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 22 novembre 2022, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Stato - Regioni ed Unificata.
3. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 31 gennaio 2023, la Società ricorrente ha impugnato la determinazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “ individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia - Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del Decreto - Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125< ” e tutti gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo in primo luogo, in via derivata, i medesimi vizi contenuti nel ricorso introduttivo.
3.1. Con il secondo ulteriore motivo aggiunto, sono stati lamentati, in via autonoma: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del D.L. n. 78/2015 - eccesso di potere per inosservanza della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 e della nota esplicativa del Segretario Generale del Ministero della Salute del 2 agosto 2022 - violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 - eccesso di potere per indeterminatezza e illogicità manifesta - difetto dei presupposti - eccesso di potere per errore - errore di calcolo - eccesso di potere per genericità, per difetto e carenza di istruttoria - violazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione”.
3.2. Con il terzo motivo aggiunto, sono stati dedotti: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 e 21 della Legge n. 241/1990 - violazione dell’art. 97 della Costituzione - difetto di istruttoria - violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio di trasparenza - violazione del principio di buon andamento efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione”.
3.3. Con il quarto motivo aggiunto, sono stati lamentati: “illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale - eccesso di potere per errore - difetto dei presupposti - illogicità e contraddittorietà manifesta”.
3.4. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Con memoria depositata il 7 aprile 2023, l’Avvocatura erariale ha contestato quanto dedotto nelle difese della Società ricorrente.
5. Con ordinanza presidenziale n. 2993/2023, pubblicata l’8 giugno 2023, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.
6. Con istanza notificata il 25 luglio 2025, depositata il pari data, la Società ricorrente ha chiesto sospendersi, in via cautelare, l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 55 c.p.a..
7. Con ordinanza n. 5967/2023, pubblicata il 14 settembre 2023, questa Sezione ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione del dedotto periculum in mora .
8. Con secondo atto per motivi aggiunti, notificato il 17 marzo 2025, la Società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia - Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24 gennaio 2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018”, con la quale è stata trasmessa la D.D. n. 25860 del 27/11/2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015 - 2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l’avviso che, in caso contrario, la Regione avrebbe proceduto con le compensazioni previste dalla legge, e tutti altri prodromici indicati in epigrafe.
8.1. Con il primo motivo aggiunto, sono stati lamentati: “eccesso di potere per errore incompetenza - violazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 241/1990”.
8.2. Con il secondo motivo aggiunto, sono stati dedotti: “eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, della partecipazione e del contraddittorio procedimentale - eccesso di potere per errore”.
8.3. Con il terzo motivo aggiunto sono state reiterate le censure già articolate con il ricorso introduttivo.
8.4. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati.
9. Con istanza depositata il 15 settembre 2025, la Società ricorrente ha dichiarato che sarebbe maturata la cessazione della materia del contendere per avere essa provveduto, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025 convertito con modificazioni nella Legge n. 118/2025, al pagamento - in data 5 settembre 2025 - degli importi richiesti a titolo di payback dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018.
10. Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il Presidente della Sezione ha fatto avviso della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e, all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.
11. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
11.1. Sul punto, questo Collegio evidenzia che, in subiecta materia , è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, in forza del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite .”.
Ebbene, si osserva che, in base al tenore letterale dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il meccanismo citato determina “ la cessazione della materia del contendere” , con compensazione delle spese; ciononostante, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati).
Tanto chiarito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata il 15 settembre 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di aver aderito al meccanismo processuale di cui all’art. 7 del D.L. n. 95/2025, corrispondendo le somme di denaro nella misura determinata dalla legge, così di fatto manifestando di non avere più interesse ad una decisione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
11.2. Ne consegue, pertanto, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.
12. In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025, celebrata da remoto per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams , con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | TA CA |
IL SEGRETARIO