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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2024, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.12.2023 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Flavio Ciociano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.10.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Il signor e la GN , vivranno separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il signor e la GN , danno atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa;
3) il signor si obbliga a cedere in conto mantenimento alla FI Parte_1 [...]
la quota del 100% di proprietà dei seguenti immobili a lui intestati in Comune di Per_1
Brugherio, già costituenti la casa coniugale ed ove la stessa risiederà, così identificati al N.C.E.U. di detto Comune:
Foglio 28, Mappale 387, Subalterno 8, via Francesco Baracca SC, piano 1-S1, categoria A/2, classe
3, vani 6, rendita catastale € 825,15; Foglio 28, Mappale 493, Subalterno 26, via Francesco Baracca SC, piano S1, categoria C/6, classe
7, mq. 14, rendita catastale € 47,72;
Foglio 28, Mappale 387, subalterno 20, via Francesco Baracca SC, piano S-1, categoria C/2, classe
5, mq. 13, rendita catastale € 32,19; ritenendo i coniugi e il suddetto trasferimento Parte_1 Parte_2
immobiliare funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4) i coniugi si faranno carico in parti uguali tra di loro, sino a quando la FI , proprietaria Per_1 di un immobile sito in Monza alla via De Chirico 4 attualmente locato al canone mensile di € 800,00
(€ ottocento/00), non raggiungerà la piena autonomia economica, delle spese di istruzione, sanitarie non mutuabili, sportive e di svago della stessa;
5) Il signor ha già lasciato la casa ex coniugale a far data dal 10/1/2023 Parte_1
asportando la maggior parte dei suoi effetti personali;
6) I coniugi si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7) I coniugi nulla concordano relativamente alle frequentazioni con la FI , essendo la stessa Per_1
maggiorenne;
8) I coniugi dichiarano di voler rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della FI Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Brugherio in data 25.04.2000;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brugherio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 17.10.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.12.2023 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Flavio Ciociano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.10.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Il signor e la GN , vivranno separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il signor e la GN , danno atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa;
3) il signor si obbliga a cedere in conto mantenimento alla FI Parte_1 [...]
la quota del 100% di proprietà dei seguenti immobili a lui intestati in Comune di Per_1
Brugherio, già costituenti la casa coniugale ed ove la stessa risiederà, così identificati al N.C.E.U. di detto Comune:
Foglio 28, Mappale 387, Subalterno 8, via Francesco Baracca SC, piano 1-S1, categoria A/2, classe
3, vani 6, rendita catastale € 825,15; Foglio 28, Mappale 493, Subalterno 26, via Francesco Baracca SC, piano S1, categoria C/6, classe
7, mq. 14, rendita catastale € 47,72;
Foglio 28, Mappale 387, subalterno 20, via Francesco Baracca SC, piano S-1, categoria C/2, classe
5, mq. 13, rendita catastale € 32,19; ritenendo i coniugi e il suddetto trasferimento Parte_1 Parte_2
immobiliare funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4) i coniugi si faranno carico in parti uguali tra di loro, sino a quando la FI , proprietaria Per_1 di un immobile sito in Monza alla via De Chirico 4 attualmente locato al canone mensile di € 800,00
(€ ottocento/00), non raggiungerà la piena autonomia economica, delle spese di istruzione, sanitarie non mutuabili, sportive e di svago della stessa;
5) Il signor ha già lasciato la casa ex coniugale a far data dal 10/1/2023 Parte_1
asportando la maggior parte dei suoi effetti personali;
6) I coniugi si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7) I coniugi nulla concordano relativamente alle frequentazioni con la FI , essendo la stessa Per_1
maggiorenne;
8) I coniugi dichiarano di voler rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della FI Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Brugherio in data 25.04.2000;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brugherio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 17.10.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti