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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 690/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Praia a Mare alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentata e difesa dall'Avvocato Fiorina Maria BOZZARELLO del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec: e presso il cui studio sito in Cosenza Email_1 alla Via S. Sesti n.19 la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 SC (CS) via Pantani Lattari n. 27 e rappresentato e difeso dall'Avv. Basilio FERRARI, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec: e presso il cui studio Email_2 sito in Paola, Via Luigi Sturzo 8 la parte è elettivamente domiciliata.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 20.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 1.08.2009 in SC (CS) e trascritto nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune all'atto n. 1 P 2S A Uff 3 anno 2009, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli e precisamente: il 14.05.2010 , Persona_1 l'8.06.2011 ed il 27.10.2012 . Persona_2 Persona_3 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la separazione legale dei coniugi istanti autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori sopra indicati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Stabilire la residenza abituale e collocamento prevalente dei minori presso il padre nella casa di SC alla Via Pantani n. 27, la cui casa familiare verrà assegnata al Le CP_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo le regole dell'affidamento condiviso.
4. La madre potrà tenere con sé i ragazzi prevalentemente il martedì ed il venerdì dalle 13.30 alle 18.00, nonché ogni qualvolta lo vorranno previo accordo tra i genitori.
5. Resteranno con la madre dal sabato ore 11.00 alle 20.00 della domenica due volte al mese;
così come verranno ripartiti ad anni alterni le festività di Natale 24/12 e 25/12; 31/12 e 1/1; e la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 20 giorni consecutivi con la madre il cui periodo verrà concordato tra le parti.
6. La signora verserà a titolo di contributo al mantenimento dei minori l'importo di € Pt_1 300,00 mensili, mediante versamento al sig. entro il giorno 18 di ogni mese al codice CP_1 IBAN che verrà fornito. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
7. Le spese straordinarie per le esigenze formative e mediche dei figli saranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi e sono a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle contenute nel protocollo Cnf e saranno sempre distribuite equamente tra i genitori.
8. L'assegno unico mensile sarà suddiviso al 50%, salvo diversi accordi successivi tra gli ex coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 690/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in data 1.08.2009 in SC (CS) e trascritto nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune all'atto n. 1 P 2S A Uff 3 anno 2009;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 690/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Praia a Mare alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentata e difesa dall'Avvocato Fiorina Maria BOZZARELLO del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec: e presso il cui studio sito in Cosenza Email_1 alla Via S. Sesti n.19 la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 SC (CS) via Pantani Lattari n. 27 e rappresentato e difeso dall'Avv. Basilio FERRARI, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec: e presso il cui studio Email_2 sito in Paola, Via Luigi Sturzo 8 la parte è elettivamente domiciliata.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 20.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 1.08.2009 in SC (CS) e trascritto nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune all'atto n. 1 P 2S A Uff 3 anno 2009, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli e precisamente: il 14.05.2010 , Persona_1 l'8.06.2011 ed il 27.10.2012 . Persona_2 Persona_3 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la separazione legale dei coniugi istanti autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori sopra indicati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Stabilire la residenza abituale e collocamento prevalente dei minori presso il padre nella casa di SC alla Via Pantani n. 27, la cui casa familiare verrà assegnata al Le CP_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo le regole dell'affidamento condiviso.
4. La madre potrà tenere con sé i ragazzi prevalentemente il martedì ed il venerdì dalle 13.30 alle 18.00, nonché ogni qualvolta lo vorranno previo accordo tra i genitori.
5. Resteranno con la madre dal sabato ore 11.00 alle 20.00 della domenica due volte al mese;
così come verranno ripartiti ad anni alterni le festività di Natale 24/12 e 25/12; 31/12 e 1/1; e la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 20 giorni consecutivi con la madre il cui periodo verrà concordato tra le parti.
6. La signora verserà a titolo di contributo al mantenimento dei minori l'importo di € Pt_1 300,00 mensili, mediante versamento al sig. entro il giorno 18 di ogni mese al codice CP_1 IBAN che verrà fornito. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
7. Le spese straordinarie per le esigenze formative e mediche dei figli saranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi e sono a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle contenute nel protocollo Cnf e saranno sempre distribuite equamente tra i genitori.
8. L'assegno unico mensile sarà suddiviso al 50%, salvo diversi accordi successivi tra gli ex coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 690/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in data 1.08.2009 in SC (CS) e trascritto nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune all'atto n. 1 P 2S A Uff 3 anno 2009;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo