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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha pronunciato a seguito del deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.2.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9481 R.G. 2024 Vertente tra
, rapp.to e dif. dall'Avv. Naso Domenico Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso come Controparte_1 in atti
RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: Accertamento del diritto al riconoscimento ai fini della carriera dell'intero periodo di servizio prestato quale assistente amministrativo non di ruolo, con condanna del CP_2 al pagamento delle differenze risultanti e adeguamento della posizione stipendiale ai fini degli incrementi economici.
Vittoria di spese, con attribuzione Parte Resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.24 la parte ricorrente in epigrafe premesso di essere Assistente amministrativo, dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.10, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo De Filippo di Vico di Arzano;
deduceva di aver svolto servizio pre ruolo, quale personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2003/2004 per anni 6 mesi 7 e giorni 24 di servizio e poi dal 1.9.2004 al 31.8.10 per anni 6. Lamentava che l'Amministrazione convenuta, nella persona del dirigente scolastico, non aveva proceduto all'esatta ricostruzione della sua carriera con computo dell'intero servizio pre-ruolo; ciò aveva inciso negativamente sia sull'entità della sua retribuzione, sia sul suo inquadramento ed invero era stato riconosciuta una anzianità ai fini giuridici ed economici pari ad anni 10 mesi 0 e giorni 5. Ciò premesso la ricorrente lamentava la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/79/CE e chiedeva l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta un anzianità di servizio pre ruolo pari a quella effettivamente maturata pari ad anni 12, mesi 7 e giorni 24.a condanna del al CP_2 pagamento in suo favore della somma di Euro 10.018,39 a titolo di differenze retributive ed arretrati, oltre che all'adeguamento retributivo per il futuro, nonché al suo inquadramento nella corretta fascia stipendiale e anzianità di servizio
L'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
La domanda ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, ed al trattamento economico più elevato che ne deriverebbe. CP_1
La domanda merita accoglimento in applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l'accordo quadro tra le organizzazioni intercategoriali a ca-rattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e Confederazione europea dei sindacati (CES) – del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato. Tale clausola riempie di contenuto il primo obiettivo di cui alla clausola 1 della medesima direttiva, sancendo il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato: al punto 1 prevede che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al punto 4 prevede che : “I criteri del periodo di anzianità di servizio re-lativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, specificazione del più ampio e generale principio di eguaglianza, poiché esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, ha un con-tenuto sufficientemente preciso affinché possa essere invocata da un singolo nei confronti dello Stato ed applicata dal giudice, anche previa disapplica-zione di una normativa interna difforme. Il divieto ivi stabilito non necessita dell'emanazione di alcun atto delle i-stituzioni dell'Unione e non attribuisce agli Stati membri la facoltà, in occa-sione della sua trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di re-stringere la portata del diritto stabilito in materia di condizioni di impiego (vedi sentenze 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact;
22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols;
22 dicembre 2010 C-444 e 456/09 ; 8 settembre 2011 C- 177/10 Persona_1 Per_2
).
[...]
Tale principio non è tuttavia applicabile alle eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, in quanto lo stesso riguarda unicamente le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili ( sul punto sentenze CGUE 13 settembre C- 307/05 Per_3
e Zentralbetrieb-srat der Landeskrankenhäuser Tirols già citata nonché l'ordinanza
[...]
11 no-vembre 2010 C- 20/10 Vino ) La clausola 4.1. è invece applicabile anche a coloro che abbiamo avuto un solo rapporto a termine ( vedi sentenza 23 aprile 2009 C- 378 e 380/07 An-gelidaki.). I precedenti rilevanti della giurisprudenza comunitaria sono le sentenze 13 settembre 2007 C- 307/05 , 22 dicembre 2010 C-444 e 456/09 , 8 Persona_3 Persona_1 settembre 2011 C- 177/10 e da ultimo la sentenza 18 ottobre 2012 nelle Persona_2 cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza ed altre c. Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nonché e le ordinanze del 18 marzo 2011, C- Persona_4
273/10, del 9 febbraio 2012, C-556/11, del 7 marzo 2013, Bertazzi causa Persona_5
C-393/11 . I principi in esse affermati sono ormai consolidati:
- l'indennità per anzianità di servizio costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile;
- il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici non può costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 ; tale clausola deve essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo;
- la nozione di “ ragione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria;
- detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Ai fini sempre dell'applicabilità dell'invocato principio di non discriminazione si impone al Giudice nazionale di verificare la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto a cui viene fatta valere la discriminazione. Il criterio principale per verificare la comparabilità resta la natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione;
ritenuta la comparabilità, andrebbe poi verificata la sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la totale mancanza di presa in considerazione dei periodi di servizio maturati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della mera progressione economica. Ebbene nessuna ragione oggettiva è stata addotta dalla parte convenuta a giustificazione della disparità di trattamento: del resto sul piano delle mansioni esercitate e delle funzioni ricoperte non sussiste alcuna oggettiva diversità tra l'attività di docenza svolta da un insegnante di ruolo e quella esercitata da un insegnante non di ruolo. La mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può configurare poi di per sé una «ragione oggettiva» ai sen-si della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro;
sul punto è sufficiente richiamare i precedenti e consolidati pronunciamenti della Corte di Giustizia UE secondo cui il trattamento differenziato del lavoratore a tempo de-terminato può ritenersi giustificato solo laddove lo stesso derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego, non essendo all'uopo sufficiente la mera durata determinata del rapporto di lavoro. In assenza di tali differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione del trattamento economico costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE. Stante l'efficacia diretta pacificamente riconosciuta a tale disposizione, è consentito al Giudice nazionale procedere alla disapplicazione della normativa nazionale difforme al fine di assicurare gli obiettivi di non discriminazione fissati dalla normativa comunitaria. La Corte di giustizia nelle sue decisioni ha individuato da subito nel potere di disapplicazione l'espressione del cosiddetto primato o supremazia del diritto comunitario sulla norma interna incompatibile, ed affermato che ai giudici, quali articolazioni dello Stato membro, compete non solo il compito di dare piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, in caso di contrasto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di procedere alla disapplicazione della prima. Il presupposto del riconoscimento di un tale potere al giudice nazionale va individuato nella concezione “ cd monista” dei rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto interno degli Stati adottata dalla Corte di Lussemburgo che ha visto nel Trattato Istitutivo il fondamento di un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati membri non avrebbero più potuto opporre leggi interne contrastanti per il rischio di far venir meno l'uniformità e l'efficacia del diritto comunitario. La sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978 in cui la Corte testualmente afferma “il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizione del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme , disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale , anche posteriore, senza doverne chiedere od at-tendere la rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedi-mento costituzionale”; Nel caso di specie, in presenza di una disposizione che seppure contenuta in una direttiva, in quanto sufficientemente precisa, chiara e dettagliata, è provvista di efficacia diretta, è possibile procedere alla disapplicazione con sostituzione della regola comunitaria alla norma interna incompatibile e diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, stante la comparabilità delle posizioni lavorative ed in assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, va tenuto conto anche del periodo lavorato con contratto a tempo determinato.
Per le suesposte considerazioni considerato che non vi sono “ragioni oggettive” che giustificano il fatto che la parte ricorrente, alle dipendenze del convenuto da CP_1 diversi anni senza soluzione di continuità, a parte le vacanze estive, si sia vista reiterare lo stesso contratto a termine senza alcuna considerazione dell'anzianità di servizio nelle more maturata, previa disapplicazione del comma 1 dell'art. 53 della l. 312 del 1980, dell'art. 526, comma 1°, del D.Lgs. n. 297/94, nelle parti relative al trattamento economico del personale non di ruolo, per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE c, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, va riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'incremento retributivo CP_1 determinato sulla base di una anzianità di servizio calcolata cumulando tra loro i diversi periodi lavorati. Si deve dichiarare in definitiva il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;
- condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
- condanna l'Amministrazione resistente a inquadrare il ricorrente dal 1.9.10 nella fascia stipendiale 9-14 anni e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici e a collocarla nella posizione maturata;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate da determinarsi in separato giudizio sulla base di una anzianità di servizio di anni 12 mesi 7 e giorni 24 calcolata a partire dal 1.9.10, come precisato in motivazione, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se eccedente, dalle scadenze al soddisfo
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.100,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Aversa, 14.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha pronunciato a seguito del deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.2.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9481 R.G. 2024 Vertente tra
, rapp.to e dif. dall'Avv. Naso Domenico Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso come Controparte_1 in atti
RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: Accertamento del diritto al riconoscimento ai fini della carriera dell'intero periodo di servizio prestato quale assistente amministrativo non di ruolo, con condanna del CP_2 al pagamento delle differenze risultanti e adeguamento della posizione stipendiale ai fini degli incrementi economici.
Vittoria di spese, con attribuzione Parte Resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.24 la parte ricorrente in epigrafe premesso di essere Assistente amministrativo, dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.10, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo De Filippo di Vico di Arzano;
deduceva di aver svolto servizio pre ruolo, quale personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2003/2004 per anni 6 mesi 7 e giorni 24 di servizio e poi dal 1.9.2004 al 31.8.10 per anni 6. Lamentava che l'Amministrazione convenuta, nella persona del dirigente scolastico, non aveva proceduto all'esatta ricostruzione della sua carriera con computo dell'intero servizio pre-ruolo; ciò aveva inciso negativamente sia sull'entità della sua retribuzione, sia sul suo inquadramento ed invero era stato riconosciuta una anzianità ai fini giuridici ed economici pari ad anni 10 mesi 0 e giorni 5. Ciò premesso la ricorrente lamentava la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/79/CE e chiedeva l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta un anzianità di servizio pre ruolo pari a quella effettivamente maturata pari ad anni 12, mesi 7 e giorni 24.a condanna del al CP_2 pagamento in suo favore della somma di Euro 10.018,39 a titolo di differenze retributive ed arretrati, oltre che all'adeguamento retributivo per il futuro, nonché al suo inquadramento nella corretta fascia stipendiale e anzianità di servizio
L'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
La domanda ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, ed al trattamento economico più elevato che ne deriverebbe. CP_1
La domanda merita accoglimento in applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l'accordo quadro tra le organizzazioni intercategoriali a ca-rattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e Confederazione europea dei sindacati (CES) – del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato. Tale clausola riempie di contenuto il primo obiettivo di cui alla clausola 1 della medesima direttiva, sancendo il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato: al punto 1 prevede che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al punto 4 prevede che : “I criteri del periodo di anzianità di servizio re-lativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, specificazione del più ampio e generale principio di eguaglianza, poiché esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, ha un con-tenuto sufficientemente preciso affinché possa essere invocata da un singolo nei confronti dello Stato ed applicata dal giudice, anche previa disapplica-zione di una normativa interna difforme. Il divieto ivi stabilito non necessita dell'emanazione di alcun atto delle i-stituzioni dell'Unione e non attribuisce agli Stati membri la facoltà, in occa-sione della sua trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di re-stringere la portata del diritto stabilito in materia di condizioni di impiego (vedi sentenze 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact;
22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols;
22 dicembre 2010 C-444 e 456/09 ; 8 settembre 2011 C- 177/10 Persona_1 Per_2
).
[...]
Tale principio non è tuttavia applicabile alle eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, in quanto lo stesso riguarda unicamente le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili ( sul punto sentenze CGUE 13 settembre C- 307/05 Per_3
e Zentralbetrieb-srat der Landeskrankenhäuser Tirols già citata nonché l'ordinanza
[...]
11 no-vembre 2010 C- 20/10 Vino ) La clausola 4.1. è invece applicabile anche a coloro che abbiamo avuto un solo rapporto a termine ( vedi sentenza 23 aprile 2009 C- 378 e 380/07 An-gelidaki.). I precedenti rilevanti della giurisprudenza comunitaria sono le sentenze 13 settembre 2007 C- 307/05 , 22 dicembre 2010 C-444 e 456/09 , 8 Persona_3 Persona_1 settembre 2011 C- 177/10 e da ultimo la sentenza 18 ottobre 2012 nelle Persona_2 cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza ed altre c. Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nonché e le ordinanze del 18 marzo 2011, C- Persona_4
273/10, del 9 febbraio 2012, C-556/11, del 7 marzo 2013, Bertazzi causa Persona_5
C-393/11 . I principi in esse affermati sono ormai consolidati:
- l'indennità per anzianità di servizio costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile;
- il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici non può costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 ; tale clausola deve essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo;
- la nozione di “ ragione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria;
- detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Ai fini sempre dell'applicabilità dell'invocato principio di non discriminazione si impone al Giudice nazionale di verificare la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto a cui viene fatta valere la discriminazione. Il criterio principale per verificare la comparabilità resta la natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione;
ritenuta la comparabilità, andrebbe poi verificata la sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la totale mancanza di presa in considerazione dei periodi di servizio maturati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della mera progressione economica. Ebbene nessuna ragione oggettiva è stata addotta dalla parte convenuta a giustificazione della disparità di trattamento: del resto sul piano delle mansioni esercitate e delle funzioni ricoperte non sussiste alcuna oggettiva diversità tra l'attività di docenza svolta da un insegnante di ruolo e quella esercitata da un insegnante non di ruolo. La mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può configurare poi di per sé una «ragione oggettiva» ai sen-si della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro;
sul punto è sufficiente richiamare i precedenti e consolidati pronunciamenti della Corte di Giustizia UE secondo cui il trattamento differenziato del lavoratore a tempo de-terminato può ritenersi giustificato solo laddove lo stesso derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego, non essendo all'uopo sufficiente la mera durata determinata del rapporto di lavoro. In assenza di tali differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione del trattamento economico costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE. Stante l'efficacia diretta pacificamente riconosciuta a tale disposizione, è consentito al Giudice nazionale procedere alla disapplicazione della normativa nazionale difforme al fine di assicurare gli obiettivi di non discriminazione fissati dalla normativa comunitaria. La Corte di giustizia nelle sue decisioni ha individuato da subito nel potere di disapplicazione l'espressione del cosiddetto primato o supremazia del diritto comunitario sulla norma interna incompatibile, ed affermato che ai giudici, quali articolazioni dello Stato membro, compete non solo il compito di dare piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, in caso di contrasto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di procedere alla disapplicazione della prima. Il presupposto del riconoscimento di un tale potere al giudice nazionale va individuato nella concezione “ cd monista” dei rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto interno degli Stati adottata dalla Corte di Lussemburgo che ha visto nel Trattato Istitutivo il fondamento di un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati membri non avrebbero più potuto opporre leggi interne contrastanti per il rischio di far venir meno l'uniformità e l'efficacia del diritto comunitario. La sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978 in cui la Corte testualmente afferma “il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizione del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme , disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale , anche posteriore, senza doverne chiedere od at-tendere la rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedi-mento costituzionale”; Nel caso di specie, in presenza di una disposizione che seppure contenuta in una direttiva, in quanto sufficientemente precisa, chiara e dettagliata, è provvista di efficacia diretta, è possibile procedere alla disapplicazione con sostituzione della regola comunitaria alla norma interna incompatibile e diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, stante la comparabilità delle posizioni lavorative ed in assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, va tenuto conto anche del periodo lavorato con contratto a tempo determinato.
Per le suesposte considerazioni considerato che non vi sono “ragioni oggettive” che giustificano il fatto che la parte ricorrente, alle dipendenze del convenuto da CP_1 diversi anni senza soluzione di continuità, a parte le vacanze estive, si sia vista reiterare lo stesso contratto a termine senza alcuna considerazione dell'anzianità di servizio nelle more maturata, previa disapplicazione del comma 1 dell'art. 53 della l. 312 del 1980, dell'art. 526, comma 1°, del D.Lgs. n. 297/94, nelle parti relative al trattamento economico del personale non di ruolo, per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE c, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, va riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'incremento retributivo CP_1 determinato sulla base di una anzianità di servizio calcolata cumulando tra loro i diversi periodi lavorati. Si deve dichiarare in definitiva il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;
- condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
- condanna l'Amministrazione resistente a inquadrare il ricorrente dal 1.9.10 nella fascia stipendiale 9-14 anni e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici e a collocarla nella posizione maturata;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate da determinarsi in separato giudizio sulla base di una anzianità di servizio di anni 12 mesi 7 e giorni 24 calcolata a partire dal 1.9.10, come precisato in motivazione, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se eccedente, dalle scadenze al soddisfo
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.100,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Aversa, 14.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino