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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 569/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. QUARANTA PIERLUIGI e dall'avv. Parte_1
CATALDO ROCCO ANDREA
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IACOBBE ANDREA e dall'avv. FABIO CARDANOBILE
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 24.04.2023 il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da – dipendente con contratto a tempo indeterminato del Parte_1
C.U.S. dal 01/07/1995 con mansioni di bagnino- con il quale quest'ultimo chiedeva di CP_1
condannare il ( in persona del Controparte_1 CP_2 CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento “di tutte le differenze retributive maturate dall'anno
2011 all'attualità e non percepite sulla base degli usi aziendali e degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L Impianti sportivi e Attività Sportive e quantificate in € 35.173,06 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che emergerà in corso di causa”.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso del 26.05.2023, interponeva gravame
[...]
Pt_1
Si costituiva in giudizio il C.U.S. Bari chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, in subordine, di rigettare tutti i motivi di gravame.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio tra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3.Deve prendersi atto che i procuratori delle parti all'udienza del 3.3.2025 hanno dichiarato di avere definito la controversia, come da separato verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse
2 secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
4.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 24.4.2023, avverso la sentenza resa in data 20.3.2022 dal Tribunale di
Bari, giudice del lavoro, nei confronti del così Controparte_3
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Parte_1
Così deciso in Bari, addì 3.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
3
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 569/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. QUARANTA PIERLUIGI e dall'avv. Parte_1
CATALDO ROCCO ANDREA
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IACOBBE ANDREA e dall'avv. FABIO CARDANOBILE
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 24.04.2023 il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da – dipendente con contratto a tempo indeterminato del Parte_1
C.U.S. dal 01/07/1995 con mansioni di bagnino- con il quale quest'ultimo chiedeva di CP_1
condannare il ( in persona del Controparte_1 CP_2 CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento “di tutte le differenze retributive maturate dall'anno
2011 all'attualità e non percepite sulla base degli usi aziendali e degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L Impianti sportivi e Attività Sportive e quantificate in € 35.173,06 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che emergerà in corso di causa”.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso del 26.05.2023, interponeva gravame
[...]
Pt_1
Si costituiva in giudizio il C.U.S. Bari chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, in subordine, di rigettare tutti i motivi di gravame.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio tra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3.Deve prendersi atto che i procuratori delle parti all'udienza del 3.3.2025 hanno dichiarato di avere definito la controversia, come da separato verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse
2 secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
4.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 24.4.2023, avverso la sentenza resa in data 20.3.2022 dal Tribunale di
Bari, giudice del lavoro, nei confronti del così Controparte_3
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Parte_1
Così deciso in Bari, addì 3.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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